Ordinanza cautelare 30 novembre 2021
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00089/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00414/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2021, proposto da Igea S.C.S. nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Giorcelli, Laura Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso monumentale San Domenico;
per l'annullamento
del provvedimento n. prot. 0055423 del 20.7.2021, notificato il 20.7.2021, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Chieti ha disposto il rigetto dell'istanza di emersione PCH/L/N/2020/100322 EM-DOM_2020 dell'art. 103 co. 1 D.L. 34/2020 presentata in favore del lavoratore IA SE (doc. 1);
nonché per l'annullamento del parere negativo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro indicato nel provvedimento di rigetto, e di tutti gli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Chieti;
Vista la memoria depositata il 9 febbraio 2026 con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 il dott. BI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha ritualmente notificato e depositato il ricorso all’esame, per gravare gli atti in epigrafe indicati;
Si sono costituite in resistenza le Amministrazioni, parimenti in epigrafe indicate;
Il 9 febbraio 2026 parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso;
La difesa erariale nulla ha rilevato;
All’udienza straordinaria del 17 febbraio 2026 la causa è passata in decisione;
Visto il disposto dell’art. 84 c. 4 c.p.a., ai sensi dell’art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, posto che la rinuncia irrituale (in particolare, nella specie è mancata la notifica almeno dieci giorni prima dell’udienza) può comunque essere valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (cfr. tra le molte, Tar Lazio, Roma, sez. I, 1° marzo 2021, n. 2452);
Può disporsi la compensazione delle spese, considerate la definizione in rito della controversia e la natura delle questioni trattate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN AR IA, Presidente FF
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
BI IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI IO | NN AR IA |
IL SEGRETARIO