Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione II
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in persona del giudice onorario di tribunale dott. Paolo Rossi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. r.g. 3613-2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. promossa da
( ) in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
-attrice opponente- contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore ( , rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Lener P.IVA_1
-convenuta-
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, I co., c.p.c.
Conclusioni
Per parte attrice come da processo verbale dell'udienza del 18.3.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte per brevità.
Per parte convenuta come da atto introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17.6.2024, l'avvocato in proprio Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificatole il 7.6.2024 dalla società creditrice per l'importo di euro 47.823,05 in forza della sentenza Controparte_1
emessa dalla Corte di Appello di Brescia n. 384/24.
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b) esponeva che la somma indicata nel precetto era erronea poiché la società creditrice aveva già ricevuto un acconto sostanzioso pari ad euro
15.196,00 riducendo così il proprio credito dovuto per sorte capitale, spese legali e interessi a complessivi € 22.454,81; c) allegava che il precetto opposto applicava erroneamente e contrariamente ai disposti di legge l'IVA non dovuta;
d) eccepiva in compensazione un credito di euro 9.557,23 fondato su titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Concludeva l'accertamento della inefficacia dell'intimazione di pagamento e con richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. della società creditrice con il favore delle spese processuali.
In data 9.9.2024 la si costituiva nel presente giudizio a Controparte_1
mezzo di memoria riconoscendo che il proprio credito si era ridotto ad euro 3.476,00, importo relativo alle sole spese legali di secondo grado liquidate dalla Corte di Appello di
Brescia.
Concludeva per l'accertamento della efficacia del precetto per la minore somma e la reiezione dell'opposizione.
Sospesa parzialmente l'efficacia del precetto con riduzione all'importo ad euro 3.476,00, la causa veniva spedita a sentenza al giorno 18.3.2025 per gli incombenti di cui all'articolo 281 sexies c.p.c con termine alle parti per il deposito di note finali che solo parte attrice provvedeva a depositare eccependo altresì l'inesistenza della procura conferita dalla parte creditrice al proprio difensore. Parte convenuta non compariva in occasione dell'udienza finale.
L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare va disattesa la eccezione di inesistenza della procura sollevata dalla parte opponente. Invero la società aveva conferito Controparte_1
mandato professionale al proprio difensore in calce al precetto valido anche per la fase di opposizione all'esecuzione (cfr doc. 1 parte attrice) (cfr Cass. n. 7997/2015; Cass. n.
pagina 2 di 5 8001/2015). Non è rilevante che la parte opposta non abbia depositato la procura nel fascicolo telematico e l'omissione costituisce mera irregolarità poiché, comunque, il mandato difensivo era stato pacificamente conferito.
E ora possibile transitare al merito della questione. Come noto l'opposizione a precetto ex art. 615, I co cpc è lo strumento che il debitore ha a disposizione quando denuncia il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata.
In particolare il debitore può contestare l'importo precettato, anche solo parzialmente (ad esempio quando dichiara di aver già adempiuto al pagamento al quale è stato condannato dalla sentenza che costituisce titolo esecutivo oppure quando denuncia la prescrizione dei crediti per i quali procede il creditore o ancora quando lamenta l'errata quantificazione degli interessi calcolati) o può contestare l'esistenza stessa del titolo esecutivo o la sua inidoneità a costituire titolo esecutivo ex art. 474 cpc.
Nel caso che occupa, la parte creditrice opposta, con la memoria di costituzione del
9.9.2024, riconosceva espressamente che il proprio credito doveva intendersi ridotto dall'iniziale importo di euro 47.823,05 di cui al precetto del 7.6.2024 ad euro 3.476,00
(sul fatto esplicitamente ammesso dalla parte che esonera controparte dal fornire la prova cfr Tribunale di Roma sentenza del 27.1.2011).
Ciò posto anche l'importo ridotto di euro 3.476,00 può, altresì, dichiararsi estinto per compensazione ex art. 1241 c.c. poiché parte attrice allegava e provava di essere, a propria volta creditrice nei confronti della società immobiliare della maggiore somma di euro 9.557,23 in forza di sentenza n. 1298/2023 del 07.08.2023 con cui la Corte di
Appello di Brescia condannava la società convenuta a corrispondere in favore dell'avv. la rifusione di entrambi i gradi di giudizio liquidati in complessivi € 7.991,00 oltre Pt_1
rimborso forfettario ed oneri di legge (doc. 9). Tale circostanza oltre risultante per tabulas non è mai stata specificamente contestata dalla società convenuta e va, quindi, valutata ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. a mente del quale “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
pagina 3 di 5 ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” (cfr tra le tante Cass. n. 5356/2009; Cass. n. 761/2002; Cass. n. 3727/2012 Cass. n. 22701/2017).
In definitiva l'opposizione è accolta.
La domanda della parte attrice avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non è fondata poiché la condotta processuale della convenuta non può essere definita come “lite temeraria” e connotata da malafede sol che si consideri che una parte della somma precetta era comunque dovuta seppur per un importo ridotto e poiché è stata necessaria un'eccezione di compensazione per determinare la inefficacia della intimazione di pagamento.
La pronuncia sulle spese di lite segue la sostanziale soccombenza ex articolo 91 c.p.c. della parte convenuta. Esse si liquidano ex d.m. 147/22 nei valori medi tenuto conto dell'importo del precetto, dell'assenza di attività istruttoria e della decisione accelerata ex art. 281 sexies cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto notificato in data 7.6.2024 da a;
Controparte_1 Parte_1
2-condanna al rimborso delle spese processuali in favore Controparte_1
di che si liquidano in euro 4.358,00 per compenso professionale (euro Parte_1
1.701,00 per la fase di studio;
euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
euro 1.453,00 per la fase decisionale) ed euro 518,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali al 15%
oltre iva e cpa come e se dovute.
Così deciso in Bergamo, 18.3.2025
Il giudice
Dr. Paolo Rossi
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