Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 23/12/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 307/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24409 del registro di Segreteria, proposto da M.M.,
nata a omissis il omissis, residente in omissis,
Via omissis, cod. fisc. omissis,
rappresentata e difesa dagli Avv. Nadia Betti e Carla Bertino, con elezione di domicilio digitale P.E.C.: nadiabetti@pec.studiolegalebetti.to.it e avv.carlabertino@pec.it;
contro
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla dell’Avvocatura dell’Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino Via dell’Arcivescovado n. 9;
Visto il ricorso;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Con l’odierno ricorso, la ricorrente riferisce di essere titolare di pensione di vecchiaia a carico dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, quale ex dipendente di Enti Locali, a decorrere dal febbraio 2012.
In data 13/9/2023 la medesima presentava all’INPS, tramite il patronato Inca CGIL di Ivrea, domanda di pensione di vecchiaia a carico di Stato estero, in relazione all’attività di lavoro dipendente dalla stessa svolta in Francia dall’1/1/1971 al 31/12/1975.
La competente Cassa previdenziale francese, richiesta dalla ricorrente a mezzo del patronato, comunicava di non aver ricevuto da parte dell’INPS la trasmissione della suddetta domanda, né l’istruttoria di competenza di quest’ultimo istituto.
Alla diffida a provvedere agli adempimenti di competenza dell’INPS, quale “Istituzione di contatto” adìta con la proposta domanda di pensione estera, notificata dapprima in data 25/2/2025 e poi nuovamente in data 5/5/2025, non seguiva alcuna comunicazione da parte dell’Istituto, con conseguente formazione del silenzio inadempimento.
Anche il ricorso amministrativo presentato dalla sig.ra M. in data 26/11/2024 rimaneva privo di riscontro.
Pertanto, la ricorrente ha adito questa Corte domandando di dichiarare tenuto e condannare l’Inps a provvedere all’istruzione della domanda di pensione a carico di Stato estero presentata in data 13/9/2023 con l’espletamento dei connessi incombenti, come previsto dal regolamento CE n. 883/2004 e dal regolamento CE n. 987/2009.
L’INPS si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità e/o l’infondatezza del ricorso per carenza di non meglio esplicitati presupposti di fatto e di diritto.
Con successiva memoria di udienza, la difesa della ricorrente ha dato atto dell’intervenuta liquidazione della prestazione pensionistica francese e dell’avvenuto “collegamento con l’estero” da parte dell’INPS, in data peraltro successiva al deposito del ricorso, e ha richiesto, conseguentemente, la cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese di giudizio.
All’udienza del 10 dicembre 2025, la causa è stata conseguentemente trattata come da verbale e decisa come da dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. L’art. 45 del reg. CE 987/2009, disciplinante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra i diversi Stati, prevede che, in caso di domanda di pensione di vecchiaia, “il richiedente presenta una domanda all'istituzione del proprio luogo di residenza, o all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo”.
Ai sensi del precedente art. 6, infatti, “l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina: — l’acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni; — l'ammissione al beneficio di una legislazione, o — l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione della medesima; al maturare di periodi d’assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica”.
Il successivo art. 47 del medesimo regolamento prevede, poi, che l’Istituzione “di contatto”, a cui è presentata la domanda di pensione sopra indicata, “oltre a istruire la domanda di prestazioni in base alla legislazione che essa applica, promuove lo scambio di dati, la comunicazione di decisioni e le operazioni necessarie all’istruttoria della domanda da parte delle istituzioni interessate, fornisce al richiedente, a domanda, tutte le informazioni relative agli aspetti comunitari dell’istruttoria stessa e lo tiene al corrente degli sviluppi. … trasmette senza indugio le domande di prestazioni, con tutta la documentazione di cui dispone e, se del caso, i documenti pertinenti prodotti dal richiedente, a tutte le istituzioni interessate affinché possano tutte iniziarne l’istruttoria simultaneamente. … comunica alle altre istituzioni i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione. … indica altresì quali documenti debbano essere trasmessi successivamente e integra la domanda quanto prima”.
In base alla normativa sopra indicata, dunque, nella fattispecie l’INPS aveva precisi obblighi istruttori (cfr. questa Sezione, sentenze n. 68/2024 e n. 74/2024), che, come dato atto e documentato dalla difesa della ricorrente, ha provveduto ad adempiere solo dopo la formale diffida a provvedere, notificatale in data 25/2/2025 e poi nuovamente in data 5/5/2025, e dunque dopo la maturazione del silenzio inadempimento, dando corso al cosiddetto collegamento estero solo successivamente al deposito del ricorso in oggetto.
E ciò al punto che neppure la difesa dell’INPS, in sede di costituzione in giudizio, risultava esserne ancora a conoscenza, non avendone dato conto.
2. Risulta, pertanto, pacifico l’avvenuto soddisfacimento, in corso di giudizio, della pretesa della ricorrente, con conseguente venir meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso e ad una pronuncia nel merito della controversia, che, se emessa, non avrebbe più utilità per le stesse (cfr. Cass. civ., n. 1378/2012; n. 10553/2009; n. 6909/2009; n. 4034/2007; Cass., S.U. n. 1048/2000; Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 26/2015).
Deve essere, conseguentemente, pronunciata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’intervenuta carenza di una condizione di procedibilità dell’azione.
Tale circostanza, sulla quale le parti hanno peraltro espressamente concordato in udienza, è rilevabile anche d’ufficio (Cass. civ., Sez. VI, 20/3/2019 n. 7871).
3. Posto che il soddisfacimento della legittima pretesa attorea è avvenuto solo dopo il deposito e la notifica del ricorso, le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, DICHIARA L’ESTINZIONE DEL GIUDIZIO per cessata materia del contendere.
CONDANNA l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre a spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 23/12/2025 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
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