Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/05/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3258 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
elettivamente domiciliata in VIA MANDRICELLI, N. 1 Parte_1
BELMONTE MEZZAGNO presso lo studio dell'avv. BARRALE GAETANA RITA, che la rappresenta e difende per mandato in atti
ATTRICE
CONTRO in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliati in Controparte_1
VIA FILIPPO PARLATORE, N. 43 PALERMO, presso lo studio dell'avv. TOTO FABIO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO OGGETTO: lesione personale
Conclusioni delle parti: All'udienza del 21.2.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto Parte_1 in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, chiedendone la Controparte_1 condanna, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza di un sinistro, quantificati in € 12.317,45 o nella cifra da determinarsi con maggiore esattezza nel corso del giudizio a mezzo CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento delle domande così spiegate l'attrice ha esposto che in data 01 giugno
2020 alle ore 12,30 circa, si trovava a percorrere a piedi la Via A. De Gasperi nel Comune di e “Giunta all'altezza del civico n. 74, con il piede andava a finire dentro una CP_1 buca, che non era in alcun modo visibile né segnalata;
” (cfr. pag. 1 atto di citazione).
Pagina 1 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
“distorsione collo piede dx”.
Sottopostasi a visita medico legale le veniva riconosciuta una ITT di gg. 30, una ITP al
50% di gg. 20, una ITP al 25% di gg. 20 ed un danno biologico del 6% e che, pur avendo inoltrato una formale richiesta al convenuto, non era stata risarcita. CP_1
Chiedeva pertanto: i) di ritenere e dichiarare che l'incidente era da imputare ad esclusiva colpa e negligenza del convenuto ex art. 2051 e 2043 c.c.; Controparte_1
ii) di condannare il convenuto al pronto pagamento della complessiva somma di CP_1
€ 12.317, 45 o di quella meglio quantificata in corso di causa a mezzo CTU medico- legale o della maggior e o minore somma ritenuta conforme a giustizia, oltre interessi fino al soddisfo e somma dovuta per la svalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva l'Amministrazione convenuta eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione nella parte dell'editio actionis per “la generica indicazione della precisa insidia” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta), sottolineando anche la mancata allegazione riproduzioni fotografiche dei luoghi teatro del sinistro;
nel merito, che l'evento dannoso occorso all'attrice si era verificato esclusivamente a cagione del suo comportamento incauto e disattento stante anche la visibilità ottimale, alle ore 12:30 del
01 giugno, tale da escludere il nesso causale e contestando il quantum richiesto, in quanto eccessivo.
Chiedeva pertanto: i) in via preliminare, di ritenere e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per l'eccessiva indeterminatezza, genericità ; ii) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che il sinistro occorso all'attrice si era verificato esclusivamente a causa della sua condotta imprudente e, per l'effetto, rigettarne le richieste in quanto infondate;
iii) in via principale, nel merito, di accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal alla Sig.ra posto che il sinistro Controparte_1 Pt_1 occorsogli si è verificato a seguito della sua condotta imprudente e, per l'effetto, rigettare le richieste di risarcimento dei danni avanzate da parte attrice in quanto infondate, eccessive e sproporzionate;
iv) in subordine, di ridurre l'ammontare del danno economico in forza del disposto dell'art. 1227, comma 1, c.c., stante la condotta imprudente della danneggiata nella causazione del fatto, c on vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
Alla prima udienza, tenutasi il 16.03.2022 in trattazione scritta, la Dott.ssa Urso concedeva termini ex art. 183 co. 6.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante assunzione di prove orali, nonchè ctu medico legale.
Pagina 2 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile All'udienza del 21.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 cpc
2. Questioni preliminari e pregiudiziali.
Ciò premesso in fatto, va innanzitutto rilevata in diritto l'infondatezza dell'eccezione preliminare di nullità della citazione, sollevata dal “...nella parte Controparte_1 dell'editio actionis sia per la generica indicazione della precisa insidia” (cfr. pag.3 comparsa di costituzione).
Come noto, i vizi della editio actionis sono costituiti dalla mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda (che non si estende anche alla mancata esposizione degli elementi di diritto, per il principio iura novit curia) e dall'omissione o assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda.
Tale ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum e della causa petendi sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr., per il petitum, Cass. civ. n. 4828/2006 e, anche per la causa petendi, Cass. civ. n. 5743/2008).
Nella fattispecie in esame, il libello introduttivo contiene sufficienti elementi per la individuazione sia della “causa petendi” (da ravvisarsi nell'asserita responsabilità del convenuto nel sinistro per cui è causa) che del “petitum” (richiesta di CP_1 risarcimento dei danni subiti dall'attrice).
La riprova è, del resto, costituita proprio dal fatto che il convenuto, CP_1 nonostante il vizio eccepito, ha comunque avuto modo di costituirsi tempestivamente in giudizio, spiegando le proprie difese senza subire pregiudizio alcuno.
3. Merito della lite.
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio, e ricostruito brevemente il suo svolgimento, giova osservare, in punto di diritto, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 156/1999 – che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla
Pubblica Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n. 24529/2009 e n. 20754/2009).
I giudici di legittimità hanno, invero, precisato, al riguardo, che, in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di
Pagina 3 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr., in questi termini, Cass. n. 1257/2018).
Con più specifico riguardo al compito di manutenere le strade comunali, mette conto evidenziare che, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), tra i compiti istituzionale del rientra quello provvedere alla CP_1 manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade di sua proprietà.
La definizione di strada pubblica include anche il marciapiede (si v., a tal proposito,
l'art. 3, n. 33, del Codice della strada, in cui si statuisce che per marciapiede si intende la
“parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni”).
Sicché, in definitiva, il deve considerarsi titolare del diritto di proprietà sia CP_1 sulle strade che sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali, pertanto, ha il compito non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione.
La Suprema Corte ha, inoltre, espressamente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non possa valere a sottrarre al proprietario la sorveglianza ed il controllo sulle strade medesime, e quindi ad CP_1 esonerarlo dalla responsabilità da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992 (cfr. Cass. civ. n. 1691/2009, in motivazione).
Ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato
“cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011).
Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non
è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Pagina 4 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n.
12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass. civ. n. 5808/2019, n. 30775/2017 e n. 11225/2017).
In altri termini, in base al criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., applicato alla fattispecie della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni riportati dagli utenti della strada, è onere del danneggiato provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza della p.a. (cfr., Cass. civ. n. 24881/2008 e n. 390/2008).
Ne deriva che, laddove venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ. n. 15761/2016 e n. 6141/2018).
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (cfr. Cass. n. 2660/2013 e, successivamente, Cass. Ordinanza n.
11526 del 11/05/2017); allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento,
e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (cfr. Sentenza n. 12895 del
22/06/2016).
Ciò detto, facendo applicazione dei suesposti principi di diritto al caso che ci occupa, lo scrivente ritiene che l'attrice, sulla quale incombeva il relativo onere della prova, trattandosi di responsabilità ex art. 2051 c.c., non abbia provato sufficientemente la sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda.
Va, in primo luogo, osservato che né le riproduzioni fotografiche offerte in produzione
(estratte da Google Maps nel 2022 ma risalenti, come evincibile dalle stesse, a marzo
2010), né il video allegato in atti, forniscono una riproduzione ben visibile dei luoghi nè lasciano scorgere alcuna buca.
Pagina 5 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Nondimeno, l'unico teste che assume di aver assistito all'evento, ha fornito dichiarazioni generiche e contraddittorie, oltre che contrastanti con la riproduzione video in atti, tali da far dubitare della sua attendibilità.
Invero la teste , escussa all'udienza del 5.6.2023, ha riferito “si, avevo appena Tes_1 posteggiato e l'ho vita volare, l'ho vista cadere, mi riconosco nella persona che si avvicina alla sig.r nel video”, “a.d.r. io ho posteggiato la macchina di fronte Pt_1 al luogo in cui è caduta la signora, quando l'ho vista cadere io ero già scesa dall'auto “
(cfr. verbale del 05.06.2023).
A ben vedere, tale affermazione è smentita dalla riproduzione video, depositato dalla stessa attrice, dal quale non risulta che la teste avesse posteggiato “di fronte al luogo del sinistro”, essendo sopraggiunta da tergo a soccorrere l'attrice, peraltro presumibilmente da una significativa distanza, essendo arrivata dopo diversi secondi dalla caduta (cfr. video sec. 5 mostra la caduta, al sec. 16 sopraggiunge la teste).
Va poi osservato che tra la teste e l'attrice si frapponeva veicolo, il che rende difficilmente credibile che la teste abbia effettivamente assistito alla caduta.
Inoltre la testimone, inoltre, pur dichiarando di aver assistito alla caduta della sig.ra
, si è mostrata reticente di fronte alla domanda sulle condizioni climatiche Pt_1 della giornata, elemento rilevante per valutare l'effettiva visibilità e la possibilità di percepire eventuali ostacoli sulla strada, così dichiarando “ non ricordo se fosse una giornata soleggiata o se piovesse”(vds. verbale del 05.06.23).
Va poi soggiunto che la testimone sia stata indicata per la prima volta dall'attrice in atto di citazione, infatti nella richiesta di risarcimento danni inoltrata in sede stragiudiziale all'ente comunale odierno convenuto non si faceva riferimento alla presenza di testimoni (cfr. doc. 1 all'atto di citazione).
Consegue che l'attrice, alla stregua delle superiori argomentazioni, non ha offerto elementi sufficienti a dimostrare l'effettiva verificazione del sinistro così come narrato in citazione.
Ad abundantiam va chiarito che, anche qualora si volesse ritenere che la caduta occorsa all'attrice sia stata causata a seguito dei fatti narrati in citazione, la condotta tenuta dalla stessa assumerebbe connotazioni tali da essere considerata gravemente imprudente ai sensi dell'art 1227 c.c.
Al riguardo, giova ricordare che mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo
Pagina 6 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258;
Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass.
17/01/2020, n. 842).
Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.
Nel caso di specie, risulta narrato che il sinistro si è verificato alle 12.30 del 1 Giugno
2020, in una giornata soleggiata (vds. video agli atti), in un luogo presumibilmente noto alla attrice la quale svolge la professione di portalettere, per fatto pacifico fra le parti.
Tanto basta per il rigetto della la domanda risarcitoria spiegata da Parte_1 nei confronti del Convenuto. CP_1
4. Spese di lite.
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., l'attrice Parte_1 deve, infine, essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente
[...] convenuto, che si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014 e succ. modifiche, in conformità allo scaglione corrispondente al valore della causa (atteso che in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attrice soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum" – così Cass. n. 28417/2018-) secondo i valori minimi, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta da ciascuna parte, nonché del fatto che non sono state affrontate questioni di fatto o di diritto particolarmente complesse.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, vanno interamente poste a carico dell'attrice.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
Pagina 7 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile -rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti del Parte_1 in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_1
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
che vanno liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre
[...] rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
-pone le spese della consulenza tecniche d'ufficio a carico di parte attrice.
Così deciso in Termini Imerese il 21/05/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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