Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. 2255/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione specializzata Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Gabriella Zanon - consigliere - dott. Federico Bressan - consigliere - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 18/12/2023 promossa da
Parte_1
(C.F. ) (C.F. ) P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. CARLI ILARIA e dell'avv. BELLOMUNNO CRISTINA;
; ; Controparte_1 Controparte_2
- parte appellante - contro
CONTRI (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. CICCONE GIOVANNI e CORONA SANDRO;
CP_4
; ;
[...] Controparte_5
- parte appellata -
Avente a oggetto: Brevetto (invenzione e modello)-HIo: Altre ipotesi - Appello avverso la sentenza del tribunale di Venezia, sezione specializzata impresa, n. 836/2023 pubblicata in data
15/05/2023.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 19-12-2024 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in integrale riforma della sentenza del
Tribunale di Venezia n. 836/2023 resa in Camera di Consiglio l'11 maggio 2023 e
-1-
1) nel merito, in via principale: rigettare le domande tutte formulate dall'attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
2) nel merito, in via riconvenzionale:
a) accertare e dichiarare, che l'etichetta di recante il segno distintivo “50 ANNI” CP_6
(come raffigurato a pag. 20 della comparsa di costituzione e risposta) costituisce contraffazione dei HI di cui a pag. 6 (nota 1) della comparsa di CP_7 costituzione e risposta e/o dei a pag. 9 (nota 4) della comparsa di Controparte_8 costituzione e risposta di titolarità di;
Parte_1
b) accertare e dichiarare che l'uso da parte di dell'etichetta come descritta in CP_6 narrativa della comparsa di costituzione e risposta (pag. 20) e recante il segno distintivo
“50 ANNI” o segni simili, integra le fattispecie di concorrenza sleale di cui all'art. 2598,
c. 1, 2 e 3, c.c.; e per effetto di una o entrambe delle superiori statuizioni:
c) ordinare l'inibitoria a della produzione, commercializzazione, importazione ed CP_6 esportazione e qualsiasi uso, incluso quello pubblicitario e promozionale, anche via internet, del vino recante l'etichetta “50 ANNI” descritta in narrativa della comparsa di costituzione e risposta (pag. 20) o etichette simili, nonché delle etichette non ancora apposte sulle bottiglie e del relativo materiale da imballaggio contenente detto segno “50 anni”;
(i) disporre a carico di il pagamento di una penale pari ad €500,00 o al diverso CP_6 importo ritenuto congruo per ogni bottiglia di vino venduta in violazione dell'ordine di inibitoria e pari ad €1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli altri ordini derivanti dall'emananda sentenza e per ogni sua violazione o inosservanza successivamente constatata;
(ii) ordinare a carico di il ritiro definitivo dal commercio dei prodotti recanti CP_6
-2- l'etichetta “50 ANNI” descritta in narrativa della comparsa di costituzione e risposta
(pag. 20) o etichette simili e di tutte le cose costituenti la contraffazione nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, fissando un termine di 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l'esecuzione del provvedimento;
(iii) ordinare ai sensi dell'art. 124 comma 3 c.p.i. la distruzione dei prodotti recanti l'etichetta “50 anni” descritta in narrativa della comparsa di costituzione e risposta (pag.
20), nonché delle etichette non ancora apposte sulle bottiglie, e di tutti i materiali costituenti la contraffazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, a cura e a spese di parte attrice e concedendo a la facoltà di presenziare alle Parte_1 operazioni di distruzione con propri rappresentanti e consulenti;
d) condannare parte attrice al risarcimento di tutti i danni patititi e patiendi a seguito degli illeciti posti in essere da come quantificati in atti, e quindi a titolo di danno CP_6 emergente per un importo pari almeno ad euro 67.000; a titolo di danno morale in misura pari quantomeno all'importo identificato dal CTU a titolo di lucro cessante, ossia euro 21.477,62; ai sensi dell'art. 125 co. 3 c.p.i. alla restituzione degli utili da essa realizzati mediante la commercializzazione del vino recante il segno in contraffazione, nel quantum già determinato a mezzo di CTU per un importo pari ad euro 72.925,64; o, in subordine, nei diversi importi, maggiori o minori, che saranno liquidati, anche in via equitativa, dal Giudice;
e) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, ovvero anche del solo dispositivo, entro 7 giorni dalla pubblicazione della stessa, e a caratteri doppi rispetto al normale, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (“Il ” e il “Corriere della Sera”) CP_9
e due a diffusione locale (“La Gazzetta del Mezzogiorno” e “Il Quotidiano – edizione di
Taranto”), oltreché su una rivista specializzata (“Civiltà del bere”), e sulla home page del sito internet di parte attrice, il tutto a cura e spese di autorizzando le convenute a CP_6 provvedervi direttamente ove non adempia tempestivamente e ordinando sin CP_6
d'ora a di rimborsare le esponenti dietro presentazione della fattura. CP_6
3) In ogni caso, con vittoria di compensi e spese, oltre alle spese generali, IVA e CPA del primo grado di giudizio e del grado d'appello, e condanna alla parte appellata a ripetere quanto incassato a titolo di rimborso spese (anche per la fase cautelare) in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi.
-3- 4) In via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie rigettate, e dunque:
a) ammettere i capitoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20 di cui alla memoria ex art 183 sesto comma n. 2 di parte convenuta;
b) ammettere interrogatorio del legale rappresentate di Contri sulle circostanze di cui ai capitoli c) ed e) della memoria ex art 183 sesto comma n. 2 di parte convenuta (pag. 35);
c) disporre consulenza tecnica d'ufficio, affidando e ad un esperto di marketing la valutazione del danno d'immagine subito dagli attori a seguito degli illeciti posti in essere dalla convenuta tenendo conto anche del costo della futura campagna informativa che dovrà essere predisposta da per compensare il deterioramento Parte_1 dell'immagine aziendale e la svalutazione dei marchi di cui è titolare.
Parte appellata
Respingere l'appello siccome infondato per le ragioni indicate in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Venezia n. 836/2023 resa in Camera di
Consiglio l'11 maggio 2023 e pubblicata in data 15 maggio 2023 nell'ambito del giudizio
R.G. 398/2020;
- con vittoria di spese di lite, oltre a spese generali, anche della presente fase di giudizio.
Ove, per qualsiasi ragione non dovesse essere confermata la Sentenza di 1° grado, accogliersi le seguenti conclusioni proposte nel giudizio di primo grado:
1) Nel merito a) Rigettare tutte le domande riconvenzionali formulate da in quanto Parte_1 inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti;
b) Accertare e dichiarare che l'uso da parte di dell'etichetta di cui in narrativa CP_6
“ per vino, non costituisce contraffazione dei “HI Parte_3
Sessanta” (registrazioni nazionali n. 1266149, n. 1508078, n. 1594368 e registrazione internazionale n. 1111301, si veda il DOC.16 allegato all'atto di citazione) e dei “HI
Cinquanta” (registrazione comunitaria n. 013602099 e registrazioni nazionali n.
302014902318647, 302014902318646, 302011901933589, si veda il DOC.17 allegato all'atto di citazione) di e/o violazione dell'ambito di esclusiva riservato a Parte_1
per effetto delle registrazioni di cui è titolare;
Parte_1 cic) Accertare e dichiarare che l'uso da parte di dell'etichetta di cui in narrativa CP_6
“ per vino, non costituisce altresì alcuna fattispecie di Parte_3
-4- concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e/o comunque illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.;
d) Dichiarare inesistenti ex art. 669 novies, comma 3, c.p.c. i diritti a cautela dei quali si è pronunciata l'ordinanza del Tribunale di Bari del 16 dicembre 2019 e, di conseguenza, dichiarare inefficace la medesima ordinanza nella parte in cui ha disposto la cessazione da parte di della utilizzazione del segno “50 Anni” e/o “50” per Parte_4 la messa in commercio sia in Italia che in Europa del vino e nella Controparte_10 parte in cui ha fissato a carico di la penale di € 100,00 per ogni Parte_4 bottiglia di vino venduto in violazione della medesima ordinanza;
Controparte_10
e) Ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a cura di ma CP_6
a spese di , per due volte in giorni consecutivi sulle pagine nazionali del Parte_1 quotidiano Il Corriere della Sera, nonché su rivista specializzata del settore “Civiltà del bere”; disporre che, in caso di inadempienza di per oltre cinque giorni dalla Parte_1 comunicazione del provvedimento, potrà provvedere alla pubblicazione a propria CP_6 cura e spese, con diritto a ripetere da le relative spese a semplice Parte_1 presentazione di fattura.
2) In ogni caso:
f) Con vittoria di spese, diritti e compensi di lite, ivi comprese le spese di consulenza tecnica.
3) Se del caso in via istruttoria:
g) Respingersi tutte le istanze di in quanto inammissibili e/o irrilevanti. Parte_1
h) Ammettere tutta la documentazione prodotta da e accogliere le seguenti CP_6
Prove testimoniali
A conferma della documentazione allegata e/o in caso di contestazione, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Conferma il teste i premi ottenuti dai prodotti della che si Parte_4 rammostrano quali docc. 8 e 9?”;
2) “Conferma il teste il riconoscimento ottenuto dalla per i 35 anni di Parte_4 partecipazione al Vinitaly che si rammostra quale doc. 10?”;
3) “Conferma il teste i costi sostenuti da per pubblicità e partecipazione a fiere CP_6 riportati nel doc. 11 che si rammostra?”;
4) “Conferma il teste che partecipa dal 2013 alla fiera “Prowein Parte_4
-5- Düsseldorf” e che ha partecipato nel 2016, 2017 e 2018 alla “London Wine Fair”, come indicato nel doc. 12 che si rammostra?”;
5) “Conferma il teste gli importi corrisposti da a Parte_4 Parte_5 per la registrazione e tutela dei marchi di cui al doc. 14 che si rammostra?”;
6) “Vero che nell'anno 2016 io avevo chiesto a della di CP_11 Parte_4 realizzare una linea di vini con un'etichetta che riportasse il mio nome e cognome?”;
7) “Vero che avevo altresì chiesto che nell'etichetta fosse inserito anche il numero 50 perché in quell'anno alla data del 14/09/2016 avrei compiuto 50 anni?”;
8) Vero che successivamente ho richiesto a della una serie CP_11 Parte_4 di vini con in etichetta la data di nascita dei miei tre figli, precisamente il numero 95 per la RI , il numero 97 per il secondogenito , e il numero Persona_1 Per_2
99 per la OG;
Per_3
9) “Conferma il teste che i documenti che si rammostrano (documenti 26-27 e 29-30) riguardano vini che si trovano anche attualmente in commercio con le etichette così come lì raffigurate?”;
10) “Conferma il teste che nel 2019 ha imbottigliato più di 2.500.000 Parte_4 litri di vino , come risulta nel tabulato di cui al doc. 36 che si Controparte_10 rammostra?”.
Si chiede altresì l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
11) “Vero che in data 4 dicembre 2018 non aveva più in magazzino prodotti con CP_6
l'etichetta contestata 0 anni e neppure ordini di riassortimento?”; Parte_3
12) “Vero che l'etichetta 50 anni, in quanto celebrativa, era destinata ad Parte_3 essere utilizzata solo per qualche anno?”;
13) “Vero che l'etichetta CARLO 0 anni è stata commercializzata da luglio 2016 Pt_3
a novembre 2018?”.
A conferma della documentazione (docc. 39-40-41-42-43) e/o in caso di contestazione, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
14) “Vero che commercializza vino di con le Parte_4 CP_10 CP_10 etichette di cui ai docc. 39 e 40 che si rammostrano?”.
15) “Conferma il teste che i vini hanno Parte_6 ricevuto i premi di cui ai docc. 41-42-43 che si rammostrano?”.
-6- Si indicano come testi sui capitoli 1-2-3-4-10-11-14-15 sopra citati:
- residente in [...], dipendente della Testimone_1
- con sede in 37030 Cazzano di Tramigna (VR), via Legnaghi Corradini 30/A - CP_6 con mansioni di commerciale export;
- residente in [...]I, Testimone_2 dipendente della - con sede in 37030 Cazzano di Tramigna (VR), via Legnaghi CP_6
Corradini 30/A – addetto alla contabilità di magazzino.
Si indica come teste sul capitolo 5 sopra citato:
residente in [...], dipendente e Testimone_3 addetta alla contabilità di on sede in 44042 Cento (FE), Parte_5 via Olindo Malagodi 1.
Si indica come teste sui capitoli sopra citati: Testimone_4
- esidente in 37138 Verona, Via Pitagora 14. Parte_3
In denegata ipotesi di ammissione di uno o più dei capitoli di prova 12-13-14-15-16 delle convenute si chiede ammettersi prova contraria diretta (con i testi , Testimone_1
già identificati). Testimone_2 Parte_3
Motivi della decisione
In fatto.-
1. “ ” e “ Controparte_12 [...]
(d'ora in avanti anche “ ”) hanno ottenuto dal Controparte_13 Controparte_12 tribunale di Bari provvedimenti cautelari con i quali veniva inibito a “ Parte_4
(d'ora in avanti anche solo “ ) l'uso del segno “50 ANNI” e/o “50” per la
[...] CP_6 messa in commercio sia in Italia che Europa del vino primitivo di Manduria.
