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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto al n. 2691/2021 promosso da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'Avv. ROSA DI CAPRIO, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
-ricorrente- contro
, nato a [...] il [...], elettivamente CP_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. LUCA DE MARCO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
-resistente- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Le parti concludevano concordemente nell'udienza del 13.10.2025, riferita al sub-procedimento 2691-5/2021, di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e chiedevano che la causa venisse riservata al Collegio per la decisione;
indi, il Giudice, disponeva la riunione del giudizio alla presente procedura, dando termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. al
20.10.2025, nelle quali le parti enunciavano le condizioni raggiunte per addivenire ad una pronuncia di separazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27.04.2021, la ricorrente, sig.ra
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. Parte_1 [...]
, il 28.05.2016 in SAN GIORGIO A CREMANO (NA), trascritto nei registri CP_1
di Stato Civile del medesimo comune al n. 9, parte II, serie B, ufficio 1, dalla cui unione nasceva una figlia, (n. il 18.09.2020 in Napoli), chiedeva pronunciarsi la separazione Per_1
con addebito, l'affidamento condiviso della minore, e di porre a carico del sig. il CP_1
mantenimento per il coniuge e per la figlia nella misura complessiva di euro 800,00.
Il resistente si costituiva regolarmente in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di separazione, chiedendo l'affidamento della casa coniugale, stante l'abbandono della stessa da parte della sig.ra , l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso Pt_1
di lui e il mantenimento per la figlia a carico della ricorrente nella misura pari ad euro
300,00, rappresentando che nel caso in cui fosse stato deciso per il collocamento presso la madre, avrebbe offerto a titolo di mantenimento per la minore la cifra di euro 300,00.
Con provvedimenti provvisori ed urgenti, il 23.12.2021, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, la minore veniva affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, veniva disposto un mantenimento per la minore, a carico del sig. pari ad CP_1
euro 550,00 e veniva disciplinato il diritto di visita esercitabile dal padre, del quale, però, ne venivano contestate le modalità.
Pertanto, a seguito di una lunga attività istruttoria, all'udienza presidenziale del 13.10.2025 inerente il sub-procedimento 2691-5/2021, la sig.ra rinunciava alla domanda di Pt_1
addebito, entrambe le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal Giudice in merito al diritto di visita del padre e chiedevano che la causa venisse riservata al Collegio per la decisione;
indi, il Giudice, disponeva la riunione del giudizio alla presente procedura, dando termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. al 20.10.2025, nelle quali le parti enunciavano le condizioni raggiunte per addivenire ad una pronuncia di separazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta esperito invano il tentativo di conciliazione nell'udienza presidenziale del
20.10.2025.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione, sulla quale concordano entrambe le parti.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 28.05.2016 in San Giorgio A Cremano
(NA), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo. Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione.
Appaiono conformi agli interessi della figlia minore , nata il giorno 18.09.2020 in Per_1
Napoli, rispettose delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione
Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147,
148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo raggiunto dalle parti in merito al diritto di visita esercitabile dal padre e che ivi si riporta testualmente:
“i giorni di visita del padre saranno il martedì e il venerdì nelle settimane in cui è previsto il pernotto, con il diritto di prendere la minore all'uscita da scuola, ore 17.00, sino alle 20.30 il martedì, e il venerdì dalle 16.00 alle
20.30 della domenica;
nelle settimane in cui non è previsto il pernotto, il padre incontrerà la minore nei giorni di lunedì e mercoledì, sempre dall'uscita da scuola, ore 17.00, sino alle ore 20.30.”
Restano ferme le ulteriori statuizioni in merito all'affidamento, mantenimento previsto per la minore e all'assegnazione della casa coniugale decise con provvedimento del 23.12.2021, pertanto “affida la figlia minore, che risiederà presso la madre, ad entrambi i genitori;
dispone che il marito versi alla moglie entro il cinque di ogni mese la somma di euro 550,00 per il mantenimento della figlia, da rivalutare annualmente secondo gli indici istat;
contribuisca al 60% alle spese straordinarie nell'interesse della figlia, richiamandosi in proposito il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021”.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti, le spese processuali si reputano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 17/01/1987, e , nato a [...] il CP_1
06/04/1981, (Atto n. 9, Parte II, Serie B, dal Registro del Comune di San Giorgio A
Cremano).
ID la figlia minore , nata a [...] il [...], congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento presso la madre.
-Dispone che il padre incontri la figlia come da intervenuto accordo.
-Dispone che il sig. versi alla sig.ra con le CP_1 Parte_1
modalità concordate, la somma di euro 550,00 per il mantenimento della figlia
, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo Per_1
delle famiglie di operai ed impiegati;
contribuisca alle spese straordinarie al 60%.
-Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
-Compensa le spese processuali.
-Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
-Dispone che la sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al RD 1238/1939, come modificato dal
DPR 3.11.2000 n. 396.
Nola, così deciso il 30 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca