CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino -Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini -Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio -Consigliere relatore all'udienza del 3/4/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 113 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Mazzocca come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10315/2021 emessa dal Tribunale di
Roma in data 09.06.2021
CONCLUSIONI
Parte Per l'appellante: A) Preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione di e Contr conseguentemente annullare il decreto n. 401720/A del 02/08/2019 emesso dal
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 ed in epigrafe descritto e dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante in ragione dello stesso decreto;
B) In ogni caso e nel merito, Dichiarare: - la nullità e/o annullare il decreto in epigrafe descritto (il decreto n. 401720/A del Contr 02/08/2019emesso dal e dichiarare che nulla è dovuta dagli appellanti in ragione dello stesso decreto;
in via subordinata: - disporre, in applicazione dell'art.
58, comma 1 d.lgs. n. 231/2007 attualmente vigente, la sanzione amministrativa di euro 3.000 dopo aver comparato i regimi sanzionatori applicabili secondo la loro misura minima (26.000 euro secondo la normativa pro tempore vigente e 3.000 euro ai sensi della normativa vigente); in via ancora più subordinata - nell'ipotesi in cui Parte venga riconosciuto un indice di gravità nella condotta di procedere alla rideterminazione della sanzione amministrativa irrogata, applicando quella più favorevole (pari a 26.000 euro secondo la normativa pro tempore vigente) dopo aver Contr comparato i regimi sanzionatori richiamati dal secondo la loro misura minima
(26.000 euro secondo la normativa pro tempore vigente e 30.000 euro ai sensi della normativa vigente); in via di estremo subordine e alternativa rispetto alle richieste sopra esposte: - procedere alla rideterminazione della sanzione amministrativa irrogata, applicando quella più favorevole (pari a 75.000 euro secondo la normativa Contr vigente) dopo aver comparato i regimi sanzionatori richiamati dal secondo una stessa misura (i.e. 25% dell'importo massimo delle sanzioni) e cioè quella Contr utilizzata dal nel decreto opposto in relazione alla normativa pro tempore vigente (ovvero 260.000 euro;
75.000 euro ai sensi della normativa vigente). Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere il gravame perché inammissibile, improponibile, infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda oggetto del giudizio trae origine dal mandato fiduciario intestato a acceso il 15/11/2006 presso con apporto Parte_2 Pt_1
iniziale di euro 6.000.000,00 circa.
Il fiduciante ha richiesto la sottoscrizione, nell'ambito di tale mandato, di sei polizze e su una di esse, in data 7/7/2015, ha versato l'importo di euro 2.600.000,00
proveniente dalla vendita del 5% delle quote COGIPOWER Srl;
le quote stesse erano state dal medesimo acquistate nel 2013 al prezzo nominale di euro
375.000,00, mentre sono state rivendute nel maggio del 2015 per complessivi euro
3.400.000,00 a che già deteneva il restante 95% del capitale Controparte_3
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 di COGIPOWER;
il prezzo della cessione è stato corrisposto al dalla Pt_2
stessa società ceduta, anziché dalla società acquirente.
Successivamente, è emerso che tale società faceva capo a Persona_1
che, nell'ottobre 2015, e cioè pochi mesi dopo la cessione, è stato attinto
[...] da misure restrittive della libertà personale nell'ambito dell'indagine “Dama nera” condotta dalla Procura di Roma;
nel febbraio 2016, inoltre, è stato disposto il sequestro delle quote del capitale sociale della e della CP_3 CP_4
[... (partecipata al 50% della ). CP_3
Part In seguito all'attività ispettiva dell'UIF, in data 30/5/2016, la stessa fiduciaria ha rilevato che “l'analisi del bilancio 2013 (che si è chiuso con utile di esercizio di circa euro 850.000,00) e di quello del 2014 (che invece si è chiuso con una perdita di esercizio di circa euro 4.230,00) della COGIPOWER srl (…) non permetteva di rendere coerente l'importo ricevuto da per la cessione, a giugno 2015, Pt_2
della propria partecipazione in COGIPOWER ad un prezzo di ben 100 (più correttamente 10 volte) maggiore del prezzo pagato meno di due anni prima”; inoltre, “in considerazione delle notizie di stampa sul sig. , della tempistica Per_1 dell'operazione di vendita della partecipazione di Cogipower, non è possibile escludere che tale operazione sia finalizzata alla distrazione di somme da una società che di lì a breve sarebbe stata oggetto di sequestro”.
Soltanto allora -nel giugno 2016- la società ha effettuato la segnalazione di operazioni sospette.
Con decreto n. 401720/A del 2/8/2019, il Controparte_1
ha irrogato la sanzione di euro 120.000,00 per l'omessa segnalazione di operazioni sospette di importo complessivo pari ad euro 2.600.000,00, in violazione dell'art. 41
d.lgs. n. 231/2007.
La ricorrente ha proposto opposizione, deducendo 1. l'insussistenza, nel merito, della violazione ascritta, per carenza di sufficienti indicatori di anomalia, riguardando l'obbligo di adeguata verifica il rapporto con il proprio cliente e non le controparti, a loro volta soggette al controllo di altri intermediari;
2. l'erroneità, nel r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 quantum, della sanzione applicata, trattandosi in ogni caso di violazione non qualificata.
Contro Nella resistenza del l'opposizione è stata respinta:
1. l'art. 41 del d.lgs.
231/2007 -ratione temporis vigente- non richiede la certezza circa l'illiceità dell'operazione anomala, ma il mero giudizio di ragionevole possibilità del riciclaggio;
2. ai sensi degli artt. 18 e 19 d.lgs. 231/2007- ratione temporis vigenti-
l'obbligo di adeguata verifica imponeva l'acquisizione di tutte le informazioni utili per valutare lo scopo e la natura del rapporto con il cliente, anche nel caso di coinvolgimento di terzi nelle operazioni oggetto del mandato fiduciario (non potendo l'obbligato alla segnalazione affidarsi alla circostanza che la verifica doveva essere condotta anche da altri intermediari);
3. pertanto, la segnalazione disposta dalla ricorrente, intervenuta solo dopo la chiusura dell'ispezione, non può ritenersi tempestiva, in ragione delle oggettive anomalie dell'operazione e delle informazioni acquisibili;
4. la sanzione di euro 120.000,00, inoltre, appare congrua, atteso che l'entità delle somme oggetto delle operazioni in esame e il contesto in cui esse sono state realizzate non consentono di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi base di cui all'art. 58, I comma del d.lgs. 231/2007. Peraltro, alla luce del principio del favor rei, l'amministrazione ha applicato quest'ultima disposizione più favorevole, rispetto alla sanzione prevista dalla normativa vigente all'epoca della commessa violazione.
Ha proposto appello ed il Parte_1 Controparte_1
ha resistito al gravame.
[...]
All'udienza odierna la causa è stata discussa dalle parti, che hanno ribadito le conclusioni di cui ai rispettivi atti processuali (come riportate in epigrafe).
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
1. Con il primo motivo, l'appellante deduce l'errata individuazione dell'autore della
Parte violazione ed il conseguente difetto di legittimazione passiva: la società risulta unica destinataria della sanzione, sebbene sia mera responsabile solidale del soggetto che ha commesso l'illecito; non di meno, quest'ultimo è agevolmente individuabile r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 nel dott. quale relationship manager, secondo quanto Persona_2
verificabile sulla base del manuale operativo antiriciclaggio.
In conformità all'eccezione di controparte, il motivo risulta inammissibile.
Nel decreto sanzionatorio, infatti, si dà conto della circostanza secondo cui il responsabile antiriciclaggio non è indicato nella SOS inviata e non è neppure menzionato negli scritti difensivi, con conseguente applicazione dell'art. 59 d.lgs.
231/2007 (nel testo allora vigente: la responsabilità solidale sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato identificato); la ricorrenza del presupposto fattuale per l'applicazione di tale norma, non di meno, non risulta oggetto dell'opposizione, di talché la doglianza resta preclusa nella presente sede di gravame.
2. Con il secondo motivo, l'appellante contesta, nel merito, la violazione dell'obbligo di segnalazione, ritenuta dal giudice di primo grado.
Secondo l'impugnante, infatti, è privo di fondamento (a) l'addebito circa la mancata acquisizione delle notizie sulle vicende giudiziarie del , quale omissione in Per_1
tesi derivante dall'assenza di monitoraggio: l'obbligo di adeguata verifica non riguarda le “controparti” dell'operazione disposta dal proprio cliente, tanto meno richiede il controllo costante delle controparti stesse. In mancanza di tale obbligo, la conoscenza degli indici reputazionali negativi sul è stata posta a Parte_3
fondamento della verifica successivamente condotta sui bilanci societari- è legittimamente riconducibile all'ispezione avviata dalla stessa UIF presso la fiduciaria ricorrente;
la segnalazione, effettuata soltanto a seguito delle informazioni e dei dati così raccolti, è quindi tempestiva (b) rispetto al momento della cognizione di tali complessivi elementi (non doverosamente conoscibili in precedenza). Per
altro verso, difettano (c) gli indici e gli elementi a fondamento del sospetto circa la provenienza criminosa della provvista utilizzata per le quote della Cogipower Srl: secondo l'appellante, è indebito il collegamento con la retrocessione delle quote, né risulta precisata la ragione di anomalia rispetto alla rivalutazione delle quote stesse o alla provenienza del prezzo dalla società ceduta (laddove, nella sentenza stessa,
viene contestualmente chiarita la giustificazione di tale passaggio e cioè la r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 sussistenza del contratto di servizi di tesoreria); per contro, l'operazione si presentava di per sé priva di elementi di sospetto, quale cessione delle quote per l'alimentazione del rapporto fiduciario effettuata da cliente ritenuto affidabile, privo di indici reputazionali negativi, adeguatamente verificato e sottoposto a controllo costante.