2. Con l'atto di citazione che ha promosso il presente processo Contri ha adìto il tribunale di Venezia, sezione specializzata per l'impresa, convenendo in giudizio le società per ottenere l'accertamento dell'insussistenza della fattispecie di Parte_1 concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1., c.c., ravvisata in sede cautelare (e, comunque, di illecito aquiliano) con revoca dell'ordinanza cautelare e ordine di restituzione di quanto pagato in ottemperanza a tale provvedimento.
3. La , quale produttrice di vini pugliesi, e la società Parte_1 [...] quale commercializzatrice dei vini prodotti dalla prima, nonché titolare Parte_2
-7- delle privative industriali già spettanti a , si sono Parte_1 costituite in causa, opponendosi alle domande della attrice e formulando domanda diretta alla tutela industrialistica e concorrenziale delle privative delle quali è titolare, con richiesta di misure inibitorie, pubblicitarie, penali e risarcitorie.
4. Con la sentenza n. 836/2023 qui appellata l'adìto tribunale ha respinto le domande delle società e ha accertato che l'uso da parte di Parte_1 Parte_4 dell'etichetta “CARLO ANNI” per vino, non costituisce contraffazione dei Pt_3 marchi delle convenute, né fattispecie di concorrenza sleale. Il tribunale ha quindi dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza cautelare a r.g. 1350/2019 del 16/12/2019 del tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di impresa, condannando le società
alla rifusione delle spese processuali e di c.t.u. Parte_1
Quanto all'insussistenza del rischio di confusione di cui all'art. 20 co. 1 lett. b) c.p.i. tra l' il il tribunale ha ritenuto che “i due segni Controparte_14 Parte_7
a confronto non sono certo identici, e neppure sono simili, ed è totalmente da escludere un pericolo di confusione, in capo al consumatore di vini, particolarmente quello nazionale” (cfr. p. 12 della
Sentenza Impugnata).
Il tribunale ha osservato che nel caso del HIo 50 ANNI, l'impressione globale è quella di una etichetta luminosa e affollata, “anche se in buona parte investita da elementi meramente segnalanti il prodotto ( ) e da altri non aventi carattere distintivo CP_10 CP_10
o aventi un carattere distintivo assai debole (Riserva – premium tranne ' Parte_8 Pt_3
; nell'etichetta di non vi sono né il numero 60 né la dicitura “Sessantanni
[...] CP_6
Old Vines”, né il fondo quadrettato, né il contrasto fra scuro e chiaro, né la banda trasversale, essendo anche diverse le forme delle due etichette, rettangolare quella di quadrata quella di e tenuto conto che il pubblico di riferimento nel CP_6 Parte_1 mercato dei vini, specie nazionale, è “un pubblico non generico, ma normalmente attento ed avveduto” e che nel mercato sono presenti numerosi esempi di vini che contengono nell'etichetta il numero 50 o anche il numero 60, ambedue anche in unione con la parola
“anni”. La sentenza ha poi escluso profili di interferenza anche tra il e Parte_7 gli altri HI tra il e i HI . CP_7 Parte_7 CP_8
5. Avverso tale sentenza hanno proposto appello le società sulla base di Parte_1 quattro motivi, chiedendo il rigetto delle domande formulate da con CP_6
-8- accertamento che l'etichetta di recante il segno distintivo “50 ANNI” costituisce CP_6 contraffazione dei marchi “ (e/o dei marchi “Cinquanta”) di CP_15 proprietà , nonché atti di concorrenza sleale, con accessorie pronunce. Parte_1
6. Si è costituita in giudizio opponendosi all'accoglimento dell'appello e CP_6 chiedendone il rigetto, con conferma della impugnata sentenza.
7. La causa, precisate le conclusioni e depositate dalle parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, è stata riservata per la decisione all'udienza del 19 dicembre 2024.
In diritto.-
1. Motivi di appello.
1.1. Con il primo motivo si addebita al tribunale di non aver pronunciato sulla domanda basata sul carattere rinomato ai sensi dell'art. 20, co. 1, lett. c), c.p.i., del marchio
“ , pure espressamente formulata in primo grado, deducendosi che il CP_7 primo giudice ha unicamente vagliato la richiesta basata sulla lett. b) della menzionata disposizione normativa. Si sostiene che il diverso ambito di valutazione in riferimento a un marchio rinomato avrebbe condotto il tribunale a un giudizio di “somiglianza” fra i segni con “indebito vantaggio” tratto da e con pregiudizio alla rinomanza e alla CP_6 capacità distintiva dei segni rivendicati.
1.2. Il secondo motivo si dirige avverso la statuizione con la quale il tribunale ha giudicato inammissibile la deduzione svolta dalle società appellanti in primo grado con riferimento all'immagine riprodotta a pagina 3 della terza memoria depositata da Si sostiene Parte_1 la violazione dell'art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., deducendosi che la produzione operata nella detta memoria era da ritenersi in replica al capitolo di prova (n. 6) formulato da in CP_6 sede di seconda memoria e, pertanto, del tutto ammissibile.
1.3. Con il terzo motivo si sottopone a censura la valutazione condotta dal tribunale di esclusione del rischio confusorio ai sensi dell'art. 20, co. 1, lett. b), c.p.i., tra l'etichetta
“ e il marchio “50 anni”. CP_7
Si stigmatizzano le argomentazioni poste dal tribunale a base della statuizione di esclusione della contraffazione e le circostanze a tal fine valorizzate dal primo giudice
(definite “cinque errati argomenti”), vale a dire:
1.3.1. le dimensioni delle etichette;
si lamenta che il tribunale, andando contro le premesse dallo stesso ricordate, avrebbe operato la comparazione fra il segno anteriore
-9- non già così come registrato, ma come concretamente impiegato, sostenendosi che a seguito della comparazione fra il marchio “ come registrato e il CP_7 marchio “ si sarebbe pervenuti a verificare come il secondo riproduca i “tratti Pt_7 salienti” del primo.
1.3.2. l'apprezzamento di alcuni elementi del marchio 50 ANNI ai fini di escludere la somiglianza fra i segni;
secondo l'appellante il tribunale avrebbe dovuto ritenere che «la presenza nell'etichetta di di elementi descrittivi quali “Primitivo di Manduria Riserva”, CP_6
“Premium Italian Wine” e “Since 1966”, assenti nell' non sono affatto Controparte_14 sufficienti a neutralizzare i punti di contatto ed i nessi consistenti nella presenza del numero “50” in abbinamento alla parola “ANNI”, posto che il numero “50” riprende accuratamente i seguenti tratti salienti del “60” rappresentato nell'Etichetta a) il carattere;
b) la CP_7 grandezza;
c) il colore;
d) la stesura obliqua;
e) la collocazione al centro dell'etichetta; f) l'inserimento all'interno di un quadrato;
g) l'esposizione in rilievo»; quanto poi alla presenza della dicitura ” gli appellanti addebitano Controparte_10
[... al tribunale di non aver compreso le loro difese, ove il richiamo al “ CP_10
aveva l'unica finalità di evidenziare l'identità del prodotto e il conseguente CP_10 maggior rischio di confusione;
1.3.3. il rilievo annesso al “marchio aggiunto” (“ ) nell'etichetta Parte_3 CP_6
l'appellante deduce che il tribunale avrebbe errato nel ritenere che la presenza del marchio aggiunto “ valesse ad escludere la confondibilità e la contraffazione Parte_3
(come d'altronde escluso da una nutrita giurisprudenza di merito), potendo anzi esso indurre nel consumatore l'idea di accordi fra le parti in forza dei quali sia stata CP_6 autorizzata all'uso del marchio 50 anni.
1.3.4. la valutazione del parametro del c.d. “consumatore medio”; con tale doglianza si sostiene che il tribunale avrebbe errato nell'assumere a riferimento un tipo di
“consumatore medio” dotato di una del tutto particolare attenzione, in grado di discernere la differenza fra il numero presente nelle etichette della e quello recato CP_6 nel vino prodotto da , in quanto non avrebbe tenuto presente che il vino è Parte_1 un bene di largo consumo, onde i consumatori non sarebbero in grado di accorgersi di
“elementi di diversità del tutto secondari”.
1.3.5. l'apprezzamento in ordine alla capacità distintiva dell'etichetta
-10- “ ; in proposito si sottolinea che «la mera presenza sul web di non meglio CP_7 identificate immagini di vini che riportano il segno “60” … non è di per sé idonea a determinare una diluizione dell'Etichetta “ », in quanto si sarebbero intraprese azioni CP_7 dirette a contestare l'uso di “buona parte” di tali etichette e in quanto un'unica immagine non vale a dare dimostrazione della sua effettiva diffusione nel mercato;
la doglianza ribadisce che “ è sinonimo di con immediata CP_7 Controparte_10 associazione da parte dei consumatori di tale marchio rinomato, come ritenuto nel provvedimento del tribunale di Bari (doc. 4 . CP_6
Le appellanti sviluppano, quindi, il diverso esito al quale sarebbe dovuto pervenire il tribunale (v. paragrafo V.C.6.).
1.4. Il quarto motivo (indicato come “quinto motivo di appello”: pag. 43 appello) ha ad oggetto la ritenuta esclusione anche dell'ipotesi di illecito anticoncorrenziale.
1.5. Da ultimo le appellanti dedicano un paragrafo dell'atto di appello alla “riproposizione delle domande ed eccezioni svolte … nel primo grado di giudizio” (cap. VI dell'appello).
2. La difesa di CP_16
La parte appellata ha replicato al primo motivo evidenziando che nessuna delle
[...] circostanze addotte dalle società sono in grado di comprovare l'effettiva Parte_1 rinomanza del segno.
2.2. Sul secondo motivo l'appellata ha dedotto che la circostanza circa la centralità del marchio “ nell'etichetta era stata già esposta in sede di atto di citazione, Parte_3 onde non poteva trovare replica in sede di terza memoria, allorquando – per giunta – veniva dedotto un fatto nuovo e diverso ovvero l'uso della sola parte centrale dell'etichetta in un documento peraltro senza indicazione della fonte.
2.3. In replica al terzo motivo di appello Contri richiama la correttezza della valutazione di esclusione di ogni rischio confusorio operata dal tribunale
2.4. Con riferimento al quarto motivo di appello, ha sostenuto che, esclusa la CP_6 contraffazione, neppure ricorre la fattispecie di illecito anticoncorrenziale.
3. Disamina dei motivi di appello.
3.1. Primo motivo
Il primo motivo, incentrato sulla mancata considerazione, della pur dedotta, rinomanza del marchio “ ai sensi dell'art. 20, lett. c), c.p.i., può ritenersi CP_7
-11- astrattamente fondato, nella parte in cui denuncia la mancata pronuncia sul punto da parte del tribunale, in quanto la sentenza appellata non pare aver preso in separata e diretta disamina tale questione, ma – ai fini dell'accoglimento di esso – si rende necessaria la preliminare verifica circa l'effettiva ricorrenza di una situazione di “marchio rinomato” agli effetti della ricordata disposizione normativa, che – peraltro – non contiene alcuna definizione di tale tipologia di segno distintivo.
In proposito, può anche convenirsi che la nozione di “rinomanza” del marchio sia più estesa di quella relativa al marchio “celebre”, nel senso di ricomprendere nella nozione di
“rinomanza” non solo i marchi celebri, ma anche tutti quei marchi semplicemente noti, magari in ambiti limitati territorialmente o in settori specialistici.
A favore di tale interpretazione può ricordarsi che nei lavori preparatori della Dir. CEE
89/104 era stata inizialmente previsto che la disciplina trovasse applicazione soltanto con riguardo ai marchi di larga notorietà, mentre in seguito si è ritenuto di sopprimere l'aggettivo “larga”, con il conseguente ampliamento della nozione in esame. E può ritenersi diffusa nella giurisprudenza italiana l'opinione secondo cui il concetto di rinomanza del marchio si estende non soltanto al marchio celebre o a quello di alta rinomanza, bensì a tutte quelle ipotesi in cui ci si trovi in presenza di un marchio semplicemente noto.
Nella disamina della giurisprudenza seguita dalla Corte di Giustizia europea, può constatarsi che tale organo giudiziario nell'interpretare le corrispondenti norme comunitarie (nelle quali si parla di notorietà e non di rinomanza), ha adottato anch'esso un'interpretazione estensiva della nozione in esame, ritenendo che per poter accedere alla tutela ampliata di cui all'art. 5 della ormai abrogata Dir. HI 89/104 [oggi prevista all'art. 10, comma 1, lett. c), Dir. U.E. 2015/2436] altresì prevista originariamente all'art. 9 del Reg. CE n. 40/94 sul marchio comunitario, (anche per prodotti o servizi non simili), fosse sufficiente la prova della mera conoscenza del marchio da una parte
“significativa” del pubblico di riferimento. Segnatamente, nella sentenza General
Motors, par. 26-27, la Corte ha determinato la “soglia di conoscenza” del pubblico che deve sussistere per poter qualificare un marchio come noto, osservando che essa deve essere considerata raggiunta se il marchio di impresa è conosciuto da una “parte significativa” del pubblico interessato ai prodotti e servizi contraddistinti da detto
-12- marchio. A maggior ragione deve ritenersi dotato di notorietà il marchio che sia largamente noto non solo fra le cerchie dei consumatori interessati ma anche fra il pubblico più vasto che non ne faccia consumo [in tali termini si è espresso Trib. UE 25 gennaio 2012 (V Sez.), T-332/10, Viaguara S.A. c. e Pfizer Inc. caso CP_17
, in www.curia.eu, par. 2]. CP_18
Secondo la Corte di Lussemburgo il relativo accertamento andrebbe compiuto facendo riferimento a vari criteri costituiti, ad esempio, dall'ampiezza della diffusione del prodotto sul mercato, dalla conoscenza effettiva del segno da parte dei consumatori, dall'entità quantitativa e qualitativa degli investimenti pubblicitari effettuati nonché dalla presenza sul mercato. Nella stessa linea interpretativa si pone Trib. Milano 24 giugno
2010, Rep. Foro it., 2013, Proprietà industriale [5275], n. 237: «È marchio che gode di rinomanza il marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti, requisito da valutarsi tenendo conto della quota di mercato detenuta dal marchio, dell'intensità ed estensione geografica e della durata del suo uso, nonché dell'entità degli investimenti realizzati per promuoverlo (nella specie si è ritenuto dotato di rinomanza il marchio
“Cosmopolitan” , registrato ed usato per prodotti editoriali)».
Con riguardo all'estensione territoriale della “notorietà”, in assenza di esplicite previsioni normative, la giurisprudenza europea ritiene che sia sufficiente la mera diffusione del segno anche solo in una parte sostanziale del territorio di uno Stato membro o, in alternativa, la conoscenza dello stesso ad opera di una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti. Nella giurisprudenza interna “si ritiene generalmente che tale requisito sussista quando lo stesso è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai relativi prodotti o servizi in una parte sostanziale del territorio, nazionale se marchio nazionale ovvero comunitario ove si tratti di marchio comunitario”
(Corte app. Torino 1° giugno 2013, in Foro it., 2014, I, 1262).
Così delineato l'ambito della nozione di marchio rinomato, secondo la giurisprudenza europea e italiana, va verificato se quello dedotto dalla parte appellante possa rientrare in tale nozione.
Gli elementi indicati a sostegno della prospettazione sono i seguenti:
a) i premi e i riconoscimenti che il vino contraddistinto dall'etichetta
“SESSANTANNI” ha ricevuto (docc. 4, 7 fascicolo appellante di primo grado);
-13- b) la presenza sul mercato “dal 2003 ossia da un ventennio” (docc. 6 e 15):
c) le “intense” campagne pubblicitarie del marchio “ (doc.8); CP_7
d) una ricerca di mercato dalla quale risulterebbe che il vino con etichetta
“ è ricompreso fra i “più blasonati e noti vini italiani” (doc. 13); CP_7
e) i volumi di affari generati dal “ , che risulterebbero nel mondo in CP_7 costante crescita, “da poco più di 4 milioni di Euro del 2012 a circa 10 milioni di Euro nel 2020” con un fatturato complessivo sviluppato dal nel CP_7 periodo 2012-2020 di “oltre 69 milioni di Euro”; la presenza su tutto il territorio nazionale della distribuzione del vino “come dimostrato dal doc. 17 fasc. Parte_1
I grado”;
f) l'entità delle spese di tutela delle privative nonché promozionali e di marketing, pari a una media annua di 1,15 milioni (doc. 18 fascicolo di primo Parte_1 grado);
g) i riscontri presso la stampa nazionale ed estera e presso le guide enogastronomiche e riviste del settore (docc. 19);
h) il riconoscimento della giurisprudenza (doc. 5 fascicolo di primo grado).
La valutazione unitaria e coordinata degli elementi effettivamente risultanti in causa non consente di apprezzare il carattere rinomato del marchio in discussione.
Ed invero:
a) quanto ai premi e riconoscimenti va evidenziato che i riscontri documentali - in lingua italiana e non di provenienza della stessa appellante - sono per lo più relativi a più vini, anche (v., ad esempio, l'articolo “Quindici vini premiati con i tre Controparte_19 bicchieri” o “A tre aziende del il prestigioso tre bicchieri”), di tal ché, al di là CP_10 dell'indubbia qualità che tali premi finiscono per riconoscere al prodotto delle appellanti non si staglia, con sufficiente chiarezza, una posizione dell'etichetta “ CP_7 quale marchio maggiormente “rinomato” rispetto agli altri numerosi vini (né potendosi riconoscere la rinomanza a tutte tali numerosissime etichette);
b) e) con riferimento poi all'epoca a partire dalla quale il vino “ può CP_7 ritenersi affermato, se è vero che la “prima bottiglia” risale al 2003 (come ricordato nell'articolo “I ”: doc. 19 quater), è altrettanto vero che solo a Parte_9 partire dal 2012 vi sono convincenti riscontri documentali per quantitativi effettivamente
-14- rilevanti e solo a partire dal 2017 risulta un fatturato superiore al milione di euro per l'Italia (cfr. doc. 16);
c) f) in merito agli investimenti pubblicitari, secondo quanto dedotto dalla stessa appellante, essi risulterebbero pari a circa 200.000 euro l'anno (doc. 13), vale a dire un costo notoriamente corrispondente a qualche inserzione in giornali e riviste di diffusione nazionale o ad uno spot televisivo su un'emittente nazionale, come tale non idoneamente dimostrativo di un investimento che comporti una diffusione e notorietà dell'etichetta tale da farla divenire “rinomata”;
d) la c.d. ricerca di mercato prodotta quale doc. 13 da consiste in una Parte_1 analisi dei dati estratti da un sito internet per la vendita di vino on line sui vini più popolari del 2018. Dalla circostanza che il vino prodotto da rientri fra i Parte_1 primi dieci non pare potersi fondatamente desumere che si tratti di marchio rinomato, in quanto sarebbe giocoforza desumere un'identica qualificazione per le altre nove etichette, il che può ragionevolmente escludersi (cfr. ad esempio i vini , CP_20 CP_21
dal , che pure risulterebbero in posizione
[...] Parte_10 Persona_4 poziore);
g) in merito alla presenza del marchio “ sulla stampa “nazionale ed CP_7 estera”, la documentazione versata in atti consente di apprezzare che l'etichetta della parte appellante è presente nelle guide enogastronomiche, ma unitamente a moltissime altre, senza che possa apprezzarsi la natura “rinomata” del solo marchio delle società
(e non potendosi, come già sopra osservato, riconoscerla indistintamente a Parte_1 tutta la innumerevole serie di vini menzionati);
h) quanto al “riconoscimento” da parte della giurisprudenza va subito rilevato che si tratta dell'ordinanza cautelare del tribunale di Bari (doc. 5, fascicolo di primo CP_22 grado), resa in altra causa fra le stesse parti, relativa al marchio “61” e “66” ove si è ritenuto “un marchio di rinomanza sia pure nel limitato ambito dei consumatori di vino primitivo”. A prescindere dalla non definitività della riportata statuizione, essendo recata in un provvedimento cautelare, e in disparte che è riferita a due segni distintivi diversi, pare al collegio neppure condivisibile la nozione di “pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti” adottata in tale ordinanza ai fini dell'apprezzamento della qualità di rinomanza di un marchio, in quanto esso va parametrato al settore di consumatori
-15- interessati ai prodotti vinicoli, non già arbitrariamente ristretto al mercato di nicchia degli estimatori del vino “primitivo”.
In definitiva, sul punto, vi sono convincenti elementi di riscontro sulla qualità del vino
“ e sul suo apprezzamento nella cerchia degli enologi, con una CP_7 diffusione in particolare negli ultimi dieci-quindici anni nel mercato dei vini, ma non di una sua notorietà e diffusione nel pubblico dei consumatori di vino tali da poterlo considerare un marchio “rinomato”, sì che non ha trovato riscontro il fatto dedotto da secondo cui «il “ è, nel mondo, sinonimo di Parte_1 CP_7 CP_10
(atto di citazione, paragrafo 4), tanto più in ragione dell'esistenza di una
[...] pluralità di etichette che riportano il numero “50” o “60” anche in unione con la parola
“anni” (il punto è oggetto della doglianza sub 1.3.5. e va rinviato a tale sede per la confutazione della critica al riguardo svolta dalle appellanti).
Esclusa la “rinomanza” del segno in esame, consegue che non può darsi corso alla verifica della somiglianza in termini di “nesso” (come auspicato al paragrafo V.A.
2. dell'appello), dovendosi invece procedere al giudizio di interferenza e confondibilità alla stregua dell'art. 20 co. 1 lett. b) c.p.i., punto che sarà oggetto di disamina in occasione del relativo motivo di impugnazione (terzo motivo).
Il primo motivo va, pertanto, respinto.
3.2. Secondo motivo
Il secondo motivo, incentrato sul tentativo di sostenere che la deduzione, per la prima volta in sede di terza memoria ex art. 183 c.p.c., di una condotta contraffattiva – vale a dire l'utilizzazione del solo quadrato con il numero 50 e con la parola anni su di una scatola e su di un sacchetto – era in replica al capitolo di prova sub 6. Formulato da risulta CP_6 del tutto privo di fondamento.
Il motivo sostiene che l'immagine di una scatola (destinata a contenere il vino) e di un sacchetto (destinato a contenere la scatola) sarebbero state riprodotte unicamente per corroborare la deduzione che l'elemento di “maggior salienza visiva” del segno CP_6 andrebbe individuato nel “quadrato che su tonalità dell'oro ricomprende il numero 50 insieme alla parola (appello, pag. 29), tali da “ispirare nel consumatore il richiamo alla nota Pt_7
e alla rinomanza di (ibidem). Controparte_14 Parte_1
Si tratterebbe cioè di una replica alla deduzione della qui appellata, la quale aveva
-16- sostenuto che il “cuore” del segno era invece rappresentato dal marchio “ . Parte_11
Il punto è che tale deduzione e la relativa documentazione sono state introdotte tardivamente in causa, come detto, solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., destinata, secondo la formulazione di tale disposizione normativa vigente ratione temporis, alle “sole indicazioni di prova contraria”, nel mentre la difesa di incentrata sulla CP_6 presenza del marchio “ è stata svolta sin dall'atto di citazione. Nel libello Parte_11 introduttivo si può infatti leggere: “È evidente che l'elemento dotato di maggior carattere distintivo è il patronimico anche perché – come rileveremo nel prosieguo dell'atto – Parte_3 il numero 50 è molto utilizzato sulle etichette dei vini e ha una valenza celebrativa.
Difatti, il nome del vino, o tutt'al più 0 o, ancora SANI Parte_3 Parte_3 Pt_3
50 ANNI. Detto patronimico è stato regolarmente registrato da , ditta individuale, Parte_3 nell'Unione Europea con deposito n. 17422866 del 03 novembre 2017 e registrazione concessa il 19 marzo 2018 (DOC.21). Il fatto che il nome del vino sia principalmente e imprescindibilmente isulta evidente …” (atto di citazione 10-1-2020, pag. 11). Parte_3
La deduzione peraltro non è solo tardivamente introdotta in causa, ma è anche del tutto sfornita di qualsivoglia elemento di idoneo riscontro in causa.
Occorre infatti considerare che, contrariamente a quanto assumono le appellanti, la riconducibilità di tale packaging a e la sua utilizzazione in Italia non sono affatto CP_6 pacifici in causa. Contri infatti nella prima difesa successiva al deposito della predetta memoria (ossia all'udienza del 24-2-2021), dopo aver dedotto di avere scoperto che si tratta di immagini tratte da un sito internet vietnamita, ha a chiare lettere contestato di aver nulla a che fare con la confezione denunciata (cfr. verbale udienza 24-2-2021:
“L'avv. produce docc. 44 stampata sito internet vietnamita dal quale dichiara estratte le CP_5 immagini a p. 3 della avversaria memoria n. 3, a prova contraria rispetto a quanto vuole sostenere controparte, in quanto dal sito internet completo si apprende il nome del vino che è “ 50”, Parte_3 nega che abbia mai commissionato tale scatola e tale sacchetto”). CP_6
Ne viene che non sono neppure stati ritualmente acquisiti in causa idonei elementi dimostrativi circa la riferibilità a di tali confezioni, come peraltro pure notato CP_6 anche dal tribunale nella sentenza gravata (“L'attrice dice comunque a sé estranea l'iniziativa commerciale ivi pubblicizzata”: pag. 13).
E risulta pertanto persuasiva la notazione sul punto svolta dalla difesa di ossia CP_6
-17- che l'avere trovato – peraltro anche tardivamente – quale unico esempio Parte_1 per sostenere che “l'elemento di maggior salienza visiva, e con funzione distintiva della bottiglia di è l'elemento centrale ad essa” la confezione vietnamita finisce per militare non CP_6 contro, ma a favore della tesi delle qui appellate, ossia che il cuore dell'etichetta è con la conseguenza che l'insistita riproduzione di tali immagini anche in Parte_3 questo grado di appello (v. atto di citazione, pagg. 27, 29, 39) infirma, anziché supportare, la linea difensiva delle società . Parte_1
3.3. Terzo motivo
Come sopra ricordato il terzo motivo si articola in cinque doglianze con le quali le parti appellanti sottopongono a critica gli argomenti utilizzati dal tribunale per pervenire a escludere la contraffazione del marchio e la confondibilità fra i prodotti. Si tratta dell'ampia, articolata e dettagliata valutazione che si svolge dalla pagina 9 alla pagina 13 della sentenza appellata, che viene frammentata e isolata nelle doglianze dell'appellante, ma che va – invece – apprezzata unitariamente in quanto frutto di una valutazione complessiva e coordinata dei vari elementi rilevanti. Si passano in ogni caso in separata disamina le singole doglianze, seguendo l'ordine di loro esposizione.
Sub 1.3.1. Occorre, innanzi tutto, precisare che viene in rilievo il marchio figurativo
“ old vines”, registrato nella forma di «un campo quadrato a tinta piena CP_7 ornato da un motivo a quadratini piccoli e ripetuti tipo scacchiera;
al centro un altro quadrato più piccolo e più chiaro che contiene il numero “60” e la scritta “ ; una Parte_12 fascia scura taglia in due parti quest'ultima».
Ciò posto, la doglianza non coglie nel segno, in quanto non intercetta l'effettiva motivazione che ha condotto il primo giudice nella sua valutazione di confondibilità fra i segni delle parti.
Le osservazioni che il tribunale compie in ordine alle dimensioni dell'etichetta
[...] si basano, essenzialmente, sulla forma geometrica (quadrata), aggiungendovi Pt_1 poi alcune notazioni sulle prevedibili dimensioni di essa.
È certo peraltro che il primo giudice ha compiuto la sua valutazione alla stregua della descrizione del segno registrato (che ha integralmente riportato a pagina 10 della sentenza) e ha evidenziato che si tratta di marchio «formato di una parte più scura, esterna, e di una parte interna più chiara, sempre quadrata, dove campeggia il numero 60 (in obliquo) e dove
-18- troverebbe posto la scritta “sessantanni old vines” che pure non si apprezza dalle immagini del segno, ma è indicata nella sua descrizione. La fascia che taglia in due i due quadrati non è previsto contenga scritte», passando poi alla verifica con il segno di Contri.
Le notazioni sulle dimensioni del marchio sono pertanto del tutto espletive Parte_1
e non rappresentano l'effettiva ratio decidendi dell'accertamento in ordine alla non confondibilità fra i due segni e alla loro diversità, che viene compiuto sulla base della considerazione di una molteplicità di elementi per desumere un'impressione finale di sintesi che poi ha comparato con il segno giungendo ad escludere ogni CP_6 simiglianza e confondibilità. Va, in particolare, pure evidenziato che il segno figurativo registrato non contiene alcuna rivendicazione di colore (come pure osservato dal tribunale), di tal ché ancor più si staglia la differenza con l'etichetta quale risulta CP_6 utilizzata e denunciata (caratterizzata da un vivace colore giallo-oro: il la corretta comparazione va pertanto operata come riportato a pagina 14 delle note di replica
. CP_6
Sub 1.3.2.
La doglianza addebita al tribunale di aver attribuito rilevanza ai fini di escludere la confondibilità ad elementi del marchio “50 ANNI” privi – secondo la parte appellante – di effettiva capacità distintiva, vale a dire il nome del vitigno (“ ”) e Controparte_10 la dizione “ . Controparte_23
La critica è priva di pregio, in quanto muove da un assunto (che il tribunale abbia indebitamente fondato la sua decisione su “elementi privi di capacità distintiva”).
Il punto è che il tribunale ha operato – come del resto doveroso – una visione d'insieme dell'etichetta e non si è affatto limitato a considerare i due elementi indicati dalla parte appellante. È sufficiente riportare il brano della motivazione per rendersene conto:
“l'impressione è quella di una etichetta luminosa, e affollata, anche se in buona parte investita da elementi meramente segnalanti il prodotto ( di e da altri non aventi carattere CP_10 CP_10 distintivo o aventi un carattere distintivo assai debole (Riserva – premium tranne Parte_8
“ . L'impressione d'insieme è del tutto diversa da quella del segno delle convenute, in cui Parte_3
è vivo il contrasto fra colore chiaro e colore più scuro quadrettato, e il quale neppure prevede sia inserito nella fascia trasversale quel “ di cui le convenute fanno appello come CP_10 CP_10 elemento di avvicinamento, e che comunque è solo il nome del prodotto. Anche al netto delle scritte
-19- designanti il prodotto o generiche, l'etichetta attorea desta una impressione di insieme totalmente diversa dal segno delle convenute, e non è né identica né simile”.
Contrariamente a quanto assume la doglianza in disamina, infatti, la motivazione del tribunale opera una valutazione anche “al netto delle scritte designanti il prodotto o generiche”
e, all'esito di essa, giunge alla conclusione – pienamente condivisibile – di una
“impressione totalmente diversa dal segno” delle etichette “né identica né Parte_1 simile”.
Sub 1.3.3.
Anche per evidenziare l'inconsistenza della critica mossa con la doglianza sub 1.3.3. è sufficiente rilevare che il tribunale non ha sic et simpliciter escluso la contraffazione in ragione della presenza del marchio “ , ma ha compiuto una più articolata Parte_3 valutazione nella quale la già ritenuta diversità fra i due segni distintivi (sentenza appellata, pagine 10 e inizio 11), risulta in qualche modo rafforzata e ribadita dalla presenza del marchio . Parte_3
Ha in proposito infatti osservato che erano state le «stesse convenute ad affermare che “ Pt_3
era un marchio generale» mediante il quale veniva commercializzato il vino della
[...]
desumendo da ciò la «funzione distintiva e di collegamento all'impresa della attrice» di CP_6 tale segno, ragion per cui si trattava di un elemento che valeva ad allontanare «ancora di più la possibilità, paventata dalle convenute, di associazione fra il segno attoreo e le loro imprese».
Non si è dunque trattato di desumere dalla mera presenza del marchio “ – Parte_3 che pure gioca un'indubbia rilevanza – l'esclusione della contraffazione, come parrebbe voler sostenere la doglianza in disamina che si rivela, pertanto, priva di pregio.
Sub 1.3.4.
La doglianza non pare tener conto del fatto che proprio per la tipologia del consumatore suggerita, ossia di un consumatore medio “dotato solo di un grado normale di attenzione” ciò che maggiormente rileva è il nome del produttore, di tal ché la alternativa proposta dalle società al paragrafo 108 dell'appello (“o il consumatore, in virtù del particolare Parte_1 valore unitario del bene, ha un grado di attenzione a tal punto elevato da prestare una maggiore attenzione anche ad elementi di diversità del tutto secondari, oppure, se è dotato di un grado solo medio di attenzione, la presenza di elementi di somiglianza significativi (come accade nel caso di specie), impone di considerare sussistente il rischio (si badi, è sufficiente il mero rischio) di
-20- confusione”) non è basata sulla effettiva rilevanza degli elementi con maggior capacità distintiva, vale a dire i nomi dei produttori in presenza di etichette che risultano, per quanto già detto, in alcun modo né identiche, ma neppure simili.
Sub 1.3.5.
La difesa del carattere distintivo dell'etichetta si basa su affermazioni CP_7 apodittiche e non riesce a infirmare l'opinamento sul punto espresso dal primo giudice.
Sulla carenza della rinomanza del marchio “ si è già detto sopra, onde CP_7 la ribadita affermazione di tale carattere nell'etichetta in questione (cfr. paragrafi 111-
113) non apporta alcun effettivo argomento a sostegno della doglianza, nel mentre il tentativo di elidere la valenza dimostrativa dei dati relativi all'esistenza di plurime etichette di vini recanti l'indicazione “50” o “60” anche in unione con il termine “anni” si rivela del tutto inane, a fronte delle comprovate risultanze di causa.
In tale contesto l'affermazione che “i marchi di e, prima fra tutti, l' Parte_1 [...] posseggono una elevatissima capacità distintiva”, in quanto “il CP_14 come si è detto, a più riprese, è infatti sinonimo di e i CP_7 CP_10 CP_10 consumatori attribuiscono all'abbinamento tra numero “60” e scritta “ un significato Pt_7 preciso, associando immediatamente il segno a si risolve in un asserto Parte_1 apodittico, siccome privo di convincenti elementi di riscontro acquisiti in giudizio.
Resta insuperabile il rilievo – contenuto anche nell'ordinanza cautelare 9-5-2017 del tribunale di Bari - che la registrazione del marchio nominativo “sessantanni” non vale ad attribuire alla società un diritto d'uso esclusivo sui numeri da 60 a 69 né Parte_1 sulle relative parole da sessanta a sessantanove.
Né è in alcun modo condivisibile che «l'elemento maggiormente distintivo dell'etichetta avversaria (al netto di elementi trascurabili quali i termini “Riserva”, “Limited Edition”,
“Premium Italian Wine”, “ , “Since 1966”) è il quadrato interno recante la Parte_3 rappresentazione grafica del segno “50 ANNI”», trattandosi al contrario di un riquadro che risulta unicamente declinare una particolare varietà (un'edizione limitata) del vino
“ ” di “ , che rappresenta il vero principale riferimento, la Controparte_10 Parte_3
“firma”, per così dire, del vino stesso. E ciò non diversamente dagli altri casi di vini che
«contengono nell'etichetta il numero “50 o anche il numero 60, ambedue in unione con il la parola
“anni”» a segnalare vini celebrativi di ricorrenze o altre peculiari circostanze (come
-21- efficacemente nota la sentenza appellata, pag. 11). Il dato della presenza nel mercato di altri vini con etichette recanti il numero “50” anche in unione con la parola “anni” è risultato in causa (cfr. docc. 29 e 30 prodotti da . CP_6
3.4. Quarto motivo
Questo motivo - che censura l'esclusione dell'illecito concorrenziale in conseguenza dell'esclusione della denunciata contraffazione - è articolato in due doglianze.
Una prima doglianza, che presuppone l'accoglimento dei precedenti motivi di appello, ossia l'accertamento della contraffazione, deve ritenersi – alla stregua di quanto innanzi motivato e considerato – infondata.
La seconda doglianza è indipendente rispetto all'accoglimento della domanda diretta all'accertamento della contraffazione e sostiene che il tribunale non avrebbe tenuto conto che le due ipotesi di illecito anticoncorrenziale denunciate (art. 2598 n. 2 c.c.) ossia l'appropriazione di pregi nella forma della concorrenza sleale per agganciamento e la condotta di concorrenza parassitaria prescindono dall'accertamento di una previa contraffazione.
Entrambe le ipotesi di concorrenza sleale non trovano alcun elemento di riscontro e sono meramente affermate dalla parte appellante, che si è limitata ad asserire condotte di imitazione e parassitarie senza fornire alcuna prova di tali comportamenti.
4. Istanze istruttorie
In merito alle istanze di prova orale insistite anche in questa sede va rilevato che su di esse il tribunale ha provveduto con l'ordinanza 21-7-2021 con la quale ha disposto l'ammissione di alcune di esse e motivatamente respinto altre richieste di prova.
Le appellanti si sono limitate a richiedere di ammettere “le istanze istruttorie rigettate”, ma non ha formulato alcuna argomentata critica alle motivazioni in forza delle quali il provvedimento del primo giudice ha negato l'ammissione di tali istanze di prova per testimoni.
Va in proposito ricordato che, secondo l'insegnamento di legittimità, “in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado” (orientamento consolidato: Cass. 5812/2016; Cass.
16420/2023).
-22- Nella stessa linea si è osservato che “allorché il giudice di primo grado abbia rigettato
l'ammissione di una deduzione istruttoria, ritenendola irrilevante in quanto attinente ad un fatto incontroverso, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando
l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado” (Cass.
n. 1532 del 22/01/2018).
Ne viene che le istanze di prova orale insistite in questa sede, ma prive di una minima critica al provvedimento reiettivo del tribunale, non possono trovare accoglimento.
L'istanza diretta all'espletamento di c.t.u. per determinare il “danno all'immagine” in tesi subito dalle appellanti non può trovare accoglimento, non fosse altro che per il rigetto dei motivi inerenti all' an della responsabilità invocata dalle società Parte_1
5. Conclusioni e spese.
Il rigetto dei motivi di appello comporta l'assorbimento delle domande di risarcimento dei danni e restituzione degli utili riproposte dalle società . Parte_1
In definitiva, l'appello è privo di fondamento e va respinto, con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza delle appellanti e vanno poste a loro integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (indeterminabile media complessità), in ragione delle attività effettivamente espletate in questo grado e della nota spese dimessa.-
per questi motivi
definitivamente decidendo sull'appello proposto da e Pt_1 Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 836/2023 del Parte_13 tribunale di Venezia, sezione specializzata impresa, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna e Parte_1 Parte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via fra loro solidale,
[...]
-23- alla rifusione delle spese processuali sostenute da in persona del Parte_4 legale rappresentante pro tempore, spese che liquida in € 8.470,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% del compenso, e degli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge;
dà atto della sussistenza a carico delle parti appellanti del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 9 gennaio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-24-