CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 231 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott. Paola de Lisio Consigliere Estensore dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 231 / 2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., dott. con il patrocinio Parte_2 dell'avv. Carlo Pandiscia, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore,
Email_1
APPELLANTE
Contro
(C.F. , in proprio ed in qualità di erede CP_1 C.F._1 di (C.F.P , in proprio ed in Persona_1 CP_2 C.F._2 qualità di erede di (C.F. ), in Persona_1 CP_3 C.F._3 proprio, in qualità di erede di e quale esercente la Persona_1 responsabilità genitoriale su (C.F. , CP C.F._4
(C.F. , quale genitore esercente la Controparte_5 C.F._5 patria potestà sul minore con il patrocinio dell'avv. Maria CP
Teresa Lavari, elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in , Corso del Popolo, 26 Pt_1
APPELLANTI INCIDENTALI
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l'
[...]
(ivi anche ) ha proposto appello Parte_1 Pt_3 avverso la sentenza n. 164/2023 emessa dal Tribunale di Terni, in pagina 1 di 20 composizione monocratica, in data 02.03.2023, pubblicata il 10.03.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 1973/2018, con la quale era accertata la responsabilità dei sanitari preposti presso l Controparte_6 in ragione dell'omessa diagnosi di predisposizione genetica ad ipertermia maligna, nonostante dosaggio di enzima CPK stabilmente e cronicamente elevato, e della conseguente mancata somministrazione di anestetici non alogenati in occasione dell'intervento di ricanalizzazione eseguito in data
15.01.2016, della mancata somministrazione di profilassi antitromboembolica e di e del conseguente decesso del paziente, Per_2 Persona_1 occorso alle ore 22:19 del 16.01.2016.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erronea adesione alle risultanze della
Consulenza tecnica medico-legale e del conseguente erroneo accertamento della responsabilità dell - benché i Consulenti tecnici Parte_1 di parte, dott. e dott. abbiano evidenziato Persona_3 Persona_4 che il dosaggio dei CPK non può essere utilizzato quale test di screening per ipertermia maligna, che il riscontro occasionale di elevati valori dello stesso enzima non poteva far presagire in qualche modo una predisposizione all'ipertermia maligna (IM), dovendo lo stesso essere associato ad altri fattori di rischio, che il è stato Per_2 correttamente somministrato e l'acidosi metabolica opportunamente corretta-
; dell'erronea liquidazione del danno biologico terminale, stante la trasmissibilità iure hereditatis del solo danno morale, e del danno da perdita del rapporto parentale, data l'omessa prova dei pregiudizi sofferti dagli attori e l'assunzione di prova testimoniale de relato, altresì proponendo istanza di rinnovo della C.T.U. e sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
3. In data 21.07.2023 si sono costituiti gli appellati, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, eccependo la generica inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.,
l'inammissibilità ex art. 345 c.p. del primo motivo d'impugnazione – per essersi parte appellante limitata a contestare che il dosaggio CPK potesse essere utilizzato quale test di screening e che il riscontro occasionale di elevati valori non poteva far presagire una predisposizione all'IM nel corso del primo grado di giudizio, omettendo di eccepire che elevati livelli di CPK dovessero essere associati ad altri fattori di rischio onde pervenire ad una diagnosi di predisposizione genetica ad ipertermia pagina 2 di 20 maligna- , ed il passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha accertato l'omessa somministrazione di adeguata profilassi antitrombotica, in quanto non specificatamente impugnato, contestando integralmente le doglianze dell'appellante nel merito nonché opponendosi all'istanza di rinnovo della C.T.U. ed all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e proponendo appello incidentale circa l'erroneo rigetto della domanda di risarcimento delle spese funerarie sostenute dalla
SI.ra per un importo pari ad € 1.700,00 benché CP_1 correttamente allegate e provate.
4. Con ordinanza del 23.11.2023 il Consigliere istruttore ha rigettato l'istanza di rinnovo della C.T.U. e con ordinanza del 07.08.2024 ha fissato davanti a sé l'udienza del 19.03.2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
5. L'appello principale consente di individuare i capi della sentenza impugnata, i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste e, tuttavia,
è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. L'appello incidentale è fondato e deve essere accolto.
Il primo motivo d'impugnazione principale – a mente del quale l'appellante si duole dell'erronea adesione alle risultanze della Consulenza tecnica medico-legale e del conseguente erroneo accertamento della responsabilità dell – è infondato e deve essere rigettato. Il Giudice Parte_1 di prime cure ha, infatti, correttamente aderito alle conclusioni rassegnate dai Consulenti tecnici nominati nel primo grado di giudizio,
Prof. medico specialista in Medicina Legale e Persona_5 delle Assicurazioni, e dott. medico specialista in Anestesia Persona_6
e Rianimazione, - in ragione della puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza e aderenza alle risultanze istruttorie delle conclusioni complessivamente rassegnate, della corretta analisi della documentazione clinica in atti, dell'ampio richiamo a pertinente e coeva letteratura scientifica nonché della puntuale disamina e confutazione delle osservazioni svolte dai Consulenti tecnici di parte convenuta. All'udienza del 06.04.2021 Giudice istruttore nel primo grado di giudizio ha, infatti, già incaricato i Consulenti nominati di rendere integrazioni alla C.T.U. in risposta alle osservazioni dei Consulenti tecnici di parte convenuta, dott.
e dott. sottoponendo ai Consulenti nominati Persona_3 Persona_4 esteso quesito integrativo coincidente con le osservazioni dei medesimi consulenti di parte, come reiterate nei pareri pro veritate allegati pagina 3 di 20 all'atto di citazione in appello (all.ti D ed E) e pedissequamente richiamate nel corpo dell'atto di impugnazione. Da tanto consegue il rigetto dell'istanza di rinnovo della C.T.U. Dall'osservata reiterazione delle medesime osservazioni, consegue, per altro verso, il rigetto dell'eccezione di novità della doglianza proposta dagli appellanti incidentali.
5.1 L'appellante, in particolare, ripropone le osservazioni dei Consulenti di parte circa l'impossibilità di utilizzare il solo dosaggio dell'enzima
CPK quale test di screening e l'imprevedibilità della predisposizione genetica del paziente all'ipertermia maligna (IM) in forza del solo riscontro occasionale ovvero cronico di valori elevati di CPK, dovendo lo stesso essere associato ad altri fattori di rischio, desumibili - non già, dal test di contrattura in vitro su biopsia muscolare dopo esposizione ad alotano e caffeina, che solo nel 50% restituisce esiti positivi in soggetti ritenuti suscettibili, quanto – da un'accurata anamnesi, sia nel paziente che nei familiari, volta alla valutazione della sussistenza di altri fattori di rischio quali deformità fisiche, diabete, miopatie manifeste o subcliniche, ipertrofia muscolare, nonché, come indicato in letteratura scientifica, episodi certi o sospetti di ipertermia maligna e morti perianestetiche inspiegabili nei familiari, precedenti reazioni avverse all'anestesia sospette per IM nel soggetto in esame, precedenti complicanze nel postoperatorio riferibili ad IM, rabdomiolisi dopo sforzi anche modesti, storia personale di crampi intensi, frequenti e facile faticabilità, affezioni neuromuscolari note o sospettabili, precedente episodio di sindrome maligna da neurolettici, asserendo che tale indagine anamnestica sarebbe stata correttamente eseguita nel caso di specie, come comprovato dai pareri pro veritate redatti dal dott. e dal dott. Per_7
. L'appellante, inoltre, evidenzia nuovamente che il paziente Persona_3 aveva già effettuato ben due anestesie generali con farmaci trigger, senza manifestare complicanze correlate ad IM.
Ebbene, i Consulenti hanno già chiaramente ed esaustivamente confutato le osservazioni di parte spiegando che: “Il dosaggio della creatinfosfochinasi
(in breve CPK o CK) rappresenta sempre e comunque un dato discriminante e determinante nell'iniziare un iter diagnostico per evidenziare la suscettibilità all'ipertermia maligna (in breve IM) o, in subordine, qualora detto iter non possa essere immediatamente avviato, per scegliere una tecnica di anestesia che eviti l'impiego di farmaci scatenanti l'IM pagina 4 di 20 (detti anche farmaci “trigger”) e in particolare degli anestetici volatili alogenati. La letteratura scientifica di settore è concorde su questo punto, come risulta ben evidente nei passaggi di seguito riportati: Le
“Raccomandazioni in tema di Ipertermia Maligna” della Società Italiana di
Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (S.I.A.A.R.T.I.) pag.
8 punto 4 (riportate anche nelle note del CT di parte convenuta Dott.
a fine pag. 2 inizio pag. 3), affermano: “Nessun esame Per_4 ematochimico di routine fornisce informazioni sulla suscettibilità alla IM.
Il CPK non è un esame specifico da utilizzare a questo scopo, tuttavia, la sua determinazione guidata da dati anamnestici e clinici, può essere raccomandabile prima di una anestesia generale in quanto alterazioni significative di tale enzima possono costituire un segnale di allarme di alterazioni muscolari misconosciute di vario tipo, fra cui anche quelle correlate alla IM, che impongono prudenza nella scelta della tecnica anestesiologica. Si raccomanda pertanto una attenta valutazione del dato allo scopo di evidenziare la causa dell'alterazione. Se l'anestesia deve essere eseguita d'urgenza è raccomandabile ricorrere a farmaci non trigger.
Per i soggetti con CPK stabilmente e cronicamente elevato, dopo esclusione delle principali cause di alterazione di questo enzima, è indicata una valutazione neurologica completa volta anche a stabilire la suscettibilità alla IM, in quanto in alcuni gruppi familiari elevati tassi di CPK si associano a suscettibilità alla IM”; L'Enciclopedia Medico Chirurgica (EMC) nel capitolo “Anestesia e Miopatie”(36-657-D-10 21.12.2006) pag.5, paragrafo 6° afferma: “E' stato proposto un dosaggio preoperatorio sistematico delle CPK per poter valutare il rischio di IM. In effetti,
l'aumento delle CPK è frequente nei soggetti sensibili a IM, ma non è né costante né specifico. La scoperta casuale di un aumento degli enzimi muscolari porta a realizzare un'anestesia senza agenti scatenanti e a chiedere consiglio a un laboratorio IM”; MO L. et al nell'articolo
“Diagnostic algorithm for high plasma CK” (Neurological Sciences Dic, 2006,
n. 27 pag. 306) stabiliscono: “Elevati livelli di CK in pazienti asintomatici devono essere considerati un potenziale fattore di rischio per
l'ipertermia maligna, e queste persone devono essere anestetizzate solamente con agenti che non scatenino l'ipertermia maligna” (nostra la traduzione dall'inglese)”. Riassumendo, il fatto, statuito in Letteratura scientifica internazionale, che il dosaggio di CPK non sia un esame di screening per la ipertermia maligna significa soltanto che esso non può pagina 5 di 20 essere utilizzato quale esame ematochimico per la ricerca della patologia.
Ma il caso oggetto della presente analisi medica collegiale pone alla nostra attenzione ben altra evenienza, ovvero quella di un riscontro occasionale di elevazione di tale parametro ematochimico, ben codificata anch'essa nella Letteratura scientifica internazionale sopra citata. In tal caso il dosaggio di CPK era stato effettuato, per scelta degli stessi sanitari della che avevano in cura il SInor e le sue Pt_3 Per_1 risultanze erano tutt'altro che tranquillizzanti. Come è possibile vedere nella tabella sopra riportata, già nel corso del primo ricovero il dosaggio
Cont di presentava valori costantemente alterati, in particolare il 10 e
l'11 novembre 2015 i valori erano circa 5 volte il tetto massimo previsto dal range di normalità. Tale dato doveva necessariamente indurre un processo diagnostico differenziale per comprendere da cosa potesse essere originata tale ripetuta alterazione. Invece, nessuna indicazione in proposito fu data dai sanitari della Il dato non venne neppure Pt_3 segnalato al curante nella lettera di dimissione. Il primo passo dell'algoritmo diagnostico differenziale avrebbe dovuto essere il reperimento, con l'aiuto del paziente o tramite consultazione di archivio, degli esami ematochimici precedenti. Ciò avrebbe mostrato, come riportato anche nella consulenza tecnica di parte attrice, la costante alterazione
Cont del anche in passato. Anche qualora si fosse ritenuto che a novembre
2015 l'alterazione potesse essere riconducibile all'intervento effettuato il giorno 9.11.2015, lo stesso problema, con continua alterazione dei valori del CPK, si riproponeva anche a gennaio 2016, al nuovo ricovero del paziente, quando lo stesso era a riposo e senza essere stato sottoposto ad intervento o ad altri traumatismi noti. Neppure questa volta veniva ricercata in alcun modo la causa di tale alterazione. Anche il solo sospetto diagnostico che la alterazione costante del CPK fosse riconducibile ad un problema di ipertermia maligna, doveva indurre, prudenzialmente, in osservanza delle Risultanze di Letteratura scientifica sopra riportate, una anestesia senza agenti scatenanti, che avrebbe consentito ugualmente la medesima tipologia di intervento alla quale il paziente venne sottoposto”. I Consulenti hanno, dunque, esaustivamente chiarito che, secondo letteratura scientifica già all'epoca consolidata, significative alterazioni dell'enzima CPK costituiscono un segnale di allarme di alterazioni muscolari misconosciute di vario tipo, fra cui anche quelle correlate alla ipertermia maligna;
che tali alterazioni imponevano, pagina 6 di 20 dunque, un approfondimento diagnostico volto ad evidenziare la causa dell'alterazione ovvero, quantomeno, l'esecuzione di anestesia generale mediante farmaci non trigger.
5.2 Con riguardo alla circostanza, asserita da parte convenuta/appellante, che il paziente avesse già effettuato ben due anestesie generali con farmaci trigger, idonei ad innescare l'ipertermia maligna in caso di predisposizione genetica, i Consulenti hanno, altresì, chiarito che: “Per quanto concerne le precedenti anestesie generali risulta nella documentazione clinica soltanto l'anestesia generale effettuata per
l'intervento d'urgenza del 9.11.2015. Evidentemente per una poco dettagliata raccolta dell'anamnesi non è precisato, nella cartella clinica
e nemmeno nel cartellino di anestesia, se l'intervento di tonsillectomia sia stato effettuato in anestesia generale ed, eventualmente, con quale tecnica;
tantomeno è possibile affermare, come fa il legale di parte convenuta, che siano stati usati anestetici alogenati, dato che il sig.
è nato nel 1946 e il primo degli anestetici alogenati, Persona_1
l'alotano, è entrato in uso nel 1956; pertanto è totalmente priva di fondamento l'asserzione del legale suddetto che “il paziente aveva effettuato ben due anestesie generali con farmaci trigger”. In particolare, il fatto che oggi non sia possibile dirimere, al solo fine di corretta ricostruzione anamnestica, che tipologia di anestesia fosse stata effettuata per l'intervento di tonsillectomia, dipende dalla incompleta raccolta di dati emergente dall'esame della cartella clinica, ove lo stesso anestesista non riporta, né a novembre 2015, né a gennaio 2016, quando sia stato effettuato l'intervento e con quale tipo di anestesia. Una attenta e dettagliata anamnesi specifica sul punto sarebbe stata necessaria anche e soprattutto qualora fosse stato correttamente captato il dato della costante alterazione del CPK, sia a novembre 2015 che a gennaio 2016, dato che fu invece trascurato. In ogni caso il numero delle precedenti anestesie
è irrilevante, perché è noto e ben rappresentato nella letteratura scientifica di settore che il soggetto può essere sottoposto anche a diverse anestesie generali senza che vi sia la manifestazione dell'IM ma, qualora abbia una predisposizione, rimane a rischio: La già citata EMC nel capitolo “Ipertermia Maligna in Anestesia” (36-412-E-10 01.01.2004) pag. 2 afferma: “Un soggetto con suscettibilità IM documentata può avere avuto varie anestesie generali precedenti con agenti scatenanti senza avere presentato alcuna crisi di IM”. MO L. et al nell'articolo già citato pagina 7 di 20 “Diagnostic algorithm for high plasma CK” (Neurological Sciences Dic, 2006,
n. 27 pag. 306) asseriscono: “Le persone con una predisposizione genetica alla condizione (di IM) non sempre sviluppano una crisi in seguito all'anestesia generale, e l'assenza di reazioni avverse ad una precedente anestesia non esclude lo sviluppo di una crisi in una successiva anestesia”; Le già citate “Raccomandazioni in tema di Ipertermia Maligna” della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia
Intensiva (S.I.A.A.R.T.I.) a pag. 8, a conclusione del punto 2, pongono in evidenza: “N.B. Una precedente narcosi senza complicanze non può comunque fare escludere una suscettibilità all'IM, in quanto potrebbero non essersi verificate le condizioni necessarie (uso di farmaci trigger, tempo e dose di esposizione, etc.)”. Del resto, la medesima appellante, nel proprio atto di citazione in appello, ha citato letteratura scientifica a mente della quale “una precedente anestesia senza complicanze non può comunque far escludere una suscettibilità all'IM”. La circostanza, dunque, che il paziente fosse stato sottoposto già a due anestesie con farmaci trigger risulta smentita dalle risultanze istruttorie, anche in ragione dell'incompletezza delle cartelle cliniche imputabile ai medesimi sanitari dell , ed è, in ogni caso, inidonea ad escludere la negligenza dei Pt_3 sanitari preposti presso l per aver omesso di eseguire Parte_1
i dovuti approfondimenti diagnostici, nonostante il persistente rilievo di valori dell'enzima CPK gravemente superiori rispetto al range di riferimento, ovvero, quantomeno, di sottoporre il paziente a differente anestesia generale mediante farmaci non trigger, permanendo il dubbio circa la possibile predisposizione genetica del paziente all'ipertermia maligna.
5.3 Pertanto, i Consulenti hanno correttamente concluso che: “Consapevoli delle emergenze di Letteratura sopra riportate, i sanitari operanti presso
avrebbero quindi comunque dovuto considerare mandatoria la ricerca Pt_3 della causa della alterazione del CPK e/o scegliere una anestesia senza farmaci trigger anche qualora avessero ricercato e conosciuto il dato anamnestico relativo alle precedenti anestesie, che invece, comunque, non venne approfondito”. In risposta alle ulteriori osservazioni dei Consulenti di parte nuovamente volte a comprovare l'inidoneità del solo dosaggio dell'enzima CPK a pervenire alla diagnosi di predisposizione genetica all'ipertermia maligna, i Consulenti nominati hanno, infine, correttamente osservato che: “Non è giustificato un atteggiamento passivo ed omissivo che, in relazione ad un valore ematochimico di qualsiasi indice rivelatosi pagina 8 di 20 circa 5 volte superiore al massimo del range di norma, non imponga, per buona prassi, di comprendere a cosa ciò sia dovuto. Ai valori alterati, nel caso di specie, non fu trovata, anzi, non fu cercata, alcuna giustificazione. Né nella anamnesi del paziente, che non venne approfondita, né negli archivi della azienda, che a quale punto avrebbero potuto costituire una fonte accessibile ai sanitari ove effettuare una prima ricerca, né nella ripetizione dell'esame, né nell'approfondimento di qualsivoglia altro indice clinico. Laboratoristico o strumentale che
Cont potesse essere di ausilio. […] Non si discute sul fatto che il andasse dosato o meno in funzione dell'intervento che il paziente doveva subire.
Sappiamo benissimo che non esistono protocolli che prescrivano di eseguire tale esame con questa specifica finalità della ricerca della suscettibilità alla ipertermia maligna e non è questo che abbiamo censurato. E' invece oggetto di censura, si ribadisce, il fatto che l'esame, per motivi che non conosciamo, venne effettuato, ma il dato che ne risultò, evidentemente tale da dover destrare allarme e da innescare un processo diagnostico differenziale adeguato, non fu in alcun modo adeguatamente considerato.
Chiedono i colleghi CCTT di parte convenuta se il riscontro occasionale
(qui si trattò di riscontri ripetuti, tutti con risultanze anomale) di valori elevati di CPK deve indurre un processo diagnostico differenziale: la risposta è SI', deve indurlo così come qualsiasi riscontro di qualsiasi indice laboratoristico che risulti circa 5 volte più elevato del tetto massimo del range della normalità. Affermano i CCTT di parte convenuta che
i sanitari della , trovando il valore alterato, lo hanno Pt_3 contestualizzato alla situazione del paziente. Ma questo non è vero, perché non hanno approfondito la ricerca anamnestica, né hanno dato indicazione alcuna alla ripetizione dell'esame; anzi, pur riscontrando ancora un valore alterato al successivo controllo, hanno continuato ad operare omissivamente senza alcun approfondimento o contestualizzazione specifica alla situazione del paziente, che avrebbe invece portato elementi interessanti ed una assai probabile diagnosi. determinare, purtroppo a poco vale il fatto che i sanitari stessi si siano poi attivati per fronteggiare adeguatamente
l'evento avverso, che originava proprio dalle loro condotte assistenziali contrarie alla buona prassi ed ai criteri di perizia e prudenza. In termini controfattuali, acclarato il rischio che il paziente correva, praticare un'anestesia generale senza ricorrere a farmaci scatenanti la sindrome da
IM non avrebbe presentato particolari difficoltà o problemi, dato che pagina 9 di 20 anestesie per via totalmente endovenosa, cioè senza ricorrere ad anestetici volatili, sono praticate con grande frequenza e non vi era ragione per non offrire al paziente un trattamento più adeguato e sicuro per la sua situazione, risparmiandogli questo incongruo rischio e tutto ciò che ne conseguì, fino al decesso”. Anche tali risposte alle osservazioni sono assolutamente condivise dalla Corte, in quanto sorrette da corretta logica giuridica. A venire in rilievo, infatti, non è la negligente condotta dei sanitari preposti presso l per aver Controparte_8 omesso di eseguire dosaggio dell'enzima CPK – eventualmente suscettibile di essere confutata dalle osservazioni dei Consulenti di parte circa l'insussistenza di protocolli scientifici che imponessero siffatta indagine ai fini della diagnosi di predisposizione genetica all'ipertermia maligna – quanto la negligente condotta dei medesimi sanitari per aver prescritto tale dosaggio ed aver inopinatamente omesso di indagare la costante persistenza di valori dell'enzima CPK superiori di ben cinque volte il limite superiore della norma, omettendo i dovuti approfondimenti diagnostici (mediante esame neurologico, test su prelievo bioptico muscolare, approfondimento anamnestico sul paziente e sui familiari) ovvero, quantomeno, di eseguire anestesia generale somministrando anestetici inidonei ad innescare la prevedibile complicanza – nonostante tutta la letteratura scientifica dell'epoca dimostrasse che la sussistenza di valori elevati dell'enzima CPK assumesse valore predittivo della possibile predisposizione genetica ad ipertermia maligna, da riscontrarsi mediante opportuni approfondimenti diagnostici (“Raccomandazioni in tema di
Ipertermia Maligna” della Società Italiana di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia Intensiva (S.I.A.A.R.T.I.): “alterazioni significative di tale enzima possono costituire un segnale di allarme di alterazioni muscolari misconosciute di vario tipo, fra cui anche quelle correlate alla IM, che impongono prudenza nella scelta della tecnica anestesiologica”; MO L. et al nell'articolo “Diagnostic algorithm for high plasma CK” (Neurological Sciences Dic, 2006, n. 27 pag. 306): “Elevati livelli di CK in pazienti asintomatici devono essere considerati un potenziale fattore di rischio per l'ipertermia maligna, e queste persone devono essere anestetizzate solamente con agenti che non scatenino
l'ipertermia maligna”). Né la sussistenza di dovuto approfondimento anamnestico può in alcun modo ritenersi assolta in forza delle mere dichiarazioni dei Consulenti di parte, nel difetto di qualsivoglia pagina 10 di 20 riscontro nelle cartelle cliniche. A tal proposito, i Consulenti nominati hanno, al contrario, accertato l'omesso approfondimento anamnestico, sia con riguardo agli anestetici somministrati in occasione delle precedenti operazioni cui il paziente era stato sottoposto, sia con riguardo alle ulteriori indagini imposte dalla letteratura scientifica onde verificare una familiarità del paziente con l'ipertermia maligna. Non vi è alcuna prova, dunque, che i sanitari dell prima di somministrare anestetici Pt_3 potenzialmente idonei a scatenare l'ipertermia maligna in soggetto che aveva manifestato livelli di CPK notevolmente superiori al limite della norma ed aveva, dunque, rivelato una possibile predisposizione genetica all'IM, abbiano eseguito ogni ulteriore approfondimento diagnostico e l'approfondimento anamnestico che, come riconosciuto dalla medesima appellante, era imposto dalla letteratura scientifica dell'epoca. La complicanza verificatasi era, dunque, ampiamente prevedibile (in ragione dei valori dell'enzima CPK effettivamente riscontrati) ed evitabile
(mediante l'esecuzione dei dovuti approfondimenti diagnostici ovvero la semplice somministrazione di anestetici non trigger). I sanitari dell , al contrario, hanno negligentemente ignorato il riscontro Pt_3 ematico di valori dell'enzima CPK che imponevano di eseguire gli approfondimenti diagnostici evidenziati dalla letteratura scientifica, inopinatamente sottoponendo il paziente ad anestesia generale mediante farmaci idonei a scatenare la sindrome da IM, come poi verificatosi.
5.5 L'appellante si duole, altresì, di aver tempestivamente corretto l'acidosi metabolica somministrando noradrenalina - in ragione della derivazione dell'acidosi dall'ipoperfusione periferica e, non già, dall'ipertermia maligna “per cui non aveva alcun senso in questa frase tentare di contrastare l'acidosi con maggiori o anticipate dosi di bicarbonato”- e della corretta somministrazione di Ebbene, Per_2 anche con riguardo a tali condotte, - fermo che l'omesso approfondimento diagnostico della predisposizione genetica del paziente ad IM ovvero, in ogni caso, l'omessa esecuzione di anestesia mediante farmaci non trigger hanno azionato il ciclo causale che ha condotto al decesso del paziente ed avrebbero, dunque, efficacia assorbente di ogni ulteriore valutazione e che, come correttamente evidenziato dai medesimi Consulenti nominati “Le osservazioni ulteriori, […] pur individuando ulteriori condotte censurabili, assumono assai minor rilievo, stante il fatto che tutti gli eventi determinatisi a cascata da questa prima malpracticeconducono pagina 11 di 20 direttamente, senza interruzione del nesso di causa, al decesso del SInor
- i Consulenti nominati hanno, altresì, esaustivamente Persona_1 chiarito che “In conseguenza dell'acidosi metabolica evidenziata in cartella nell'annotazione delle ore 15.00, dopo le ore 16,00 viene iniziato il trattamento dialitico, che risulta poco efficace, dato che alle 17,30 viene registrata in cartella la persistenza dell'acidosi metabolica e solo alle 18,30 in occasione del primo episodio di arresto cardiocircolatorio vengono somministrate dosi ingenti di bicarbonato di sodio, che sarebbe stato opportuno, quantomeno quale buona prassi, somministrare più tempestivamente e precocemente a fronte dell'aggravarsi dell'acidosi, che, evidentemente, poco rispondeva al trattamento con ultrafiltrazione;
un conseguente, eventuale, aumento della concentrazione ematica con anidride carbonica poteva essere trattato con la ventilazione meccanica.
L'incremento del dosaggio del dantrolene fino a 10 mg/kg è indicato dai citati Standard Clinici SIAARTI – Gestione e Trattamento Ipertermia
Maligna” al punto 3.1 e ribadito pure nella “Flow chart” che è nell'allegato 4 dello stesso documento, mentre il dosaggio massimo somministrato durante il ricovero in Rianimazione nel caso del SInor
è stato di 1 mg/kg ogni 4 ore (in base al peso del paziente Persona_1 corrisponde alla dose di 80 mg ogni 4 ore registrata in cartella), secondo quanto sotto indicato (la numerazione delle pagine segue l'ordine con il quale i fogli sono inseriti nel fascicolo di parte attrice;
le cartelle cliniche non hanno pagine numerate): pagina 80: giorno 15.1.2016,
NT ev dose: 80 mg ore 18-22-2-6-10-14 (x 36 ore), nessuna firma relativa alla reale somministrazione;
pagina 82: 15-16.1.2016, NT
(diluito in APP) ev, dose: 80 mg, ore 18-22-2-6- 10-14, firme relative alla somministrazione alle ore 18-22-2-6-10-14; pag. 84: giorno 16-17.1.2016,
NT ev, dose: 80 mg, ore 18-22-2-6-10-14, nessuna firma relativa alla reale somministrazione. Dunque, si ribadisce come, in ordine al dosaggio del NT, correzione dell'acidosi e prevenzione del tromboembolismo riteniamo le condotte poste in essere non adeguate dal punto di vista delle buone prassi e delle emergenze di Letteratura scientifica accreditata. Tali punti rimangono, tuttavia, di minore rilievo, mentre assume massimo rilievo la problematica determinatasi in esito al mancato approfondimento diagnostico differenziale dell'alterazione dei valori di CPK, da cui è causalmente derivata, senza interruzione del nesso di causalità materiale, la cascata di eventi che ha determinato l'exitus pagina 12 di 20 del SInor . Il Giudice di prime cure ha, dunque, Persona_1 correttamente accertato che i sanitari dell hanno ulteriormente Pt_3 omesso di somministrare congruo dosaggio di NT, che avrebbe, al contrario, consentito con elevatissime probabilità di determinare la remissione della recrudescenza dell'ipertermia maligna, e di correggere tempestivamente l'acidosi metabolica e somministrare adeguata profilassi antitrombotica, con ciò evitando le complicanze che condussero all'exitus del paziente.
5.6 L'appellante si duole, infine, dell'erroneo accertamento del nesso di causalità materiale fra la mancata somministrazione di profilassi antitrombotica, e la trombosi atriale e l'embolia polmonare che hanno condotto a decesso il paziente. A tal proposito, occorre preliminarmente rigettarsi l'eccezione di passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha accertato l'omessa somministrazione della profilassi antitrombotica:
l'appellante principale, infatti, ha integralmente contestato l'adesione del Giudice di prime cure alle conclusioni dei CC.TT.UU., complessivamente richiamando le valutazioni espresse dai propri CC.TT.P., e, con riguardo alla singola doglianza, al parere pro veritate redatto dal CTP, dott.
[...]
(all. D). Per_8
Nel merito, tuttavia, anche tale doglianza risulta radicalmente infondata.
I Consulenti nominati nel primo grado di giudizio hanno, infatti, già chiarito che “frequente complicanza dell'ipertermia e della rabdiomiolisi è
l'ipercoagulabilità che può giungere fino alla CID (coagulazione intravasale disseminata); per questo è indicata la profilassi con l'uso dell'eparina, nonostante questo farmaco possa incrementare il rischio di sanguinamento postoperatorio. L'infusione di eparina ha inizio alle ore 18 in seguito al riscontro in un ecocardio urgente di un importante trombo in atrio destro. In precedenza, non risultano somministrati altri farmaci anticoagulanti. In realtà la profilassi antitrombotica doveva iniziare quanto meno all'arrivo del paziente in Rianimazione: non solo la manifestazione dell'ipertermia maligna, ma anche la tipologia dell'intervento e le caratteristiche cliniche del paziente ponevano indicazione a detta profilassi, che fu pure effettuata dopo il primo intervento con farmaci derivati dall'eparina e senza evidenti problemi. La presenza del trombo in atrio destro è legata alla ritardata profilassi antitrombotica” concludendo che “Non è stata effettuata una tempestiva profilassi antitrombotica, nonostante lo indicassero innanzitutto le pagina 13 di 20 caratteristiche dell'intervento e del paziente e successivamente il manifestarsi dell'ipertermia maligna” e nonostante il tromboembolismo e l'ipercoagulabilità “debbono ritenersi, in casi come quello del SInor
eventi prevedibili e, per l'appunto, prevenibili per mezzo Persona_1 di una adeguata profilassi, secondo raccomandazioni e buone prassi provenienti da accreditata letteratura scientifica”. Le critiche espresse dal C.T.P., dott. , nel suddetto parere pro veritate, - a mente Per_7 del quale i CC.TT.UU. avrebbero erroneamente ascritto l'embolia polmonare conseguente a trombosi atriale che ha cagionato la morte del paziente alla mancata somministrazione di profilassi antitrombotica, e, non già, all'acuta ipercoagulabilità da ipertermia maligna – risultano, dunque, infondate in quanto tautologiche, avendo già i Consulenti chiarito che l'ipercoagulabilità ordinariamente correlata all'ipertermia maligna, in uno con le caratteristiche del paziente e con l'operazione chirurgica eseguita, avrebbero per l'appunto imposto la somministrazione di adeguata profilassi anticoagulante, immediatamente al rientro in Rianimazione e, non già, solo successivamente alla comparsa di grave trombosi atriale. Ed anzi, proprio in ragione dell'ipercoagulabilità ordinariamente correlata all'ipertermia maligna osservata dal C.T.P., i sanitari avrebbero dovuto tempestivamente somministrare profilassi antitrombotica al paziente al suo rientro in
Rianimazione. Risulta, dunque, accertato che la trombosi atriale e l'embolia polmonare che hanno condotto a decesso il paziente sono state determinate dall'omessa tempestiva somministrazione di profilassi antitrombotica, nonostante l'ipercoagulabilità costituisse una complicanza ampiamente prevedibile e prevenibile dell'osservata ipertermia maligna.
In risposta alla richiesta di chiarimenti sulla tempestività della profilassi antitrombotica e, in particolare, relativamente all'asserita circostanza che “il paziente era appena uscito da un intervento chirurgico estremamente complesso molto di più di quanto non preventivato dall'equipe operatoria e una profilassi con ebpm in quel momento non sarebbe stata assolutamente indicata”, i CC.TT.UU. hanno, inoltre, già chiarito che “Per quanto riguarda la profilassi delle tromboembolie, nel documento “Standard
Clinici SIAARTI – Gestione e Trattamento Ipertermia Maligna” al punto 3.2 si evidenzia: “trattare l'eventuale COAGULOPATIA (DIC)” e tale concetto si ribadisce al punto 3.3 e nella “Flow chart” che è nell'allegato 4 dello stesso documento. E' importante osservare che il documento “Linee Guida per la Diagnosi, la Profilassi e la terapia del Tromboembolismo Venoso” della pagina 14 di 20 Società Italiana per lo studio dell'emostasi e trombosi, pubblicate su
“Haematologica” volume 88, supplemento 18, dicembre 2003, classifica ad alto rischio tromboembolico postoperatorio gli interventi di chirurgia generale e ginecologica maggiore in pazienti di età superiore a 60 anni
(tabelle 5.2 e 5.3 pag. 29) e precisa a pag. 32: “Per quanto riguarda la chirurgia generale si possono considerare maggiori tutti gli interventi laparotomici o gli interventi di chirurgia toracica effettuati in anestesia generale, di durata superiore a 30 minuti.” Per quanto riguarda i tempi di somministrazione dell'eparina o derivati, il testo citato indica l'inizio della somministrazione addirittura nel periodo preoperatorio e a prescindere dall'insorgenza di complicanze intraoperatorie : “Vi è generale accordo sul timing della prima dose di eparina non frazionata o di EBPM
(eparina a basso peso molecolare) in chirurgia generale : si preferisce
l'inizio preoperatorio , in genere 2 o 3 ore prima dell'intervento, tranne
U, nel qual caso è preferibile lasciar Parte_4 correre un tempo più lungo tra la prima somministrazione e l'inizio dell'intervento (10 – 12 ore) Un inizio post-operatorio può essere preso in considerazione per i pazienti a rischio emorragico elevato”. Sarebbe stato quindi indicato, si ribadisce, nel caso in analisi, operare una corretta profilassi del tromboembolismo, sebbene si comprenda comunque come la gestione del paziente, dopo l'instaurarsi della ipertermia maligna, fosse assai complesso. Ma poiché, come sopra detto, si considerano censurabili le condotte che portarono allo sviluppo della ipertermia maligna stessa, la complessità del quadro, determinatosi in ragione di responsabilità dei sanitari, non può essere invocata né come esimente, né come attenuante della censura”.
Conclusivamente, dunque, il Giudice di prime cure ha correttamente accertato il nesso di causalità materiale fra l'omesso approfondimento diagnostico circa la predisposizione genetica all'ipertermia maligna del paziente ovvero l'omessa somministrazione di anestetici non trigger, nonostante l'accertata iperCPKemia cronica del paziente, l'omessa somministrazione di adeguata dose di NT, l'omessa correzione di acidosi metabolica, l'omessa somministrazione di profilassi antitrombotica
– molteplici condotte negligenti imputabili ai sanitari dell Pt_3 ciascuna delle quali singolarmente idonea a fondare un giudizio di responsabilità dell - ed il decesso del paziente. Pt_3
6. Il secondo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato. pagina 15 di 20 L'appellante si duole dell'erronea liquidazione del danno biologico terminale, asseritamente non risarcibile iure hereditatis.
Secondo la consolidata e pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, il danno non patrimoniale sofferto dal danneggiato in conseguenza della lesione invalidante che ne determini successivamente il decesso è risarcibile, iure hereditatis, nella duplice componente, biologica terminale, allorquando la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, - tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, giacché è il giorno l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea (Cass. Civ., sez. III, sent. 5 luglio
2019, n. 18056)- e cd. morale catastrofale, allorquando la vittima abbia avuto coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine nello spatium temporis tra la lesione e la morte, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (ex multis, Cassazione civile sez. III - 23/03/2024, n. 7923;
Cassazione civile sez. III - 16/02/2023, n. 4998; Cassazione civile sez.
III - 05/05/2021, n. 11719). Il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale, dunque, è configurabile e conseguentemente trasmissibile iure hereditatis, ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale. Da tanto consegue l'infondatezza della doglianza, per aver il Giudice del primo grado correttamente ristorato il danno biologico terminale sofferto dal paziente nel singolo giorno successivo all'evento lesivo ed antecedente il decesso.
6.1 Altresì, correttamente, il Giudice di prime cure ha liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore degli attori. Il danno cd. da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dai familiari è, infatti, un danno diretto che può manifestarsi in termini di sofferenza interiore ovvero di contrazione delle abitudini di vita. La perdita improvvisa di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale in capo ai familiari avvinti da profondo legame affettivo con la vittima (Cassazione civile, sez. VI, pagina 16 di 20 25/05/2021, n. 14422). Un danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale non può peraltro ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita di abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche (cfr.
Cass. n. 21060/2016; Cass. n. 169992/2015). Ferma la possibilità per la parte di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass., n.
11212/2019), spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e di quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita. La liquidazione deve tenere conto dei criteri di valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, quali l'età del danneggiato,
l'età della vittima, il rapporto di parentela e l'eventuale stabile convivenza del danneggiato con la vittima (Cassazione civile, sez. III,
10/11/2021, n. 33005). Peraltro, in sede di valutazione equitativa del danno mediante il parametro tabellare, il giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle Tabelle di Milano quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit", dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cassazione civile sez. III, 20/10/2020, n. 22859).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha correttamente liquidato il danno da perdita del rapporto parentale, nella duplice componente morale e dinamico-esistenziale, opportunamente applicando il sistema a punti di cui alle tabelle di Milano da ultimo emanate in favore della coniuge del defunto, SI.ra nonché dei figli, e CP_1 CP_2 Per_1 pagina 17 di 20 peraltro opportunamente liquidando una somma ampiamente inferiore ai CP_3 limiti minimi previsti dal medesimo parametro tabellare con riguardo al nipote, avuto riguardo alla limitatezza del pregiudizio CP morale e dinamico-esistenziale derivatogli dalla morte del nonno, in ragione dell'età del nipote, che aveva appena due anni al momento del decesso del nonno. Peculiarmente, gli attori hanno correttamente allegato e provato non solo il pregiudizio morale, ma anche il pregiudizio dinamico- esistenziale sofferto in ragione del decesso del SI. Persona_1 neppure oggetto di specifica contestazione di parte convenuta.
L'istruttoria orale svolta ha, inoltre, ampiamente corroborato le allegazioni di parte attrice. In particolare, all'udienza di assunzione delle prove testimoniali del 20.09.2022, il teste Testimone_1 indifferente, vicino di casa della famiglia al momento del decesso Per_1 del SI. ha confermato che il SI. abitava con la Persona_1 Per_1 moglie, e che i figli, e abitavano ad a CP_1 CP_3 CP_2 meno di 1 km di distanza dai genitori;
che i figli frequentavano quotidianamente la casa dei genitori, recandosi dagli stessi sia a pranzo che a cena, ed erano in ottimi rapporti con il padre, con il quale trascorrevano quotidianamente il proprio tempo libero andando a caccia e dedicandosi alla raccolta delle olive e delle uve;
che il nipote, CP
, trascorreva con i nonni tutti i pomeriggi e spesso anche la mattina;
[...] che il figlio, ed il nipote, avevano persino CP_3 CP vissuto a casa del padre/nonno durante la ristrutturazione della propria casa, da marzo 2014 ad ottobre 2015; che, in seguito al decesso del SI.
aveva personalmente assistito alla crisi di pianto della Persona_1
SI.ra , trasferitasi in conseguenza dello stesso decesso, ed alle CP_1 manifestazioni di dolore dei figli. Del pari, il teste Testimone_2 marito di una collega di lavoro della SI.ra ed amico della CP_1 famiglia , con la quale aveva trascorso cene e vacanze, da circa 35 Per_1 anni, ha confermato che i figli abitavano a meno di 1 km di distanza dai genitori e frequentavano quotidianamente l'abitazione degli stessi, affermando di aver personalmente preso parte a pranzi o cene presso la famiglia alla presenza dei figli, e di aver partecipato Per_1 CP_3 CP_2 alla raccolta delle olive con il SI. ed i figli, di aver Per_1 constatato che il nipote, trascorreva molto tempo con i CP nonni – circostanze vissute personalmente dal testimone ed affatto riferitegli dalla moglie dello stesso, come sostenuto dall'appellante pagina 18 di 20 principale. Risultano, dunque, comprovate, non solo le sofferenze morali sofferte dagli attori ed ordinariamente correlate alla perdita del rapporto affettivo con il coniuge/genitore/nonno, ma anche fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita sofferti dalla SI.ra - CP_1 coniugata da 46 anni con il SI. e che, in conseguenza del Persona_1 decesso del marito, si è persino trasferita dall'abitazione adibita a casa coniugale-, dai figli, e – abituati ad una CP_3 CP_2 frequentazione quotidiana con il padre di tale intensità da essere equiparabile a quella ordinariamente correlata ai rapporti di convivenza, ferma l'omessa liquidazione del punteggio tabellarmente previsto in caso di convivenza con la vittima primaria – nonché dal nipote, Parte_5 nonostante la tenera età, era solito trascorrere moltissimo tempo in compagnia del nonno-, i quali hanno tutti sofferto un radicale cambiato delle proprie abitudini di vita in conseguenza del decesso del SI. Per_1
. Tanto premesso, correttamente il Giudice di prime cure ha risarcito
[...] il danno da perdita del rapporto parentale sofferto da ciascuno dei familiari, avuto riguardo ai criteri di valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, quali l'età del danneggiato, l'età della vittima, il rapporto di parentela e l'eventuale stabile convivenza del danneggiato con la vittima (Cassazione civile, sez. III, 10/11/2021, n.
33005) ed alle tabelle di Milano in materia da ultimo emanate, fondate sui medesimi criteri.
7. L'unico motivo d'appello incidentale è fondato e deve essere accolto.
Erroneamente, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento delle spese funerarie sostenute dalla coniuge del defunto,
SI.ra . CP_1
8. Conclusivamente, l'appello principale è infondato e deve essere rigettato. L'appello incidentale è fondato e deve essere accolto.
Le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione (Cassazione civile , sez.
III , 06/12/2018 , n. 31542). Parte attrice ha, peraltro, correttamente allegato fattura rilasciata da agenzia funebre (all. 5 parte attrice) pagina 19 di 20 comprovante le spese sostenute dalla SI.ra per la sepoltura CP_1 del marito. Pertanto, a ristoro delle spese funerarie devono liquidarsi €
1.700,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, tenuto conto della complessità media della lite, operata una maggiorazione totale del 20% per la rappresentanza di più parti in considerazione della sostanziale identità della posizione processuale delle stesse, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 164/2023 emessa dal
Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 02.03.2023, pubblicata il 10.03.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 1973/2018:
1. Condanna alla refusione di € Parte_1
1.700,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di a ristoro delle spese CP_1 funerarie sostenute;
2. Condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'avv.
Maria Tesera Lavari, dichiaratasi antistataria, che si liquidano in €
4.076,40 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge, già operata la maggiorazione per la rappresentazione di più parti;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di Parte_1
.
[...]
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott. Paola de Lisio Consigliere Estensore dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 231 / 2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., dott. con il patrocinio Parte_2 dell'avv. Carlo Pandiscia, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore,
Email_1
APPELLANTE
Contro
(C.F. , in proprio ed in qualità di erede CP_1 C.F._1 di (C.F.P , in proprio ed in Persona_1 CP_2 C.F._2 qualità di erede di (C.F. ), in Persona_1 CP_3 C.F._3 proprio, in qualità di erede di e quale esercente la Persona_1 responsabilità genitoriale su (C.F. , CP C.F._4
(C.F. , quale genitore esercente la Controparte_5 C.F._5 patria potestà sul minore con il patrocinio dell'avv. Maria CP
Teresa Lavari, elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in , Corso del Popolo, 26 Pt_1
APPELLANTI INCIDENTALI
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l'
[...]
(ivi anche ) ha proposto appello Parte_1 Pt_3 avverso la sentenza n. 164/2023 emessa dal Tribunale di Terni, in pagina 1 di 20 composizione monocratica, in data 02.03.2023, pubblicata il 10.03.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 1973/2018, con la quale era accertata la responsabilità dei sanitari preposti presso l Controparte_6 in ragione dell'omessa diagnosi di predisposizione genetica ad ipertermia maligna, nonostante dosaggio di enzima CPK stabilmente e cronicamente elevato, e della conseguente mancata somministrazione di anestetici non alogenati in occasione dell'intervento di ricanalizzazione eseguito in data
15.01.2016, della mancata somministrazione di profilassi antitromboembolica e di e del conseguente decesso del paziente, Per_2 Persona_1 occorso alle ore 22:19 del 16.01.2016.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erronea adesione alle risultanze della
Consulenza tecnica medico-legale e del conseguente erroneo accertamento della responsabilità dell - benché i Consulenti tecnici Parte_1 di parte, dott. e dott. abbiano evidenziato Persona_3 Persona_4 che il dosaggio dei CPK non può essere utilizzato quale test di screening per ipertermia maligna, che il riscontro occasionale di elevati valori dello stesso enzima non poteva far presagire in qualche modo una predisposizione all'ipertermia maligna (IM), dovendo lo stesso essere associato ad altri fattori di rischio, che il è stato Per_2 correttamente somministrato e l'acidosi metabolica opportunamente corretta-
; dell'erronea liquidazione del danno biologico terminale, stante la trasmissibilità iure hereditatis del solo danno morale, e del danno da perdita del rapporto parentale, data l'omessa prova dei pregiudizi sofferti dagli attori e l'assunzione di prova testimoniale de relato, altresì proponendo istanza di rinnovo della C.T.U. e sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
3. In data 21.07.2023 si sono costituiti gli appellati, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, eccependo la generica inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.,
l'inammissibilità ex art. 345 c.p. del primo motivo d'impugnazione – per essersi parte appellante limitata a contestare che il dosaggio CPK potesse essere utilizzato quale test di screening e che il riscontro occasionale di elevati valori non poteva far presagire una predisposizione all'IM nel corso del primo grado di giudizio, omettendo di eccepire che elevati livelli di CPK dovessero essere associati ad altri fattori di rischio onde pervenire ad una diagnosi di predisposizione genetica ad ipertermia pagina 2 di 20 maligna- , ed il passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha accertato l'omessa somministrazione di adeguata profilassi antitrombotica, in quanto non specificatamente impugnato, contestando integralmente le doglianze dell'appellante nel merito nonché opponendosi all'istanza di rinnovo della C.T.U. ed all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e proponendo appello incidentale circa l'erroneo rigetto della domanda di risarcimento delle spese funerarie sostenute dalla
SI.ra per un importo pari ad € 1.700,00 benché CP_1 correttamente allegate e provate.
4. Con ordinanza del 23.11.2023 il Consigliere istruttore ha rigettato l'istanza di rinnovo della C.T.U. e con ordinanza del 07.08.2024 ha fissato davanti a sé l'udienza del 19.03.2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
5. L'appello principale consente di individuare i capi della sentenza impugnata, i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste e, tuttavia,
è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. L'appello incidentale è fondato e deve essere accolto.
Il primo motivo d'impugnazione principale – a mente del quale l'appellante si duole dell'erronea adesione alle risultanze della Consulenza tecnica medico-legale e del conseguente erroneo accertamento della responsabilità dell – è infondato e deve essere rigettato. Il Giudice Parte_1 di prime cure ha, infatti, correttamente aderito alle conclusioni rassegnate dai Consulenti tecnici nominati nel primo grado di giudizio,
Prof. medico specialista in Medicina Legale e Persona_5 delle Assicurazioni, e dott. medico specialista in Anestesia Persona_6
e Rianimazione, - in ragione della puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza e aderenza alle risultanze istruttorie delle conclusioni complessivamente rassegnate, della corretta analisi della documentazione clinica in atti, dell'ampio richiamo a pertinente e coeva letteratura scientifica nonché della puntuale disamina e confutazione delle osservazioni svolte dai Consulenti tecnici di parte convenuta. All'udienza del 06.04.2021 Giudice istruttore nel primo grado di giudizio ha, infatti, già incaricato i Consulenti nominati di rendere integrazioni alla C.T.U. in risposta alle osservazioni dei Consulenti tecnici di parte convenuta, dott.
e dott. sottoponendo ai Consulenti nominati Persona_3 Persona_4 esteso quesito integrativo coincidente con le osservazioni dei medesimi consulenti di parte, come reiterate nei pareri pro veritate allegati pagina 3 di 20 all'atto di citazione in appello (all.ti D ed E) e pedissequamente richiamate nel corpo dell'atto di impugnazione. Da tanto consegue il rigetto dell'istanza di rinnovo della C.T.U. Dall'osservata reiterazione delle medesime osservazioni, consegue, per altro verso, il rigetto dell'eccezione di novità della doglianza proposta dagli appellanti incidentali.
5.1 L'appellante, in particolare, ripropone le osservazioni dei Consulenti di parte circa l'impossibilità di utilizzare il solo dosaggio dell'enzima
CPK quale test di screening e l'imprevedibilità della predisposizione genetica del paziente all'ipertermia maligna (IM) in forza del solo riscontro occasionale ovvero cronico di valori elevati di CPK, dovendo lo stesso essere associato ad altri fattori di rischio, desumibili - non già, dal test di contrattura in vitro su biopsia muscolare dopo esposizione ad alotano e caffeina, che solo nel 50% restituisce esiti positivi in soggetti ritenuti suscettibili, quanto – da un'accurata anamnesi, sia nel paziente che nei familiari, volta alla valutazione della sussistenza di altri fattori di rischio quali deformità fisiche, diabete, miopatie manifeste o subcliniche, ipertrofia muscolare, nonché, come indicato in letteratura scientifica, episodi certi o sospetti di ipertermia maligna e morti perianestetiche inspiegabili nei familiari, precedenti reazioni avverse all'anestesia sospette per IM nel soggetto in esame, precedenti complicanze nel postoperatorio riferibili ad IM, rabdomiolisi dopo sforzi anche modesti, storia personale di crampi intensi, frequenti e facile faticabilità, affezioni neuromuscolari note o sospettabili, precedente episodio di sindrome maligna da neurolettici, asserendo che tale indagine anamnestica sarebbe stata correttamente eseguita nel caso di specie, come comprovato dai pareri pro veritate redatti dal dott. e dal dott. Per_7
. L'appellante, inoltre, evidenzia nuovamente che il paziente Persona_3 aveva già effettuato ben due anestesie generali con farmaci trigger, senza manifestare complicanze correlate ad IM.
Ebbene, i Consulenti hanno già chiaramente ed esaustivamente confutato le osservazioni di parte spiegando che: “Il dosaggio della creatinfosfochinasi
(in breve CPK o CK) rappresenta sempre e comunque un dato discriminante e determinante nell'iniziare un iter diagnostico per evidenziare la suscettibilità all'ipertermia maligna (in breve IM) o, in subordine, qualora detto iter non possa essere immediatamente avviato, per scegliere una tecnica di anestesia che eviti l'impiego di farmaci scatenanti l'IM pagina 4 di 20 (detti anche farmaci “trigger”) e in particolare degli anestetici volatili alogenati. La letteratura scientifica di settore è concorde su questo punto, come risulta ben evidente nei passaggi di seguito riportati: Le
“Raccomandazioni in tema di Ipertermia Maligna” della Società Italiana di
Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (S.I.A.A.R.T.I.) pag.
8 punto 4 (riportate anche nelle note del CT di parte convenuta Dott.
a fine pag. 2 inizio pag. 3), affermano: “Nessun esame Per_4 ematochimico di routine fornisce informazioni sulla suscettibilità alla IM.
Il CPK non è un esame specifico da utilizzare a questo scopo, tuttavia, la sua determinazione guidata da dati anamnestici e clinici, può essere raccomandabile prima di una anestesia generale in quanto alterazioni significative di tale enzima possono costituire un segnale di allarme di alterazioni muscolari misconosciute di vario tipo, fra cui anche quelle correlate alla IM, che impongono prudenza nella scelta della tecnica anestesiologica. Si raccomanda pertanto una attenta valutazione del dato allo scopo di evidenziare la causa dell'alterazione. Se l'anestesia deve essere eseguita d'urgenza è raccomandabile ricorrere a farmaci non trigger.
Per i soggetti con CPK stabilmente e cronicamente elevato, dopo esclusione delle principali cause di alterazione di questo enzima, è indicata una valutazione neurologica completa volta anche a stabilire la suscettibilità alla IM, in quanto in alcuni gruppi familiari elevati tassi di CPK si associano a suscettibilità alla IM”; L'Enciclopedia Medico Chirurgica (EMC) nel capitolo “Anestesia e Miopatie”(36-657-D-10 21.12.2006) pag.5, paragrafo 6° afferma: “E' stato proposto un dosaggio preoperatorio sistematico delle CPK per poter valutare il rischio di IM. In effetti,
l'aumento delle CPK è frequente nei soggetti sensibili a IM, ma non è né costante né specifico. La scoperta casuale di un aumento degli enzimi muscolari porta a realizzare un'anestesia senza agenti scatenanti e a chiedere consiglio a un laboratorio IM”; MO L. et al nell'articolo
“Diagnostic algorithm for high plasma CK” (Neurological Sciences Dic, 2006,
n. 27 pag. 306) stabiliscono: “Elevati livelli di CK in pazienti asintomatici devono essere considerati un potenziale fattore di rischio per
l'ipertermia maligna, e queste persone devono essere anestetizzate solamente con agenti che non scatenino l'ipertermia maligna” (nostra la traduzione dall'inglese)”. Riassumendo, il fatto, statuito in Letteratura scientifica internazionale, che il dosaggio di CPK non sia un esame di screening per la ipertermia maligna significa soltanto che esso non può pagina 5 di 20 essere utilizzato quale esame ematochimico per la ricerca della patologia.
Ma il caso oggetto della presente analisi medica collegiale pone alla nostra attenzione ben altra evenienza, ovvero quella di un riscontro occasionale di elevazione di tale parametro ematochimico, ben codificata anch'essa nella Letteratura scientifica internazionale sopra citata. In tal caso il dosaggio di CPK era stato effettuato, per scelta degli stessi sanitari della che avevano in cura il SInor e le sue Pt_3 Per_1 risultanze erano tutt'altro che tranquillizzanti. Come è possibile vedere nella tabella sopra riportata, già nel corso del primo ricovero il dosaggio
Cont di presentava valori costantemente alterati, in particolare il 10 e
l'11 novembre 2015 i valori erano circa 5 volte il tetto massimo previsto dal range di normalità. Tale dato doveva necessariamente indurre un processo diagnostico differenziale per comprendere da cosa potesse essere originata tale ripetuta alterazione. Invece, nessuna indicazione in proposito fu data dai sanitari della Il dato non venne neppure Pt_3 segnalato al curante nella lettera di dimissione. Il primo passo dell'algoritmo diagnostico differenziale avrebbe dovuto essere il reperimento, con l'aiuto del paziente o tramite consultazione di archivio, degli esami ematochimici precedenti. Ciò avrebbe mostrato, come riportato anche nella consulenza tecnica di parte attrice, la costante alterazione
Cont del anche in passato. Anche qualora si fosse ritenuto che a novembre
2015 l'alterazione potesse essere riconducibile all'intervento effettuato il giorno 9.11.2015, lo stesso problema, con continua alterazione dei valori del CPK, si riproponeva anche a gennaio 2016, al nuovo ricovero del paziente, quando lo stesso era a riposo e senza essere stato sottoposto ad intervento o ad altri traumatismi noti. Neppure questa volta veniva ricercata in alcun modo la causa di tale alterazione. Anche il solo sospetto diagnostico che la alterazione costante del CPK fosse riconducibile ad un problema di ipertermia maligna, doveva indurre, prudenzialmente, in osservanza delle Risultanze di Letteratura scientifica sopra riportate, una anestesia senza agenti scatenanti, che avrebbe consentito ugualmente la medesima tipologia di intervento alla quale il paziente venne sottoposto”. I Consulenti hanno, dunque, esaustivamente chiarito che, secondo letteratura scientifica già all'epoca consolidata, significative alterazioni dell'enzima CPK costituiscono un segnale di allarme di alterazioni muscolari misconosciute di vario tipo, fra cui anche quelle correlate alla ipertermia maligna;
che tali alterazioni imponevano, pagina 6 di 20 dunque, un approfondimento diagnostico volto ad evidenziare la causa dell'alterazione ovvero, quantomeno, l'esecuzione di anestesia generale mediante farmaci non trigger.
5.2 Con riguardo alla circostanza, asserita da parte convenuta/appellante, che il paziente avesse già effettuato ben due anestesie generali con farmaci trigger, idonei ad innescare l'ipertermia maligna in caso di predisposizione genetica, i Consulenti hanno, altresì, chiarito che: “Per quanto concerne le precedenti anestesie generali risulta nella documentazione clinica soltanto l'anestesia generale effettuata per
l'intervento d'urgenza del 9.11.2015. Evidentemente per una poco dettagliata raccolta dell'anamnesi non è precisato, nella cartella clinica
e nemmeno nel cartellino di anestesia, se l'intervento di tonsillectomia sia stato effettuato in anestesia generale ed, eventualmente, con quale tecnica;
tantomeno è possibile affermare, come fa il legale di parte convenuta, che siano stati usati anestetici alogenati, dato che il sig.
è nato nel 1946 e il primo degli anestetici alogenati, Persona_1
l'alotano, è entrato in uso nel 1956; pertanto è totalmente priva di fondamento l'asserzione del legale suddetto che “il paziente aveva effettuato ben due anestesie generali con farmaci trigger”. In particolare, il fatto che oggi non sia possibile dirimere, al solo fine di corretta ricostruzione anamnestica, che tipologia di anestesia fosse stata effettuata per l'intervento di tonsillectomia, dipende dalla incompleta raccolta di dati emergente dall'esame della cartella clinica, ove lo stesso anestesista non riporta, né a novembre 2015, né a gennaio 2016, quando sia stato effettuato l'intervento e con quale tipo di anestesia. Una attenta e dettagliata anamnesi specifica sul punto sarebbe stata necessaria anche e soprattutto qualora fosse stato correttamente captato il dato della costante alterazione del CPK, sia a novembre 2015 che a gennaio 2016, dato che fu invece trascurato. In ogni caso il numero delle precedenti anestesie
è irrilevante, perché è noto e ben rappresentato nella letteratura scientifica di settore che il soggetto può essere sottoposto anche a diverse anestesie generali senza che vi sia la manifestazione dell'IM ma, qualora abbia una predisposizione, rimane a rischio: La già citata EMC nel capitolo “Ipertermia Maligna in Anestesia” (36-412-E-10 01.01.2004) pag. 2 afferma: “Un soggetto con suscettibilità IM documentata può avere avuto varie anestesie generali precedenti con agenti scatenanti senza avere presentato alcuna crisi di IM”. MO L. et al nell'articolo già citato pagina 7 di 20 “Diagnostic algorithm for high plasma CK” (Neurological Sciences Dic, 2006,
n. 27 pag. 306) asseriscono: “Le persone con una predisposizione genetica alla condizione (di IM) non sempre sviluppano una crisi in seguito all'anestesia generale, e l'assenza di reazioni avverse ad una precedente anestesia non esclude lo sviluppo di una crisi in una successiva anestesia”; Le già citate “Raccomandazioni in tema di Ipertermia Maligna” della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia
Intensiva (S.I.A.A.R.T.I.) a pag. 8, a conclusione del punto 2, pongono in evidenza: “N.B. Una precedente narcosi senza complicanze non può comunque fare escludere una suscettibilità all'IM, in quanto potrebbero non essersi verificate le condizioni necessarie (uso di farmaci trigger, tempo e dose di esposizione, etc.)”. Del resto, la medesima appellante, nel proprio atto di citazione in appello, ha citato letteratura scientifica a mente della quale “una precedente anestesia senza complicanze non può comunque far escludere una suscettibilità all'IM”. La circostanza, dunque, che il paziente fosse stato sottoposto già a due anestesie con farmaci trigger risulta smentita dalle risultanze istruttorie, anche in ragione dell'incompletezza delle cartelle cliniche imputabile ai medesimi sanitari dell , ed è, in ogni caso, inidonea ad escludere la negligenza dei Pt_3 sanitari preposti presso l per aver omesso di eseguire Parte_1
i dovuti approfondimenti diagnostici, nonostante il persistente rilievo di valori dell'enzima CPK gravemente superiori rispetto al range di riferimento, ovvero, quantomeno, di sottoporre il paziente a differente anestesia generale mediante farmaci non trigger, permanendo il dubbio circa la possibile predisposizione genetica del paziente all'ipertermia maligna.
5.3 Pertanto, i Consulenti hanno correttamente concluso che: “Consapevoli delle emergenze di Letteratura sopra riportate, i sanitari operanti presso
avrebbero quindi comunque dovuto considerare mandatoria la ricerca Pt_3 della causa della alterazione del CPK e/o scegliere una anestesia senza farmaci trigger anche qualora avessero ricercato e conosciuto il dato anamnestico relativo alle precedenti anestesie, che invece, comunque, non venne approfondito”. In risposta alle ulteriori osservazioni dei Consulenti di parte nuovamente volte a comprovare l'inidoneità del solo dosaggio dell'enzima CPK a pervenire alla diagnosi di predisposizione genetica all'ipertermia maligna, i Consulenti nominati hanno, infine, correttamente osservato che: “Non è giustificato un atteggiamento passivo ed omissivo che, in relazione ad un valore ematochimico di qualsiasi indice rivelatosi pagina 8 di 20 circa 5 volte superiore al massimo del range di norma, non imponga, per buona prassi, di comprendere a cosa ciò sia dovuto. Ai valori alterati, nel caso di specie, non fu trovata, anzi, non fu cercata, alcuna giustificazione. Né nella anamnesi del paziente, che non venne approfondita, né negli archivi della azienda, che a quale punto avrebbero potuto costituire una fonte accessibile ai sanitari ove effettuare una prima ricerca, né nella ripetizione dell'esame, né nell'approfondimento di qualsivoglia altro indice clinico. Laboratoristico o strumentale che
Cont potesse essere di ausilio. […] Non si discute sul fatto che il andasse dosato o meno in funzione dell'intervento che il paziente doveva subire.
Sappiamo benissimo che non esistono protocolli che prescrivano di eseguire tale esame con questa specifica finalità della ricerca della suscettibilità alla ipertermia maligna e non è questo che abbiamo censurato. E' invece oggetto di censura, si ribadisce, il fatto che l'esame, per motivi che non conosciamo, venne effettuato, ma il dato che ne risultò, evidentemente tale da dover destrare allarme e da innescare un processo diagnostico differenziale adeguato, non fu in alcun modo adeguatamente considerato.
Chiedono i colleghi CCTT di parte convenuta se il riscontro occasionale
(qui si trattò di riscontri ripetuti, tutti con risultanze anomale) di valori elevati di CPK deve indurre un processo diagnostico differenziale: la risposta è SI', deve indurlo così come qualsiasi riscontro di qualsiasi indice laboratoristico che risulti circa 5 volte più elevato del tetto massimo del range della normalità. Affermano i CCTT di parte convenuta che
i sanitari della , trovando il valore alterato, lo hanno Pt_3 contestualizzato alla situazione del paziente. Ma questo non è vero, perché non hanno approfondito la ricerca anamnestica, né hanno dato indicazione alcuna alla ripetizione dell'esame; anzi, pur riscontrando ancora un valore alterato al successivo controllo, hanno continuato ad operare omissivamente senza alcun approfondimento o contestualizzazione specifica alla situazione del paziente, che avrebbe invece portato elementi interessanti ed una assai probabile diagnosi. determinare, purtroppo a poco vale il fatto che i sanitari stessi si siano poi attivati per fronteggiare adeguatamente
l'evento avverso, che originava proprio dalle loro condotte assistenziali contrarie alla buona prassi ed ai criteri di perizia e prudenza. In termini controfattuali, acclarato il rischio che il paziente correva, praticare un'anestesia generale senza ricorrere a farmaci scatenanti la sindrome da
IM non avrebbe presentato particolari difficoltà o problemi, dato che pagina 9 di 20 anestesie per via totalmente endovenosa, cioè senza ricorrere ad anestetici volatili, sono praticate con grande frequenza e non vi era ragione per non offrire al paziente un trattamento più adeguato e sicuro per la sua situazione, risparmiandogli questo incongruo rischio e tutto ciò che ne conseguì, fino al decesso”. Anche tali risposte alle osservazioni sono assolutamente condivise dalla Corte, in quanto sorrette da corretta logica giuridica. A venire in rilievo, infatti, non è la negligente condotta dei sanitari preposti presso l per aver Controparte_8 omesso di eseguire dosaggio dell'enzima CPK – eventualmente suscettibile di essere confutata dalle osservazioni dei Consulenti di parte circa l'insussistenza di protocolli scientifici che imponessero siffatta indagine ai fini della diagnosi di predisposizione genetica all'ipertermia maligna – quanto la negligente condotta dei medesimi sanitari per aver prescritto tale dosaggio ed aver inopinatamente omesso di indagare la costante persistenza di valori dell'enzima CPK superiori di ben cinque volte il limite superiore della norma, omettendo i dovuti approfondimenti diagnostici (mediante esame neurologico, test su prelievo bioptico muscolare, approfondimento anamnestico sul paziente e sui familiari) ovvero, quantomeno, di eseguire anestesia generale somministrando anestetici inidonei ad innescare la prevedibile complicanza – nonostante tutta la letteratura scientifica dell'epoca dimostrasse che la sussistenza di valori elevati dell'enzima CPK assumesse valore predittivo della possibile predisposizione genetica ad ipertermia maligna, da riscontrarsi mediante opportuni approfondimenti diagnostici (“Raccomandazioni in tema di
Ipertermia Maligna” della Società Italiana di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia Intensiva (S.I.A.A.R.T.I.): “alterazioni significative di tale enzima possono costituire un segnale di allarme di alterazioni muscolari misconosciute di vario tipo, fra cui anche quelle correlate alla IM, che impongono prudenza nella scelta della tecnica anestesiologica”; MO L. et al nell'articolo “Diagnostic algorithm for high plasma CK” (Neurological Sciences Dic, 2006, n. 27 pag. 306): “Elevati livelli di CK in pazienti asintomatici devono essere considerati un potenziale fattore di rischio per l'ipertermia maligna, e queste persone devono essere anestetizzate solamente con agenti che non scatenino
l'ipertermia maligna”). Né la sussistenza di dovuto approfondimento anamnestico può in alcun modo ritenersi assolta in forza delle mere dichiarazioni dei Consulenti di parte, nel difetto di qualsivoglia pagina 10 di 20 riscontro nelle cartelle cliniche. A tal proposito, i Consulenti nominati hanno, al contrario, accertato l'omesso approfondimento anamnestico, sia con riguardo agli anestetici somministrati in occasione delle precedenti operazioni cui il paziente era stato sottoposto, sia con riguardo alle ulteriori indagini imposte dalla letteratura scientifica onde verificare una familiarità del paziente con l'ipertermia maligna. Non vi è alcuna prova, dunque, che i sanitari dell prima di somministrare anestetici Pt_3 potenzialmente idonei a scatenare l'ipertermia maligna in soggetto che aveva manifestato livelli di CPK notevolmente superiori al limite della norma ed aveva, dunque, rivelato una possibile predisposizione genetica all'IM, abbiano eseguito ogni ulteriore approfondimento diagnostico e l'approfondimento anamnestico che, come riconosciuto dalla medesima appellante, era imposto dalla letteratura scientifica dell'epoca. La complicanza verificatasi era, dunque, ampiamente prevedibile (in ragione dei valori dell'enzima CPK effettivamente riscontrati) ed evitabile
(mediante l'esecuzione dei dovuti approfondimenti diagnostici ovvero la semplice somministrazione di anestetici non trigger). I sanitari dell , al contrario, hanno negligentemente ignorato il riscontro Pt_3 ematico di valori dell'enzima CPK che imponevano di eseguire gli approfondimenti diagnostici evidenziati dalla letteratura scientifica, inopinatamente sottoponendo il paziente ad anestesia generale mediante farmaci idonei a scatenare la sindrome da IM, come poi verificatosi.
5.5 L'appellante si duole, altresì, di aver tempestivamente corretto l'acidosi metabolica somministrando noradrenalina - in ragione della derivazione dell'acidosi dall'ipoperfusione periferica e, non già, dall'ipertermia maligna “per cui non aveva alcun senso in questa frase tentare di contrastare l'acidosi con maggiori o anticipate dosi di bicarbonato”- e della corretta somministrazione di Ebbene, Per_2 anche con riguardo a tali condotte, - fermo che l'omesso approfondimento diagnostico della predisposizione genetica del paziente ad IM ovvero, in ogni caso, l'omessa esecuzione di anestesia mediante farmaci non trigger hanno azionato il ciclo causale che ha condotto al decesso del paziente ed avrebbero, dunque, efficacia assorbente di ogni ulteriore valutazione e che, come correttamente evidenziato dai medesimi Consulenti nominati “Le osservazioni ulteriori, […] pur individuando ulteriori condotte censurabili, assumono assai minor rilievo, stante il fatto che tutti gli eventi determinatisi a cascata da questa prima malpracticeconducono pagina 11 di 20 direttamente, senza interruzione del nesso di causa, al decesso del SInor
- i Consulenti nominati hanno, altresì, esaustivamente Persona_1 chiarito che “In conseguenza dell'acidosi metabolica evidenziata in cartella nell'annotazione delle ore 15.00, dopo le ore 16,00 viene iniziato il trattamento dialitico, che risulta poco efficace, dato che alle 17,30 viene registrata in cartella la persistenza dell'acidosi metabolica e solo alle 18,30 in occasione del primo episodio di arresto cardiocircolatorio vengono somministrate dosi ingenti di bicarbonato di sodio, che sarebbe stato opportuno, quantomeno quale buona prassi, somministrare più tempestivamente e precocemente a fronte dell'aggravarsi dell'acidosi, che, evidentemente, poco rispondeva al trattamento con ultrafiltrazione;
un conseguente, eventuale, aumento della concentrazione ematica con anidride carbonica poteva essere trattato con la ventilazione meccanica.
L'incremento del dosaggio del dantrolene fino a 10 mg/kg è indicato dai citati Standard Clinici SIAARTI – Gestione e Trattamento Ipertermia
Maligna” al punto 3.1 e ribadito pure nella “Flow chart” che è nell'allegato 4 dello stesso documento, mentre il dosaggio massimo somministrato durante il ricovero in Rianimazione nel caso del SInor
è stato di 1 mg/kg ogni 4 ore (in base al peso del paziente Persona_1 corrisponde alla dose di 80 mg ogni 4 ore registrata in cartella), secondo quanto sotto indicato (la numerazione delle pagine segue l'ordine con il quale i fogli sono inseriti nel fascicolo di parte attrice;
le cartelle cliniche non hanno pagine numerate): pagina 80: giorno 15.1.2016,
NT ev dose: 80 mg ore 18-22-2-6-10-14 (x 36 ore), nessuna firma relativa alla reale somministrazione;
pagina 82: 15-16.1.2016, NT
(diluito in APP) ev, dose: 80 mg, ore 18-22-2-6- 10-14, firme relative alla somministrazione alle ore 18-22-2-6-10-14; pag. 84: giorno 16-17.1.2016,
NT ev, dose: 80 mg, ore 18-22-2-6-10-14, nessuna firma relativa alla reale somministrazione. Dunque, si ribadisce come, in ordine al dosaggio del NT, correzione dell'acidosi e prevenzione del tromboembolismo riteniamo le condotte poste in essere non adeguate dal punto di vista delle buone prassi e delle emergenze di Letteratura scientifica accreditata. Tali punti rimangono, tuttavia, di minore rilievo, mentre assume massimo rilievo la problematica determinatasi in esito al mancato approfondimento diagnostico differenziale dell'alterazione dei valori di CPK, da cui è causalmente derivata, senza interruzione del nesso di causalità materiale, la cascata di eventi che ha determinato l'exitus pagina 12 di 20 del SInor . Il Giudice di prime cure ha, dunque, Persona_1 correttamente accertato che i sanitari dell hanno ulteriormente Pt_3 omesso di somministrare congruo dosaggio di NT, che avrebbe, al contrario, consentito con elevatissime probabilità di determinare la remissione della recrudescenza dell'ipertermia maligna, e di correggere tempestivamente l'acidosi metabolica e somministrare adeguata profilassi antitrombotica, con ciò evitando le complicanze che condussero all'exitus del paziente.
5.6 L'appellante si duole, infine, dell'erroneo accertamento del nesso di causalità materiale fra la mancata somministrazione di profilassi antitrombotica, e la trombosi atriale e l'embolia polmonare che hanno condotto a decesso il paziente. A tal proposito, occorre preliminarmente rigettarsi l'eccezione di passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha accertato l'omessa somministrazione della profilassi antitrombotica:
l'appellante principale, infatti, ha integralmente contestato l'adesione del Giudice di prime cure alle conclusioni dei CC.TT.UU., complessivamente richiamando le valutazioni espresse dai propri CC.TT.P., e, con riguardo alla singola doglianza, al parere pro veritate redatto dal CTP, dott.
[...]
(all. D). Per_8
Nel merito, tuttavia, anche tale doglianza risulta radicalmente infondata.
I Consulenti nominati nel primo grado di giudizio hanno, infatti, già chiarito che “frequente complicanza dell'ipertermia e della rabdiomiolisi è
l'ipercoagulabilità che può giungere fino alla CID (coagulazione intravasale disseminata); per questo è indicata la profilassi con l'uso dell'eparina, nonostante questo farmaco possa incrementare il rischio di sanguinamento postoperatorio. L'infusione di eparina ha inizio alle ore 18 in seguito al riscontro in un ecocardio urgente di un importante trombo in atrio destro. In precedenza, non risultano somministrati altri farmaci anticoagulanti. In realtà la profilassi antitrombotica doveva iniziare quanto meno all'arrivo del paziente in Rianimazione: non solo la manifestazione dell'ipertermia maligna, ma anche la tipologia dell'intervento e le caratteristiche cliniche del paziente ponevano indicazione a detta profilassi, che fu pure effettuata dopo il primo intervento con farmaci derivati dall'eparina e senza evidenti problemi. La presenza del trombo in atrio destro è legata alla ritardata profilassi antitrombotica” concludendo che “Non è stata effettuata una tempestiva profilassi antitrombotica, nonostante lo indicassero innanzitutto le pagina 13 di 20 caratteristiche dell'intervento e del paziente e successivamente il manifestarsi dell'ipertermia maligna” e nonostante il tromboembolismo e l'ipercoagulabilità “debbono ritenersi, in casi come quello del SInor
eventi prevedibili e, per l'appunto, prevenibili per mezzo Persona_1 di una adeguata profilassi, secondo raccomandazioni e buone prassi provenienti da accreditata letteratura scientifica”. Le critiche espresse dal C.T.P., dott. , nel suddetto parere pro veritate, - a mente Per_7 del quale i CC.TT.UU. avrebbero erroneamente ascritto l'embolia polmonare conseguente a trombosi atriale che ha cagionato la morte del paziente alla mancata somministrazione di profilassi antitrombotica, e, non già, all'acuta ipercoagulabilità da ipertermia maligna – risultano, dunque, infondate in quanto tautologiche, avendo già i Consulenti chiarito che l'ipercoagulabilità ordinariamente correlata all'ipertermia maligna, in uno con le caratteristiche del paziente e con l'operazione chirurgica eseguita, avrebbero per l'appunto imposto la somministrazione di adeguata profilassi anticoagulante, immediatamente al rientro in Rianimazione e, non già, solo successivamente alla comparsa di grave trombosi atriale. Ed anzi, proprio in ragione dell'ipercoagulabilità ordinariamente correlata all'ipertermia maligna osservata dal C.T.P., i sanitari avrebbero dovuto tempestivamente somministrare profilassi antitrombotica al paziente al suo rientro in
Rianimazione. Risulta, dunque, accertato che la trombosi atriale e l'embolia polmonare che hanno condotto a decesso il paziente sono state determinate dall'omessa tempestiva somministrazione di profilassi antitrombotica, nonostante l'ipercoagulabilità costituisse una complicanza ampiamente prevedibile e prevenibile dell'osservata ipertermia maligna.