Il motivo è infondato, dovendo essere ribadito che gli obblighi di adeguata verifica sono necessariamente correlati a quelli di segnalazione delle operazioni sospette.
Come osservato nella sentenza impugnata, l'operazione consisteva nel versamento di euro 2.600.000,00 sulla polizza GP1410252 contenuta nel mandato fiduciario.
In base all'art. 18 d.lgs. n. 231/2007 (nella versione ratione temporis applicabile) rientra negli obblighi di adeguata verifica della clientela a carico dell'intermediario l'attività di “controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale”; secondo l'art. 19 lett. c), tale controllo “si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attivita' commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute”.
Va quindi valutata la complessiva operatività del cliente e non solo la singola operazione: la verifica doveva riguardare anche l'origine dei fondi e lo scopo dell'operazione di “retrocessione” delle quote, in relazione all'acquisizione delle stesse nel 2013.
Pertanto, è inconferente la censura dell'appellante circa l'indebita estensione
Part dell'obbligo di verifica alla “controparte” del proprio cliente: l'inadempienza di riguarda la mancanza di accertamento sul proprio cliente, in relazione all'operazione di retrocessione delle quote che, pacificamente (secondo quanto dalla medesima dichiarato nella nota del 30/5/2016), non era stata adeguatamente svolta.
L'anomalia rilevata dagli operanti riguardava la circostanza che il cliente, nel 2013, aveva acquistato le quote al prezzo nominale di euro 375.000,00, poi rivendute, il r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 25/5/2015, per complessivi euro 3.441.802. L'acquirente delle quote era la
[...]
(detentore del 95 % del capitale della COGIPOWER) e il prezzo CP_3 della cessione non era stato corrisposto al cliente venditore dall'acquirente, ma dalla stessa società ceduta COGIPOWER (risultando solo in seguito che tanto era stato effettuato sulla base del contratto di servizio di tesoreria intercorso tra le due società).
Si rendeva quindi necessaria ogni altra verifica, in base alla quale è poi emerso-
secondo quanto riconosciuto dalla stessa intermediaria- l'oggettiva incoerenza del corrispettivo di retrocessione.
In tale contesto, le notizie di stampa, idonee ad avvalorare l'ipotesi della finalità illecita dell'operazione, costituiscono un elemento ulteriore, sebbene non decisivo ai fini dell'obbligo di segnalazione che, come è pacifico (Cass. 9089/2007), postula soltanto il sospetto di riciclaggio.
La segnalazione, dunque, è tardiva perché (inefficacemente) eseguita soltanto a seguito dell'impulso dell'UIF, sebbene già ne sussistessero i presupposti.
3. Con l'ulteriore motivo di gravame, l'appellante lamenta la carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione.
Nella sentenza impugnata, tuttavia, si dà espressamente conto, in conformità al decreto sanzionatorio, della ricorrenza della fattispecie qualificata e della congruità della sanzione applicata (“appare congruo (e analiticamente motivato anche riguardo alla sanzione irrogata), in quanto l'entità delle somme oggetto delle operazioni in esame (complessivamente euro 2.600.000,00) e il contesto in cui esse
sono state realizzate (in particolare in considerazione della evidenza dei motivi di sospetto e dell'omissione da parte dell'opponente di adeguati approfondimenti) non consentono di inquadrare la fattispecie contestata nella ipotesi base di cui all'art.
58 comma 1 del vigente dlvo 231/2007”), tenuto conto della disciplina più favorevole che è sopravvenuta rispetto all'epoca della violazione (“correttamente alla luce del noto principio del “favor rei” introdotto dal dlvo n.90/2017 (che prevede nelle ipotesi diverse dalla fattispecie base una sanzione che va da un
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 minimo di euro 30.000,00 ad euro 300.000,00) l'amministrazione ha applicato quest'ultima disposizione più favorevole, rispetto alla sanzione prevista dalla precedente normativa (vigente all'epoca della commessa violazione) che prevedeva limiti minimi e massimi della sanzione in astratto irrogabile più gravosi (dal 1% al
40% dell'importo delle operazioni non segnalate), ovvero un minimo di euro
26.000,00 ad un massimo di euro 1.040.000,00. In questo senso, la sanzione
irrogata (di euro 120.000,00) è corrispondente ad un valore di poco inferiore a quello medio previsto dalla normativa intervenuta ed è evidentemente di gran lunga
inferiore a quella che sarebbe stata applicabile seguendo lo stesso criterio, ma applicando la previgente normativa (valore medio circa euro 533.000,00)”).
Anche tale motivo va quindi disatteso, dovendo l'appello essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 che tiene conto dell'attività processuale svolta.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti del contro la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 10315/2021, ogni altra conclusione disattesa, così
provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna alla refusione delle spese in favore del Parte_1
che liquida in euro 9.991,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
− dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 3/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8