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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/12/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. R.G. 362/2018, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.12.2025 nonché le note conclusive autorizzate depositate dall' avv.ta Antonella Bartolone, nell'interesse di parte attrice;
dall' Avv. Parte_1
IA PO e dall'avv. Marco Rossi, nell'interesse, rispettivamente, delle convenute aziende di credito CP_1
e , visto l'art. 281 sexies cpc - pronuncia la
[...] CP_2
seguente
SENTENZA tra
(C.F. ), in proprio e Parte_1 CodiceFiscale_1
nella qualità di titolare della ditta omonima, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico (P.IVA rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv.ta Antonella Bartolone, giusta procura in atti.
ATTORE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
(C.F./P.IVA ) elettivamente domiciliato in indirizzo P.IVA_2 telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. IA PO, giusta procura in atti.
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. CP_2
/P.IVA ), elettivamente domiciliata in indirizzo P.IVA_3
telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, giusta procura in atti.
ER MA
Oggetto: contratti bancari azione di accertamento e ripetizione.
In fatto ed in diritto
La sentenza redatta ex art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 132 n. 4 c.p.c.
Con atto di citazione del 22.02.2018 ritualmente notificato in data
26.02.2018, in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della omonima ditta, ha citato in giudizio CP_1
onde ottenere sentenza di accertamento dell'illegittima
[...]
applicazione di tassi usurari, tassi ultra legali, anatocismo e commissione massimo scoperto, vulneranti il rapporto di conto corrente n. 166778 (già n. 196015) acceso presso l'istituto bancario
Contr
, nonché condanna alla restituzione dell'importo di € 29.519,19 ed al pagamento delle somme addebitate dal 30/06/2015 sino al giorno pag. 2/21 della chiusura del c/c (13/10/2015), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nell'atto introduttivo , in particolare, ha premesso Parte_1
di aver intrattenuto il rapporto bancario con il (già CP_1 CP_1
Banco Popolare Soc. Coop. e Banco Popolare Siciliano) filiale di
Milazzo, costituito da una apertura di credito in conto corrente n.
166778 non regolato da alcun contratto di conto corrente, né di apertura di credito, né di sottoscrizione delle condizioni economiche.
A supporto della domanda, inoltre, ha prodotto un elaborato peritale
Contr secondo il quale, l'istituto di credito : a) ha registrato congiuntamente gli interessi, le commissioni e le spese alle poste modificative del credito, determinando una modifica del capitale a credito del cliente oppure riducendo l'attivo; b) ha impiegato un sistema contabile che in un unico conto, fonde poste che hanno una natura giuridica diversa, determinando la trasformazione automatica delle competenze in capitale.
Riferendosi, quindi, alla ricostruzione del rapporto di conto corrente - relativa al periodo intercorrente negli anni 2004-2015 - operata in seno all'elaborato peritale posto al centro dell'impalcatura dell'atto introduttivo, l'attore ha evidenziato: a) che la banca riporta un saldo
a credito di € 40.289,45, nell'estratto conto del 30.06.2015, comprensivo delle competenze annotate nel trimestre, composto da €
pag. 3/21 10.770,26 per capitale prestato ed € 29.519,19 per competenze reclamate oltre quelle risultanti nell'ultimo estratto conto del
13.10.2015 (data di chiusura del conto); b) che la banca ha addebitato somme per anatocismo pari ad € 6.976,98 (“
l'anatocismo totale calcolato in tutti i trimestri oggetto di analisi è pari a euro € 6.859,42”) nonché somme illegittime pari a € 29.519,19 per superamento delle soglie di usura secondo la L. 108 del 1996 oltre ad ulteriori somme illegittimamente addebitate successivamente alla data del 30.06.2015 fino al 13.10.2015; c) che il superamento del tasso soglia si è verificato in tutto il periodo contabilizzato (45 trimestri su 45 analizzati).
Nel dedurre, più in particolare, che “quanto all'anatocismo, posto che il c/c è stato aperto successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, dal 16.3.2004 al 31.12.2013 è legittima la produzione di interessi su interessi” l'attore ha esposto di aver, con la chiusura del conto, costituito in mora parte convenuta chiedendo copia del contratto di corrispondenza e copia del contratto di apertura di credito oltre alla ripetizione delle somme oggetto di contestazione senza, tuttavia, ricevere riscontro, così avviando la procedura di mediazione per ottenere la ripetizione dell'importo complessivo di €
29.519,19 pari agli interessi anatocistici ed usurari applicati.
In conclusione, dolendosi del fatto che “il procedimento di mediazione si è concluso con verbale negativo di ingiustificata mancata
pag. 4/21 partecipazione della controparte al predetto procedimento” ha chiesto al Tribunale di: a) riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
b) accertare che sul conto corrente si sono rinvenuti interessi non dovuti;
c) di ritenere e dichiarare, sulla scorta dell'elaborato peritale l'obbligo del di restituzione Controparte_1
della somma di € 29.519,19 oltre le ulteriori somme illegittimamente addebitate allo stesso successivamente al 30.06.2015 e fino al
13.10.2015; d) per l'effetto condannare il al pagamento CP_1
della somma in favore di parte attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
e) verificare in conseguenza del perpetrato reato di usura, in violazione della L. n. 108/96 se trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica;
f) condannare il al versamento all'entrata di bilancio dello stato Controparte_1
della somma di € 518,00 corrispondente al contributo unificato;
g) con vittoria di spese e compensi di causa.
Il giudizio si è svolto nella resistenza dell'istituto di credito
[...]
che con comparsa di risposta del 30.05.2018 ha chiesto CP_1
l'integrale rigetto delle domande proposte.
pag. 5/21 Nell'atto difensivo parte convenuta ha, preliminarmente, eccepito il difetto di legittimazione passiva per intervenuta cessione del credito in favore di . CP_2
Esponendo, infatti, che il rapporto di c/c n. 166778 (già n. 196015) instaurato con l'agenzia di Milazzo con l'allora Banco Popolare Soc.
Coop (che in Sicilia utilizzava allora il marchio Banco Popolare
Siciliano) è cessato in data 13.10.2015 con un credito maturato nei confronti di parte attrice pari ad € 42.576,69 ha lamentato che parte attrice ha omesso di riferire che a decorrere dal 20.06.2016, l'istituto bancario convenuto, ha ceduto pro-soluto, il credito derivante dal conto corrente n. 166778 alla contenuto in un CP_2
portafoglio di crediti non performing (per capitale e interessi anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 29/02/2016) classificati a
“sofferenze” ed individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico BA (D. lgs. n. 385/93).
Dell'intervenuta cessione, sono stati notiziati i debitori ceduti a cura della cessionaria, ai sensi dell'art. 58, 2° comma, del D. lgs. n. 385/93, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 76 del 28/06/2016 – Parte II.
Pertanto, è succeduta, a far data dal 20/06/2016, nel Controparte_2
rapporto obbligatorio dedotto in lite, divenendo titolare del relativo credito nonché dei diritti e dei rapporti giuridici ad esso inerenti, in guisa da non sussistere legittimazione alcuna del Controparte_1
pag. 6/21 (succeduto al Banco Popolare Soc. Coop.) a resistere alle domande di accertamento e/o restitutorie proposte nei suoi confronti dall'odierno attore (debitore ceduto).
L'azienda di credito convenuta, inoltre, ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle somme asseritamente versate in maniera indebita (per interessi, commissioni e spese) anteriormente al 23.10.2005.
Ha, altresì, dedotto che gli interessi, le commissioni e le spese comunque denominate sono stati espressamente pattuiti nel contratto di accensione del rapporto di conto corrente, nell'addendum contrattuale del 14.06.2013 e nelle aperture di credito accordate e prodotte in atti.
Ha aggiunto che le proposte di variazione e/o le variazioni delle condizioni economiche sono state sempre puntualmente comunicate al correntista mediante pubblicazione nella gazzetta ufficiale o mediante notifica apposita.
Ha eccepito l'infondatezza: a) dell'asserita usurarietà dei tassi, rilevando trattarsi, al più, di usura sopravvenuta in considerazione della legittimità degli interessi pattuiti ab origine nei limiti di legge;
b) della inclusione della CMS nella determinazione del T.E.G.
(computabile solo a far data dal 01.01.2010).
Ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale: a) in via pregiudiziale e preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del pag. 7/21 e/o la carenza, in capo al medesimo, della titolarità Controparte_1
del rapporto giuridico dedotto in giudizio;
b) in via meramente subordinata di dichiarare inammissibili in rito e nel merito infondate, anche perché in tutto o in parte prescritte e le domande formulate dall'attore (in proprio e nella qualità) nei confronti dell'azienda di credito convenuta, con vittoria di spese e compensi.
Disposta, con ordinanza pubblicata il 21.06.2018 - modificata con ordinanza pubblicata in data 28.06.2018 - l'integrazione del contradditorio, si è costituita in giudizio con comparsa CP_2
del 14.01.2019 rilevando, anzitutto, la cessione di crediti ex art. 58
TUB del 20/6/2016 in proprio favore, da potere del Banco Popolare
Soc. Coop. - avente ad oggetto il credito (€ 42.576,69 a titolo capitale ed € 2.804,78 a titolo di interessi) nei confronti di parte attrice – così contestando la perdita di legittimazione a resistere alle domande di accertamento e/o restitutorie proposte dall'attore, sostenuta dal CP_1
.
[...]
al riguardo, eccependo l'assoluta carenza di legittimazione CP_2
passiva, ha esposto di aver acquistato solo il credito nei confronti di parte attrice – ponendosi quale cessionaria del credito e non cessionaria del contratto - restando, invero, le poste passive, in capo alla cedente, unica parte tenuta a rispondere di eventuali debiti redibitori.
pag. 8/21 inoltre, sempre a sostegno dell'obiezione mossa in ordine CP_2
alla legittimazione a resistere, ha eccepito di non aver ricevuto da parte attrice somma alcuna – rispetto alla quale paventare la pretesa ripetitoria postulante la prova della ricezione di somma indebita - in quanto il rapporto di conto corrente e le relative aperture di credito sono state accese nel 2004, il passaggio a sofferenza è avvenuto nel
2015 mentre il credito è stato acquistato solo nel 2016.
Evidenziando la dichiarazione confessoria, riferibile all'attore, in ordine al rapporto di c/c n. 166778 e relative aperture di credito sino al
2015, nonché il mancato disconoscimento, sempre imputabile all'attore, dei contratti prodotti dal , ha anch'essa eccepito CP_1
la prescrizione di qualsiasi pretesa di parte attrice antecedente al
23.10.2005 contestando il calcolo dell'usura, anche con riferimento all'applicazione di formula differente rispetto a quella prevista dalla
Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio.
Del pari, ha contestato la dedotta usura sotto il profilo della errata inclusione della commissione di massimo scoperto nel calcolo dell'usura per il periodo precedente il 2009. Da ultimo, ha rilevato l'errata evocazione dell'art.1815 co. II c.c. (con azzeramento delle competenze) anziché la riduzione del tasso applicato entro i limiti della soglia.
Infine, contestando la valenza probatoria della perizia di parte, CP_2
ha concluso chiedendo: a) in via preliminare l' estromissione dal
[...]
pag. 9/21 giudizio;
b) nel merito il rigetto di tutte le domande delle controparti;
c) la rifusione degli onorari e delle spese del giudizio in proprio favore.
Concessi i termini 183 VI comma c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di CTU contabile;
poi, rinviata per la decisione previo deposito di note conclusionali, viene incamerata in riserva di decisone.
************
La pretesa fatta valere da parte attrice va qualificata, anzitutto, come azione di accertamento del credito - che si assume maturato ex art. 2033 c.c. - strumentale per l'esame della domanda di ripetizione.
In tal senso le conclusioni rassegnate da parte attrice - nei termini meglio esplicitati in sede di scritti conclusivi – “la domanda formulata dall'attore è volta ad ottenere: l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative all'applicazione di interessi ultra legali, anatocistici e di commissioni di massimo scoperto non determinate in modo trasparente;
l'accertamento che i tassi applicati sul c/c n.
166778 abbiano superato i limiti del tasso soglia antiusura in diversi trimestri nel corso del rapporto; la conseguente rideterminazione del saldo di conto corrente e la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla , per importo non inferiore ad € 29.519,19, oltre CP_2
accessori di legge”(cfr. NOTE CONCLUSIVE del 12.12.2025).
pag. 10/21 Inquadrata la domanda come azione dichiarativa della nullità nonché di condanna, alla luce della complessiva documentazione versata in atti e degli elementi acquisibili dalle indagini peritali espletate, la pretesa di parte attrice si presta ad esiti di parziale accoglimento.
Al riguardo, dalle indagini peritali espletate è emersa, anzitutto, la lacunosità della documentazione prodotta da parte attrice, stante la mancata produzione di tutti gli estratti conto all'insegna dei crismi della continuità e completezza.
