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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/09/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2062/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Firenze
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. Isabella Mariani Presidente
Dr. Daniela Lococo Consigliere relatore
Dr. Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2062/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DONATO CIALDELLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
POGGIBONSI (SI), VIA MONTEGRAPPA 117
APPELLANTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. ROBERTA CUCINI e dell'Avv. FEDERICA CENCIONI, elettivamente domiciliato presso il loro studio in 53034 COLLE DI VAL D'ELSA (SI), VIA G.
MAZZINI 4
APPELLATO sulle conclusioni come di seguito precisate
Parte LL: “Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Firenze, per i motivi esposti, in riforma della sentenza n.322/2020, del 06.04.2020, pubblicata il 04.05.2020, emessa dal Tribunale di Siena nella causa n. 566/2016 R.G. ed in accoglimento del presente appello:
1) dichiarare inammissibile perchè tardiva la produzione documentale effettuata dal
IG. all'udienza del 07.09.2018 e, conseguentemente, non Controparte_1
utilizzabile ai fini del decidere;
2) accertare e dichiarare, per le causali in narrativa, che non è stata lesa la quota legittima spettante al IG e, conseguentemente, non risulta Controparte_1
dovuta la somma di € 38.039,16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per reintegrazione della quota di legittima del IG;
Controparte_1
3) condannare il IG a restituire al IG la Controparte_1 Parte_1
somma di € 38.039,16 e comunque tutte le somme versate in suo favore per effetto dell'esecuzione della sentenza n.322/2020, del 06.04.2020, pubblicata il 04.05.2020, emessa dal Tribunale di Siena nella causa n. 566/2016 R.G.;
4) Porre a carico del IG le spese di CTU, condannandolo alla Controparte_1
restituzione in favore del IG;
Parte_1
5) In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse lesa la quota legittima spettante al IG , per i motivi esposti in narrativa, Controparte_1
ridurre le somma liquidata in suo favore nella misura ritenuta di giustizia, Con condannando il IG. alla restituzione in favore del IG. Controparte_1
di quanto non dovuto. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di Giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, si chiede l'ammissione della prova per testi e per interrogatorio formale di cui alla memoria ex art. 183, VI co n.2 c.p.c., del 01.03.2017, del IG , sui capitoli Parte_1
da 1 a 23, con i testi ivi indicati.”
2 Parte appellata: “In via istruttoria
Piaccia all'On.le Corte di Appello respingere le richieste istruttorie che l'LL ripropone, in quanto INAMMISSIBILI per tutte le ragioni spiegate negli atti difensivi del giudizio di primo grado ed a cui questa parte integralmente si riporta, richieste istruttorie già respinte dal Giudice di prime cure come bene e ampiamente motivato.
Nella denegata ipotesi che venissero accolte in tutto o in parte, si indicano in controprova come testimoni, su tutti i capitoli di prova per testi:
residente in [...] Testimone_1
residente in [...]
nonché
-l'Avvocato Alessandro Rolandi sul seguente capitolo di prova: DCV che il condomini da Lei rappresentato in giudizio procedeva nell'anno 2006 con DI CP_3
290/06 per ottenere il pagamento di spese straordinarie spettanti ai proprietari dell'immobile di Via dello Spuntone 61 Colle di Val d'Elsa (SI), facente parte del
Condominio La Buca, di cui il sig era comproprietario per quota ed Parte_1
obbligato in solido.
Nel merito
Piaccia all'On. le Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis,
a)respingere il gravame proposto e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 322/2020 emessa dal Tribunale civile di Siena. b) condannare l'LL alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il IG. , premesso Controparte_1
che in data 8 novembre 2013 decedeva in Poggibonsi la IG. , Persona_1
lasciando quali eredi legittimi i tre figli ( , nonché lo Parte_1 Testimone_1
stesso attore), esponeva che:
3 - in data precedente al decesso (e precisamente il 3.11.2009) veniva venduto alla
IG. , con atto ai rogiti del Notaio di Siena, Persona_2 Per_3
rep. N. 20000, il bene immobile ad uso abitativo posto in Colle Val d'Elsa Via
XXV aprile 70 - di proprietà per 6/9 della de cuius e per 3/9 (e pertanto per
1/3 ciascuno) dei tre figli - per il corrispettivo complessivo di € 240.000;
- La quota di € 160.000, di spettanza della de cuius, veniva nella circostanza corrisposta al figlio in quanto ricompresa negli assegni a lui intestati, Pt_1
assumendo questi che il versamento di detta quota sul proprio conto corrente era avvenuta per espressa indicazione della madre.
Tanto premesso l'attore, ricostruita la massa ereditaria e decurtate le spese funerarie come quantificate dal fratello , deduceva la lesione della propria Parte_1
quota di legittima per effetto del suddetto atto di liberalità, integrante donazione in favore del convenuto, e pertanto agiva in riduzione nei confronti del suddetto al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei propri confronti della donazione della somma di
€ 160.000 effettuata dalla de cuius in favore del figlio , chiedendo la condanna Pt_1
di quest'ultimo alla restituzione o reintegrazione della quota di legittima nella misura spettante ad esso attore;
concludeva pertanto chiedendo al Tribunale adito di voler
“accertare la lesione di quota legittima spettante all'attore e conseguentemente dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'attore della donazione della somma di euro
160.000,00 effettuata dalla f al figli ed ancora Persona_1 Parte_1
conseguentemente condannare il alla restituzione in favore Parte_1
dell'attore della somma di euro 38298,38 o di quella diversa che risultasse in corso di causa e/o che fosse ritenuta di giustizia e di ragione, oltre interessi legali su detta somma dal dì del dovuto (apertura della successione) al saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria trattandosi di credito di valore”;
Si costituiva il convenuto resistendo alle domande avversarie ed eccependo la insussistenza di alcun atto di donazione posto che il versamento diretto della quota, di pertinenza materna, del ricavato dell'immobile già adibito ad abitazione della IG.
(poi ospitata, sin dal 2006, da esso convenuto che, unico tra i suoi Persona_1
4 figli, si era dichiarato disponibile ad offrire assistenza alla madre, affetta da infermità
e invalida al 100%) era finalizzato, come da accordi intercorsi fra i tre fratelli, a far fronte ai bisogni della suddetta, con delega al medesimo di occuparsi della gestione di tutto quanto afferente le esigenze della de cuius;
allegava, in coerenza con tale assunto, un elenco di esborsi effettuato nell'interesse della madre IG. PE
, evidenziando comunque che non era stata quest'ultima a versare il danaro
[...]
sul conto del figlio trattandosi di versamento effettuato su richiesta degli stessi venditori nell'atto di compravendita, con indiretta manifestazione della volontà che fosse esso convenuto a gestire le sostanze materne.
Esponeva, comunque, che la somma in tal modo erogata non era stata neanche sufficiente a coprire le spese necessarie per la de cuius dovendosi valutare, oltre ai singoli oneri documentati, anche le limitazioni alla vita di relazione e la profusione di energie per l'assistenza alla anziana madre nonché il risparmio di spesa relativo agli oneri di assistenza e sistemazione alloggiativa di quest'ultima che ne era derivato.
In ipotesi, il convenuto evidenziava che, ai fini della ricostruzione della massa ereditaria e della quantificazione della quota di riserva, doveva tenersi conto delle donazioni fatte dalla de cuius in favore del figlio e dello stesso attore, rilevando Tes_1
altresì la erroneità della quantificazione della quota di legittima rivendicata ex adverso.
Ad esito dello scambio di memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., era espletata Ctu ricostruttiva della massa ereditaria e della movimentazione delle somme di denaro confluite nel conto corrente del convenuto successivamente all'incasso del corrispettivo della compravendita;
di seguito all'udienza del 5 ottobre 2018, erano precisate le conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'adito Tribunale, con sentenza del 6 aprile 2020, rilevava che dall'esame degli estratti del conto corrente intestato al convenuto e alla di lui moglie era emerso che la somma di € 160.000 - corrispondente alla quota di pertinenza della madre, IG. PE
, del provento derivato dalla vendita dell'immobile in questione - nonché gli
[...]
importi percepiti da quest'ultima per la pensione erano andati a coprire l'esposizione
5 debitoria dello stesso convenuto, senza che questi avesse dimostrato la sussistenza di prestiti o donazioni effettuati dalla de cuius in vita nei confronti di altri membri della famiglia.
Sulla scorta di tali elementi, ritenuta la sussistenza della dedotta donazione nonché di ulteriori prelievi ingiustificati di cui era presuntivamente affermata la natura di atti di liberalità, e detratte le spese giustificate, accertava che al momento dell'apertura della successione la massa attiva ammontava alla somma di € 171.176,22 e che,
risultando la quota disponibile pari a 1/3 di detta somma, doveva essere determinata nella misura di € 38.039,16 la quota di legittima da restituire all'attore oltre rivalutazione e interessi legali dall'apertura della successione al saldo (fermo restando che alcuna lesione di legittima si era configurata per l'immobile ubicato in Vallata,
intestato in pari quota ai tre fratelli).
Disponeva pertanto nei seguenti termini:
«- accerta e dichiara che la donazione effettuata nei confronti d da Parte_1
lede la legittima dell'attore e per l'effetto all'apertura della Persona_1
successione la massa attiva e liquida monetizzata ammontava alla somma di €.
171.176,22 e che la quota disponibile ammontava ad 1/3 di detta somma (pari ad €.
57.058,74), mentre i residui 2/3 dovranno essere ripartiti in parti uguali (2/9 ad ogni fratello) quindi €. 38.039,16 cadauno, pertant deve restituire a Parte_1 [...]
la somma di €. 38.039,16 quale quota di legittima, oltre interessi Controparte_1
e rivalutazione dalla data di apertura della successione al saldo effettivo;
accerta e dichiara che alcuna lesione di legittima si è configurata per la quota dell'immobile ubicato in Vallata (Av), Piazza di Sopra snc, piano terra, identificato al catasto del predetto Comune al Fg. 17 n. 257 sub 6 poiché è stato correttamente intestato in pari quota ai tre fratelli quale bene caduto in successione;
visti gli artt. 88 e 92 c.p.c. condann al pagamento in favore di Parte_1 [...]
le spese di lite liquidate in complessivi € 9.468,44 di cui € 7.254,00 Controparte_1
per onorari ex D.M. 37/18 ed il resto per spese documentate in atti ivi comprese quelle di CTP, oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CAP come per legge”.
6 2. Il giudizio di secondo grado
2.1 Avverso tale pronuncia ha proposto appello il IG. alla stregua Parte_1
dei motivi di seguito articolati:
1) Violazione di legge per l'errata ricostruzione della massa ereditaria: secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale, con la gravata sentenza, non avrebbe tenuto conto del dettaglio delle operazioni relative all'estratto conto come da documento della Banca di Cambiano 1884 S.p.A. depositato in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (doc. 14 del fascicolo di primo grado), dal quale emergeva una serie di pagamenti effettuati nell'interesse della de cuius, dapprima non considerati dal Ctu,
che tuttavia aveva in seguito proceduto a modificare le conclusioni del proprio elaborato recependo gli argomenti dedotti;
sarebbe inoltre stata trascurata l'erogazione in favore dei due fratelli e di importi ulteriori oltre alla Tes_1 Pt_1
quota del ricavato della vendita immobiliare (pari ad € 26.666,00 pro quota) attesi gli ulteriori versamenti effettuati in favore dei suddetti come documentati.
Assume pertanto l'LL che l'originario attore, con la sottoscrizione del contratto di compravendita, aveva manifestato indirettamente la volontà che la gestione del denaro per conto della madre fosse effettuata dal fratello , il quale Pt_1
si era occupato da solo della cura e assistenza della de cuius sostenendo nell'interesse di questa le spese e la copertura dei debiti assunti (oneri condominiali, spese del funerale del padre e acquisto delle tombe); quanto a tali esborsi, peraltro, non erano stati considerati integralmente i pagamenti effettuati da esso LL al
Condominio “La Buca, essendo omesso il computo di € 2.271,35 pure computato dal
Ctu (docc. 5 e 14 del fascicolo di primo grado).
Infine, osserva che erroneamente il Tribunale aveva proceduto alla quantificazione delle quote di pertinenza della de cuius relative all'approvvigionamento presso i supermercati considerando, rispetto all'ammontare complessivo, pari ad € 31.587,38,
la presenza di un quarto componente della famiglia (sulla base di estratto di famiglia prodotto all'udienza del 7.9.2018 e ritenuto ammissibile, ancorché tardivamente prodotto, e pertanto inutilizzabile ai fini della decisione).
7 Evidenzia, conclusivamente, che alla stregua delle statuizioni contenute nella gravata sentenza emergerebbe che la permanenza della IG. presso l'abitazione del PE
figlio , protrattasi per sette anni, avrebbe comportato l'irrisorio onere di Pt_1
mantenimento pari a € 155,63 mensili (valore ricavato dividendo il complessivo importo di € 13.072,97 per il numero degli anni e dei mesi interessati), fermo restando che non erano stati computati gli ulteriori esborsi effettuati nell'interesse della madre, come documentati o comunque in relazione ai quali era offerta prova sulla base delle richieste istruttorie volte a dimostrare le circostanze (in relazione ai prestiti effettuati da esso LL alla de cuius nonché alle donazioni agli altri figli e nipoti effettuate in vita da quest'ultima), tanto escludendo la sussistenza di alcuna lesione della quota di riserva per effetto di asserite donazioni;
2)violazione dell'art. 112 c.p.c. conseguente all'inclusione nell'attivo ereditario delle somme transitate sul libretto postale n. 38458245 cointestato al CP_4 Parte_1
e alla IG. : rileva l'LL che il Tribunale, ritenuta la sussistenza Persona_1
di prelievi non giustificati per complessivi € 24.249,19 dal suddetto libretto riportava detto ammontare nel computo dell'attivo ereditario trascurando che l'azione di riduzione esperita riguardava la sola presunta donazione di € 160.000, con conseguente violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato
(fermo restando che si trattava dei ratei di pensione dalla stessa de cuius direttamente utilizzati);
3)Sulla mancata ammissione delle prove orali richieste: attesa l'ammissibilità e la rilevanza delle prove dedotte, l'LL insiste per la relativa ammissione contestando l'ordinanza di diniego dei mezzi istruttori dedotti.
Sulla scorta di quanto sopra, l'LL ha pertanto formulato le conclusioni di cui in epigrafe.
2.2 L'appellato si è costituito in giudizio contestando quanto allegato ex adverso ed esponendo, in particolare:
1) quanto al primo motivo, in relazione ai pretesi esborsi sostenuti nell'interesse della de cuius, a) non assumono rilievo eventuali prestiti a soggetti diversi dalla madre che
8 l'LL sostiene di aver personalmente elargito, essendo comunque essi rimasti indimostrati se effettuati in favore della madre;
b) le spese funerarie sostenute per la de cuius erano già state considerate in sede di Ctu;
c) le spese funerarie sostenute per il padre, deceduto nel 2006, non erano state sostenute dall'LL ma pagate dalla madre con i soldi residuati sul libretto postale che la stessa aveva con il marito PE
(come risultante dal doc. sub 3 di parte appellata nel primo grado di giudizio); d) risulta inesatta la contestazione della ricostruzione del Ctu circa il reale fabbisogno della de cuius per fare fronte alle spese mensili, essendo stata omessa ex adverso la fruizione da parte della de cuius della pensione n. 82005646 (di importo variabile da € 1.111,00
a € 1815,00) che transitava sul libretto postale presso l'Ufficio Postale di Colle Val
d'Elsa, Via Don Minzoni, di cui risultava cointestatario (il quale Parte_1
poteva, pertanto, attingervi per i bisogni della madre, in termini coerenti con il suddetto quantum pensionistico).
L'appellato ha contestato inoltre quanto dedotto ex adverso in ordine alla affermazione in base alla quale gli altri due fratelli avrebbero ricevuto ulteriori donazioni dalla madre, posto che la quota di loro pertinenza del ricavato dalla vendita immobiliare, pari ad € 26.666,67, era stata versata solo a seguito dell'intervento di un legale (come documentato in atti) pretendendo controparte da esso appellato
(soggetto debole per la patologia documentata) un resto di € 12.500, che veniva restituito solo quattro mesi dopo e a seguito di una denuncia (analoghi comportamenti erano tenuti dall'odierno LL anche nei confronti del fratello , in Tes_1
relazione alla difficoltosa riscossione da parte di questi delle somme spettantegli per la vendita del citato immobile).
