Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 27/03/2023, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 01910/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01078/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 1078 del 2021, proposto da:
NT AC, rappresentata e difesa dagli Avv. Patrizia Kivel Mazuy e Maria Rosaria Amodio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Napoli, alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l’annullamento
della disposizione dirigenziale n. 349/A del 27/10/2020 – contenzioso amministrativo 639/2015 – notificata in data 23/12/2020 – a firma del Dirigente della Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio – Settore Antiabusivismo Edilizio Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Napoli, con la quale è stata ordinata la demolizione di opere che si assumono abusivamente realizzate, in Napoli, alla Via Barone s.n.c., nel termine di 90 gg. dalla notifica del provvedimento impugnato, nonché d’ogni altro atto preordinato connesso e conseguente, comunque lesivo dell’interesse di parte ricorrente, ivi compresa la disposizione dirigenziale n. 143/A del 15/06/2016, avente ad oggetto l’ordine di demolizione delle medesime opere, non notificata né comunicata prima alla ricorrente, estesa per effetto della determina n. 349/2020 alla ricorrente;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La ricorrente impugnava gli atti e provvedimenti specificati in epigrafe, avverso i quali articolava varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili sintomatici.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, con memoria di stile.
In data 28.07.2022 parte ricorrente dichiarava la propria sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, “essendo intervenuto provvedimento di annullamento dell’atto impugnato con il ricorso”, che allegava; in particolare, si trattava di copia della nota del Comune di Napoli – Settore Antiabusivismo Edilizio, prot. n. 405709 del 21.05.2021, di “archiviazione del contenzioso” relativo al provvedimento gravato.
All’udienza pubblica del 22 marzo 2023, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
S’osserva che dalla documentazione depositata da parte ricorrente, e da quanto dichiarato dalla medesima, nella memoria in atti, si ricava che il ricorso è divenuto improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse; ne consegue la declaratoria, da parte del Tribunale, con la formula corrispondente.
Le spese di lite, attesa la natura formale della decisione, possono essere compensate tra le parti, con espressa declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023, con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO