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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/02/2024, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 534/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente rel. dott. Ethel Matilde Ancona Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
19.1.2024, assunto in decisione in data 12.2.2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Isabella Frigo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Via Appiani n. 21;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Signori
e in data 07/10/1995, trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di Villasanta (MB) dell'anno 1995, numero 31, parte II, serie A
2) Quanto all'indipendenza economica: I ricorrenti provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro. Per_
3) I figli e entrambi maggiorenni, rimarranno a convivere con la madre, presso la quale Per_2 manterranno la loro residenza e stabiliranno direttamente con il padre i tempi e i modi di reciproca frequentazione.
4) La casa coniugale, sita in Villasanta, via S. Pertini 11, di proprietà della Signora rimarrà alla Parte_1 stessa assegnata con i relativi arredi.
5) A titolo di concorso nel mantenimento delle figli e sino al raggiungimento della completa indipendenza economica da parte degli stessi, il sig. verserà alla sig.ra entro i primi cinque giorni di ogni Parte_2 Pt_1
Per mese, un contributo al mantenimento per la figlia di euro 190,00 (centonovanta/00) e un contributo al mantenimento per il figlio di euro 380,00 (trecentoottanta/00), per un totale di euro 570,00 Per_2
(cinquecento/00) mensili. Tale importo sarà automaticamente adeguato annualmente secondo gli indici Org_ a partire dal Gennaio 2025.
6) Il sig. si farà carico, inoltre, del 50% delle spese straordinarie scolastiche e di istruzione, Parte_2 mediche, sportive e ricreative, eventualmente necessarie ai figli, individuate, concordate e documentate secondo le “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli”, adottate dal Tribunale di Monza qui trascritto:
7) spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche: spese scolastiche (da documentare): senza preventivo accordo, a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
con preventivo accordo, a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitaria in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare): pagina 2 di 5 senza preventivo accordo, a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); con preventivo accordo, a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); e) baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
spese mediche (da documentare): senza preventivo accordo, a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti da medico di base e/o specialista ed erogati dal;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non Organizzazione_2 cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal;
Organizzazione_2 con preventivo accordo, a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. Organizzazione_2
In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax etc.), se non è d'accordo a sostenere la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità o urgenza;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
Il pagamento delle spese straordinarie di cui al punto 7) che precede verrà effettuato entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le stesse sono state sostenute dal genitore che le ha anticipate, il quale, a sua volta, provvederà ad inviare all'altro genitore (a mezzo email o raccomandata o consegnandone copia cartacea) la documentazione comprovante l'esborso, entro il giorno 30 del mese in cui la spesa è stata sostenuta;
I documenti fiscali di ogni spesa straordinaria, sostenuta dai genitori nella misura del 50% ciascuno, dovranno essere intestati ai figli, ove possibile, e in ogni caso, consegnati in copia all'altro genitore per la detrazione ai fini Irpef, che si effettuerà nella quota del 50% ciascuno della spesa complessivamente sostenuta, ove effettivamente la spesa sia stata pagata da entrambi i genitori nella quota anzidetta. Nel caso in cui la spesa straordinaria dovesse essere integralmente sostenuta da uno solo dei genitori (senza rimborso da parte dell'altro, come nel caso, per esempio, di espresso disaccordo), le detrazioni della pagina 3 di 5 suddetta spesa saranno effettuate, nella misura del 100%, dal solo genitore che l'ha effettivamente sostenuta;
Le deduzioni per i figli a carico spettano nella misura del 50% a ciascun genitore;
L'assegno unico per i figli a carico verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra se ne avrà Pt_1 diritto, in qualità di genitore cui spetta la collocazione prevalente del figlio minore Per_2
8) I coniugi acconsentono al rilascio ed al rinnovo del passaporto, nonché di ogni altro documento valido per l'espatrio.
9) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile del Comune di Villasanta
(MB).
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale raggiunta mediante accordo di negoziazione assistita del 15.12.2020, autorizzata dal Pubblico Ministero in data
15.1.2021.
Non è poi contestato che sin dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita (15.12.2020) non vi
è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi Per_ morali e materiali dei figli 27.12.1999 e 16.5.2004) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 19.1.2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Villasanta in data 7.10.1995 (Atto n. 31, Parte II, Serie A del registro Parte_2
pagina 4 di 5 degli atti di matrimonio del Comune di Villasanta), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Villasanta, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 15.2.2024
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente rel. dott. Ethel Matilde Ancona Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
19.1.2024, assunto in decisione in data 12.2.2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Isabella Frigo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Via Appiani n. 21;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Signori
e in data 07/10/1995, trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di Villasanta (MB) dell'anno 1995, numero 31, parte II, serie A
2) Quanto all'indipendenza economica: I ricorrenti provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro. Per_
3) I figli e entrambi maggiorenni, rimarranno a convivere con la madre, presso la quale Per_2 manterranno la loro residenza e stabiliranno direttamente con il padre i tempi e i modi di reciproca frequentazione.
4) La casa coniugale, sita in Villasanta, via S. Pertini 11, di proprietà della Signora rimarrà alla Parte_1 stessa assegnata con i relativi arredi.
5) A titolo di concorso nel mantenimento delle figli e sino al raggiungimento della completa indipendenza economica da parte degli stessi, il sig. verserà alla sig.ra entro i primi cinque giorni di ogni Parte_2 Pt_1
Per mese, un contributo al mantenimento per la figlia di euro 190,00 (centonovanta/00) e un contributo al mantenimento per il figlio di euro 380,00 (trecentoottanta/00), per un totale di euro 570,00 Per_2
(cinquecento/00) mensili. Tale importo sarà automaticamente adeguato annualmente secondo gli indici Org_ a partire dal Gennaio 2025.
6) Il sig. si farà carico, inoltre, del 50% delle spese straordinarie scolastiche e di istruzione, Parte_2 mediche, sportive e ricreative, eventualmente necessarie ai figli, individuate, concordate e documentate secondo le “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli”, adottate dal Tribunale di Monza qui trascritto:
7) spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche: spese scolastiche (da documentare): senza preventivo accordo, a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
con preventivo accordo, a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitaria in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare): pagina 2 di 5 senza preventivo accordo, a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); con preventivo accordo, a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); e) baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
spese mediche (da documentare): senza preventivo accordo, a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti da medico di base e/o specialista ed erogati dal;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non Organizzazione_2 cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal;
Organizzazione_2 con preventivo accordo, a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. Organizzazione_2
In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax etc.), se non è d'accordo a sostenere la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità o urgenza;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
Il pagamento delle spese straordinarie di cui al punto 7) che precede verrà effettuato entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le stesse sono state sostenute dal genitore che le ha anticipate, il quale, a sua volta, provvederà ad inviare all'altro genitore (a mezzo email o raccomandata o consegnandone copia cartacea) la documentazione comprovante l'esborso, entro il giorno 30 del mese in cui la spesa è stata sostenuta;
I documenti fiscali di ogni spesa straordinaria, sostenuta dai genitori nella misura del 50% ciascuno, dovranno essere intestati ai figli, ove possibile, e in ogni caso, consegnati in copia all'altro genitore per la detrazione ai fini Irpef, che si effettuerà nella quota del 50% ciascuno della spesa complessivamente sostenuta, ove effettivamente la spesa sia stata pagata da entrambi i genitori nella quota anzidetta. Nel caso in cui la spesa straordinaria dovesse essere integralmente sostenuta da uno solo dei genitori (senza rimborso da parte dell'altro, come nel caso, per esempio, di espresso disaccordo), le detrazioni della pagina 3 di 5 suddetta spesa saranno effettuate, nella misura del 100%, dal solo genitore che l'ha effettivamente sostenuta;
Le deduzioni per i figli a carico spettano nella misura del 50% a ciascun genitore;
L'assegno unico per i figli a carico verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra se ne avrà Pt_1 diritto, in qualità di genitore cui spetta la collocazione prevalente del figlio minore Per_2
8) I coniugi acconsentono al rilascio ed al rinnovo del passaporto, nonché di ogni altro documento valido per l'espatrio.
9) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile del Comune di Villasanta
(MB).
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale raggiunta mediante accordo di negoziazione assistita del 15.12.2020, autorizzata dal Pubblico Ministero in data
15.1.2021.
Non è poi contestato che sin dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita (15.12.2020) non vi
è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi Per_ morali e materiali dei figli 27.12.1999 e 16.5.2004) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 19.1.2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Villasanta in data 7.10.1995 (Atto n. 31, Parte II, Serie A del registro Parte_2
pagina 4 di 5 degli atti di matrimonio del Comune di Villasanta), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Villasanta, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 15.2.2024
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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