In risposta alla richiesta di chiarimenti sulla tempestività della profilassi antitrombotica e, in particolare, relativamente all'asserita circostanza che “il paziente era appena uscito da un intervento chirurgico estremamente complesso molto di più di quanto non preventivato dall'equipe operatoria e una profilassi con ebpm in quel momento non sarebbe stata assolutamente indicata”, i CC.TT.UU. hanno, inoltre, già chiarito che “Per quanto riguarda la profilassi delle tromboembolie, nel documento “Standard
Clinici SIAARTI – Gestione e Trattamento Ipertermia Maligna” al punto 3.2 si evidenzia: “trattare l'eventuale COAGULOPATIA (DIC)” e tale concetto si ribadisce al punto 3.3 e nella “Flow chart” che è nell'allegato 4 dello stesso documento. E' importante osservare che il documento “Linee Guida per la Diagnosi, la Profilassi e la terapia del Tromboembolismo Venoso” della pagina 14 di 20 Società Italiana per lo studio dell'emostasi e trombosi, pubblicate su
“Haematologica” volume 88, supplemento 18, dicembre 2003, classifica ad alto rischio tromboembolico postoperatorio gli interventi di chirurgia generale e ginecologica maggiore in pazienti di età superiore a 60 anni
(tabelle 5.2 e 5.3 pag. 29) e precisa a pag. 32: “Per quanto riguarda la chirurgia generale si possono considerare maggiori tutti gli interventi laparotomici o gli interventi di chirurgia toracica effettuati in anestesia generale, di durata superiore a 30 minuti.” Per quanto riguarda i tempi di somministrazione dell'eparina o derivati, il testo citato indica l'inizio della somministrazione addirittura nel periodo preoperatorio e a prescindere dall'insorgenza di complicanze intraoperatorie : “Vi è generale accordo sul timing della prima dose di eparina non frazionata o di EBPM
(eparina a basso peso molecolare) in chirurgia generale : si preferisce
l'inizio preoperatorio , in genere 2 o 3 ore prima dell'intervento, tranne
U, nel qual caso è preferibile lasciar Parte_4 correre un tempo più lungo tra la prima somministrazione e l'inizio dell'intervento (10 – 12 ore) Un inizio post-operatorio può essere preso in considerazione per i pazienti a rischio emorragico elevato”. Sarebbe stato quindi indicato, si ribadisce, nel caso in analisi, operare una corretta profilassi del tromboembolismo, sebbene si comprenda comunque come la gestione del paziente, dopo l'instaurarsi della ipertermia maligna, fosse assai complesso. Ma poiché, come sopra detto, si considerano censurabili le condotte che portarono allo sviluppo della ipertermia maligna stessa, la complessità del quadro, determinatosi in ragione di responsabilità dei sanitari, non può essere invocata né come esimente, né come attenuante della censura”.
Conclusivamente, dunque, il Giudice di prime cure ha correttamente accertato il nesso di causalità materiale fra l'omesso approfondimento diagnostico circa la predisposizione genetica all'ipertermia maligna del paziente ovvero l'omessa somministrazione di anestetici non trigger, nonostante l'accertata iperCPKemia cronica del paziente, l'omessa somministrazione di adeguata dose di NT, l'omessa correzione di acidosi metabolica, l'omessa somministrazione di profilassi antitrombotica
– molteplici condotte negligenti imputabili ai sanitari dell Pt_3 ciascuna delle quali singolarmente idonea a fondare un giudizio di responsabilità dell - ed il decesso del paziente. Pt_3
6. Il secondo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato. pagina 15 di 20 L'appellante si duole dell'erronea liquidazione del danno biologico terminale, asseritamente non risarcibile iure hereditatis.
Secondo la consolidata e pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, il danno non patrimoniale sofferto dal danneggiato in conseguenza della lesione invalidante che ne determini successivamente il decesso è risarcibile, iure hereditatis, nella duplice componente, biologica terminale, allorquando la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, - tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, giacché è il giorno l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea (Cass. Civ., sez. III, sent. 5 luglio
2019, n. 18056)- e cd. morale catastrofale, allorquando la vittima abbia avuto coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine nello spatium temporis tra la lesione e la morte, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (ex multis, Cassazione civile sez. III - 23/03/2024, n. 7923;
Cassazione civile sez. III - 16/02/2023, n. 4998; Cassazione civile sez.
III - 05/05/2021, n. 11719). Il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale, dunque, è configurabile e conseguentemente trasmissibile iure hereditatis, ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale. Da tanto consegue l'infondatezza della doglianza, per aver il Giudice del primo grado correttamente ristorato il danno biologico terminale sofferto dal paziente nel singolo giorno successivo all'evento lesivo ed antecedente il decesso.
6.1 Altresì, correttamente, il Giudice di prime cure ha liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore degli attori. Il danno cd. da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dai familiari è, infatti, un danno diretto che può manifestarsi in termini di sofferenza interiore ovvero di contrazione delle abitudini di vita. La perdita improvvisa di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale in capo ai familiari avvinti da profondo legame affettivo con la vittima (Cassazione civile, sez. VI, pagina 16 di 20 25/05/2021, n. 14422). Un danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale non può peraltro ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita di abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche (cfr.
Cass. n. 21060/2016; Cass. n. 169992/2015). Ferma la possibilità per la parte di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass., n.
11212/2019), spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e di quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita. La liquidazione deve tenere conto dei criteri di valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, quali l'età del danneggiato,
l'età della vittima, il rapporto di parentela e l'eventuale stabile convivenza del danneggiato con la vittima (Cassazione civile, sez. III,
10/11/2021, n. 33005). Peraltro, in sede di valutazione equitativa del danno mediante il parametro tabellare, il giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle Tabelle di Milano quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit", dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cassazione civile sez. III, 20/10/2020, n. 22859).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha correttamente liquidato il danno da perdita del rapporto parentale, nella duplice componente morale e dinamico-esistenziale, opportunamente applicando il sistema a punti di cui alle tabelle di Milano da ultimo emanate in favore della coniuge del defunto, SI.ra nonché dei figli, e CP_1 CP_2 Per_1 pagina 17 di 20 peraltro opportunamente liquidando una somma ampiamente inferiore ai CP_3 limiti minimi previsti dal medesimo parametro tabellare con riguardo al nipote, avuto riguardo alla limitatezza del pregiudizio CP morale e dinamico-esistenziale derivatogli dalla morte del nonno, in ragione dell'età del nipote, che aveva appena due anni al momento del decesso del nonno. Peculiarmente, gli attori hanno correttamente allegato e provato non solo il pregiudizio morale, ma anche il pregiudizio dinamico- esistenziale sofferto in ragione del decesso del SI. Persona_1 neppure oggetto di specifica contestazione di parte convenuta.
L'istruttoria orale svolta ha, inoltre, ampiamente corroborato le allegazioni di parte attrice. In particolare, all'udienza di assunzione delle prove testimoniali del 20.09.2022, il teste Testimone_1 indifferente, vicino di casa della famiglia al momento del decesso Per_1 del SI. ha confermato che il SI. abitava con la Persona_1 Per_1 moglie, e che i figli, e abitavano ad a CP_1 CP_3 CP_2 meno di 1 km di distanza dai genitori;
che i figli frequentavano quotidianamente la casa dei genitori, recandosi dagli stessi sia a pranzo che a cena, ed erano in ottimi rapporti con il padre, con il quale trascorrevano quotidianamente il proprio tempo libero andando a caccia e dedicandosi alla raccolta delle olive e delle uve;
che il nipote, CP
, trascorreva con i nonni tutti i pomeriggi e spesso anche la mattina;
[...] che il figlio, ed il nipote, avevano persino CP_3 CP vissuto a casa del padre/nonno durante la ristrutturazione della propria casa, da marzo 2014 ad ottobre 2015; che, in seguito al decesso del SI.
aveva personalmente assistito alla crisi di pianto della Persona_1
SI.ra , trasferitasi in conseguenza dello stesso decesso, ed alle CP_1 manifestazioni di dolore dei figli. Del pari, il teste Testimone_2 marito di una collega di lavoro della SI.ra ed amico della CP_1 famiglia , con la quale aveva trascorso cene e vacanze, da circa 35 Per_1 anni, ha confermato che i figli abitavano a meno di 1 km di distanza dai genitori e frequentavano quotidianamente l'abitazione degli stessi, affermando di aver personalmente preso parte a pranzi o cene presso la famiglia alla presenza dei figli, e di aver partecipato Per_1 CP_3 CP_2 alla raccolta delle olive con il SI. ed i figli, di aver Per_1 constatato che il nipote, trascorreva molto tempo con i CP nonni – circostanze vissute personalmente dal testimone ed affatto riferitegli dalla moglie dello stesso, come sostenuto dall'appellante pagina 18 di 20 principale. Risultano, dunque, comprovate, non solo le sofferenze morali sofferte dagli attori ed ordinariamente correlate alla perdita del rapporto affettivo con il coniuge/genitore/nonno, ma anche fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita sofferti dalla SI.ra - CP_1 coniugata da 46 anni con il SI. e che, in conseguenza del Persona_1 decesso del marito, si è persino trasferita dall'abitazione adibita a casa coniugale-, dai figli, e – abituati ad una CP_3 CP_2 frequentazione quotidiana con il padre di tale intensità da essere equiparabile a quella ordinariamente correlata ai rapporti di convivenza, ferma l'omessa liquidazione del punteggio tabellarmente previsto in caso di convivenza con la vittima primaria – nonché dal nipote, Parte_5 nonostante la tenera età, era solito trascorrere moltissimo tempo in compagnia del nonno-, i quali hanno tutti sofferto un radicale cambiato delle proprie abitudini di vita in conseguenza del decesso del SI. Per_1
. Tanto premesso, correttamente il Giudice di prime cure ha risarcito
[...] il danno da perdita del rapporto parentale sofferto da ciascuno dei familiari, avuto riguardo ai criteri di valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, quali l'età del danneggiato, l'età della vittima, il rapporto di parentela e l'eventuale stabile convivenza del danneggiato con la vittima (Cassazione civile, sez. III, 10/11/2021, n.
33005) ed alle tabelle di Milano in materia da ultimo emanate, fondate sui medesimi criteri.
7. L'unico motivo d'appello incidentale è fondato e deve essere accolto.
Erroneamente, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento delle spese funerarie sostenute dalla coniuge del defunto,
SI.ra . CP_1
8. Conclusivamente, l'appello principale è infondato e deve essere rigettato. L'appello incidentale è fondato e deve essere accolto.
Le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione (Cassazione civile , sez.
III , 06/12/2018 , n. 31542). Parte attrice ha, peraltro, correttamente allegato fattura rilasciata da agenzia funebre (all. 5 parte attrice) pagina 19 di 20 comprovante le spese sostenute dalla SI.ra per la sepoltura CP_1 del marito. Pertanto, a ristoro delle spese funerarie devono liquidarsi €
1.700,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, tenuto conto della complessità media della lite, operata una maggiorazione totale del 20% per la rappresentanza di più parti in considerazione della sostanziale identità della posizione processuale delle stesse, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 164/2023 emessa dal
Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 02.03.2023, pubblicata il 10.03.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 1973/2018:
1. Condanna alla refusione di € Parte_1
1.700,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di a ristoro delle spese CP_1 funerarie sostenute;
2. Condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'avv.
Maria Tesera Lavari, dichiaratasi antistataria, che si liquidano in €
4.076,40 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge, già operata la maggiorazione per la rappresentazione di più parti;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di Parte_1
.
[...]
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 20 di 20