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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/04/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1249/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1249/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/06/1970, con il patrocinio dell'avv. TRAVI SARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata nella REPUBBLICA DI COREA Parte_2 C.F._2 il 01/03/1974, con il patrocinio dell'avv. MARELLI ALBERTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 14.10.2006, nel
Comune di Castell'Arquato e iscritto nei Registri del medesimo Comune, Anno 2006, al n. 25, P II, S. C;
ordinare al Comune di Castell'Arquato di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Revocare l'assegnazione della ex casa coniugale di Besana Brianza disposta in sede di separazione a favore della moglie, essendosi trasferita in Korea con la figlia a far data dal 08 novembre 2024; Per_
3) La figlia rimarrà affidata congiuntamente ai genitori con residenza estera presso la madre;
nei periodi di vacanza e/o di rientro in Italia sarà domiciliata presso la residenza paterna;
4) Il padre continuerà a versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia, a mezzo di bonifico bancario, l'importo mensile di € 350,00 oltre aggiornamento annuale Istat su tale importo a decorrere dalla scadenza dell'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio. Resta inteso che il padre sarà esonerato dal versamento del contributo di mantenimento in relazione ai periodi di durata continuativa pari o superiore a 4 settimane che Per_ la figlia trascorrerà con lui in Italia o in altre località di vacanza.
5) Per quanto concerne le spese di natura straordinaria, i genitori stabiliscono che le spese per Per_ l'acquisto di biglietti aerei di saranno divise al 50% tra i genitori, così come le spese scolastiche sostenute presso il liceo coreano;
le spese mediche per l'assicurazione medica della Per_ figlia saranno a carico della madre, che estenderà la polizza assicurativa a favore di Fatto salvo quanto precisato al punto 5, i genitori faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di
Monza, che di seguito si trascrive:
“SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio
Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Si specifica che la spesa relativa alla mensa scolastica è compresa nel contributo di mantenimento ordinario.
SPESE EXTRA ASSEGNO, per le quali è richiesta la previa concertazione tra i genitori suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizione, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; master e specializzazioni post universitarie;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense, ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola, dopo-scuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche (a mero titolo esemplificativo: musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo); conseguimento patente presso autoscuole private;
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica (ivi inclusi gli esborsi per eventuali visite medico- sportive, attrezzature tecniche, iscrizioni ad associazioni o circoli sportivi); spese medico sanitario: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, eventuali protesi, occhiali e/o lenti a contatto, apparecchi dentali;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicate alla figlia”. 6) A far data dal mese di gennaio 2025 la rata di mutuo ancora gravante sull'immobile e pari ad
€ 959,00 sarà divisa al 50% tra i comproprietari, così come tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile (giardiniere, certificazione APE, spese condominiali, manutenzione caldaia, ecc).
Si specifica che anche tutte le spese già anticipate e documentate dal nei mesi di Parte_3 novembre e dicembre 2024 che attengono alla compravendita immobiliare, saranno divise tra i comproprietari al 50% ciascuno, così come la provvigione richiesta dall'agente immobiliare per l'opera di mediazione e per gli adempimenti inerenti alla vendita della ex casa coniugale.
7) Le parti dichiarano di rinunciare all'appello della sentenza di divorzio.
8) Dichiarare compensate le spese legali;
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata con sentenza del Tribunale di Monza in data 02.05.2024 (sent. n. 1375/24 – pubbl. in data 08.05.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in Per_ armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (20.12.2007) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 25/02/2025, così
[...] Parte_2 provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 in MONZA in data 14/10/2006 a Castell'Arquato (PC) (atto n. 25, Parte_2
Parte II, Serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Castell'Arquato (PC)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Castell'Arquato (PC), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e
10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 aprile 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1249/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/06/1970, con il patrocinio dell'avv. TRAVI SARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata nella REPUBBLICA DI COREA Parte_2 C.F._2 il 01/03/1974, con il patrocinio dell'avv. MARELLI ALBERTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 14.10.2006, nel
Comune di Castell'Arquato e iscritto nei Registri del medesimo Comune, Anno 2006, al n. 25, P II, S. C;
ordinare al Comune di Castell'Arquato di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Revocare l'assegnazione della ex casa coniugale di Besana Brianza disposta in sede di separazione a favore della moglie, essendosi trasferita in Korea con la figlia a far data dal 08 novembre 2024; Per_
3) La figlia rimarrà affidata congiuntamente ai genitori con residenza estera presso la madre;
nei periodi di vacanza e/o di rientro in Italia sarà domiciliata presso la residenza paterna;
4) Il padre continuerà a versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia, a mezzo di bonifico bancario, l'importo mensile di € 350,00 oltre aggiornamento annuale Istat su tale importo a decorrere dalla scadenza dell'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio. Resta inteso che il padre sarà esonerato dal versamento del contributo di mantenimento in relazione ai periodi di durata continuativa pari o superiore a 4 settimane che Per_ la figlia trascorrerà con lui in Italia o in altre località di vacanza.
5) Per quanto concerne le spese di natura straordinaria, i genitori stabiliscono che le spese per Per_ l'acquisto di biglietti aerei di saranno divise al 50% tra i genitori, così come le spese scolastiche sostenute presso il liceo coreano;
le spese mediche per l'assicurazione medica della Per_ figlia saranno a carico della madre, che estenderà la polizza assicurativa a favore di Fatto salvo quanto precisato al punto 5, i genitori faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di
Monza, che di seguito si trascrive:
“SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio
Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Si specifica che la spesa relativa alla mensa scolastica è compresa nel contributo di mantenimento ordinario.
SPESE EXTRA ASSEGNO, per le quali è richiesta la previa concertazione tra i genitori suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizione, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; master e specializzazioni post universitarie;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense, ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola, dopo-scuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche (a mero titolo esemplificativo: musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo); conseguimento patente presso autoscuole private;
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica (ivi inclusi gli esborsi per eventuali visite medico- sportive, attrezzature tecniche, iscrizioni ad associazioni o circoli sportivi); spese medico sanitario: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, eventuali protesi, occhiali e/o lenti a contatto, apparecchi dentali;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicate alla figlia”. 6) A far data dal mese di gennaio 2025 la rata di mutuo ancora gravante sull'immobile e pari ad
€ 959,00 sarà divisa al 50% tra i comproprietari, così come tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile (giardiniere, certificazione APE, spese condominiali, manutenzione caldaia, ecc).
Si specifica che anche tutte le spese già anticipate e documentate dal nei mesi di Parte_3 novembre e dicembre 2024 che attengono alla compravendita immobiliare, saranno divise tra i comproprietari al 50% ciascuno, così come la provvigione richiesta dall'agente immobiliare per l'opera di mediazione e per gli adempimenti inerenti alla vendita della ex casa coniugale.
7) Le parti dichiarano di rinunciare all'appello della sentenza di divorzio.
8) Dichiarare compensate le spese legali;
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata con sentenza del Tribunale di Monza in data 02.05.2024 (sent. n. 1375/24 – pubbl. in data 08.05.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in Per_ armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (20.12.2007) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 25/02/2025, così
[...] Parte_2 provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 in MONZA in data 14/10/2006 a Castell'Arquato (PC) (atto n. 25, Parte_2
Parte II, Serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Castell'Arquato (PC)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Castell'Arquato (PC), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e
10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 aprile 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona