Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 219/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 19/12/2024, tenuta mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
rappresentato e difeso da: avv.ti DI GREGORIO PIER PAOLO, DE MARZO Parte_1
MANUELA e DE TULLIO LUISA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, e quali eredi di Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi da: avv. IACONI CIRO, elettivamente Persona_1
domiciliati come in atti;
-appellati-
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. Appello Pt_1
avverso la sentenza n. 197/2024 del 17/04/2024, emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di
Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Con ricorso depositato il 13/05/2024 l ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, Parte_1
pronunciata il 17/04/2024, depositata in pari data e notificata il 19/04/2024, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto il 24/10/2023 da e Controparte_1 CP_2 [...]
quali eredi di in riassunzione del giudizio introdotto dal dante CP_3 Persona_1
causa con ricorso del 13/09/2022, era stata dichiarata la sussistenza in capo al dante causa stesso di postumi invalidanti in misura del 55% in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito il
25/01/2020, allorché, mentre stava svolgendo mansioni di movimentazione manuale di assi di legno, veniva colto da sindrome coronarica acuta da occlusione trombotica del ramo intraventricolare anteriore, e l' era stato condannato al pagamento in favore dei ricorrenti CP_4
dei ratei della relativa rendita da infortunio maturata dal dante causa, con decorrenza dalla domanda amministrativa al decesso (intervenuto per altra causa).
L'impugnata sentenza, recependo le conclusioni del c.t.u. nominato, ha ritenuto la sussistenza, quanto all'evento occorso a il 25/01/2020, di occasione di lavoro, poiché egli, Persona_1
già cardiopatico, stava svolgendo mansioni di movimentazione manuale di carichi in un cantiere sito all'aperto, presso il molo portuale di Pescara, in ambiente assai freddo ed umido ed esposto al vento, con conseguente aumento del rischio lavorativo ambientale e configurabilità di causa violenta.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione, poiché:
-ai fini dell'indennizzabilità degli infortuni sul lavoro deve sussistere, oltre alla causa violenta, anche un collegamento eziologico tra il lavoro stesso e l'infortunio subito, laddove Persona_1
era affetto da preesistenti malattie cardiache e stava movimentando assi di legno di peso
[...]
variabile tra 14 e 22 Kg., trasportate da due persone, ed in condizioni climatiche normali per i mesi invernali, attività non qualificabile come lavoro particolarmente faticoso che potesse avere un qualche ruolo causale nel determinismo dell'evento, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, che aveva acriticamente aderito alle conclusioni del c.t.u. nominato,
l'infortunio non era indennizzabile ma si era trattato di evento dovuto esclusivamente alle preesistenti condizioni patologiche del lavoratore (affetto da tutti i fattori di rischio noti, quali obesità, tabagismo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia), con una mera coincidenza temporale con l'attività lavorativa;
-la valutazione della percentuale invalidante operata dal c.t.u. e recepita nell'impugnata sentenza era eccessiva, poiché a fronte di una cardiopatia in classe NYHA II-III con F.E. del 30-35%, era stata indicata nel 55% in difformità dai valori tabellari di cui alla l. n. 38/2000, in base ai quali, in caso di cardiopatia con classe NYHA II-III e F.E. dal 30 al 39%, è prevista una forbice valutativa fra il 31 ed il 60%, sicché, sulla base dell'ultimo valore di F.E. (35%), la stima corretta non doveva eccedere il 40% di danno biologico.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda avanzata dagli appellati in primo grado o, in subordine, la riduzione della percentuale di danno biologico conseguente all'infortunio.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
In data odierna, all'esito dell'udienza celebrata nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
L'appello è infondato, per le seguenti considerazioni.
L'impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione di consolidati principi giurisprudenziali in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in base ai quali, da un lato la causa violenta, richiesta dall'art. 2 d.P.R. n. 1124/1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non particolare, eccezionale ed abnorme ma svolto in condizioni tipiche e abituali di lavoro, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (cfr. Cass. Sez. L. nn. 27831 del 30/12/2009 rv. 611443 – 01 e 8019 del
21/05/2003 rv. 563406 - 01); dall'altro, la predisposizione morbosa del lavoratore non esclude il nesso causale tra lo stress emotivo e ambientale e l'evento infortunistico, in relazione anche al principio della equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, dovendosi riconoscere un ruolo di concausa (cd. concausa di lesione) anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia
(cfr. Cass. Sez. L. nn. 14085 del 26/10/2000 rv. 541223 – 01, 19682 del 23/12/2003 rv. 569165 –
01, 13928 del 24/07/2004 rv. 577575 – 01, 21021 del 08/10/2007 rv. 599555 – 01 e 14770 del
04/06/2008 rv. 603526 - 01).
