Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 15/04/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2657/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2657/2023 promossa da:
(C.F.: , con il Patrocinio dell'Avv. RUOZI Parte_1 C.F._1
PIERO ATTORE contro (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti DE LEO Controparte_1 P.IVA_1
MARIAFRANCESCA e PANDINI GIULIA CONVENUTO
* Conclusioni delle parti All'udienza del 19.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha convenuto in giudizio sponendo: Parte_1 Controparte_1
- di avere stipulato, in qualità di consumatore/retail, con , in data 9.02.2015 CP_1
e in data 12.02.2019, due contratti quadro per l'attivazione dei servizi bancari, comprensivi di negoziazione degli strumenti finanziari e relativa consulenza;
- di avere acquistato, tra il 2016 e il 2019, su suggerimento del proprio consulente e Cont tramite l'intermediazione di , attraverso il compimento di varie operazioni (dettagliate in atti), azioni della banca Monte Paschi di Siena (MPS) per complessivi € 916.054,91;
- di avere venduto le suddette azioni per un controvalore di € 215.109,18, realizzando così una perdita di € 700.945,73;
- che ha violato i seguenti obblighi previsti dalla normativa di settore: a) obblighi informativi dell'Intermediario nella negoziazione degli strumenti finanziari, di cui all'art. 21 TUF, per avergli consigliato, tramite il consulente, degli investimenti a rischio molto elevato, omettendo però di fornirgli una dettagliata ed esaustiva informazione preventiva in ordine alle caratteristiche del titolo azionario MPS e dell'emittente medesimo, e in particolare delle difficoltà economiche, finanziarie e contabili in cui quest'ultimo versava, prospettando, anzi, un illusorio risanamento;
1
c) doveri di diligenza, per non avere osservato la regola della diversificazione degli investimenti, a fronte della concentrazione del portafoglio dell'attore in azioni MPS. Cont Tanto premesso, ha chiesto la condanna di al risarcimento dei Parte_1 Cont danni patiti e derivanti dall'inadempimento contrattuale di , pari ad € 700.945,73, coincidenti con la differenza tra il capitale investito nelle azioni MPS e il quantum conseguito dalla vendita dei titoli. Si è costituita la convenuta contestando l'azione in fatto e in diritto e insistendo per il suo rigetto. Cont In particolare, ha dedotto:
- che i contratti quadro sottoscritti dall'attore avevano ad oggetto esclusivamente l'esecuzione, la ricezione e la trasmissione di ordini per conto del cliente, ma non il servizio di consulenza;
- che, infatti, era prevista solo la possibilità di attivare questo servizio, ma Parte_1 non se ne è mai avvalso, avendo compiuto la quasi totalità delle operazioni in completa autonomia, tramite home banking;
- di non avere comunque mai svolto in favore di costui alcuna prestazione di consulenza;
- che, pertanto, non sussisteva in capo a né l'obbligo di informazione né quello di valutare l'adeguatezza degli investimenti;
- che essa aveva quindi solamente l'obbligo di valutare la appropriatezza degli investimenti rispetto al profilo del cliente, che però nel caso di specie era caratterizzato – come risulta dai questionari compilati e sottoscritti – che costui era un investitore in possesso di una buona conoscenza della materia e dei rischi associati (fra cui quello di concentrazione), dotato di un'elevata propensione al rischio, mosso dall'obiettivo di ottenere una crescita del patrimonio investito e costantemente informato sugli andamenti del mercato e sulle principali notizie finanziarie;
- di avere comunque messo a disposizione del cliente la documentazione informativa, sia personalmente nelle poche operazioni effettuate presso la filiale, sia attraverso la piattaforma home banking in tutte le altre;
- che la difficile situazione in cui versava MPS era di pubblico dominio fin dal 2013, quindi ben prima che l'attore si determinasse all'acquisto dei primi titoli e, pertanto, non occorreva essere un investitore esperto per essere al corrente dell'alto rischio associato all'acquisto e al possesso delle azioni emesse da quest'ultima;
- che nel 2020 ha chiuso i propri rapporti con e ha trasferito tutti i Parte_1 propri titoli proprio presso MPS, addirittura giungendo, nel corso del 2022 ad acquistare ben 285.000 nuove e ulteriori azioni di quella banca;
- che , non avendo fornito a costui né il servizio di consulenza, né quello di gestione di portafogli, non era obbligata ad osservare alcuna regola di diversificazione degli investimenti;
