Articolo 25 della Legge 23 aprile 2003, n. 109
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5 giugno 2003
Art. 25. 1. All' articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del primo comma nei limiti delle risorse disponibili non possono superare il numero di trenta; in tale numero non sono compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni".
Nota all'art. 25:
- Si riporta l'art. 274 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 274 (Collocamento fuori ruolo). - Per il disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni internazionali e all'internazionalizzazione delle imprese, nonche' di rilevante interesse per il Ministero degli affari esteri, i funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo, nel rispetto delle relative autonomie organizzative, presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri, e presso le regioni e le citta' metropolitane, come definite dall' art. 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e successive modificazioni, a seguito di concertazione e richiesta da parte dei predetti enti territoriali. Si applicano le procedure previste dall'art. 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni.
I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del primo comma nei limiti delle risorse disponibili non possono superare il numero di trenta; in tale numero non sono compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni».
Entrata in vigore il 5 giugno 2003