Parimenti infondati sarebbero, secondo gli assunti difensivi dell'appellato, gli ulteriori argomenti sostenuti ex adverso posto che il Ctu aveva correttamente conteggiato le spese tecniche riferite a una causa civile riguardante il condominio dell'immobile compravenduto (cfr. pagg. 18, 19 e 25 relazione finale) non rilevando eventuali spese relative a tempi antecedenti alla donazione per cui è causa;
quanto agli estratti conto
9 allegati ex adverso, correttamente il Ctu non aveva tenuto conto delle annotazioni apposte a mano e a penna, tempestivamente contestate da esso appellato.
Infine, ha rilevato l'appellato come risulti incontroverso che le somme di spettanza della IG. per la vendita dell'immobile erano versate sul conto corrente PE
intestato esclusivamente a , il quale non provvedeva poi a riversarle Parte_1
sul libretto postale cointestato al medesimo e alla madre, con conseguente configurabilità di una donazione indiretta (lo spirito di liberalità sarebbe pertanto riscontrabile dal comportamento del donante, il quale consentiva che detta, cospicua,
somma rimanesse sul conto del figlio).
Contestate le richieste, anche istruttorie, ribadite ex adverso, concludeva come in epigrafe.
2.3 La Corte, trattenuta originariamente la causa in decisione, ne disponeva con ordinanza in data 28 marzo 2023 la rimessione sul ruolo onde procedere alla complessiva ricostruzione della massa ereditaria, a norma dell'art. 556 c.c., mediante
Ctu volta ad accertare la consistenza ed il valore dell'asse ereditario (c.d. relictum) al momento dell'apertura della successione, operando la detrazione dall'individuato relictum dei debiti ereditari documentati in atti così da pervenire, sulla base dell'asse così formato e integrato dagli atti di liberalità posti in essere dalla de cuius, al valore della quota disponibile e di quella di legittima eventualmente spettante a
[...]
ai sensi dell'art.537, secondo comma, c.c.. CP_1
Quindi, all'udienza di trattazione di seguito fissata, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3.Rileva preliminarmente la Corte che la controversia introdotta dall'LL verte essenzialmente sulla erroneità della ricostruzione contabile operata dal Tribunale con riferimento alla quantificazione della massa ereditaria e alla corretta rendicontazione delle spese dal medesimo sostenute per la gestione della situazione patrimoniale della madre e degli oneri per la relativa cura e assistenza.
10 Non costituisce di contro oggetto di specifica impugnativa la accertata sussistenza della donazione dedotta dall'originario attore in sede di atto di citazione in relazione all'importo di € 160.000, corrispondente alla quota parte del prezzo di vendita dell'immobile ceduto con compravendita del 3.11.2009 di pertinenza della madre
(pacificamente confluita nel conto corrente del figlio , senza mai essere Pt_1
riversata su conto corrente intestato alla de cuius).
A tale riguardo l'atto di gravame, pur richiamando incidentalmente l'esercizio dei poteri gestori delle risorse materne asseritamente conferito all'odierno LL dai fratelli, in sede di sottoscrizione del contratto di compravendita, con riferimento alla quota parte del ricavato di pertinenza della comune madre, non investe espressamente e specificamente l'accertamento della dedotta donazione, laddove la vigente formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. prevede che è onere dell'LL la chiara enucleazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (Cass. Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199).
Le pretese formulate dall'LL devono pertanto essere esaminate alla luce della qualificazione giuridica della fattispecie divenuta incontrovertibile, e pertanto nell'ambito del perimetro delineato dalla domanda originaria proposta da
[...]
, ai fini dell'azione di riduzione proposta ai soli fini della reintegra CP_1
della propria quota di riserva, previo necessario accertamento contabile,
conseguendone la superfluità delle prove testimoniali dedotte dall'odierno LL.
Ne consegue che restano estranee all'odierno giudizio le questioni, pure affrontate dal primo Giudice, in ordine alla sostanziale rendicontazione dell'uso dei denari oggetto di liberalità, astrattamente collegato a una diversa finalità, di natura fiduciaria, dell'erogazione, incoerente con la ritenuta donazione, comportante la definitiva acquisizione dell'elargizione al patrimonio del beneficiario;
assume di contro esclusivo rilievo ai fini della invocata riduzione, la verifica della lesione della quota di riserva determinato da detta donazione nel contesto della ricostruzione della massa ereditaria (relictum - debiti ereditari + donatum) secondo le previsioni di cui all'art. 556 c.c. sopra richiamato.
11 Risulta pure opportuno richiamare, in termini preliminari, l'orientamento consolidato espresso dalla Suprema Corte secondo il quale colui che agisca in riduzione risulta gravato, in coerenza con la regola dettata dall'art. 2697 c.c., dell'onere di allegazione degli elementi necessari per ricostruire il valore della massa ereditaria e la prospettata lesione di legittima, anche alla luce delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, dovendo nel caso in esame imputare alla sua porzione di legittima le donazioni ricevute ex art. 564 comma 2 c.c.; a tale riguardo la Suprema Corte, con la sentenza n. 17926 del 27/08/2020, ha affermato che “La ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto, mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte, e l'imputazione della quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti dell'azione di riduzione;
ne consegue che le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del "relictum", sia del "donatum", mediante l'inserimento di altri beni, non costituiscono domande, ma deduzioni che attengono ai presupposti dell'azione di riduzione e, come tali, da ritenere implicitamente contenute nella domanda introduttiva.”
Ciò posto, osserva il Collegio che il Ctu, alla stregua dei quesiti formulati e previa disamina della documentazione offerta dalle parti, ha proceduto alla ricostruzione del relictum, stimato nella misura di € 14.882,73, di cui € 14.850,00 quale valore del
100% della proprietà della unità immobiliare posta in Vallata, € 30,31 quale ½ delle disponibilità su libretto postale n. 38458245 cointestato alla de cuius ed € 2,42 quale
½ delle disponibilità su libretto postale n. 22377915; ha individuato quale unico debito ereditario, saldato per intero da , le spese funerarie, nella misura di Parte_1
€ 2.450,00, così da pervenire a un valore di relictum - debiti ereditari pari ad €
12.432,73.
Quanto al valore del donatum, ha computato:
- il valore dell'atto di liberalità costituito dalla elargizione a della Parte_1
somma di € 160.000, quale quota parte del prezzo di vendita dell'immobile di Colle
Val d'Elsa, in data 3 novembre 2009, di pertinenza della de cuius;
12 - la detrazione delle spese sostenute dal suddetto in favore della madre, poi deceduta,
per approvvigionamento presso supermercati, F24, RID e spese condominiali (per l'importo di € 13.072,97) nonché le spese funzionali alla vendita del suddetto immobile per la quota di 6/9 di spettanza della de cuius (e pertanto nella misura di €
14.289,91);
- il valore delle ulteriori elargizioni riferibili all'ammontare dei prelevamenti privi di giustificazione da risorse della de cuius, effettuati dal figlio , pari ad € Pt_1
24.249,19,
così da pervenire al valore complessivo del donatum pari ad € 156.886,31.
Sulla scorta di tali elementi il Ctu ha pertanto determinato il valore complessivo della massa (relictum al netto dei debiti + donatum) nella misura di € 169.319,04 (€
12.432,73 + € 156.886,31), quantificando il valore della disponibile nella misura di €
56.439,68 e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 537 comma 2 c.c., la quota di legittima spettante all'odierno appellato nella misura di € 37.626,45; da tale importo ha quindi detratto la quota delle spese funebri di competenza dell'appellato anticipata dal fratello (pari ad € 816,67), il costo delle spese funzionali alla vendita della Pt_1
unità di Colle Val d'Elsa, per la quota di pertinenza dell'appellato e pertanto nella misura di 1/9 (pari ad € 2.381,65), l'importo di € 2.000 versato da questi alla controparte in data 21 luglio 2010 nonché l'importo di € 4.950,00 corrispondente a
1/3 del valore dell'immobile di Vallata, con conseguente obbligo a carico dell'odierno LL, di restituzione all'odierno appellato, dell'importo di € 27.478,13.
4.2. Tanto premesso, deve procedersi alla disamina delle censure mosse dalle parti nei rispettivi scritti difensivi alle conclusioni come sopra rassegnate dal Ctu.
L'LL, in sede di comparsa conclusionale, ha contestato in primo luogo l'inclusione nel donatum della somma di € 24.249,19 di cui al conto postale della de cuius in quanto non più presente sul conto al momento della morte della medesima,
e comunque non dedotta in sede di domanda di riduzione;
ha contestato inoltre la quantificazione dell'importo di € 13.072,97 per spese sostenute per la madre assumendone la insufficienza per le esigenze quotidiane di una persona anziana;
ha
13 inoltre lamentato la mancata inclusione delle ulteriori spese sostenute da esso
LL per conto dei fratelli, segnatamente per il funerale del padre nonché per l'acquisto - per il padre e la madre - della concessione di due tombe a terra, per un esborso totale di € 7.260,00; infine ha evidenziato che non sarebbe stata considerata la somma di € 45.921,48 che, per volere della madre, esso LL aveva versato al fratello , utilizzando il denaro proveniente dalla vendita dell'abitazione di Colle Tes_1
Val d'Elsa.
L'appellato a sua volta, nella propria comparsa conclusionale, ha contestato la operata decurtazione delle spese condominiali relative all'immobile compravenduto,
qualificate come “spese funzionali alla vendita”, in difetto di prova di tutti tali esborsi, comunque sostenuti quando la madre era ancora in vita (fermo restando che tali pagamenti, documentati per la minor somma di € 17.394,83, avrebbero eventualmente dovuto gravare per la sola quota di pertinenza della madre); ha inoltre dichiarato di non concordare sulla ulteriore riduzione operata dal Ctu diminuendo la quota di legittima del valore corrispondente ad 1/3 dell'immobile di Vallata
trattandosi di bene caduto in successione in pari quota per i tre fratelli.
Tanto premesso, rileva la Corte, quanto alle osservazioni formulate dalla difesa dell'LL in ordine alla inclusione nel donatum della somma di € 24.249,19, che tale importo corrisponde al complesso dei prelevamenti effettuati dall'odierno
LL dal conto della madre rimasti privi di giustificativi, cosicché - a prescindere dalla configurabilità nella fattispecie di ulteriori atti di liberalità della de cuius in favore del figlio - trattasi di somme che devono essere rifuse nella massa Pt_1
ereditaria in quanto indebitamente acquisite da quest'ultimo in assenza di alcun titolo legittimante.
Tanto risulta peraltro già evidenziato nella sentenza impugnata (alla pag. 9), ove si dava conto della necessità di aggiungere alla massa ereditaria il suddetto importo relativo a prelievi non giustificati, pure ritenendo in termini presuntivi la natura di donazione delle relative elargizioni. La relativa inclusione già operata dal primo
Giudice , seppure nelle forme del donatum, risulta pertanto corretta.
14 Risulta pure infondata la censura di inadeguatezza relativa alla quantificazione delle spese riferibili alla madre defunta, sostenute dall'odierno LL, nella misura già
individuata nella sentenza di primo grado, pari ad € 13.072,97, confermata dal Ctu in grado di appello, sulla cui determinazione la parte LL nulla oppone;
si osserva a riguardo che trattasi di esborsi sostenuti dall'odierno LL nell'interesse della madre per spese quotidiane e utenze, integranti crediti dal medesimo vantati nei confronti della dante causa, prudenzialmente accertati dal Ctu sulla base della documentazione esaminata - in assenza di contestazioni mosse ex adverso -
nell'ambito di ricostruzione contabile che non può tuttavia integrare, per le ragioni più sopra esposte, alcuna attività di rendiconto finalizzata alla ricostruzione degli oneri di effettivo mantenimento della madre.
Assume peraltro rilievo, in tale contesto, il principio di mutua assistenza e solidarietà
caratterizzante i rapporti di convivenza tra persone legate da vincoli di sangue, a fondamento della relativa presunzione di gratuità, così da escludere la necessità di specifica ricostruzione dei movimenti di danaro necessari perla gestione della cura e assistenza dell'anziana madre.
Risulta, infine, infondata l'ulteriore censura quanto alla mancata inclusione degli esborsi sostenuti per i funerali del padre e per la concessione di due tombe a terra per entrambi i genitori, valendo a riguardo gli argomenti sostenuti dal Ctu nella relazione di sintesi in relazione alle sovrapponibili contestazioni mosse dal ctp dell'LL
(“per tali spese non vi è la certezza del sostenimento da parte dell'LL (in atti - documento 6 fascicolo di primo grado - infatti, risulta soltanto Parte_1
l'annotazione a mano negli estratti conto del beneficiario degli assegni bancari); così come non è da escludere il rimborso delle stesse al figli da parte Parte_1
della madre, poi deceduta, utilizzando le disponibilità derivanti dalla pensione”).
Analogamente, quanto alla doglianza relativa al mancato computo dell'importo ricevuto dal figlio , come da dichiarazione di quest'ultimo allegata in atti, Tes_1
tramite bonifici effettuati dal conto del fratello per conto della madre, assume Pt_1
rilievo quanto evidenziato dal primo Ctu, nella relazione di sintesi avverso le
15 osservazioni del Ctp dell'odierno LL ove si afferma che “Non è dato però conoscere il titolo di tali versamenti e se tali corresponsioni fossero in qualche modo da restituire a quest'ultima”.
Le censure mosse dalla difesa dell'appellato sono, di contro, parzialmente fondate.
Si osserva a tale riguardo che risultano correttamente quantificate le spese funzionali alla vendita dell'immobile di Colle Val d'Elsa, trattandosi di saldo degli oneri condominiali relativi a tale immobile indispensabile ai fini del rispetto delle condizioni di vendita pattuite, la cui natura ed entità risulta confermata documentalmente da dichiarazione della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano
del 7 dicembre 2016, specificamente richiamata dal Ctu nelle note finali;
il Ctu procedeva peraltro alla relativa attribuzione, a diminuzione del valore della donazione, per la sola quota di 6/9 di spettanza della de cuius, in tal senso già
recependo le osservazioni del Ctp di parte appellata;
non risulta invece condivisibile la diminuzione della quota di legittima dell'importo di € 4.950,00, operata dal Ctu
recependo le osservazioni di parte LL, non incidendo in alcun modo il lascito dell'immobile di Vallata, cui tale valore è riferibile - correttamente computato nel relictum - ai tre figli per pari quote ai fini della integrazione della quota di riserva.
Ne consegue l'accertamento dell'obbligo di di restituire a Parte_1 [...]
, a titolo di integrazione della quota di legittima lesa, il limitato Controparte_1
importo di € 32.428,13 oltre rivalutazione e interessi dalla data di apertura della successione al saldo, fatti salvi i pagamenti già eventualmente effettuati in esecuzione della sentenza di primo grado (allo stato non documentati, con conseguente impossibilità di emettere alcuna pronuncia di condanna alla restituzione di quanto versato in eccedenza).
L'esito del giudizio, connotato dalla sostanziale soccombenza dell'odierno LL
in entrambi i gradi di giudizio per la ritenuta infondatezza delle questioni da esso prospettate, e lo stesso contegno tenuto in sede di tentativo di conciliazione esperito dal Ctu – giustificano la conferma della pronuncia in tema di spese emessa dal primo giudice e, per la presente fase, la relativa liquidazione come in dispositivo (in
16 applicazione dei vigenti parametri, valori minimi, in relazione allo scaglione applicabile); restano in via definitiva a carico dell'LL le spese di Ctu liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza rigettata, così provvede: in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 322/2020 emessa dal Tribunale di Siena
e pubblicata il 4 maggio 2020, che conferma nel resto:
1. Accertata la lesione della quota di riserva spettante in favore di
[...]
nel limitato importo di € 32.428,13, condanna Controparte_1 Pt_1
al versamento in favore dell'appellato
[...] Controparte_1
della suddetta somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di apertura della successione sino al saldo, fatti salvi i versamenti eventualmente effettuati in esecuzione della sentenza di primo grado;
2. Condanna alla rifusione in favore della controparte Parte_1
delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, ponendo in via definitiva a suo carico le spese di Ctu liquidate come da separato decreto.
Firenze, camera di consiglio in data 10 settembre 2025
Il Consigliere Estensore
Dr. Daniela Lococo
Il Presidente
Dr. Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Firenze
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. Isabella Mariani Presidente
Dr. Daniela Lococo Consigliere relatore
Dr. Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2062/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DONATO CIALDELLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
POGGIBONSI (SI), VIA MONTEGRAPPA 117
APPELLANTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. ROBERTA CUCINI e dell'Avv. FEDERICA CENCIONI, elettivamente domiciliato presso il loro studio in 53034 COLLE DI VAL D'ELSA (SI), VIA G.
MAZZINI 4
APPELLATO sulle conclusioni come di seguito precisate
Parte LL: “Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Firenze, per i motivi esposti, in riforma della sentenza n.322/2020, del 06.04.2020, pubblicata il 04.05.2020, emessa dal Tribunale di Siena nella causa n. 566/2016 R.G. ed in accoglimento del presente appello:
1) dichiarare inammissibile perchè tardiva la produzione documentale effettuata dal
IG. all'udienza del 07.09.2018 e, conseguentemente, non Controparte_1
utilizzabile ai fini del decidere;
2) accertare e dichiarare, per le causali in narrativa, che non è stata lesa la quota legittima spettante al IG e, conseguentemente, non risulta Controparte_1
dovuta la somma di € 38.039,16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per reintegrazione della quota di legittima del IG;
Controparte_1
3) condannare il IG a restituire al IG la Controparte_1 Parte_1
somma di € 38.039,16 e comunque tutte le somme versate in suo favore per effetto dell'esecuzione della sentenza n.322/2020, del 06.04.2020, pubblicata il 04.05.2020, emessa dal Tribunale di Siena nella causa n. 566/2016 R.G.;
4) Porre a carico del IG le spese di CTU, condannandolo alla Controparte_1
restituzione in favore del IG;
Parte_1
5) In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse lesa la quota legittima spettante al IG , per i motivi esposti in narrativa, Controparte_1
ridurre le somma liquidata in suo favore nella misura ritenuta di giustizia, Con condannando il IG. alla restituzione in favore del IG. Controparte_1
di quanto non dovuto. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di Giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, si chiede l'ammissione della prova per testi e per interrogatorio formale di cui alla memoria ex art. 183, VI co n.2 c.p.c., del 01.03.2017, del IG , sui capitoli Parte_1
da 1 a 23, con i testi ivi indicati.”
2 Parte appellata: “In via istruttoria
Piaccia all'On.le Corte di Appello respingere le richieste istruttorie che l'LL ripropone, in quanto INAMMISSIBILI per tutte le ragioni spiegate negli atti difensivi del giudizio di primo grado ed a cui questa parte integralmente si riporta, richieste istruttorie già respinte dal Giudice di prime cure come bene e ampiamente motivato.
Nella denegata ipotesi che venissero accolte in tutto o in parte, si indicano in controprova come testimoni, su tutti i capitoli di prova per testi:
residente in [...] Testimone_1
residente in [...]
nonché
-l'Avvocato Alessandro Rolandi sul seguente capitolo di prova: DCV che il condomini da Lei rappresentato in giudizio procedeva nell'anno 2006 con DI CP_3
290/06 per ottenere il pagamento di spese straordinarie spettanti ai proprietari dell'immobile di Via dello Spuntone 61 Colle di Val d'Elsa (SI), facente parte del
Condominio La Buca, di cui il sig era comproprietario per quota ed Parte_1
obbligato in solido.
Nel merito
Piaccia all'On. le Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis,
a)respingere il gravame proposto e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 322/2020 emessa dal Tribunale civile di Siena. b) condannare l'LL alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il IG. , premesso Controparte_1
che in data 8 novembre 2013 decedeva in Poggibonsi la IG. , Persona_1
lasciando quali eredi legittimi i tre figli ( , nonché lo Parte_1 Testimone_1
stesso attore), esponeva che:
3 - in data precedente al decesso (e precisamente il 3.11.2009) veniva venduto alla
IG. , con atto ai rogiti del Notaio di Siena, Persona_2 Per_3
rep. N. 20000, il bene immobile ad uso abitativo posto in Colle Val d'Elsa Via
XXV aprile 70 - di proprietà per 6/9 della de cuius e per 3/9 (e pertanto per
1/3 ciascuno) dei tre figli - per il corrispettivo complessivo di € 240.000;
- La quota di € 160.000, di spettanza della de cuius, veniva nella circostanza corrisposta al figlio in quanto ricompresa negli assegni a lui intestati, Pt_1
assumendo questi che il versamento di detta quota sul proprio conto corrente era avvenuta per espressa indicazione della madre.
Tanto premesso l'attore, ricostruita la massa ereditaria e decurtate le spese funerarie come quantificate dal fratello , deduceva la lesione della propria Parte_1
quota di legittima per effetto del suddetto atto di liberalità, integrante donazione in favore del convenuto, e pertanto agiva in riduzione nei confronti del suddetto al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei propri confronti della donazione della somma di
€ 160.000 effettuata dalla de cuius in favore del figlio , chiedendo la condanna Pt_1
di quest'ultimo alla restituzione o reintegrazione della quota di legittima nella misura spettante ad esso attore;
concludeva pertanto chiedendo al Tribunale adito di voler
“accertare la lesione di quota legittima spettante all'attore e conseguentemente dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'attore della donazione della somma di euro
160.000,00 effettuata dalla f al figli ed ancora Persona_1 Parte_1
conseguentemente condannare il alla restituzione in favore Parte_1
dell'attore della somma di euro 38298,38 o di quella diversa che risultasse in corso di causa e/o che fosse ritenuta di giustizia e di ragione, oltre interessi legali su detta somma dal dì del dovuto (apertura della successione) al saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria trattandosi di credito di valore”;
Si costituiva il convenuto resistendo alle domande avversarie ed eccependo la insussistenza di alcun atto di donazione posto che il versamento diretto della quota, di pertinenza materna, del ricavato dell'immobile già adibito ad abitazione della IG.
(poi ospitata, sin dal 2006, da esso convenuto che, unico tra i suoi Persona_1
4 figli, si era dichiarato disponibile ad offrire assistenza alla madre, affetta da infermità
e invalida al 100%) era finalizzato, come da accordi intercorsi fra i tre fratelli, a far fronte ai bisogni della suddetta, con delega al medesimo di occuparsi della gestione di tutto quanto afferente le esigenze della de cuius;
allegava, in coerenza con tale assunto, un elenco di esborsi effettuato nell'interesse della madre IG. PE
, evidenziando comunque che non era stata quest'ultima a versare il danaro
[...]
sul conto del figlio trattandosi di versamento effettuato su richiesta degli stessi venditori nell'atto di compravendita, con indiretta manifestazione della volontà che fosse esso convenuto a gestire le sostanze materne.
Esponeva, comunque, che la somma in tal modo erogata non era stata neanche sufficiente a coprire le spese necessarie per la de cuius dovendosi valutare, oltre ai singoli oneri documentati, anche le limitazioni alla vita di relazione e la profusione di energie per l'assistenza alla anziana madre nonché il risparmio di spesa relativo agli oneri di assistenza e sistemazione alloggiativa di quest'ultima che ne era derivato.
In ipotesi, il convenuto evidenziava che, ai fini della ricostruzione della massa ereditaria e della quantificazione della quota di riserva, doveva tenersi conto delle donazioni fatte dalla de cuius in favore del figlio e dello stesso attore, rilevando Tes_1
altresì la erroneità della quantificazione della quota di legittima rivendicata ex adverso.
Ad esito dello scambio di memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., era espletata Ctu ricostruttiva della massa ereditaria e della movimentazione delle somme di denaro confluite nel conto corrente del convenuto successivamente all'incasso del corrispettivo della compravendita;
di seguito all'udienza del 5 ottobre 2018, erano precisate le conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'adito Tribunale, con sentenza del 6 aprile 2020, rilevava che dall'esame degli estratti del conto corrente intestato al convenuto e alla di lui moglie era emerso che la somma di € 160.000 - corrispondente alla quota di pertinenza della madre, IG. PE
, del provento derivato dalla vendita dell'immobile in questione - nonché gli
[...]
importi percepiti da quest'ultima per la pensione erano andati a coprire l'esposizione
5 debitoria dello stesso convenuto, senza che questi avesse dimostrato la sussistenza di prestiti o donazioni effettuati dalla de cuius in vita nei confronti di altri membri della famiglia.
Sulla scorta di tali elementi, ritenuta la sussistenza della dedotta donazione nonché di ulteriori prelievi ingiustificati di cui era presuntivamente affermata la natura di atti di liberalità, e detratte le spese giustificate, accertava che al momento dell'apertura della successione la massa attiva ammontava alla somma di € 171.176,22 e che,
risultando la quota disponibile pari a 1/3 di detta somma, doveva essere determinata nella misura di € 38.039,16 la quota di legittima da restituire all'attore oltre rivalutazione e interessi legali dall'apertura della successione al saldo (fermo restando che alcuna lesione di legittima si era configurata per l'immobile ubicato in Vallata,
intestato in pari quota ai tre fratelli).
Disponeva pertanto nei seguenti termini:
«- accerta e dichiara che la donazione effettuata nei confronti d da Parte_1
lede la legittima dell'attore e per l'effetto all'apertura della Persona_1
successione la massa attiva e liquida monetizzata ammontava alla somma di €.
171.176,22 e che la quota disponibile ammontava ad 1/3 di detta somma (pari ad €.
57.058,74), mentre i residui 2/3 dovranno essere ripartiti in parti uguali (2/9 ad ogni fratello) quindi €. 38.039,16 cadauno, pertant deve restituire a Parte_1 [...]
la somma di €. 38.039,16 quale quota di legittima, oltre interessi Controparte_1
e rivalutazione dalla data di apertura della successione al saldo effettivo;
accerta e dichiara che alcuna lesione di legittima si è configurata per la quota dell'immobile ubicato in Vallata (Av), Piazza di Sopra snc, piano terra, identificato al catasto del predetto Comune al Fg. 17 n. 257 sub 6 poiché è stato correttamente intestato in pari quota ai tre fratelli quale bene caduto in successione;
visti gli artt. 88 e 92 c.p.c. condann al pagamento in favore di Parte_1 [...]
le spese di lite liquidate in complessivi € 9.468,44 di cui € 7.254,00 Controparte_1
per onorari ex D.M. 37/18 ed il resto per spese documentate in atti ivi comprese quelle di CTP, oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CAP come per legge”.
6 2. Il giudizio di secondo grado
2.1 Avverso tale pronuncia ha proposto appello il IG. alla stregua Parte_1
dei motivi di seguito articolati:
1) Violazione di legge per l'errata ricostruzione della massa ereditaria: secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale, con la gravata sentenza, non avrebbe tenuto conto del dettaglio delle operazioni relative all'estratto conto come da documento della Banca di Cambiano 1884 S.p.A. depositato in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (doc. 14 del fascicolo di primo grado), dal quale emergeva una serie di pagamenti effettuati nell'interesse della de cuius, dapprima non considerati dal Ctu,
che tuttavia aveva in seguito proceduto a modificare le conclusioni del proprio elaborato recependo gli argomenti dedotti;
sarebbe inoltre stata trascurata l'erogazione in favore dei due fratelli e di importi ulteriori oltre alla Tes_1 Pt_1
quota del ricavato della vendita immobiliare (pari ad € 26.666,00 pro quota) attesi gli ulteriori versamenti effettuati in favore dei suddetti come documentati.
Assume pertanto l'LL che l'originario attore, con la sottoscrizione del contratto di compravendita, aveva manifestato indirettamente la volontà che la gestione del denaro per conto della madre fosse effettuata dal fratello , il quale Pt_1
si era occupato da solo della cura e assistenza della de cuius sostenendo nell'interesse di questa le spese e la copertura dei debiti assunti (oneri condominiali, spese del funerale del padre e acquisto delle tombe); quanto a tali esborsi, peraltro, non erano stati considerati integralmente i pagamenti effettuati da esso LL al
Condominio “La Buca, essendo omesso il computo di € 2.271,35 pure computato dal
Ctu (docc. 5 e 14 del fascicolo di primo grado).
Infine, osserva che erroneamente il Tribunale aveva proceduto alla quantificazione delle quote di pertinenza della de cuius relative all'approvvigionamento presso i supermercati considerando, rispetto all'ammontare complessivo, pari ad € 31.587,38,
la presenza di un quarto componente della famiglia (sulla base di estratto di famiglia prodotto all'udienza del 7.9.2018 e ritenuto ammissibile, ancorché tardivamente prodotto, e pertanto inutilizzabile ai fini della decisione).
7 Evidenzia, conclusivamente, che alla stregua delle statuizioni contenute nella gravata sentenza emergerebbe che la permanenza della IG. presso l'abitazione del PE
figlio , protrattasi per sette anni, avrebbe comportato l'irrisorio onere di Pt_1
mantenimento pari a € 155,63 mensili (valore ricavato dividendo il complessivo importo di € 13.072,97 per il numero degli anni e dei mesi interessati), fermo restando che non erano stati computati gli ulteriori esborsi effettuati nell'interesse della madre, come documentati o comunque in relazione ai quali era offerta prova sulla base delle richieste istruttorie volte a dimostrare le circostanze (in relazione ai prestiti effettuati da esso LL alla de cuius nonché alle donazioni agli altri figli e nipoti effettuate in vita da quest'ultima), tanto escludendo la sussistenza di alcuna lesione della quota di riserva per effetto di asserite donazioni;
2)violazione dell'art. 112 c.p.c. conseguente all'inclusione nell'attivo ereditario delle somme transitate sul libretto postale n. 38458245 cointestato al CP_4 Parte_1
e alla IG. : rileva l'LL che il Tribunale, ritenuta la sussistenza Persona_1
di prelievi non giustificati per complessivi € 24.249,19 dal suddetto libretto riportava detto ammontare nel computo dell'attivo ereditario trascurando che l'azione di riduzione esperita riguardava la sola presunta donazione di € 160.000, con conseguente violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato
(fermo restando che si trattava dei ratei di pensione dalla stessa de cuius direttamente utilizzati);
3)Sulla mancata ammissione delle prove orali richieste: attesa l'ammissibilità e la rilevanza delle prove dedotte, l'LL insiste per la relativa ammissione contestando l'ordinanza di diniego dei mezzi istruttori dedotti.
Sulla scorta di quanto sopra, l'LL ha pertanto formulato le conclusioni di cui in epigrafe.
2.2 L'appellato si è costituito in giudizio contestando quanto allegato ex adverso ed esponendo, in particolare:
1) quanto al primo motivo, in relazione ai pretesi esborsi sostenuti nell'interesse della de cuius, a) non assumono rilievo eventuali prestiti a soggetti diversi dalla madre che
8 l'LL sostiene di aver personalmente elargito, essendo comunque essi rimasti indimostrati se effettuati in favore della madre;
b) le spese funerarie sostenute per la de cuius erano già state considerate in sede di Ctu;
c) le spese funerarie sostenute per il padre, deceduto nel 2006, non erano state sostenute dall'LL ma pagate dalla madre con i soldi residuati sul libretto postale che la stessa aveva con il marito PE
(come risultante dal doc. sub 3 di parte appellata nel primo grado di giudizio); d) risulta inesatta la contestazione della ricostruzione del Ctu circa il reale fabbisogno della de cuius per fare fronte alle spese mensili, essendo stata omessa ex adverso la fruizione da parte della de cuius della pensione n. 82005646 (di importo variabile da € 1.111,00
a € 1815,00) che transitava sul libretto postale presso l'Ufficio Postale di Colle Val
d'Elsa, Via Don Minzoni, di cui risultava cointestatario (il quale Parte_1
poteva, pertanto, attingervi per i bisogni della madre, in termini coerenti con il suddetto quantum pensionistico).
L'appellato ha contestato inoltre quanto dedotto ex adverso in ordine alla affermazione in base alla quale gli altri due fratelli avrebbero ricevuto ulteriori donazioni dalla madre, posto che la quota di loro pertinenza del ricavato dalla vendita immobiliare, pari ad € 26.666,67, era stata versata solo a seguito dell'intervento di un legale (come documentato in atti) pretendendo controparte da esso appellato
(soggetto debole per la patologia documentata) un resto di € 12.500, che veniva restituito solo quattro mesi dopo e a seguito di una denuncia (analoghi comportamenti erano tenuti dall'odierno LL anche nei confronti del fratello , in Tes_1
relazione alla difficoltosa riscossione da parte di questi delle somme spettantegli per la vendita del citato immobile).
Parimenti infondati sarebbero, secondo gli assunti difensivi dell'appellato, gli ulteriori argomenti sostenuti ex adverso posto che il Ctu aveva correttamente conteggiato le spese tecniche riferite a una causa civile riguardante il condominio dell'immobile compravenduto (cfr. pagg. 18, 19 e 25 relazione finale) non rilevando eventuali spese relative a tempi antecedenti alla donazione per cui è causa;
quanto agli estratti conto
9 allegati ex adverso, correttamente il Ctu non aveva tenuto conto delle annotazioni apposte a mano e a penna, tempestivamente contestate da esso appellato.
Infine, ha rilevato l'appellato come risulti incontroverso che le somme di spettanza della IG. per la vendita dell'immobile erano versate sul conto corrente PE
intestato esclusivamente a , il quale non provvedeva poi a riversarle Parte_1
sul libretto postale cointestato al medesimo e alla madre, con conseguente configurabilità di una donazione indiretta (lo spirito di liberalità sarebbe pertanto riscontrabile dal comportamento del donante, il quale consentiva che detta, cospicua,
somma rimanesse sul conto del figlio).
Contestate le richieste, anche istruttorie, ribadite ex adverso, concludeva come in epigrafe.
2.3 La Corte, trattenuta originariamente la causa in decisione, ne disponeva con ordinanza in data 28 marzo 2023 la rimessione sul ruolo onde procedere alla complessiva ricostruzione della massa ereditaria, a norma dell'art. 556 c.c., mediante
Ctu volta ad accertare la consistenza ed il valore dell'asse ereditario (c.d. relictum) al momento dell'apertura della successione, operando la detrazione dall'individuato relictum dei debiti ereditari documentati in atti così da pervenire, sulla base dell'asse così formato e integrato dagli atti di liberalità posti in essere dalla de cuius, al valore della quota disponibile e di quella di legittima eventualmente spettante a
[...]
ai sensi dell'art.537, secondo comma, c.c.. CP_1
Quindi, all'udienza di trattazione di seguito fissata, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3.Rileva preliminarmente la Corte che la controversia introdotta dall'LL verte essenzialmente sulla erroneità della ricostruzione contabile operata dal Tribunale con riferimento alla quantificazione della massa ereditaria e alla corretta rendicontazione delle spese dal medesimo sostenute per la gestione della situazione patrimoniale della madre e degli oneri per la relativa cura e assistenza.
10 Non costituisce di contro oggetto di specifica impugnativa la accertata sussistenza della donazione dedotta dall'originario attore in sede di atto di citazione in relazione all'importo di € 160.000, corrispondente alla quota parte del prezzo di vendita dell'immobile ceduto con compravendita del 3.11.2009 di pertinenza della madre
(pacificamente confluita nel conto corrente del figlio , senza mai essere Pt_1
riversata su conto corrente intestato alla de cuius).
A tale riguardo l'atto di gravame, pur richiamando incidentalmente l'esercizio dei poteri gestori delle risorse materne asseritamente conferito all'odierno LL dai fratelli, in sede di sottoscrizione del contratto di compravendita, con riferimento alla quota parte del ricavato di pertinenza della comune madre, non investe espressamente e specificamente l'accertamento della dedotta donazione, laddove la vigente formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. prevede che è onere dell'LL la chiara enucleazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (Cass. Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199).
Le pretese formulate dall'LL devono pertanto essere esaminate alla luce della qualificazione giuridica della fattispecie divenuta incontrovertibile, e pertanto nell'ambito del perimetro delineato dalla domanda originaria proposta da
[...]
, ai fini dell'azione di riduzione proposta ai soli fini della reintegra CP_1
della propria quota di riserva, previo necessario accertamento contabile,
conseguendone la superfluità delle prove testimoniali dedotte dall'odierno LL.
Ne consegue che restano estranee all'odierno giudizio le questioni, pure affrontate dal primo Giudice, in ordine alla sostanziale rendicontazione dell'uso dei denari oggetto di liberalità, astrattamente collegato a una diversa finalità, di natura fiduciaria, dell'erogazione, incoerente con la ritenuta donazione, comportante la definitiva acquisizione dell'elargizione al patrimonio del beneficiario;
assume di contro esclusivo rilievo ai fini della invocata riduzione, la verifica della lesione della quota di riserva determinato da detta donazione nel contesto della ricostruzione della massa ereditaria (relictum - debiti ereditari + donatum) secondo le previsioni di cui all'art. 556 c.c. sopra richiamato.
11 Risulta pure opportuno richiamare, in termini preliminari, l'orientamento consolidato espresso dalla Suprema Corte secondo il quale colui che agisca in riduzione risulta gravato, in coerenza con la regola dettata dall'art. 2697 c.c., dell'onere di allegazione degli elementi necessari per ricostruire il valore della massa ereditaria e la prospettata lesione di legittima, anche alla luce delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, dovendo nel caso in esame imputare alla sua porzione di legittima le donazioni ricevute ex art. 564 comma 2 c.c.; a tale riguardo la Suprema Corte, con la sentenza n. 17926 del 27/08/2020, ha affermato che “La ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto, mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte, e l'imputazione della quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti dell'azione di riduzione;
ne consegue che le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del "relictum", sia del "donatum", mediante l'inserimento di altri beni, non costituiscono domande, ma deduzioni che attengono ai presupposti dell'azione di riduzione e, come tali, da ritenere implicitamente contenute nella domanda introduttiva.”
Ciò posto, osserva il Collegio che il Ctu, alla stregua dei quesiti formulati e previa disamina della documentazione offerta dalle parti, ha proceduto alla ricostruzione del relictum, stimato nella misura di € 14.882,73, di cui € 14.850,00 quale valore del
100% della proprietà della unità immobiliare posta in Vallata, € 30,31 quale ½ delle disponibilità su libretto postale n. 38458245 cointestato alla de cuius ed € 2,42 quale
½ delle disponibilità su libretto postale n. 22377915; ha individuato quale unico debito ereditario, saldato per intero da , le spese funerarie, nella misura di Parte_1
€ 2.450,00, così da pervenire a un valore di relictum - debiti ereditari pari ad €
12.432,73.
Quanto al valore del donatum, ha computato:
- il valore dell'atto di liberalità costituito dalla elargizione a della Parte_1
somma di € 160.000, quale quota parte del prezzo di vendita dell'immobile di Colle
Val d'Elsa, in data 3 novembre 2009, di pertinenza della de cuius;
12 - la detrazione delle spese sostenute dal suddetto in favore della madre, poi deceduta,
per approvvigionamento presso supermercati, F24, RID e spese condominiali (per l'importo di € 13.072,97) nonché le spese funzionali alla vendita del suddetto immobile per la quota di 6/9 di spettanza della de cuius (e pertanto nella misura di €
14.289,91);
- il valore delle ulteriori elargizioni riferibili all'ammontare dei prelevamenti privi di giustificazione da risorse della de cuius, effettuati dal figlio , pari ad € Pt_1
24.249,19,
così da pervenire al valore complessivo del donatum pari ad € 156.886,31.
Sulla scorta di tali elementi il Ctu ha pertanto determinato il valore complessivo della massa (relictum al netto dei debiti + donatum) nella misura di € 169.319,04 (€
12.432,73 + € 156.886,31), quantificando il valore della disponibile nella misura di €
56.439,68 e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 537 comma 2 c.c., la quota di legittima spettante all'odierno appellato nella misura di € 37.626,45; da tale importo ha quindi detratto la quota delle spese funebri di competenza dell'appellato anticipata dal fratello (pari ad € 816,67), il costo delle spese funzionali alla vendita della Pt_1
unità di Colle Val d'Elsa, per la quota di pertinenza dell'appellato e pertanto nella misura di 1/9 (pari ad € 2.381,65), l'importo di € 2.000 versato da questi alla controparte in data 21 luglio 2010 nonché l'importo di € 4.950,00 corrispondente a
1/3 del valore dell'immobile di Vallata, con conseguente obbligo a carico dell'odierno LL, di restituzione all'odierno appellato, dell'importo di € 27.478,13.
4.2. Tanto premesso, deve procedersi alla disamina delle censure mosse dalle parti nei rispettivi scritti difensivi alle conclusioni come sopra rassegnate dal Ctu.
