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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 376/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 376/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Capuzzo e l'avv. Moro Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Tomasello Controparte_1
resistente
pagina 1 di 5 Premesso che:
- la ricorrente, affetta da sordomutismo congenito, è titolare di indennità di comunicazione dall'aprile 1999. In questo giudizio domanda l'accertamento del suo diritto alla liquidazione della pensione non reversibile per i cittadini sordi a decorrere dal compimento della maggiore età (1.8.2012) con arretrati maggiorati degli accessori di legge, o in subordine a decorrere dalla domanda amministrativa del 2.10.2020, con ogni conseguente statuizione di condanna, con rifusione delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
CP_
- l che costituendosi in giudizio ha chiarito che la pensione di non reversibile per sordomuti di cui è causa è stata liquidata e pagata alla ricorrente dal giugno 2021 a seguito dell'accoglimento della domanda del 21.5.2021, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato, sostenendo in particolare che la pretesa non possa essere accolta essendo mancata, per il periodo anteriore al maggio 2021, una domanda amministrativa idonea ad attivare il procedimento per l'accertamento del requisito sanitario sotteso alla prestazione;
rilevato che:
- come si evince dalle premesse, la controversia verte unicamente sulla debenza dei ratei di pensione non reversibile ai sordomuti da settembre 2012 a maggio 2021;
- la ricorrente invoca in via principale la previsione di cui all'art. 25 co.6 d.l. n. 90/2014, rilevando che in forza di tale previsione il riconoscimento della pensione in esame avrebbe dovuto conseguire, senza necessità di alcuna domanda amministrativa o accertamento del requisito sanitario, al proprio raggiungimento della maggiore età;
- in subordine richiama la domanda presentata in data 2.10.2020, avente oggetto
“ricostituzione reddituale per altro” volta alla liquidazione della pensione di sordità con erogazione degli arretrati a partire dal compimento del diciottesimo anno di età (1.8.2012)
(doc. n. 4 ricorrente) sostenendo che la prestazione sarebbe dovuta quantomeno dal mese successivo alla predetta domanda;
CP_
- ebbene, con provvedimento del 18.3.2021 l' ha respinto la domanda dell'ottobre 2020 sulla base della seguente motivazione: “presentare nuova domanda di pensione di sordità come maggiorenne. Avendo compiuto i 18 anni nel 2012 non rientra nella legge 114”
(doc. n. 5 ricorrente);
pagina 2 di 5 - l'Istituto ritiene infatti che avendo ella raggiunto la maggiore età già nel 2012, la ricorrente non possa rientrare nell'ambito applicativo del d.l. n. 90/2014 (convertito con la citata l. n. 114/2014). L'art. 25 comma 6 del predetto decreto dispone: “
6. Ai minori titolari […] dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre
1988, n. 508, sono attribuite al compimento della maggiore età [, e previa presentazione della domanda in via amministrativa,] le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”. Con tale intervento il legislatore ha dunque inteso eliminare il requisito della domanda amministrativa nonché la necessità dell'accertamento del requisito sanitario, disponendo che le prestazioni economiche previste per gli invalidi maggiorenni spettino al minore già titolare di indennità di comunicazione al raggiungimento della maggiore età previa la sola verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla “normativa del settore”;
- va condivisa la tesi dell secondo cui l'efficacia del suddetto intervento normativo CP_1
non possa che ritenersi ex nunc, in linea con il principio di cui all'art. 12 delle Preleggi.
Non può essere dunque accolta la domanda principale di riconoscimento della prestazione a decorrere dal raggiungimento della maggiore età della ricorrente, in assenza di domanda amministrativa presentata in quell'occasione;
- cionondimeno, va osservato che una idonea domanda amministrativa è stata successivamente svolta dalla ricorrente: trattasi della domanda presentata in data 2 ottobre
2020. Il documento 4 di parte ricorrente contiene infatti tutti gli elementi idonei ad identificare la pretesa richiesta, e quindi per attivare l'iter amministrativo per l'accertamento dei presupposti per la concessione del beneficio (In questo senso è chiarissima la nota “si chiede liquidazione pensione di sordità con arretrati”);
- va data infatti continuità ai condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della domanda amministrativa ciò che conta non sono le “formule sacramentali” né l'utilizzo dei moduli esatti. Conta invece che l'atto in questione consenta di individuare la prestazione richiesta, e possa quindi fungere da impulso all'azione amministrativa. “La
CP_ domanda amministrativa all per ottenere una prestazione previdenziale non ha natura di negozio giuridico, quanto, piuttosto, di atto in senso stretto di cui la legge
pagina 3 di 5 predetermina gli effetti, perché diretto a promuovere un procedimento disciplinato dalla stessa legge e di cui la domanda è mero presupposto” […]. Ciò che rileva, anche nel caso di specie, è pertanto che la domanda “sia idonea ad attivare il procedimento preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione
CP_ richiesta e, nel contempo, a mettere a conoscenza dell di tutti gli elementi occorrenti per valutare le condizioni per il riconoscimento […] sicché, in base a un'interpretazione di buona fede, l'istituto avrebbe dovuto scrutinare la domanda secondo quei criteri, avvalendosi, nel caso di dubbi al riguardo, dei chiarimenti dell'istante” (Cass. n.
14114/2020);
- ne deriva che anche se la ricorrente non ha formalmente richiesto l'accertamento del requisito sanitario necessario al riconoscimento della prestazione secondo le previsioni normative applicabili ratione temporis al suo caso, ciò non avrebbe dovuto impedire l'avvio dell'iter amministrativo volto all'accertamento delle condizioni per la concessione del beneficio chiaramente individuato nella pensione di sordità, previa interlocuzione con l'interessata per regolarizzare eventuali profili della richiesta o acquisire documentazione non allegata all'istanza;
- è d'altra parte del tutto pacifico che (anche) al momento della domanda dell'ottobre 2020 sussistesse in capo alla ricorrente il requisito sanitario (v. docc. 1 e 3 ricorrente). Nessuna questione è stata inoltre sollevata con riferimento agli ulteriori requisiti, pertanto la domanda va accolta, nei limiti della prescrizione oggetto di specifica eccezione da parte
CP_ dell'
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento della pensione non reversibile per i cittadini sordi a far data dal 1 novembre 2020, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale e fino al 30.5.2021, giorno antecedente a quello del riconoscimento già avvenuto (decorrente dal 1 giugno 2021); CP_
- condanna l' al versamento in suo favore dei ratei maturati e non versati oltre alla pagina 4 di 5 maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data predetta al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna altresì la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Vicenza, 28/01/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 376/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Capuzzo e l'avv. Moro Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Tomasello Controparte_1
resistente
pagina 1 di 5 Premesso che:
- la ricorrente, affetta da sordomutismo congenito, è titolare di indennità di comunicazione dall'aprile 1999. In questo giudizio domanda l'accertamento del suo diritto alla liquidazione della pensione non reversibile per i cittadini sordi a decorrere dal compimento della maggiore età (1.8.2012) con arretrati maggiorati degli accessori di legge, o in subordine a decorrere dalla domanda amministrativa del 2.10.2020, con ogni conseguente statuizione di condanna, con rifusione delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
CP_
- l che costituendosi in giudizio ha chiarito che la pensione di non reversibile per sordomuti di cui è causa è stata liquidata e pagata alla ricorrente dal giugno 2021 a seguito dell'accoglimento della domanda del 21.5.2021, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato, sostenendo in particolare che la pretesa non possa essere accolta essendo mancata, per il periodo anteriore al maggio 2021, una domanda amministrativa idonea ad attivare il procedimento per l'accertamento del requisito sanitario sotteso alla prestazione;
rilevato che:
- come si evince dalle premesse, la controversia verte unicamente sulla debenza dei ratei di pensione non reversibile ai sordomuti da settembre 2012 a maggio 2021;
- la ricorrente invoca in via principale la previsione di cui all'art. 25 co.6 d.l. n. 90/2014, rilevando che in forza di tale previsione il riconoscimento della pensione in esame avrebbe dovuto conseguire, senza necessità di alcuna domanda amministrativa o accertamento del requisito sanitario, al proprio raggiungimento della maggiore età;
- in subordine richiama la domanda presentata in data 2.10.2020, avente oggetto
“ricostituzione reddituale per altro” volta alla liquidazione della pensione di sordità con erogazione degli arretrati a partire dal compimento del diciottesimo anno di età (1.8.2012)
(doc. n. 4 ricorrente) sostenendo che la prestazione sarebbe dovuta quantomeno dal mese successivo alla predetta domanda;
CP_
- ebbene, con provvedimento del 18.3.2021 l' ha respinto la domanda dell'ottobre 2020 sulla base della seguente motivazione: “presentare nuova domanda di pensione di sordità come maggiorenne. Avendo compiuto i 18 anni nel 2012 non rientra nella legge 114”
(doc. n. 5 ricorrente);
pagina 2 di 5 - l'Istituto ritiene infatti che avendo ella raggiunto la maggiore età già nel 2012, la ricorrente non possa rientrare nell'ambito applicativo del d.l. n. 90/2014 (convertito con la citata l. n. 114/2014). L'art. 25 comma 6 del predetto decreto dispone: “
6. Ai minori titolari […] dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre
1988, n. 508, sono attribuite al compimento della maggiore età [, e previa presentazione della domanda in via amministrativa,] le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”. Con tale intervento il legislatore ha dunque inteso eliminare il requisito della domanda amministrativa nonché la necessità dell'accertamento del requisito sanitario, disponendo che le prestazioni economiche previste per gli invalidi maggiorenni spettino al minore già titolare di indennità di comunicazione al raggiungimento della maggiore età previa la sola verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla “normativa del settore”;
- va condivisa la tesi dell secondo cui l'efficacia del suddetto intervento normativo CP_1
non possa che ritenersi ex nunc, in linea con il principio di cui all'art. 12 delle Preleggi.