In particolare, in caso di infarto o altre patologie acute cardiache, che di per sé non integrano la causa violenta, va accertato se la rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore sia da collegare causalmente a specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità, sì da poter essere considerate, sia pure in termini di mera probabilità, fattori concorrenti e da far escludere che si sia trattato del semplice effetto logorante esercitato sull'organismo da gravose condizioni di lavoro (cfr. Cass. Sez. L. nn. 14085/2000 e 19682/2003 citt., nonché nn.12685 del 29/08/2003 rv. 566397 – 01 e 23894 del 03/09/2021 rv.
662120 - 01).
Pertanto, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, agli effetti dell'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro per cui è causa non è necessario che stesse Persona_1
svolgendo attività lavorative comportanti sforzo fisico maggiore rispetto a quello ordinariamente richiesto dalle mansioni cui era adibito, ma è sufficiente che le condizioni ambientali di lavoro abbiano costituito un fattore di peculiare resistenza, idoneo ad integrare causa o concausa dell'evento dannoso occorsogli.
Osserva quindi la Corte che la valutazione delle risultanze istruttorie operata nell'impugnata sentenza è corretta, in quanto il come concordemente riferito dai testi escussi in primo Per_1
grado, stava svolgendo attività di movimentazione manuale di assi di legno di peso tra 14 e 22
Kg., nel cantiere aperto dalla sua datrice di lavoro presso il molo del porto di Pescara, in giornata molto fredda, umida e ventosa, operando con l'ausilio di altro lavoratore ma a volte, per le assi meno pesanti, anche da solo, ed aveva iniziato tale attività prestissimo al mattino, verso le 6.00.
Si è trattato quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, di attività lavorativa manuale comportante sforzo fisico (peraltro svolto, nelle movimentazioni eseguite da solo, con carichi di peso prossimo ai limiti di cui al d.lgs. n. 81/2008-All. XXXIII), eseguita all'esterno, in luogo umido e ventoso, ed a basse temperature, con evidenza integrante una condizione ambientale di lavoro assai disagevole, idonea ad integrare un peculiare fattore di resistenza nei sensi sopra evidenziati.
Quanto alla concreta idoneità, ai detti effetti, della descritta situazione ambientale, con riferimento all'evento occorso al lavoratore ed alle preesistenti malattie cardiache da cui era affetto, il c.t.u. nominato in primo grado ha evidenziato che il freddo intenso è un grosso pericolo per le persone ad alto rischio cardiovascolare in quanto le basse temperature inducono una vasocostrizione che, a sua volta, può provocare la rottura delle placche aterosclerotiche coronariche, ed il pericolo aumenta nei soggetti a rischio cardiovascolare che compiono sforzi fisici al freddo, specialmente al mattino presto, in quanto il freddo e la fatica aumentano la pressione arteriosa e il battito cardiaco incrementando ulteriormente il rischio di attacchi cardiaci, ed ha concluso, anche tenendo conto delle basse temperature, del vento e dell'umidità
(minima di 2°, massima di 12°, media di 5°, umidità tra il 71 ed il 100%, vento tra 6 e 11 Km/h) registratesi il giorno dell'infortunio, nel senso che la condizione straordinaria di stress fisico durante l'attività lavorativa per lo sforzo compiuto in condizioni climatiche sfavorevoli ha agito come concausa efficiente e determinante dell'ischemia cardiaca occorsa.
Le conclusioni peritali sono pienamente condivisibili, in quanto raggiunte a seguito di compiuto esame delle risultanze di causa e corretta applicazione alla fattispecie della corrente criteriologia medico legale, in aderenza ai principi di diritto sopra richiamati.
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha aderito alle conclusioni peritali ed ha ritenuto la sussistenza, quanto all'infortunio per cui è causa, dell'occasione di lavoro (in relazione alle peculiari condizioni ambientali sopra descritte) e del nesso concausale tra attività lavorativa ed evento.
Infine, relativamente alla quantificazione del grado di danno biologico derivato dall'infortunio, la valutazione del c.t.u. deve ritenersi corretta, in quanto raggiunta in base alla gravità e tipologia
(ipocinetico-dilatativa) della cardiopatia residuata a carico del lavoratore come descritta dalle certificazioni sanitarie in atti (cardiopatia di classe NYHA II-III con frazione di eiezione del 35%
- cfr. in specie certificati del 25/02/2020 e 23/06/2020), in conformità alle previsioni tabellari di legge [d.M. 12/07/2000 voce 3 a) – 31-60%] e tenuto conto del riscontro di F.E. prossima, laddove le critiche mosse dall'appellante sono prive di ogni riferimento alle caratteristiche della malattia e di deduzione di errori diagnostici e di deduzione di erroneità o incongruità delle conclusioni raggiunte dal c.t.u., sicché le censure mosse dall'appellante costituiscono mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice
(cfr. Cass. Sez. 6 – L. n. 1652 del 03/02/2012 rv. 620903 – 01; Cass. Sez. 3 n. 34395 del
11/12/2023 rv. 669576 - 01).
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 197/2024 in data 17/04/2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore degli appellati, in solido, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila il 19/12/2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -