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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3943 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Maria Pia Di Stefano Presidente Dott. ssa Eliana Romeo Consigliera Dott. ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2167/2024
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 25/11/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA
tra
, rappresentato/a e difeso/a Parte_1 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Appellante contro rappresentato/a e difeso/a dall'avv. NASO DOMENICO CP_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 1512 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con la gravata sentenza il è Parte_1 stato condannato al pagamento, in favore di della somma di € CP_1
15.923,94 quale risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza per l'A.S. 2022/2023 (parametrato all'ammontare delle retribuzioni perdute da 4.10.2022 al 30.6.2023) ed all'attribuzione di punti 12 per l'incarico di supplenza che avrebbe dovuto espletare, ai fini dei successivi aggiornamenti delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze).
Avverso detta sentenza ha interposto appello il mentre l'appellato si Parte_1
è costituito in giudizio per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
L'originario ricorrente aveva lamentato la mancata assegnazione di incarico da
GPS (Graduatorie Provinciali di Supplenza) per illegittimo funzionamento dell'algoritmo cui la procedura informatizzata aveva affidato l'individuazione del docente e l'attribuzione della sede, esponendo in sintesi quanto segue.
Di aver proposto domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la provincia di Roma (procedura indetta con ordinanza ministeriale n. 112 del
6.5.2022) e di essere stato inserito per il biennio 2022/2024 nella 2^ Fascia delle suddette graduatorie, per le classi di concorso “A013” (e relativa graduatoria incrociata di sostegno), con il punteggio di 105; che pur avendo indicato all'interno della domanda di partecipazione le sedi di preferenza delle scuole, si era visto “superare” in sede di pubblicazione il 3.10.2022 del secondo bollettino di nomine da docenti con punteggio inferiore, assegnatari di supplenze fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso
A013, presso sedi di preferenza dallo stesso indicate nella domanda di partecipazione;
che la medesima situazione si era verificata
2
con il terzo bollettino delle nomine pubblicato il 20.10.2022; docenti che venivano nominativamente indicati, unitamente ai rispettivi punteggi e alle scuole di assegnazione.
Tanto costituiva violazione del principio meritocratico e di buon andamento della p.a., frutto, in particolare, di un errore del sistema informatico
(algoritmo) che, dopo i primi turni di nomina, nel quale erano stati nominati docenti con punteggio superiore e docenti con punteggio inferiore presso sedi non indicate nelle preferenze, aveva ripreso a nominare nei successivi turni dalla posizione dove era arrivato con le prime nomine, quindi per scorrimento, anziché considerare l'effettiva posizione in graduatoria del docente, consentendo così di nominare anche soggetti con punteggio inferiore;
ciò in quanto l'algoritmo, dopo i primi turni di nomina, lo aveva considerato come rinunciatario, estromettendolo dalla possibilità di ottenere il conferimento di un incarico di supplenza;
che erroneamente l'algoritmo aveva considerato rinunciatari i docenti non solo con riferimento alle sedi di preferenza non espresse, bensì anche per le sedi di preferenze resosi disponibili nei successivi turni di nomina.
Era evidente il danno alla professionalità derivato al ricorrente: non solo per il mancato svolgimento dell'incarico spettante, ma anche per la mancata maturazione del punteggio di servizio, pari a 12 punti per il servizio spettante per l'a.s. 2022/2023, ai sensi dell'O.M. n. 60/2020.
Il Tribunale, nella contumacia del , ha accolto la domanda, Parte_1 condividendo la tesi di parte ricorrente;
ha, in particolare, evidenziato che dalla documentazioni in atti emergeva come il docente , incluso nella Persona_1 graduatoria nella classe di concorso A013 in posizione inferiore a quella del ricorrente, era stato destinatario di un incarico presso una scuola inclusa tra le preferenze espresse da quest'ultimo nella domanda di partecipazione relativamente al medesimo insegnamento (così come per gli altri docenti indicati
3 in ricorso); che il , rimanendo contumace, non aveva fornito Parte_1 spiegazioni in merito a tale pretermissione e che, in ogni caso, non erano emerse le condizioni richieste dall'O.M. n. 112 del 2022 perché la parte ricorrente potesse considerarsi rinunciataria, non potendo la suddivisione delle nomine in fasi, operata per praticità, essere idonea a giustificare un sovvertimento della graduatoria.
Lamenta ora il appellante, con un unico motivo di gravame, la Parte_1 violazione dell'art. 12 dell'O.M. n. 112 del 2022; ciò in quanto il meccanismo disegnato dall'Ordinanza Ministeriale n. 112/22 prevede che, laddove l'aspirante non abbia espresso la sua preferenza per tutte le sedi disponibili, nel caso in cui ad un turno di nomina si renda disponibile rispetto alla sua posizione in graduatoria una di tali sedi non prescelte, egli debba essere considerato rinunciatario e, conseguentemente, vada escluso da tutte le assegnazioni per i turni successivi per l'anno scolastico di riferimento.
E parte ricorrente aveva effettivamente deciso di limitare le sedi presso cui presentare domanda, risultando conseguentemente rinunciatario al momento del proprio turno di nomina.
In altre parole, secondo l'assunto dell'appellante, colui che – pur essendo in turno di nomina – non ha ricevuto una sede in conseguenza della propria libera scelta di limitare le proprie opzioni alle sole destinazioni espresse nella sua domanda deve equipararsi a tutti gli effetti ad un soggetto rinunciatario, con la conseguente perdita della possibilità di essere chiamato per le successive disponibilità che sorgano, anche nelle sedi espressamente prescelte al momento dell'istanza.
Osserva il Collegio che la questione dell'interpretazione dell'O.M. in parola è stata già più volte affrontata da questa Corte territoriale, che in fattispecie sovrapponibile ha ritenuto, con motivazione qui condivisa e richiamata ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc, di non aderire alla lettura fornitane dal Ministro appellante (sent. n. 2068 del 2025; v. anche sent. n. 3605/2024, 1817 del
2024, 2467 del 2024).
4 Si riporta la parte di interesse dell'O.M. n. 112 del 2022, in tema di
“Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche” (art. 12):
“1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
(…)
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo
2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. (…)
5 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui è presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
[…]”
Ciò posto l'interpretazione data dall'amministrazione appellante al riguardo
“(…..) non trova tuttavia alcun appiglio letterale e logico nella normativa in esame.
Il comma 11 dell'articolo 12 della citata Ordinanza in effetti si limita a rappresentare che gli aspiranti, i quali abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita -e quindi abbiano manifestato espressamente la volontà di rinuncia ad una supplenza che era stata loro offerta tra le sedi, i posti di lavoro o le tipologie di incarico prescelti- non avrebbero potuto partecipare alle ulteriori fasi di attribuzione della supplenza.
Viceversa, in nessun passaggio della disposizione sopra riportata si statuisce che nel momento in cui, successivamente al turno nel quale l'aspirante non ha ottenuto soddisfazione con la proposta di un incarico, si rendano disponibili altri posti nella stessa classe di concorso, debba assegnarsi il posto all'aspirante che non sia mai stato preso in considerazione nelle precedenti
6 tornate. Laddove, successivamente all'assegnazione di sedi con il primo turno, si rendono disponibili nuovi posti nella medesima classe di concorso, e per la sede o la tipologia di incarico prescelto dall'aspirante, il è in effetti obbligato a ripercorrere la Parte_1 graduatoria dall'inizio offrendo il posto al docente col maggiore punteggio per quella classe di concorso e che abbia espresso la preferenza per quella sede e per quella tipologia di incarico.
Solo l'accettazione di un incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non rivedibili con la conseguenza che, se successivamente all'accettazione di un qualsivoglia incarico si determinasse una nuova disponibilità per classe di concorso, sede o posto ambiti, il docente sarebbe correttamente da considerarsi rinunciatario (per aver accettato altro incarico) in relazione alla nuova disponibilità.
Non può invece condividersi la prospettazione del ministero secondo il quale, terminato il turno di nomine in cui il docente è rimasto insoddisfatto,
l'amministrazione possa procedere ad individuare gli aventi diritto partendo dall'ultimo dei candidati coinvolti nelle precedenti fasi.
Secondo l'amministrazione la norma ritiene equivalenti la posizione di coloro che hanno rinunciato all'incarico effettivamente conferito pur rientrante tra le preferenze espresse, e quelli di coloro ai quali l'incarico non sia stato assegnato perché riguardante una tipologia di posto – sede o classe di concorso - non indicata nelle preferenze.
Tale prospettazione non è desumibile dalla ordinanza ministeriale che viceversa opera un corretto distinguo tra il caso in cui il docente non abbia richiesto alcuna sede, ovvero abbia richiesto talune sedi e sia stato destinatario di una proposta di incarico in occasione del suo turno di nomina e abbia rifiutato detta proposta, e i restanti casi.
Nel primo caso, e cioè laddove il docente abbia rifiutato un incarico concretamente offerto e rispondente alle sue istanze egli è considerato correttamente rinunciatario anche nei successivi turni di nomina.
7 Ciò si spiega in ragione dell'efficace esercizio dell'azione amministrativa che non può essere soggetta a rallentamenti derivanti da mutamenti di aspettative personali o prospettive professionali.
Allo stesso modo, laddove l'aspirante docente non abbia indicato alcuna sede, egli è considerato rinunciatario rispetto a qualsiasi proposta da parte dell'amministrazione.
Viceversa, laddove egli abbia indicato un numero definito di posti, sedi e classi di concorso, e nel primo turno di nomina difetti la disponibilità di una di queste sedi, classi di concorso e tipologie di posto egli dovrà considerarsi rinunciatario in relazione a posti sedi e classi di concorso non richiesti (ma disponibili), ma sarà poi rivalutato in occasione dei successivi turni di nomina (entro il 31 dicembre) laddove emergessero disponibilità per posti, sedi, classi di concorso da lui richieste e alla cui assegnazione risultasse avere diritto in relazione al punteggio posseduto e quindi alla posizione in graduatoria .
Una diversa interpretazione dell'Ordinanza ministeriale, oltre a non trovare conforto letterale nella previsione, risulterebbe palesemente violativa degli artt.
Cost. 3 e 97 sul presupposto della irragionevolezza di una previsione che consideri rinunciatario chi, anziché chiedere tutti i posti disponibili, ne chieda solo alcuni, così come della previsione che non consenta al sistema informatico, nei turni successivi di nomina, di ripartire sempre dal candidato collocato in graduatoria in posizione migliore per la classe di concorso, il posto e la sede ambita (non potendosi giustificare la pretermissione dell'aspirante con punteggio maggiore a vantaggio di un collega meno titolato per un posto richiesto da entrambi); l'art. 12, punto 10, per altro verso, si riferisce alle vere e proprie “rinunce all'incarico”, ossia ai casi in cui un docente, concretamente incaricato di una supplenza, vi rinunci.
Nel caso in cui un docente assegnatario di una supplenza (che aveva chiesto) vi rinunci, è del tutto compatibile con Cost. 3 e 97 che gli sia negato di rimettere in discussione i risultati del turno, ed anche l'idea di ripartire
8 dall'ultimo dei candidati “trattati” (il che significa pretermetterlo “in toto” nella tornata annuale), presenta una certa coerenza col principio di buon andamento, posto che la ristrettezza dei tempi nei quali, ogni anno scolastico, si deve provvedere alla copertura delle supplenze annuali rende probabilmente ragionevole che i risultati dei velocissimi “miniconcorsi” (in senso atecnico) dei quali constano i turni annuali di assegnazione delle supplenze non tollerino che sui relativi risultati incidano ripensamenti.
Sarebbe invece illegittimo prevedere che il docente il quale, in un turno di nomina, non sia destinatario di incarichi per l'assenza di posti, sedi e classi di concorso ambite, sia pretermesso nei turni successivi in favore di docenti meno titolati per posti sedi, classi di concorso, invece, da lui richiesti;
ed infatti l'OM in realtà non lo prevede affatto.
Operato questo accertamento, laddove il docente dimostri di essere stato illegittimamente pretermesso, matura un diritto risarcitorio nei confronti dell'Amministrazione”.
Dall'applicazione di tali principi al caso di specie (e non essendo stata censurata dal la statuizione del Tribunale che ha accertato che i Parte_1 docenti indicati in ricorso, con punteggi inferiori al nella medesima CP_1 graduatoria per la classe di concorso A013, avevano ottenuto un incarico relativamente a scuole incluse tra le preferenze espresse dal medesimo nella domanda di partecipazione) consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza, con il beneficio della distrazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in €
2.000,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, da distrarsi ex art. 93 cpc.
9 Roma, 25/11/2025
La consigliera est.
Dott.ssa Maria Vittoria Valente
La Presidente
Dott. ssa Maria Pia Di Stefano
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