Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/04/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
n.8827/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. DI NATALE FRANCESCO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 22/04/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 21/11/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge, il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità civile e del diritto
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Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
mentre ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs.
n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese
2 devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni assistenziali rivendicate (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU da pag.6 a pag.9 della sua relazione scritta)
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «La signora è risultata affetta Parte_1 da “sclerosi multipla tipo recidivante-remittente in trattamento farmacologico (EDSS 1.5). Disturbo depressivo. Distiroidismo”.
Pur rappresentando una potenziale causa di numerosi sintomi e complicanze, la sclerosi multipla si evidenzia, nel caso in oggetto, da una riferita sensazione di instabilità posturale, in assenza di deficit focali sensitivo-motori focali obiettivabili.
La sindrome depressiva, anch'essa in trattamento farmacologico e in follow up clinico presso il CSM di competenza, sembra essere abbondantemente controllata dalla terapia medica. Infatti, i segni e sintomi che hanno causato il pregresso ricovero per “ideazione suicidiaria” del maggio/giugno '23 non sono al momento rintracciabili (già risolti con la terapia effettuata durante il ricovero stesso).
3 La diagnosi di ipotiroidismo già posta, non è comunque verificabile per l'assenza di esami specifici di laboratorio in fascicolo.
CONCLUSIONI
La signora SI.ra è risultata affetta da Parte_1
“sclerosi multipla tipo recidivante-remittente in trattamento farmacologico (EDSS 1.5). Disturbo depressivo. Distiroidismo”.
Come riportato nella lettera di dimissione della Neurologia di
Barletta, l'episodio critico che ha portato alla diagnosi di malattia demielinizzante nel 2014, solo non si è ripetuto ma, soprattutto non ha lasciato reliquati.
In linea con quanto descritto, l'obiettività riportata esprime una condizione funzionale priva della caratteristiche necessarie per riconoscere l'indennità di accompagnamento (“ … se parte ricorrente versi in una situazione di inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di una assistenza continua”)
e la pensione di inabilità ((PENSIONE DI INABILITA' CIVILE: art. 12
D.L. 30/1/1971 n. 5 conv. in L. 30/3/1971 n. 118) se parte ricorrente sia mutilato od invalido civile con totale inabilità lavorativa.
(…)
NOTE ALLE OSSERVAZIONI DI PARTE RICORRENTE del Dr. CP_2
[...]
Ho attentamente letto le osservazioni poste dall'esimio Collega.
Alla luce di quanto esposto dettagliatamente nella relazione peritale, tuttavia, non posso concordare con quanto concluso dal
Collega e sottolineo quanto segue, relativamente a ciascuna patologia.
- Sclerosi multipla: come riportato nella certificazione in atti e nell'esame obiettivo eseguito durante le operazioni peritali, la ricorrente non presenta alcun impaccio motorio obiettivabile,
4 tanto meno compatibile con un inquadramento per analogia con “una sindrome extrapiramidale” come invece sostenuto dal Collega. Il valore della scala EDSS riportata nella certificazione neurologica in atti – pari a 1.5- è in linea con la valutazione dello scrivente.
- Depressione maggiore. L'assenza di ulteriori certificazioni dopo il ricovero del maggio 2023, nella cui lettera di dimissione si legge: “migliorato il quadro psicopatologico, assente ideazione anticonservativa”, indicherebbe una condizione di controllo farmacologico della patologia accertata.
- Ernie discali: nella RM del 22.03.'23, ovvero l'ultima in senso cronologico, non sono riportate ernie discali;
l'assenza di segni clinici obiettivi da mielopatia spondilogenetica depongono in questo senso.
Per quanto dettagliatamente esposto, si conferma la valutazione post in sede di bozza peritale».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni del consulente di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il
5 diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 22/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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