Sentenza breve 24 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 24/03/2026, n. 5448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5448 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05448/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01910/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1910 del 2026, proposto da
CA SP, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Nuova Poggioreale n.61 Torre 7;
contro
Acquirente Unico s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
ex art. 116 c.p.a. del diniego di accesso documentale opposto da Acquirente Unico S.p.A. con nota prot. AU/P20250124742 del 19.12.2025, relativo alla documentazione afferente al POD IT001E60746891 (Sistema Informativo Integrato – SII)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. GA La AL BO e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Sentite le parti presenti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-con ricorso per l’accesso ex art. 116 c.p.a., notificato il 17 gennaio 2026 e depositato il 14 febbraio 2026, l’avvocato stabilito CA SP propone azione per l’ostensione di documentazione relativa al punto di prelievo (POD) insistente su immobile sito in Anzio, per la fornitura di energia elettrica ad appartamenti che egli riferisce detenuta da Acquirente Unico s.p.a., e per l’annullamento del diniego espresso dal predetto ente in data 19 dicembre 2025;
-argomenta il ricorrente l’illegittimità del diniego e il proprio interesso diretto, concreto e attuale all’accesso, in relazione a immobili interessati da occupazioni abusive protrattesi per oltre vent’anni, con erogazione materiale dell’energia all’interno degli appartamenti in assenza di contratto che ne legittimi l’uso da parte dei terzi occupanti;
-Acquirente Unico s.p.a., evocato in giudizio tramite pec all’indirizzo tratto dal registro IPA acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it, non si è costituito in giudizio;
-alla camera di consiglio del 17 marzo 2026, fissata per l’esame della domanda di misure cautelari allegata al ricorso, il Collegio ha dato avviso a verbale ex art. 73 c.p.a. di possibile irricevibilità del ricorso per tardività del deposito ed ex art. 60 c.p.a. di possibile definizione con sentenza in forma semplificata.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione;
Ritenuto che:
-il ricorso è irricevibile per tardività del deposito, nel senso dell’avviso a verbale (cfr. TAR Sicilia, Catania, 592 del 27 febbraio 2026), ricorrendo altresì gli estremi per la definizione con sentenza in forma semplificata;
-dispone l’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., per quanto di interesse, che “ Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti ”.
Nell’ambito dei giudizi di cui al comma 2 dell’art. 87 cod. proc. amm. sono compresi, alla lettera c), i giudizi in materia di accesso.
Ai sensi dell’art. 45, comma 1, cod. proc. amm. “ Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario.
I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all’articolo 41, comma 5 ”.
Per costante giurisprudenza, la dimidiazione dei termini processuali in materia di accesso concerne anche il termine per il deposito del ricorso, il quale è fissato in quindici giorni dall’avvenuta notifica (cfr., TAR Sicilia, Catania, sez. I, 20/1/2023, n. 176; TAR Abruzzo L’Aquila Sez. I, 07/05/2020, n. 152; Cons. Stato Sez. III Sent., 27/11/2014, n. 5866);
-orbene, nel caso in esame il ricorso risulta notificato a mezzo PEC il 17 gennaio 2026 e depositato in data 14 febbraio 2026, dunque oltre il termine di quindici giorni dal perfezionamento della notificazione, ai sensi del combinato disposto dei suddetti artt. 45 e 87, commi 2 e 3, cod. proc. amm.
-per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Non è luogo a pronunciare sulle spese di lite in assenza di costituzione della controparte pur evocata in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL CC, Presidente FF
GA La AL BO, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA La AL BO | EL CC |
IL SEGRETARIO