Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/05/2022, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 00552/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Fanizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio cat. -OMISSIS-, notificato a mani in pari data, con cui il Questore di Brindisi ha ordinato, ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159/2011: “il rimpiatro di -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- (BA) il -OMISSIS- nel Comune di sua abituale dimora o residenza e nel contempo dispone il suo allontanamento dal comune di -OMISSIS-”, facendo altresì divieto “a -OMISSIS- di fare ritorno nel Comune di -OMISSIS- e sue frazioni per MESI 6 (SEI) dalla data di notifica, senza la preventiva autorizzazione di quest'Ufficio, con l'avvertimento che, non ottemperando, sarà perseguito a norma di legge”;
- (ove occorra e nei limiti d'interesse) del verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio e informazione sul diritto di difesa del 25 febbraio 2022;
- (ove occorra e nei limiti d'interesse) dell'invito a presentarsi in Questura ex art. 650 c.p. del 24.2.2022, notificato a mani alla ricorrente; di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare, ove occorra e nei limiti dell'interesse, i seguenti richiamati nel provvedimento di rimpatrio come atti d'ufficio redatti il 24 e il 25 febbraio 2022 da personale della D.I.G.O.S., richiesti alla Questura di Brindisi con istanza di accesso agli atti del 4.3.2022 e ostentati con successiva nota prot. n. -OMISSIS- della stessa Questura: -comunicazione di notizia di reato a carico di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- datata 28.2.2022; -nota della Questura di Brindisi del 24.2.2022 avente ad oggetto: “Annotazione”; - nota della Questura di Brindisi - Commissariato di P.S. di Ostuni del 24.2.2022 recante: “Servizio di ordine e sicurezza pubblica del 24.02.2022 - Ordinanza prot. -OMISSIS- – attività di espianto per xylella fastidiosa” e relativa tabella allegata; -ulteriore comunicazione di notizia di reato cat. -OMISSIS-, di data successiva al provvedimento di rimpatrio impugnato, trasmessa alla ricorrente con nota prot. n. -OMISSIS- della Questura di Brindisi;
- di ogni altro atto o parte di atto comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Brindisi;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to R. Fanizzi;
Ritenuta, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, la sussistenza del necessario fumus boni iuris del ricorso, apparendo condivisibile la censura incentrata sulla denunciata falsa applicazione dell’art. 1 lett. c) del Decreto Legislativo n. 159/201, non sussistendo in capo alla ricorrente (incensurata) il requisito soggettivo richiesto dalla norma, relativo alla “dedizione” del soggetto alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, risultando, peraltro, che la ricorrente svolgesse nel periodo in questione attività lavorative lecite.
Ritenuto, altresì, sussistente l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie la domanda cautelare di parte ricorrente e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento del Questore di Brindisi.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa l’udienza pubblica di merito del 15 Febbraio 2023.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.