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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/05/2024, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3071/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3071/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREUCCI Controparte_1 P.IVA_1 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via serviliano lattuada 20135 MILANOpresso il difensore avv. ANDREUCCI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
Oggi 22 maggio 2024 ad ore 10 innanzi al dott. Claudia Porrini, sono comparsi:
Per l'avv. GIUDICE IVAN Parte_1
Per 'avv. ANDREUCCI ALESSANDRO nonché l'amministratore Controparte_1 personalmente. Parte resistente bonifica la somma di euro 115,22 all'Avv Ivan Giudice per quanto riguarda il punto 4 del ricorso come da verbale del 17 gennaio 2024.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente cosi' precisa: Dichiarare la cessazione della materia del contendere sui punti 1,4 e 5 del ricorso introduttivo a spese compensate giusto accordo a verbale di udienza del 17.01.2024. Annullare la delibera impugnata accertata la sua illegittimità per avere autorizzato senza il consenso di tutti i proprietari l'utilizzo del fondo cassa generico per ripartire fra i condomini non morosi i debiti dei condomini morosi in violazione dei criteri di riparto di cui all'art 1123 cc. Con vittoria di spese di lite.
Sul punto 3 dichiarare cessata la materia del contendere a spese legali compensate.
Si oppone ad eventuali nuove domande della controparte. Parte resistente cosi' precisa:
Dichiarare la cessazione della materia del contendere sui punti 1,4 e 5 del ricorso a spese compensate giusto accordo a verbale di udienza del 17.01.2024.
Rigettare la domanda in merito all'impugnazione del punto 2 del verbale con vittoria di spese di lite;
In relazione al punto 3 dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria di spese di lite. Si oppone a domande nuove formulate da parte ricorrente.
Le parti discutono oralmente la causa.
pagina 1 di 5 I procuratori dichiarano espressamente di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Claudia Porrini
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Porrini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3071/2023 promossa da:
e con il patrocinio dell'Avv Parte_1 Parte_2
GIUDICE IVAN nel cui studio in Milano Via Guido D'Arezzo 7 hanno eletto domicilio
ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREUCCI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in via Serviliano Lattuada 20135 MILANO presso il difensore avv. ANDREUCCI ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22 maggio 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 281 undecies cpc e ricorrevano dinanzi Parte_1 Parte_2 all'intestato Tribunale affinchè invalidasse la delibera condominiale assunta dal Controparte_1 in data 27 maggio 2023. Le richieste ed i motivi dell'impugnazione erano i seguenti: 1)
[...] annullabilità della delibera per omessa indicazione nell'ordine del giorno di questioni sottoposte al voto dei condomini;
2) nullità della delibera per utilizzazione del fondo cassa per pagare debiti del
Supercondominio; 3) annullabilità della delibera per approvazione bilanci falsi ed erronei;
4) annullabilità della delibera per approvazione a consuntivo del pagamento, in favore dell'amministratore, di spese per attività di assistenza al legale Avv Andreucci;
5) annullabilità della delibera difetto di regolare convocazione di tutti i condomini.
Fissata l'udienza, notificato il ricorso ed il provvedimento di fissazione a cura di parte ricorrente si costituiva in giudizio il che contestava gli assunti e le domande attoree. Controparte_1
Il Giudice disponeva CTU contabile nominando il Dott demandando al CTU il Persona_1 seguente quesito:” se il bilancio 2022 approvato risulta falso ed erroneo per i motivi di cui a pagine 6,7,8 del ricorso introduttivo”. Durante lo svolgimento delle operazioni peritali parte ricorrente pagina 3 di 5 rinunciava alla loro prosecuzione;
parte resistente prendeva atto della rinuncia e concordava nell'esonerare il CTU dal deposito dell'elaborato. Le parti concordavano che le spese della CTU sarebbero rimaste a carico del rinunciante nella misura liquidata dal Giudice (cfr comunicazione del
CTU datata 08.05.2024 e gli allegati verbali).
Con decreto datato 13 maggio 2024 il Giudice liquidava le competenze per il lavoro svolto dal CTU in euro 2.131,84 oltre accessori di legge che poneva a carico delle ricorrenti in via solidale.
In pari data anticipava al 22 maggio 2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
A tale udienza i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa. All'esito il Giudice emanava la presente sentenza.
Si da atto che all'udienza del 17 gennaio 2024 parte ricorrente rinunciava alle domande 1 (ordine del giorno generico ed incompleto) ,4 (annullabilità della delibera per approvazione a consuntivo del pagamento, in favore dell'amministratore, di spese per attività di assistenza al legale Avv Andreucci) e 5) annullabilità della delibera difetto di regolare convocazione di tutti i condomini..a condizione che l'amministratore comunicasse a tutti i condomini di aver riconosciuto l'irregolarità del punto 4 del ricorso e che provvedesse al rimborso in favore delle ricorrenti delle rispettive quote. Spese compensate. Parte resistente accettava.
All'odierna udienza i procuratori, riformulando le rispettive conclusioni, chiedevano concordemente che sui punti 1,4 e 5 del ricorso venisse pronunciata cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Su questi punti il Giudice dichiarerà la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Anche sul punto 3) Il punto 3 del ricorso, annullabilità della delibera per bilancio falso e d erroneo è stato rinunciato dalle ricorrenti in corso di causa allorchè hanno deciso di rinunciare alla CTU accollandosene i costi. Su questo punto entrambi i procuratori all'udienza odierna hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ponendosi in posizione di contrasto solamente in punto spese;
parte ricorrente ne chiedeva la compensazione;
parte resistente ne richiedeva la vittoria.
Questo Giudice in virtu' del principio della soccombenza virtuale terrà conto delle spese di lite in favore di parte resistente, che si è dovuta difendere sul punto.
Per quanto riguarda il punto 2 del ricorso - nullità della delibera per utilizzazione del fondo cassa per pagare debiti del Supercondominio- è da rigettarsi in quanto non vi sono i presupposti per una dichiarazione di nullità sulla base dell'insegnamento Cassazione Sezioni Unite numero 9839 del 2021.
La domanda di annullabilità proposta solamente in sede di precisazione di conclusioni è da dichiararsi inammissibile in quanto domanda nuova.
Gia' con sentenza numero 327/2024 emessa da questo Tribunale fra le medesime parti, veniva statuito il principio secondo cui la delibera sarebbe stata annullabile e non nulla. Si riporta uno stralcio della citata sentenza: ” Il punto 1) delle conclusioni contenute nel foglio di precisazione datato 11 marzo 2024 di accertare la nullità del punto 4 della delibera laddove ha previsto a semplice maggioranza anziché all'unanimità, di ripartire tra i condomini non morosi il debito per il mancato pagamento di spese condominiali da parte dei condomini morosi, autorizzando l'utilizzo del fondo cassa per pagare i suddetti debiti, in violazione dei criteri di riparto di cui all'articolo 1123 cc” Tale motivo è motivo di annullabilità della delibera in quanto l'assemblea non ha esorbitato le proprie competenze. L'assemblea infatti ben puo' deliberare anche a maggioranza la costituzione di un fondo morosi per sopperire alle esigenze di cassa a causa di condomini morosi ed evitare danni alle parti comuni (Trib Roma n 7695 del 2023; Corte appello Catanzaro 24.11.2020 n 1542. Nella fattispecie ha errato l'assemblea ad approvare l'utilizzo di un fondo cassa già esistente non prevedendo l'istituzione di un fondo speciale. pagina 4 di 5 Tale delibera è stata approvata non a maggioranza come dedotto dal ricorrente bensi' all'unanimità dei presenti e la ripartizione è avvenuta secondo i criteri di proporzionalità fissati dall'articolo 1123 cc e con giustificazione espressa del motivo concretizzante un'ipotesi di improrogabile urgenza onde consentire di proseguire l'attività condominiale e quindi l'erogazione dei servizi essenziali. La delibera è quindi annullabile perché l'assemblea non ha deliberato in difetto assoluto delle proprie attribuzioni”.
La Suprema Corte citata, proprio per l'esigenza di assicurare certezza ai rapporti giuridici facenti capo ad un'entità cosi' complessa come il , spiega il favor legislativo per la stabilità Parte_3 delle deliberazioni assembleari e la mancata fattispecie di previsioni di nullità, un'impostazione accentuata dalla riforma sul tema;
infatti l'art 1137 cc non lascia dubbi sull'intento di ricondurre ogni forma di invalidità delle delibere assembleari alla figura dell'annullabilità, anche se cio' non significa – osservano i giudici- che la categoria della nullità sia totalmente espunta dalla materia. Sul punto le
Sezioni Unite affermano quindi che in tema di condominio negli edifici sono affette da nullità le deliberazioni dell'assemblea che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile dando luogo ad un difetto assoluto di attribuzioni e quelle che hanno un contenuto illecito ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume;
al di fuori di tali ipotesi le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento sono semplicemente annullabili. Inoltre precisa la Corte che sono nulle le deliberazioni con le quali siano modificati i criteri di ripartizione delle spese per il futuro ma la violazione dei criteri di ripartizione in concreto delle spese da luogo ad annullabilità trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari.
Le spese di lite seguono la soccombenza sul punto 2 del ricorso e sul punto 3 per il principio della soccombenza virtuale.
Le spese di lite vengono liquidate tenuto conto del DM 147/2022 valore indeterminabile-complessità bassa;
al tariffario minimo con esclusione della fase della trattazione. Viene tenuto conto dei motivi su cui è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Le spese di CTU già liquidate con decreto del 13 maggio 2024 vengono poste a carico delle ricorrenti come da accordi fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere sui motivi 1,4 e 5 del ricorso a spese compensate.
Dichiara cessata la materia del contendere sul punto 3 del ricorso con soccombenza virtuale in ordine alle spese di lite.
Dichiara l'inammissibilità della domanda di annullamento sul punto 2 del ricorso in quanto domanda nuova.
Condanna le ricorrenti a rifondere a parte resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore le spese legali per euro 2500,00 oltre iva,ca e spese generali.
Pone definitivamente le spese di CTU già liquidate con decreto del 13 maggio 2024 a carico delle ricorrenti in via solidale condannandole al pagamento..
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Como, 22 maggio 2024
Il Giudice dott. Claudia Porrini pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3071/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREUCCI Controparte_1 P.IVA_1 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via serviliano lattuada 20135 MILANOpresso il difensore avv. ANDREUCCI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
Oggi 22 maggio 2024 ad ore 10 innanzi al dott. Claudia Porrini, sono comparsi:
Per l'avv. GIUDICE IVAN Parte_1
Per 'avv. ANDREUCCI ALESSANDRO nonché l'amministratore Controparte_1 personalmente. Parte resistente bonifica la somma di euro 115,22 all'Avv Ivan Giudice per quanto riguarda il punto 4 del ricorso come da verbale del 17 gennaio 2024.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente cosi' precisa: Dichiarare la cessazione della materia del contendere sui punti 1,4 e 5 del ricorso introduttivo a spese compensate giusto accordo a verbale di udienza del 17.01.2024. Annullare la delibera impugnata accertata la sua illegittimità per avere autorizzato senza il consenso di tutti i proprietari l'utilizzo del fondo cassa generico per ripartire fra i condomini non morosi i debiti dei condomini morosi in violazione dei criteri di riparto di cui all'art 1123 cc. Con vittoria di spese di lite.
Sul punto 3 dichiarare cessata la materia del contendere a spese legali compensate.
Si oppone ad eventuali nuove domande della controparte. Parte resistente cosi' precisa:
Dichiarare la cessazione della materia del contendere sui punti 1,4 e 5 del ricorso a spese compensate giusto accordo a verbale di udienza del 17.01.2024.
Rigettare la domanda in merito all'impugnazione del punto 2 del verbale con vittoria di spese di lite;
In relazione al punto 3 dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria di spese di lite. Si oppone a domande nuove formulate da parte ricorrente.
Le parti discutono oralmente la causa.
pagina 1 di 5 I procuratori dichiarano espressamente di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Claudia Porrini
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Porrini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3071/2023 promossa da:
e con il patrocinio dell'Avv Parte_1 Parte_2
GIUDICE IVAN nel cui studio in Milano Via Guido D'Arezzo 7 hanno eletto domicilio
ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREUCCI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in via Serviliano Lattuada 20135 MILANO presso il difensore avv. ANDREUCCI ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22 maggio 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 281 undecies cpc e ricorrevano dinanzi Parte_1 Parte_2 all'intestato Tribunale affinchè invalidasse la delibera condominiale assunta dal Controparte_1 in data 27 maggio 2023. Le richieste ed i motivi dell'impugnazione erano i seguenti: 1)
[...] annullabilità della delibera per omessa indicazione nell'ordine del giorno di questioni sottoposte al voto dei condomini;
2) nullità della delibera per utilizzazione del fondo cassa per pagare debiti del
Supercondominio; 3) annullabilità della delibera per approvazione bilanci falsi ed erronei;
4) annullabilità della delibera per approvazione a consuntivo del pagamento, in favore dell'amministratore, di spese per attività di assistenza al legale Avv Andreucci;
5) annullabilità della delibera difetto di regolare convocazione di tutti i condomini.
Fissata l'udienza, notificato il ricorso ed il provvedimento di fissazione a cura di parte ricorrente si costituiva in giudizio il che contestava gli assunti e le domande attoree. Controparte_1
Il Giudice disponeva CTU contabile nominando il Dott demandando al CTU il Persona_1 seguente quesito:” se il bilancio 2022 approvato risulta falso ed erroneo per i motivi di cui a pagine 6,7,8 del ricorso introduttivo”. Durante lo svolgimento delle operazioni peritali parte ricorrente pagina 3 di 5 rinunciava alla loro prosecuzione;
parte resistente prendeva atto della rinuncia e concordava nell'esonerare il CTU dal deposito dell'elaborato. Le parti concordavano che le spese della CTU sarebbero rimaste a carico del rinunciante nella misura liquidata dal Giudice (cfr comunicazione del
CTU datata 08.05.2024 e gli allegati verbali).
Con decreto datato 13 maggio 2024 il Giudice liquidava le competenze per il lavoro svolto dal CTU in euro 2.131,84 oltre accessori di legge che poneva a carico delle ricorrenti in via solidale.
In pari data anticipava al 22 maggio 2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
A tale udienza i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa. All'esito il Giudice emanava la presente sentenza.
Si da atto che all'udienza del 17 gennaio 2024 parte ricorrente rinunciava alle domande 1 (ordine del giorno generico ed incompleto) ,4 (annullabilità della delibera per approvazione a consuntivo del pagamento, in favore dell'amministratore, di spese per attività di assistenza al legale Avv Andreucci) e 5) annullabilità della delibera difetto di regolare convocazione di tutti i condomini..a condizione che l'amministratore comunicasse a tutti i condomini di aver riconosciuto l'irregolarità del punto 4 del ricorso e che provvedesse al rimborso in favore delle ricorrenti delle rispettive quote. Spese compensate. Parte resistente accettava.
All'odierna udienza i procuratori, riformulando le rispettive conclusioni, chiedevano concordemente che sui punti 1,4 e 5 del ricorso venisse pronunciata cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Su questi punti il Giudice dichiarerà la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Anche sul punto 3) Il punto 3 del ricorso, annullabilità della delibera per bilancio falso e d erroneo è stato rinunciato dalle ricorrenti in corso di causa allorchè hanno deciso di rinunciare alla CTU accollandosene i costi. Su questo punto entrambi i procuratori all'udienza odierna hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ponendosi in posizione di contrasto solamente in punto spese;
parte ricorrente ne chiedeva la compensazione;
parte resistente ne richiedeva la vittoria.
Questo Giudice in virtu' del principio della soccombenza virtuale terrà conto delle spese di lite in favore di parte resistente, che si è dovuta difendere sul punto.
Per quanto riguarda il punto 2 del ricorso - nullità della delibera per utilizzazione del fondo cassa per pagare debiti del Supercondominio- è da rigettarsi in quanto non vi sono i presupposti per una dichiarazione di nullità sulla base dell'insegnamento Cassazione Sezioni Unite numero 9839 del 2021.
La domanda di annullabilità proposta solamente in sede di precisazione di conclusioni è da dichiararsi inammissibile in quanto domanda nuova.
Gia' con sentenza numero 327/2024 emessa da questo Tribunale fra le medesime parti, veniva statuito il principio secondo cui la delibera sarebbe stata annullabile e non nulla. Si riporta uno stralcio della citata sentenza: ” Il punto 1) delle conclusioni contenute nel foglio di precisazione datato 11 marzo 2024 di accertare la nullità del punto 4 della delibera laddove ha previsto a semplice maggioranza anziché all'unanimità, di ripartire tra i condomini non morosi il debito per il mancato pagamento di spese condominiali da parte dei condomini morosi, autorizzando l'utilizzo del fondo cassa per pagare i suddetti debiti, in violazione dei criteri di riparto di cui all'articolo 1123 cc” Tale motivo è motivo di annullabilità della delibera in quanto l'assemblea non ha esorbitato le proprie competenze. L'assemblea infatti ben puo' deliberare anche a maggioranza la costituzione di un fondo morosi per sopperire alle esigenze di cassa a causa di condomini morosi ed evitare danni alle parti comuni (Trib Roma n 7695 del 2023; Corte appello Catanzaro 24.11.2020 n 1542. Nella fattispecie ha errato l'assemblea ad approvare l'utilizzo di un fondo cassa già esistente non prevedendo l'istituzione di un fondo speciale. pagina 4 di 5 Tale delibera è stata approvata non a maggioranza come dedotto dal ricorrente bensi' all'unanimità dei presenti e la ripartizione è avvenuta secondo i criteri di proporzionalità fissati dall'articolo 1123 cc e con giustificazione espressa del motivo concretizzante un'ipotesi di improrogabile urgenza onde consentire di proseguire l'attività condominiale e quindi l'erogazione dei servizi essenziali. La delibera è quindi annullabile perché l'assemblea non ha deliberato in difetto assoluto delle proprie attribuzioni”.
La Suprema Corte citata, proprio per l'esigenza di assicurare certezza ai rapporti giuridici facenti capo ad un'entità cosi' complessa come il , spiega il favor legislativo per la stabilità Parte_3 delle deliberazioni assembleari e la mancata fattispecie di previsioni di nullità, un'impostazione accentuata dalla riforma sul tema;
infatti l'art 1137 cc non lascia dubbi sull'intento di ricondurre ogni forma di invalidità delle delibere assembleari alla figura dell'annullabilità, anche se cio' non significa – osservano i giudici- che la categoria della nullità sia totalmente espunta dalla materia. Sul punto le
Sezioni Unite affermano quindi che in tema di condominio negli edifici sono affette da nullità le deliberazioni dell'assemblea che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile dando luogo ad un difetto assoluto di attribuzioni e quelle che hanno un contenuto illecito ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume;
al di fuori di tali ipotesi le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento sono semplicemente annullabili. Inoltre precisa la Corte che sono nulle le deliberazioni con le quali siano modificati i criteri di ripartizione delle spese per il futuro ma la violazione dei criteri di ripartizione in concreto delle spese da luogo ad annullabilità trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari.
Le spese di lite seguono la soccombenza sul punto 2 del ricorso e sul punto 3 per il principio della soccombenza virtuale.
Le spese di lite vengono liquidate tenuto conto del DM 147/2022 valore indeterminabile-complessità bassa;
al tariffario minimo con esclusione della fase della trattazione. Viene tenuto conto dei motivi su cui è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Le spese di CTU già liquidate con decreto del 13 maggio 2024 vengono poste a carico delle ricorrenti come da accordi fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere sui motivi 1,4 e 5 del ricorso a spese compensate.
Dichiara cessata la materia del contendere sul punto 3 del ricorso con soccombenza virtuale in ordine alle spese di lite.
Dichiara l'inammissibilità della domanda di annullamento sul punto 2 del ricorso in quanto domanda nuova.
Condanna le ricorrenti a rifondere a parte resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore le spese legali per euro 2500,00 oltre iva,ca e spese generali.
Pone definitivamente le spese di CTU già liquidate con decreto del 13 maggio 2024 a carico delle ricorrenti in via solidale condannandole al pagamento..
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Como, 22 maggio 2024
Il Giudice dott. Claudia Porrini pagina 5 di 5