Risulta, infatti, accertata dalla consulente incaricata – ribadita e meglio chiarita in sede di relazione integrativa a chiarimento – la impossibilità di procedere ad una fedele ricostruzione del conto, a causa della mancanza di numerosi estratti conto. Un eventuale ricalcolo dello stesso, in particolare, “sarebbe risultato molto lacunoso
e non rispondente alla realtà” (cfr. relazione integrativa di CTU del
06.09.2024).
La CTU ha, infatti, precisato che “gli estratti conto mancanti sono relativi a periodi troppo ampi per poter ricostruire in maniera veritiera un saldo finale con tutto il periodo del rapporto di conto corrente”. I periodi mancanti sono indicati precisamente: “dal II° trimestre 2004 al I° trimestre 2007, dal III° trimestre 2008 al IV trimestre 2012, III° trimestre 2015” (cfr. relazione integrativa di CTU del 06.09.2024).
pag. 11/21 Da tale circostanza discende l'assorbimento delle censure veicolate con l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal convenuto . CP_1
Corretta, dunque, con il presupposto della rilevata lacunosità degli estratti conto – tale da non consentire il ricalcolo quand'anche, in ipotesi, fosse riscontrabile una nullità per violazione del divieto di anatocismo o per pattuizione di CMS in contrasto con i crismi di cui all'art. 1346 c.c. (così dequotandosi la rilevanza della prescrizione che colpisce la pretesa formalmente azionata ex art. 2033 c.c. non anche la sottesa azione di nullità, imprescrittibile ex art. 1422 c.c.) - è la premessa riportata nella indicazione dell'approccio metodologico della CTU secondo cui è stata eseguita “una analisi sintetica del conto corrente, considerando i saldi liquidi trimestrali e i dati dei prospetti riepilogativi delle competenze. Non sono state quindi operate rettifiche al calcolo dei numeri debitori e creditori rispetto a quanto riportato dagli estratti conto scalare” (cfr. paragrafo n. 5 relazione di
CTU a firma dott.ssa ). Persona_1
Del pari, ad ulteriore conforto alla attendibilità dei risultati dell'indagine espletata l'ulteriore – conforme – considerazione per cui il risultato esplicitato – esplicativo del valore del saldo negativo del rapporto “alla data del 13.10.2015 l'importo di € 42.576,69 viene portato a sofferenza” – è la precisazione per cui “l'analisi del conto corrente è stata eseguita rispetto ai riassunti scalari forniti dalla
pag. 12/21 banca” (cfr. paragrafo n. 6 relazione di CTU a firma dott.ssa
). Persona_1
In ogni caso, ove il riferimento contenuto, da ultimo, negli scritti conclusionali – ove, in particolare, si chiede di “Dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle pattuizioni relative a tassi ultra legali e delle commissioni di massimo scoperto prive di determinazione trasparente” – ad interessi ultra- legali invalidi sia teso a denunciare la nullità dei tassi di interesse per insussistenza di pattuizione scritta ex art. 1284 co. III c.c. ovvero la nullità della clausola anatocistica e delle CMS, lo stesso conduce ad una declaratoria di infondatezza.
Costituendosi, infatti, ha prodotto l'originario contratto CP_3
datato 16.3.2004 con sottoscrizione non disconosciuta dal correntista, recante indicazione della misura dei tassi di interesse, dei giorni valuta, delle voci di spesa (esemplificando “spese tenuta conto mensile”; “spese elaborazione e produzione estratti conto”; “spese estinzione c/c”; “commissione blocco carta”; ) della CMS oltreché il successivo contratto del 14.6.2013 – costituente modifica convenuta delle condizioni contrattuali, con precisa ricognizione delle clausole oggetto di variazione (come, esemplificando, tasso creditore annuo;
tasso debitore entro fido ed extra fido;
tasso per fido di fatto) - (cfr.
Contr docc. n. 6, n. 7 fascicolo convenuto).
pag. 13/21 Sicché - premesso, comunque, che alla data di sottoscrizione del contratto originario del 16.3.2004 era già in vigore la delibera CICR del 9.2.2000, relativa alla validità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, a condizione di reciprocità e di pattuizione in forma scritta non surrogabile da equipollenti (come la menzione negli estratti conto periodicamente inviati o l'affissione nei locali di esercizio della azienda di credito della relativa applicazione o, da ultimo, la pubblicazione in G.U.) validità predicabile nella fattispecie alla luce della presenza di esplicita previsione della periodicità trimestrale e della apposizione della doppia sottoscrizione del correntista (cfr. doc. n. 6 fascicolo convenuto ) - va CP_1
respinta la tesi della nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle pattuizioni relative a tassi ultra legali e delle commissioni di massimo scoperto prive di determinazione trasparente.
In punto di anatocismo, peraltro, anche ponendo mente alle ulteriori difese attoree – ove, in particolare, ha insistito sulla nullità deducendo che “la clausola di reciprocità è stata prevista solo dal 01.01.2004 e che, prima di tale data, la pratica è illegittima” (cfr. note conclusive del 12.12.2025) – non può pervenirsi a declaratoria di fondatezza della tesi attorea giacché è la stessa parte attrice a prospettare, tramite richiamo alla ricostruzione operata dal proprio perito di parte, una analisi del rapporto che comincia da 2004 (cfr. pag. 3 citazione).
pag. 14/21 Sicché, considerato che la scheda contrattuale originaria prodotta dalla azienda di credito convenuta risale proprio al 16.3.2004 e che non viene dedotto in termini chiari ed univoci alcun elemento a confutazione della apertura del rapporto a far data dal 2004, la domanda di nullità va respinta sussistendo, al tempo della sottoscrizione, la copertura di cui alla delibera CICR 9.2.2000.
A questo punto, può procedersi con l'esame della eccezione di nullità per violazione della normativa di cui alla legge 108/1996.
Occorre, tuttavia, premettere – così già prendendo posizione, respingendole, in ordine alle difese spiegate dalla parte attrice in termini di contestazione della irrilevanza dell'usura sopravvenuta
(“Non è condivisibile la difesa avversaria che invoca l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta: nella specie, le pattuizioni contrattuali risultano originariamente indeterminate” ai fini del “ diritto del correntista alla loro restituzione e al ricalcolo del saldo ex art. 1815, comma 2, c.c.”(cfr. note conclusive del 12.12.2025) - che il meccanismo sanzionatorio civilistico congegnato dal legislatore all'art. 1815 co. II c.c. – ovvero la conversione forzosa del mutuo feneratizio in mutuo gratuito, applicabile a qualsivoglia tipologia di finanziamento (non solo, dunque, al contratto tipico di cui all'art. 1813 c.c. ma, in tesi, anche all'apertura di credito in c/c ovvero ad altro fido regolato in c/c) - è destinato a trovare applicazione solo al cospetto delle ipotesi di usura originaria.
pag. 15/21 La c.d. usura sopravvenuta, infatti, resta fuori dal perimetro della nullità/inefficacia della clausola contrattuale determinativa del tasso di interesse.
«Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996 , non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto»(cfr. Cassazione civile, sez. III, 17/08/2023, n. 24743; conf. nel merito Corte appello, Messina, sez. I, 22/05/2023, n. 434).
Concentrandosi, dunque, le censure dell'attore - al netto della esposizione in fatto riportata nel libello introduttivo non sempre innervata da linearità e piana intellegibilità - sulla dedotta nullità delle clausole per violazione della normativa in tema di usura oggettiva
– come meglio esposto, in sintesi, negli scritti conclusionali ove si conclude “Accertare e dichiarare che sul conto corrente n. 166778 sono stati applicati tassi d'interesse usurari, con conseguente diritto
pag. 16/21 del correntista alla restituzione delle somme indebitamente addebitate” – e tenuto conto della natura affidata del c/c dedotto in lite
– ricavabile anche al cospetto delle aperture di credito disciplinate dai documenti di sintesi prodotti (cfr. docc. nn.
8-10 fascicolo CP_1
convenuto)- occorre, anche in tal caso, fare riferimento alle
[...]
conclusioni rassegnate dalla professionista incaricata declinabili, specie con riferimento al tema dell'usura, come attendibili giacché, tra le altre, non inficiate dalla lacunosità della documentazione bancaria per rilevati periodi.
Dalla relazione di CTU – attendibile anche rispetto a tale accertamento giacché improntata alla condivisibile metodologia di calcolo del TEG “disciplinata dalle Istruzioni della Banca d'Italia protempore vigenti” ovvero alla «metodica consulenziale intesa ad escludere dal calcolo del tasso soglia la c.m.s. per il periodo antecedente al 2010» (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/03/2022,
n.7831) - è emersa: a) l'assenza di usurarietà contrattuale relativamente al tasso di interesse ed eventuali commissioni (vale a dire “Non sono stati rilevati trimestri nei quali sono state applicate commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre la soglia usura”)
(cfr. paragrafo 7 relazione di CTU a firma dott.ssa e Persona_1
tabella n. 2 colonna soglia CMS in %); c) la sola usura sopravvenuta in nove trimestri, dove il TEG ha superato il tasso soglia e precisamente “III TRIM. 2010, IV TRIM. 2010, I TRIM. 2011, III
pag. 17/21 TRIM. 2011, IV TRIM. 2011, I TRIM. 2012, II TRIM. 2012, III TRIM.