Non può essere dunque accolta la domanda principale di riconoscimento della prestazione a decorrere dal raggiungimento della maggiore età della ricorrente, in assenza di domanda amministrativa presentata in quell'occasione;
- cionondimeno, va osservato che una idonea domanda amministrativa è stata successivamente svolta dalla ricorrente: trattasi della domanda presentata in data 2 ottobre
2020. Il documento 4 di parte ricorrente contiene infatti tutti gli elementi idonei ad identificare la pretesa richiesta, e quindi per attivare l'iter amministrativo per l'accertamento dei presupposti per la concessione del beneficio (In questo senso è chiarissima la nota “si chiede liquidazione pensione di sordità con arretrati”);
- va data infatti continuità ai condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della domanda amministrativa ciò che conta non sono le “formule sacramentali” né l'utilizzo dei moduli esatti. Conta invece che l'atto in questione consenta di individuare la prestazione richiesta, e possa quindi fungere da impulso all'azione amministrativa. “La
CP_ domanda amministrativa all per ottenere una prestazione previdenziale non ha natura di negozio giuridico, quanto, piuttosto, di atto in senso stretto di cui la legge
pagina 3 di 5 predetermina gli effetti, perché diretto a promuovere un procedimento disciplinato dalla stessa legge e di cui la domanda è mero presupposto” […]. Ciò che rileva, anche nel caso di specie, è pertanto che la domanda “sia idonea ad attivare il procedimento preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione
CP_ richiesta e, nel contempo, a mettere a conoscenza dell di tutti gli elementi occorrenti per valutare le condizioni per il riconoscimento […] sicché, in base a un'interpretazione di buona fede, l'istituto avrebbe dovuto scrutinare la domanda secondo quei criteri, avvalendosi, nel caso di dubbi al riguardo, dei chiarimenti dell'istante” (Cass. n.
14114/2020);
- ne deriva che anche se la ricorrente non ha formalmente richiesto l'accertamento del requisito sanitario necessario al riconoscimento della prestazione secondo le previsioni normative applicabili ratione temporis al suo caso, ciò non avrebbe dovuto impedire l'avvio dell'iter amministrativo volto all'accertamento delle condizioni per la concessione del beneficio chiaramente individuato nella pensione di sordità, previa interlocuzione con l'interessata per regolarizzare eventuali profili della richiesta o acquisire documentazione non allegata all'istanza;
- è d'altra parte del tutto pacifico che (anche) al momento della domanda dell'ottobre 2020 sussistesse in capo alla ricorrente il requisito sanitario (v. docc. 1 e 3 ricorrente). Nessuna questione è stata inoltre sollevata con riferimento agli ulteriori requisiti, pertanto la domanda va accolta, nei limiti della prescrizione oggetto di specifica eccezione da parte
CP_ dell'
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento della pensione non reversibile per i cittadini sordi a far data dal 1 novembre 2020, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale e fino al 30.5.2021, giorno antecedente a quello del riconoscimento già avvenuto (decorrente dal 1 giugno 2021); CP_
- condanna l' al versamento in suo favore dei ratei maturati e non versati oltre alla pagina 4 di 5 maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data predetta al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna altresì la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Vicenza, 28/01/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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