- che in ogni caso non sussiste il nesso di causalità fra gli asseriti inadempimenti di e
2 il danno lamentato, atteso che la condotta di in costanza di rapporto e quella Parte_1 tenuta successivamente sono dimostrative della deliberata volontà di concentrare i propri investimenti a prescindere dall'andamento del titolo sul mercato e dall'impatto sul proprio portafoglio titoli;
- che, in subordine, ove mai fosse ritenuta sussistente una qualsiasi responsabilità a carico Cont di , sarebbe comunque senz'altro sussistente un concorso di colpa di nella Parte_1 causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., posto che egli non è semplicemente rimasto inerte di fronte al maturare delle perdite, ma ha anzi continuato ad acquistare azioni MPS, dunque nella piena consapevolezza dell'andamento negativo del titolo, concorrendo attivamente ad aggravare il danno subìto. Sono state depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata rinviata all'udienza del 19.03.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. Cont E' documentato che abbia stipulato con 2 contratti quadro per Parte_1 la prestazione di servizi di investimento, uno in data 9.02.2015 e l'altro in data 12.02.2019. E' altresì documentato che nel periodo 2016-19 costui abbia posto in essere le seguenti Cont operazioni di acquisto di azioni MPS, tramite l'intermediazione di :
- 4.11.2016 per € 25.916,80;
- 4.11.2016 per € 3.241,00;
- 15.12.2016 per € 26.132,26;
- 25.10.2017 per € 6.238,33;
- 21.11.2017 per € 56.780,47;
- 21.11.2017 per € 44.717,19;
- 6.2.2018; per € 143.348,20;
- 12.2.2018 per € 50.402,52;
- 29.5.2018; per € 311.483,99;
- 11.6.2019 per € 100.832,34;
- 22.8.2019 per € 135.043,20;
- 22.8.2019 per € 11.918,61, per un totale di € 916.054,91. E', ancora, documentato (e comunque pacifico) che abbia successivamente Parte_1 venduto le suddette azioni per un controvalore di € 215.109,18. Cont In questo giudizio, l'attore lamenta che l'intermediario avrebbe violato gli obblighi informativi posti a suo carico dalla normativa di settore e di avere subìto un danno pari alla differenza tra le somme investite e il quantum conseguito dalla vendita dei titoli. Cont In particolare, questi gli inadempimenti addebitati a :
- non avergli fornito, prima del compimento di ciascuna operazione, una precisa e chiara informazione sull'emittente e sulla rischiosità del titolo, omettendo di comunicargli la gravissima situazione patrimoniale in cui versava la Banca MPS;
- non avergli comunicato, prima del compimento di ciascuna operazione, la non adeguatezza o appropriatezza al proprio profilo finanziario rispetto alla singola operazione
3 stessa, specificandone chiaramente il motivo. ha allegato inoltre che questi investimenti sono stati frutto dei Parte_1 consigli/suggerimenti del proprio consulente, nell'ambito del servizio di consulenza che era Cont espressamente previsto nel contratto quadro del 2015 (pag. 36) e del 2019 (pag. 62), e che , in qualità di intermediario, avrebbe dovuto dimostrare che le operazioni di investimento erano state disposte ad iniziativa del cliente, al di fuori del regime di consulenza (producendo, appunto, gli ordini di acquisto con apposita dicitura attestante l'esclusione del regime di consulenza). Cont Come anticipato in premessa, le difese di sono sostanzialmente le seguenti:
- l'insussistenza di un servizio di consulenza, posto che i due contratti quadro prevedevano esclusivamente la prestazione, da parte sua, dei servizi di esecuzione, di ricezione e trasmissione di ordini;
- il compimento delle operazioni da parte del cliente in totale autonomia;
- l'elevata propensione al rischio del risultante dal questionario Mifid 2017, Parte_1 ove il cliente ha barrato l'opzione livello di rischio “alto- è disposto a sopportare perdite anche molto rilevanti in conto capitale per puntare ad un obiettivo di forte crescita del suo capitale”;
- la volontà di quest'ultimo di concentrare il proprio portafoglio titoli su un unico emittente – MPS, appunto – come dimostrato anche dal successivo trasferimento di tutti i propri investimenti presso MPS. Così brevemente riassunti i fatti di causa e le contrapposte posizioni delle parti, occorre premettere che, in termini generali, la prestazione dei servizi di investimento da parte dell'intermediario viene normalmente regolata all'interno di una cornice (c.d. “contratto quadro”) a contenuto, per così dire, programmatico e normativo, destinato cioè disciplinare il rapporto di durata con il cliente. Detto contratto disciplina quindi il successivo svolgimento del rapporto, volto alla prestazione di uno o più servizi e attività di investimento, aventi ad oggetto strumenti finanziari, tra cui rientrano: a) la negoziazione per conto proprio;
b) l'esecuzione di ordini per conto del cliente;
c) l'assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; c-bis) il collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; d) la gestione di portafogli;
e) la ricezione e trasmissione di ordini;
f) la consulenza in materia di investimenti;
g) la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
g- bis) la gestione di sistemi organizzati di negoziazione (ex art. 1, co. 5 TUF). In base all'ormai consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza, il contratto d'intermediazione mobiliare è dunque accostabile per alcuni aspetti al mandato e i singoli ordini di acquisto rappresentano “lo sviluppo attuativo del rapporto” e, al tempo stesso, “la fase realmente decisionale dell'attività di investimento” (C. 12937/17). Quanto agli obblighi gravanti sull'investitore, per quanto qui rileva, l'art. 21, comma 1, TUF (D.Lgs. 58/98) prevede testualmente:
“Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
4 c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. L'ulteriore disposizione che viene in considerazione nel caso di specie – ove non viene fatta questione di nullità dei contratti quadro o dei singoli ordini di acquisto, ma solo una domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale – è l'art. 23, comma 6 TUF, il quale prevede che “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”. Ciò premesso e venendo al caso di specie, si osserva:
- i due contratti quadro contengono, ciascuno, una sezione dedicata al servizio di consulenza;
- deve però escludersi che gli investimenti oggetto di causa siano stati compiuti dal nell'ambito di questo servizio, non essendo prevista la sua operatività a Parte_1 prescindere da una richiesta specifica da parte del cliente e non essendovi prova del fatto che costui ne abbia, in concreto, richiesto l'attivazione;
- è pacifico, infatti, che tutte le operazioni siano state poste in essere dall'attore attraverso l'utilizzo della piattaforma home banking, ad eccezione di quelle risalenti al 2017, che invece sono state eseguite presso la filiale;
- con riferimento a queste ultime - che sono solamente 3, e per un importo pari a circa Cont 1/9 del totale – il non ha dimostrato di avere richiesto a il servizio di Parte_1 consulenza né che comunque questo sia stato effettivamente prestato (invero, l'attore non ha articolato alcuna istanza istruttoria sul punto, benché la circostanza fosse agevolmente dimostrabile, se del caso, per il tramite di testimoni);
- né ciò può essere desunto in via presuntiva dalle circostanze evidenziate da parte attrice nella memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c., ossia: il fatto che 2 delle 3 operazioni in filiale siano state poste in essere proprio il giorno della riapertura della negoziazione del titolo MPS che era stato sospeso dalla dal 23.12.2016; il fatto che prima del 2016 egli avesse compiuto CP_2 solamente investimenti a bassissimo rischio;
la scelta delle opzioni nelle Mifid 2017 e 2019;
- si tratta, invero, di elementi piuttosto deboli e comunque irrilevanti, che, anche considerati nel loro complesso, non sono gravi, precisi e concordanti e quindi tali da far presumere che le varie operazioni siano state compiute all'interno del regime di consulenza;
- dunque deve ritenersi che la condotta della Banca si sia limitata alla “esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini per conto di clienti”, ossia a quella attività in base alla quale l'intermediario riceve gli ordini di acquisto o vendita impartiti dai clienti e li trasmette a un altro intermediario affinché vi dia esecuzione (in aggiunta, la Banca ha prestato a favore dell'attore il servizio accessorio di deposito e custodia titoli, anch'esso regolato da entrambi i contratti quadro);
- va però evidenziato che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, laddove l'intermediario si sia limitato - come nella specie - a un servizio di investimento a carattere “esecutivo”, ciò fa venire meno solamente la configurabilità a suo carico di un obbligo legale di informativa post negoziazione relativo all'andamento dei titoli, ma non esclude affatto gli obblighi informativi previsti dall'art. 21, comma 1 lettera b) sopra
5 riportata, i quali, come chiaramente affermato da C. 17949/20, “sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso dell'investitore, che si era avvalso dell'intermediario per acquistare titoli di stato argentini, evidenziando che, una volta effettuata la negoziazione, quest'ultimo non è tenuto ad informare il cliente circa l'andamento dei titoli, neppure nel caso di abbassamento del loro "rating" o di rischio di "default" dell'emittente)”;
- il principio è stato ribadito, più di recente, da C. 4708/21, che a sua volta richiama C. 10112/18, C. 16318/17 e C. 4602/17 (la quale specifica che il conferimento di un mero ordine di acquisito di titoli non obbliga la banca a fornire al cliente informazioni successive alla concreta erogazione del servizio);
- ancora, la Suprema Corte ha opportunamente chiarito che, sotto questo aspetto, il fatto che il profilo del cliente sia caratterizzato da una propensione al rischio e alla speculazione e che l'operazione fosse adeguata a tale profilo è comunque irrilevante, nel senso che non esclude affatto l'obbligo dell'intermediario di comportarsi diligentemente e di fornire quindi le informazioni necessarie per scegliere consapevolmente;
- l'orientamento sul punto è granitico: “In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi sanciti "ratione temporis" dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 28, commi 1 e 2, del Reg. n. CP_2
11522 del 1998, non vengono meno nei confronti dell'investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla sua condotta pregressa, seguitando a rispondere l'obbligo informativo all'obiettivo del riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole” (C. 35789/22); C. 19891/22: “In tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento”; nello stesso senso, ex multis, C. 7288/23, nonché C.12990/23: “In materia di contratti di intermediazione finanziaria, l'inottemperanza dell'intermediario agli obblighi informativi cui è tenuto fa insorgere la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall'investitore, la cui prova contraria, a carico del primo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio da parte dell'investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati” (C. 12990/23);
- nel caso di specie, in base ai principi sopra esposti, , anche al di fuori del servizio di consulenza, era dunque gravato dell'onere di dimostrare, con riferimento ognuna e ciascuna delle operazioni contestate, di avere adeguatamente informato il cliente in ordine alle caratteristiche, alla natura, alla rischiosità e alle implicazioni delle stesse;
- e ciò a prescindere dal fatto che dalla sua profilatura risultasse una elevata propensione al rischio e un livello “medio-alto” di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti e mercati finanziari;
- , invece, è venuta completamente meno a tale onere, non avendo dimostrato, con
6 riferimento a nessuna delle operazioni in contestazione, di avere assolto agli obblighi informativi a suo carico e dovendosi così escludere che la profilatura del cliente abbia in qualsiasi modo inciso sul nesso di causalità, elidendolo;
- d'altra parte, la sussistenza degli obblighi informativi non è esclusa nemmeno dalla circostanza che le condizioni di difficoltà in cui versava l'emittente MPS fossero note alle cronache e all'opinione pubblica e, quindi, ragionevolmente anche al en prima di Parte_1 iniziare a investire nei relativi titoli;
- anzi, a maggior ragione, data la situazione in cui versava l'emittente, deve ritenersi che l'intermediario avesse un obbligo ancora più stringente di assicurarsi che il cliente, attraverso le operazioni compiute senza avvalersi del servizio di consulenza, fosse al corrente delle possibili conseguenze delle sue scelte, non potendo certo confidare a) nella sua capacità di procurarsi autonomamente le informazioni necessarie e b) nella univocità, attendibilità e precisione delle notizie circolanti attraverso i media (che, peraltro, come risulta dalla documentazione prodotta dall'attore, erano anche in parte discordanti);
- alla luce di tutto quanto sopra, deve dunque ritenersi acclarato l'inadempimento Cont contrattuale di per non avere diligentemente assolto ai propri obblighi informativi nei confronti del Parte_1
- occorre a questo punto verificare la sussistenza, in capo all'attore, di un concorso di colpa nella produzione del danno subìto, da valutarsi ai sensi dell'art. 1227, comma1 c.c.;
- se è vero, infatti, che la notorietà della situazione di crisi di MPS non esentava dall'obbligo di fornire comunque al di volta in volta, le informazioni inerenti alle Parte_1 singole opzioni di investimento, è altrettanto vero che quest'ultimo, con la sua condotta, abbia manifestato il chiaro intento di voler canalizzare le sue finanze verso MPS;
- costui, infatti, come si è anticipato sopra, non solo per anni ha investito cifre rilevantissime in titoli emessi da MPS, ma poi, nel 2020, ha richiesto il trasferimento dell'intero dossier presso quella Banca e ivi ha continuato a investire, nonostante le perdite già subite;
- ora, se la circostanza non è sufficiente a interrompere il nesso eziologico fra Cont l'inadempimento di e il danno subìto dal cliente, non potendosi affatto ritenere secondo il principio del “più probabile che non” – come sostenuto dalla convenuta – che costui avrebbe continuato a investire in titoli MPS anche laddove essa avesse assolto adeguatamente ai propri obblighi informativi, cionondimeno essa integra un rilevante contributo del danneggiato nella causazione del pregiudizio poi patito;
- la notorietà delle condizioni più che critiche in cui versava, ormai da anni, MPS infatti - Cont sebbene non sostitutiva delle informazioni tecniche che era tenuto a fornire - avrebbe comunque dovuto indurre il a tenere un atteggiamento più cauto, acquisendo Parte_1 presso la propria banca (anche attraverso l'attivazione del servizio di consulenza), elementi più circostanziati e dati più attendibili rispetto a quelli, certamente atecnici e comunque contrastanti, appresi dai giornali o dalla televisione, e comunque limitando con minimo di prudenza l'entità degli importi, anziché continuare pervicacemente a investire cifre importanti confidando in una improvvisa, quanto illusoria, ripresa dei titoli;
- peraltro, il danno che costui lamenta non è limitato a una o due operazioni estemporanee, ma a una pluralità di operazioni compiute nell'arco temporale di 3 anni e con
7 l'investimento di cifre sempre più significative (solo nel 2018 oltre € 500.000,00);
- a fronte delle notizie che circolavano sulla stampa (per certi versi non univoche, ma in gran parte pesantemente pessimistiche: si veda ad esempio l'articolo prodotto da parte convenuta sub doc. 10, risalente a febbraio 2018, ove si legge “Il Monte dei Paschi di Siena, di cui il ES è ora primo socio, ha chiuso il2017 in rosso di 3,5 miliardi di euro. Un buco maggiore rispetto a quello di 3,2miliardi di fine 2016. Nel solo ultimo trimestre la banca ha perso 502 milioni”), l'atteggiamento dell'attore è stato gravemente imprudente;
- così come gravemente imprudente è stata l'ostinazione a investire in quei titoli anche nel 2022, dopo avere già subìto l'ingentissima perdita di cui chiede qui il ristoro;
- la valutazione complessiva di tutti questi elementi conduce a ritenere che il suo contributo alla causazione del danno sia stato non solo rilevante, ma maggioritario e quantificabile in misura non inferiore all'80%. Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, e considerato che, sotto il profilo del quantum, è incontroverso che costui abbia conseguito, con riferimento alle operazioni oggetto della Cont presente causa, una perdita complessiva di € 700.945,73, il 30% imputabile a è pari a € 140.189,15. L'importo va maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal 14.10.2022 (data in cui è avvenuta la vendita dei titoli e si è verificata la perdita) sicché la convenuta va condannata a corrispondere in favore dell'attore la somma di € 156.413,18, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data odierna al saldo effettivo. 3. La soccombenza è reciproca ma è prevalente quella della convenuta, che va dunque condannata a pagare all'attore le spese di lite – liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore del decisum e del mancato svolgimento di attività istruttoria – nella misura di 2/3 e con compensazione del rimanente 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, CONDANNA il convenuto a pagare all'attore, a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale la somma di € 156.413,18, oltre interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. dalla data odierna al saldo;
CONDANNA il convenuto al pagare all'attore le spese di lite nella misura di 2/3, che liquida (già nella quota di 2/3) in € 524,00 per anticipazioni, € 6.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
compensato il rimanente 1/3. Così deciso a Reggio Emilia il 15/04/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Il Giudice Francesca Malgoni
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