2012, IV TRIM. 2012” (cfr. paragrafo 7 pag.13 relazione di CTU a firma dott.ssa ). Persona_1
In corrispondenza di tali trimestri la consulente – in linea on la premessa basata sulla portata dell'art. 1815 co. II c.c., non invocabile nella fattispecie - ha proceduto alla riconduzione del tasso rilevato al tasso soglia (cfr. Tabella 3 Riepilogo analisi conto corrente - voce usura oggettiva) quantificando un importo complessivo di € 4.680,92
“quale somma da recuperare a favore del correntista” (cfr. relazione integrativa del 6.9.2024 e già pag. 13 paragrafo 7 relazione di CTU a firma dott.ssa ) Persona_1
Tale risultato si traduce e comporta, in linea con le difese esposte dalla e dal sul punto collimanti e CP_2 Controparte_1
condivisibili, giacché nella domanda di condanna è senz'altro contenuta quella presupposta di accertamento e rettifica - recanti riferimento alla applicabilità, alla fattispecie, della mera compensazione contabile sottesa all'operazione di ricalcolo del conto al cospetto di un saldo passivo che indica un mancato saldo da parte del correntista (cfr. note conclusive del 12.12.2025 depositate da e dal – una rideterminazione CP_2 Controparte_1
contabile dell'esposizione debitoria maturata da parte attrice, cristallizzata nella indicazione, alla data di chiusura conto del pag. 18/21 31.10.2015, di un saldo debitore pari a € 42.576,69 (cfr. doc.1
Contr fascicolo parte convenuta ).
Il saldo rettificato, dunque, è pari a € 37.895,77 (€ 42.576,69 - €
4.680,92).
Alla luce dell'esito del giudizio le spese processuali meritano compensazione tra tutte le parti del giudizio, inclusa la posizione imputabile a . CP_2
Se, infatti, l'esito del giudizio – privo di statuizioni di carattere condannatorio – rende superfluo e assorbe l'esame della contestazione svolta in termini di carenza di legittimazione passiva – dall'altro, comunque, la presenza di non sempre univoco orientamento giurisprudenziale - e la dipendenza, caso per caso, dai contenuti del contratto di cessione – nella specie, peraltro, prodotto e connotato dalla previsione di clausole dai contenuti non sempre univoci, specie come si evince dalla lettura dell'art. 17 “gestione del contenzioso” alla cui esplicazione nemmeno le deduzioni delle parti cedente e cessionaria hanno fornito contributo chiarificatore alcuno - (cfr. doc.
n. 2 fascicolo ) – conduce a ritenere sussistenti i CP_2
presupposti ex art. 92 co. II come inciso dalla sentenza della Consulta
n. 77 del 19.4.2018.
Le spese di CTU vanno definitivamente compensate – in misura pari al 50% - tra parte attrice e in considerazione del parziale CP_4
accoglimento della domanda e del comportamento processuale delle pag. 19/21 parti avuto riguardo, a tal proposito, da un lato alla omessa richiesta - nella lettera inoltrata al ai sensi dell'art. 119 TUB - degli CP_1
estratti conto, poi successivamente non prodotti dalla parte onerata che ha agito e, dall'altro, al mancato riscontro riferibile al CP_1
della richiesta di rilascio copia, essendo, poi, la documentazione (i.e. i contratti di accensione debitamente sottoscritti dalle parti) prodotta in giudizio.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. n.362/2018, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da Pt_1
nei limiti e per le causali articolate in parte motiva e, per
[...]
l'effetto, accertata la presenza di usura sopravvenuta sul conto corrente affidato n. 166778 dichiara che il saldo del conto corrente rettificato di cui è ancora debitrice parte attrice (considerando la riconduzione entro i tassi soglia in misura complessiva pari ad €
4.680,92) è pari a € 37.895,77;
COMPENSA le spese processuali anche in relazione alla posizione del terzo;
PONE definitivamente in solido a carico di parte attrice e di parte
Contr convenuta le spese di CTU già liquidate con separato decreto in atti.
pag. 20/21 Barcellona P.G. 21.12.2025.
La Giudice
Dott.ssa Di Giovanni Elisa
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