Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5015 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 20/11/1967 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 21/04/1969 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo via Nicolò Turrisi n.59, presso lo studio dell'avv. Cammarata Barbara, che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con le modifiche di cui alle note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 06/11/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso così come modificato nei punti 5,6 e 7 dalle note di trattazione scritta. Quindi il
Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3. La casa coniugale, così come gli arredi che la compongono, resta nella disponibilità della signora
. Parte_2
4. I coniugi dichiarano di avere già provveduto alla loro spartizione e pertanto nessuno dei coniugi potrà reclamare nulla all'altro.
5.La sig ra provvederà essa stessa al pagamento del canone di locazione;
Parte_2
6. Il signor si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_1 Per_1 la somma di € 50, 00 direttamente su carta pregata alla stessa intestata;
7. Il signor si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento della signora Pt_1
la somma di € 50,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Parte_2
Disp Att. c.p.c.
8. I ricorrenti si danno reciproco consenso ed autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto dell'altro”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 06/11/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 03/10/1998 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 160 - P. II -serie A - Anno 1998).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 11 marzo 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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