L'LL, in sede di comparsa conclusionale, ha contestato in primo luogo l'inclusione nel donatum della somma di € 24.249,19 di cui al conto postale della de cuius in quanto non più presente sul conto al momento della morte della medesima,
e comunque non dedotta in sede di domanda di riduzione;
ha contestato inoltre la quantificazione dell'importo di € 13.072,97 per spese sostenute per la madre assumendone la insufficienza per le esigenze quotidiane di una persona anziana;
ha
13 inoltre lamentato la mancata inclusione delle ulteriori spese sostenute da esso
LL per conto dei fratelli, segnatamente per il funerale del padre nonché per l'acquisto - per il padre e la madre - della concessione di due tombe a terra, per un esborso totale di € 7.260,00; infine ha evidenziato che non sarebbe stata considerata la somma di € 45.921,48 che, per volere della madre, esso LL aveva versato al fratello , utilizzando il denaro proveniente dalla vendita dell'abitazione di Colle Tes_1
Val d'Elsa.
L'appellato a sua volta, nella propria comparsa conclusionale, ha contestato la operata decurtazione delle spese condominiali relative all'immobile compravenduto,
qualificate come “spese funzionali alla vendita”, in difetto di prova di tutti tali esborsi, comunque sostenuti quando la madre era ancora in vita (fermo restando che tali pagamenti, documentati per la minor somma di € 17.394,83, avrebbero eventualmente dovuto gravare per la sola quota di pertinenza della madre); ha inoltre dichiarato di non concordare sulla ulteriore riduzione operata dal Ctu diminuendo la quota di legittima del valore corrispondente ad 1/3 dell'immobile di Vallata
trattandosi di bene caduto in successione in pari quota per i tre fratelli.
Tanto premesso, rileva la Corte, quanto alle osservazioni formulate dalla difesa dell'LL in ordine alla inclusione nel donatum della somma di € 24.249,19, che tale importo corrisponde al complesso dei prelevamenti effettuati dall'odierno
LL dal conto della madre rimasti privi di giustificativi, cosicché - a prescindere dalla configurabilità nella fattispecie di ulteriori atti di liberalità della de cuius in favore del figlio - trattasi di somme che devono essere rifuse nella massa Pt_1
ereditaria in quanto indebitamente acquisite da quest'ultimo in assenza di alcun titolo legittimante.
Tanto risulta peraltro già evidenziato nella sentenza impugnata (alla pag. 9), ove si dava conto della necessità di aggiungere alla massa ereditaria il suddetto importo relativo a prelievi non giustificati, pure ritenendo in termini presuntivi la natura di donazione delle relative elargizioni. La relativa inclusione già operata dal primo
Giudice , seppure nelle forme del donatum, risulta pertanto corretta.
14 Risulta pure infondata la censura di inadeguatezza relativa alla quantificazione delle spese riferibili alla madre defunta, sostenute dall'odierno LL, nella misura già
individuata nella sentenza di primo grado, pari ad € 13.072,97, confermata dal Ctu in grado di appello, sulla cui determinazione la parte LL nulla oppone;
si osserva a riguardo che trattasi di esborsi sostenuti dall'odierno LL nell'interesse della madre per spese quotidiane e utenze, integranti crediti dal medesimo vantati nei confronti della dante causa, prudenzialmente accertati dal Ctu sulla base della documentazione esaminata - in assenza di contestazioni mosse ex adverso -
nell'ambito di ricostruzione contabile che non può tuttavia integrare, per le ragioni più sopra esposte, alcuna attività di rendiconto finalizzata alla ricostruzione degli oneri di effettivo mantenimento della madre.
Assume peraltro rilievo, in tale contesto, il principio di mutua assistenza e solidarietà
caratterizzante i rapporti di convivenza tra persone legate da vincoli di sangue, a fondamento della relativa presunzione di gratuità, così da escludere la necessità di specifica ricostruzione dei movimenti di danaro necessari perla gestione della cura e assistenza dell'anziana madre.
Risulta, infine, infondata l'ulteriore censura quanto alla mancata inclusione degli esborsi sostenuti per i funerali del padre e per la concessione di due tombe a terra per entrambi i genitori, valendo a riguardo gli argomenti sostenuti dal Ctu nella relazione di sintesi in relazione alle sovrapponibili contestazioni mosse dal ctp dell'LL
(“per tali spese non vi è la certezza del sostenimento da parte dell'LL (in atti - documento 6 fascicolo di primo grado - infatti, risulta soltanto Parte_1
l'annotazione a mano negli estratti conto del beneficiario degli assegni bancari); così come non è da escludere il rimborso delle stesse al figli da parte Parte_1
della madre, poi deceduta, utilizzando le disponibilità derivanti dalla pensione”).
Analogamente, quanto alla doglianza relativa al mancato computo dell'importo ricevuto dal figlio , come da dichiarazione di quest'ultimo allegata in atti, Tes_1
tramite bonifici effettuati dal conto del fratello per conto della madre, assume Pt_1
rilievo quanto evidenziato dal primo Ctu, nella relazione di sintesi avverso le
15 osservazioni del Ctp dell'odierno LL ove si afferma che “Non è dato però conoscere il titolo di tali versamenti e se tali corresponsioni fossero in qualche modo da restituire a quest'ultima”.
Le censure mosse dalla difesa dell'appellato sono, di contro, parzialmente fondate.
Si osserva a tale riguardo che risultano correttamente quantificate le spese funzionali alla vendita dell'immobile di Colle Val d'Elsa, trattandosi di saldo degli oneri condominiali relativi a tale immobile indispensabile ai fini del rispetto delle condizioni di vendita pattuite, la cui natura ed entità risulta confermata documentalmente da dichiarazione della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano
del 7 dicembre 2016, specificamente richiamata dal Ctu nelle note finali;
il Ctu procedeva peraltro alla relativa attribuzione, a diminuzione del valore della donazione, per la sola quota di 6/9 di spettanza della de cuius, in tal senso già
recependo le osservazioni del Ctp di parte appellata;
non risulta invece condivisibile la diminuzione della quota di legittima dell'importo di € 4.950,00, operata dal Ctu
recependo le osservazioni di parte LL, non incidendo in alcun modo il lascito dell'immobile di Vallata, cui tale valore è riferibile - correttamente computato nel relictum - ai tre figli per pari quote ai fini della integrazione della quota di riserva.
Ne consegue l'accertamento dell'obbligo di di restituire a Parte_1 [...]
, a titolo di integrazione della quota di legittima lesa, il limitato Controparte_1
importo di € 32.428,13 oltre rivalutazione e interessi dalla data di apertura della successione al saldo, fatti salvi i pagamenti già eventualmente effettuati in esecuzione della sentenza di primo grado (allo stato non documentati, con conseguente impossibilità di emettere alcuna pronuncia di condanna alla restituzione di quanto versato in eccedenza).
L'esito del giudizio, connotato dalla sostanziale soccombenza dell'odierno LL
in entrambi i gradi di giudizio per la ritenuta infondatezza delle questioni da esso prospettate, e lo stesso contegno tenuto in sede di tentativo di conciliazione esperito dal Ctu – giustificano la conferma della pronuncia in tema di spese emessa dal primo giudice e, per la presente fase, la relativa liquidazione come in dispositivo (in
16 applicazione dei vigenti parametri, valori minimi, in relazione allo scaglione applicabile); restano in via definitiva a carico dell'LL le spese di Ctu liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza rigettata, così provvede: in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 322/2020 emessa dal Tribunale di Siena
e pubblicata il 4 maggio 2020, che conferma nel resto:
1. Accertata la lesione della quota di riserva spettante in favore di
[...]
nel limitato importo di € 32.428,13, condanna Controparte_1 Pt_1
al versamento in favore dell'appellato
[...] Controparte_1
della suddetta somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di apertura della successione sino al saldo, fatti salvi i versamenti eventualmente effettuati in esecuzione della sentenza di primo grado;
2. Condanna alla rifusione in favore della controparte Parte_1
delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, ponendo in via definitiva a suo carico le spese di Ctu liquidate come da separato decreto.
Firenze, camera di consiglio in data 10 settembre 2025
Il Consigliere Estensore
Dr. Daniela Lococo
Il Presidente
Dr. Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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