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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/05/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 937/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. ACHILLE PARISI;
Appellante
CONTRO
(di seguito Controparte_1 CP_2
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, PartitaIVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GIANCARLO
GRECO;
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. LIVIA
GAEZZA; Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13/6/2017, adiva il Tribunale di Parte_1
Catania deducendo che aveva lavorato alle dipendenze della CP_4
(società di Gestione Esattoriale in Sicilia) e dall'1/1/1991 alle dipendenze di
Montepaschi Serit S.p.a.; che con ricorso del 14/5/1991 aveva instaurato un giudizio innanzi al Pretore di Giarre al fine di accertare il suo diritto al trattamento economico corrispondente alla superiore qualifica di capo-ufficio; che la domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado;
che la
Corte di Cassazione, con sentenza n. 4791/04 del 9/3/2004, cassava la sentenza di appello rinviando alla Corte di Appello di Messina;
che riassunto il giudizio, la Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 890/13 del
17/5/2013, dichiarava il diritto della all'inquadramento nella qualifica Pt_1
di capo ufficio con decorrenza 1/4/90, tuttavia riconoscendo in favore della stessa le differenze retributive in relazione alla qualifica di “vice capo
Ufficio” solo dal 1/4/90 al 4/2/91; che avverso detta sentenza essa PE proponeva ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con sentenza n.
21254/15 del 20/10/2015 cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Reggio Calabria;
che la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 841/2016 pubblicata il 20/9/2016 accoglieva integralmente le domande dichiarando il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel grado di capo-ufficio con decorrenza dall'1.7.1990 e CP_5 CP_6
al pagamento, in favore della stessa, della somma di euro
[...]
34.917,65 a titolo di differenze retributive;
che, con PEC del 22/2/2017, rimasta priva di riscontro, essa ricorrente invitava a Controparte_6
regolarizzare la propria situazione contributiva presso gli enti previdenziali preposti. Tanto esposto, la ricorrente chiedeva al tribunale adito che venisse dichiarato che la sua ex datrice di lavoro era tenuta, in forza delle Controparte_6
sopra indicate sentenze n. 890/2013 della Corte di Appello di Messina e n.
841/2016 della Corte di Appello di Reggio Calabria, a versare i contributi idonei a costituire presso l una rendita reversibile ai sensi dell'art. 13 CP_3
della L. 1338/1968, per il periodo dal 1/4/1990 fino al pensionamento.
Con sentenza n. 3081/2022 del 20/09/2022 il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento del ricorso, condannava a versare Controparte_6
all' la riserva matematica necessaria per la costituzione in favore della CP_3
PE della rendita vitalizia ex art. 13 l. 1338/1962, con riferimento al periodo successivo al 4.11.2004 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro
(1.10.2005).
Il tribunale, per quel che ancora rileva nel presente grado, dichiarava prescritti i contributi anteriori al 4.1.2004 in applicazione dei criteri e principi indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21302/2017. Rigettava le ulteriori domande avanzate dalla PE e compensava interamente tra le parti le spese processuali.
Con ricorso depositato il 19/10/2022 appellava la citata Parte_1
sentenza.
Resistevano in giudizio sia l sia l' . Controparte_7 CP_3
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per violazione dell'art.2935 c.c. e lamenta che il tribunale non ha tenuto conto che la lavoratrice ha potuto far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti del datore di lavoro soltanto dopo Controparte_6
avere avuto integrale ragione del riconoscimento della maggiore qualifica e delle conseguenti spettanze retributive, e cioè dal 20 settembre 2016, data di pubblicazione della citata sentenza della Corte di Appello di Reggio
Calabria. Aggiunge che in costanza del rapporto di lavoro, non decorre alcuna prescrizione, ed al riguardo richiama la pronuncia della Cassazione
n. 26246 del 2022, evidenziando che il rapporto di lavoro risulta cessato alla data del 1/10/2005 per adesione al Fondo di Solidarietà e che il pensionamento è avvenuto in data 07/01/2010, per cui il termine decennale di prescrizione – decorrente dal maturare della prescrizione quinquennale nei confronti dell' – non sarebbe maturato, anche a voler considerare la CP_3
data della seconda notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio
(2019).
2. Con il secondo motivo l'appellante si duole che erroneamente il tribunale ha riconosciuto effetti interruttivi della prescrizione solo alla seconda notifica del ricorso introduttivo del 4.11.2019, e non alla prima notifica del 4.7.2017, dichiarata nulla all'udienza del 10.10.2019.
Al riguardo lamenta che il giudice di prime cure non ha tenuto conto del principio secondo cui in materia di rito del lavoro la prescrizione si ritiene interrotta con il mero deposito del ricorso e che la prima notifica, seppur nulla ai fini processuali, era giunta nella sfera cognitiva dei destinatari ed aveva valore sostanziale di legittima e formale messa in mora, idonea ad interrompere i termini prescrizionali
3. Chiede infine la riforma del capo sulle spese processuali, da porre a carico dell . Controparte_8
4. L'appello è infondato.
5. Il primo motivo non può essere accolto.
Ai sensi dell'art. 13 L, n.1338 del 1962: “Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all' Controparte_3
di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto
[...]
comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale”. Come si evince dal petitum del ricorso di primo grado, ha agito Parte_1
nei confronti del proprio ex datore di lavoro al fine di ottenere dallo stesso il versamento all' della riserva matematica necessaria per la CP_3
costituzione della rendita vitalizia di cui all'art.13 L.1338/1962, senza svolgere alcuna espressa domanda nei confronti dell'istituto previdenziale, che comunque è litisconsorte necessario nel presente giudizio.
Va escluso che la sentenza impugnata sia incorsa in errore circa l'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dell'azione spiegata dalla PE, essendosi uniformata ai principi dettati dalle Sezioni
Unite secondo cui il diritto alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 L. n. 1338 del 1962 è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre dalla maturazione del termine di prescrizione, anch'esso decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell' CP_3
per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione (in tal senso, Cass. sez. UU n.21302/2017,
e si veda anche Cass. sez. VI, n.27683/2020).
Sulla base dei principi sopra indicati, è infondato l'assunto difensivo dell'appellante secondo cui il dies a quo della prescrizione andrebbe individuato non alla data di scadenza dei contributi non versati e prescritti ma a quella di pubblicazione della sentenza della Corte di appello di Reggio
Calabria che ha riconosciuto alla l'inquadramento nella qualifica Pt_1
superiore e la corresponsione delle relative differenze retributive.
Altrettanto infondato è il richiamo fatto dall'appellante al principio stabilito dalla pronuncia della Cassazione n. 26246 del 2022 - secondo cui il termine di prescrizione non decorre in costanza del rapporto di lavoro qualora detto rapporto non sia assistito da tutela reale - posto che tale pronuncia si riferisce ai crediti retributivi maturati dal lavoratore in costanza di rapporto, laddove invece la costituzione della rendita ex art. 13 L. n. 1338 del 1962 soggiace ai principi diversi, non concretandosi nell'attribuzione di una prestazione previdenziale, rappresentando piuttosto “…un modo (un "congegno", per usare le parole della relazione introduttiva ai già citati lavori preparatori) per rimediare all'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore (in tal senso si esprime in modo consolidato la Cassazione, si veda la recente Cass. n.26248/2023 e le altre pronunce dalla stessa richiamate).
Tenendo conto dei principi sopra esposti, la sentenza appellata ha correttamente evidenziato che i contributi relativi alle differenze retributive maturate fino all'1.10.2005 (data di cessazione del rapporto), riconosciuti alla lavoratrice dalla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, non sono stati versati e sono prescritti per decorso del termine quinquennale ex art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, tenuto conto che il rapporto di lavoro è cessato, come incontestato tra le parti in data 1.10.2005.
Il primo giudice ha altresì correttamente evidenziato che il termine di prescrizione della domanda oggetto del ricorso introduttivo, volta alla costituzione della rendita ex art.13 L.1338/1962, decorre dalla data di notifica del ricorso introduttivo (14.11.2019) per cui la rendita può essere costituita solo per i contributi dovuti dal 4.11.2004 sino alla data di cessazione del rapporto 1.10.2005, atteso che l'azione è prescritta per i contributi dovuti prima del 4.11.2004.
6. È poi infondato anche il secondo motivo di appello.
Va confermata che il primo atto interruttivo del decorso della prescrizione dell'azione oggetto di causa è da individuare nella notifica del ricorso di primo grado, effettuata, a seguito di ordine di rinnovazione del tribunale, in data 4.11.2019, essendo stata la precedente notifica del 4.7.2017 dichiarata nulla (cfr. verbale udienza del 28.10.2019).
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non può farsi riferimento, ai fini dell'interruzione della prescrizione, né alla data di deposito del ricorso di primo grado, né al fatto che la prima notifica sia entrata nella sfera cognitiva dei destinatari, alla luce dei consolidati principi affermati sul punto dalla Cassazione secondo cui perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione “…è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicchè tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione …”. In tal senso, Cass. n.3346/2020; si veda anche
Cassazione civile sez. lav., 12/10/2017, n.24031 e le altre pronunce dalla stessa richiamate.
7. Alla stregua delle considerazioni esposte, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'appellante, tenuto conto del valore della causa e dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
Si dà atto che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante a pagare le spese processuali del grado che liquida in euro 4.996,00 oltre rimborso spese generali in favore dell
[...]
ed in euro 2.906,00 oltre rimborso spese generali in Controparte_8
favore dell' . CP_3 Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 citato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi