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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
All'udienza del 17.6.2025 ore 11,35 dinanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, chiamato il procedimento 2781 2025 tra
Parte_1
E
Parte_2
sono presenti, per parte ricorrente, l'avv. Martina Abate in sost. Avv.ti DAGNINO e
PANZARELLA e, per parte resistente, l'avv. INGARGIOLA, il quale ultimo si riporta alla comparsa di costituzione insistendo nella cessata materia del contendere per effetto dell'annullamento dell'ordinanza n. 2025/362 del 31.1.2025, oggetto dell'opposizione.
L'avv. Abate si associa alla chiesta declaratoria, insistendo tuttavia nella condanna di controparte alle spese di lite.
L'avv. Ingargiola chiede la compensazione delle spese.
Il Giudice
Pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
All'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione in assenza delle parti.
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. c.p.c.
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2781 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] [...] (C.F. ), in proprio e Parte_3 Pt_2 C.F._1
n.q. di legale rappresentante pro tempore di (P.I. , Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Dagnino (pec: Pt_2
e dall'avv. Ambrogio Panzarella (pec: Email_1
giusta procura depositata in copia informatica Email_2
– opponente –
E
Controparte_1
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Ingargiola n virtù di mandato depositato nel fascicolo informatico (pec: Email_3
– opposta –
OGGETTO: opposizione ex art. 22 L. 689/1981 dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione proposta da
in proprio e n.q. di legale rappresentante di Parte_3 Parte_1 avverso l'ordinanza n. 2025/362 del 3.2.2025 emessa dalla Camera di Commercio
Industria e Agricoltura di ed Enna;
Pt_2 condanna parte opposta al pagamento delle spese dite, liquidate in complessivi € 2.810,50 di cui € 2.546,50 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi;
***
e delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011, depositato il 4.3.2025 , in proprio e Parte_4 quale legale rappresentante della società a esposto che: Parte_1 che con verbale di accertamento di violazione amministrativa, contestazione e notificazione di sequestro amministrativo n. 28 del 19.5.2020, la Guardia di Finanza aveva contestato alla società, relativamente al prodotto «“KN95 – FFP2 – Protective Masks –
DR. BOO”, confezioni da 20 pz” acquistate dalla e classificate come dispositivi di CP_2 protezione individuale di terza categoria, come si evince dalla documentazione esibita», la violazione dell'art. «14 comma 2 lett. c. del D.Lgs. 475/1992, in quanto nella sua qualità di distributore non rispettava gli obblighi di dovuta diligenza di cui all'art. 11 del Regolamento
Europeo nr. 425/2016», rilevando altresì che «dall'analisi dei certificati di conformità forniti, gli organismi certificatori, da consultazioni presso la lista pubblica INAIL, (validazione straordinaria art. 15 comma 3 D.Lgs 18/2020), ovvero presente all'interno della banca dati
“NANDO”, non risultavano quali enti accreditati in Europa per rilasciare la prevista certificazione;
con il medesimo verbale, l'Autorità verbalizzante aveva proceduto a sequestro amministrativo, ai sensi degli artt. 20 e 13, comma 2, l. 689/1981, di n. 461 confezioni, per un totale di 9220 pezzi ed un valore complessivo di € 46.007,80, iva inclusa, del suddetto prodotto, invitando il presunto trasgressore a pagare la sanzione in misura ridotta (art. 16
l. 689/1981) di € 20.000,00; malgrado gli scritti difensivi presentati, con provvedimento del 24.6.2020, la Parte_2 di ed aveva rigettato «la richiesta di annullamento del verbale di
[...] Pt_2 Pt_2
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile sequestro ed il dissequestro dei prodotti sequestrati con il p.v. Del 19/05/2020» e con
“ORDINANZA DI CONFISCA N. 0035/CONF./2020” del 31.8.2020, notificata a mezzo pec in pari data aveva ordinato «la confisca amministrativa dei prodotti sequestrati ed elencati nel P.V. nr. 28 del 19/05/2020 sopracitato»; avverso la suddetta ordinanza di confisca e avverso gli atti ad essa presupposti
(provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro e p.v.c.), era stata proposta opposizione ex art. 6 del d.lgs. 150/2011 innanzi al Tribunale civile di Palermo;
il giudizio, iscritto al numero di R.G. 11717/2020, era stato definito con la sentenza n.
545/2021 del 9.2.2021, con la quale il Tribunale di Palermo aveva annullato l'ordinanza di confisca n. 0035/2020; la sentenza non era stata appellata ed è passata in giudicato;
tuttavia, con ordinanza n. 2025/362, notificata a mezzo pec in data 3.2.2025, la Camera di
Commercio di ed aveva ordinato ed ingiunto solidalmente, agli odierni Pt_2 Pt_2 opponenti, di pagare la somma di € 20.030,00 (di cui € 30,00 per diritti di notifica e spese del procedimento), a titolo di sanzione amministrativa per la medesima asserita violazione già ritenuta insussistente con la sentenza n. 545/2021.
Il ricorrente ha quindi proposto opposizione avverso detta ingiunzione di pagamento, chiedendone l'annullamento – previa sospensione - innanzitutto per violazione del giudicato formatosi sull'accertamento dell'insussistenza dell'illecito contestato col verbale del 19.5.2020, essendosi accertato che alla data della contestazione della violazione le mascherine erano legittimamente commerciabili e non era stata quindi commessa alcuna violazione che avrebbe potuto giustificare l'irrogazione della sanzione pecuniaria.
Ha comunque eccepito, per diversi profili, la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 co. 2 lett. c D. Lgs. 475/1992, 11 del Regolamento UE n. 425/2016, dell'art. 3 legge
689/1981 e dell'art. 15 DL. 18/2020.
Instaurato il contraddittorio, parte opposta ha dato atto di aver frattanto provveduto ad annullare, con propria ordinanza n. 2025/874 dell'1.4.2025, l'ordinanza impugnata in ragione del pregresso annullamento giudiziale dell'ordinanza di confisca n. 0035/2020; ha chiesto pertanto emettersi declaratoria dell'avvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile All'udienza di discussione odierna la difesa di parte ricorrente ha aderito alla chiesta declaratoria ma ha insistito per la condanna della controparte alle spese.
Tanto premesso, non può dubitarsi del fatto che l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta abbia determinato il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia sul merito dell'opposizione e che, essendovi concordia dei contendenti su tale effetto, debba emettersi coerente declaratoria.
Tuttavia, avendone fatto richiesta una delle partu, occorre pronunciare sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, ossia individuando la parte che, con il proprio comportamento, abbia dato causa alla lite (c.d. principio di causalità).
Pertanto, l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”
(cfr Cass. 29/11/2016 n. 24234).
Ebbene, la circostanza che la sentenza che ha annullato l'ordinanza di confisca, ritenendo non integrato l'illecito amministrativo contestato alla società e al suo amministratore - per effetto della positiva conclusione del procedimento di validazione delle mascherine poste in commercio quale effetto dell'annullamento in autotutela con effetto ex tunc del provvedimento INAIL che tale validazione aveva precedentemente negato – sia stata resa tra le medesime parti sin dal febbraio 2021 e sia divenuta irrevocabile in mancanza di impugnazione, conduce ad individuare nella parte resistente quella virtualmente soccombente, al quale va fatto carico delle spese di lite.
Nondimeno, ai fini della liquidazione dei compensi di difesa non può trascurarsi che il tempestivo annullamento in autotutela del provvedimento impugnato ha consentito la rapida definizione del giudizio in prima udienza. Avuto riguardo ai parametri fissati dall'art. 4 DM 55/2014, le spese vanno quindi liquidate in dispositivo, applicando per le prime due fasi i valori medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 (scaglione fino ad €
26.000,00) e applicando il massimo coefficiente riduttivo alla fase decisionale.
Così deciso in Palermo all'udienza del 17 giugno 2025
Il Giudice Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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