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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/07/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 662/2022 R.G., promossa da
), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Oddo;
Appellante – appellata incidentale
Contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Andrea Scuderi;
Appellato – appellante incidentale
E nei confronti di
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli P.IVA_2
avv.ti Maria Rosaria Battiato, Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti;
Appellato
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2680/2022 del 5 luglio 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso proposto da , dichiarava Controparte_1
l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella n. 29320110027644044 CP_2
e dagli avvisi di addebito n. 59320130004684927, n. 59320140000985631 e n.
59320140007114331, sottesi alla intimazione di pagamento opposta che, per l'effetto, dichiarava inefficace in parte qua. Condannava al pagamento delle spese di lite CP_3
nei confronti di parte opponente;
compensava le spese nei confronti dell . CP_2
Ricostruito il contesto normativo e giurisprudenziale in tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, quanto alla individuazione del soggetto legittimato a contraddire precisava che, per le questioni relative alla sola “attività esecutiva”, la legittimazione passiva competeva all'agente riscossore.
Osservava che, dalla documentazione in atti, risultava che: la cartella di pagamento n. 29320110027644044 era stata notificata il 24.10.2012; l'avviso di addebito n. 59320130004684927 era stato notificato il 10.2.2014; l'avviso di addebito n. 59320140000985631 era stato notificato il 3.7.2014; l'avviso di addebito n.
59320140007114331 era stato notificato il 23.1.2015. In mancanza di opposizione avverso detti atti nei termini di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, riteneva incontestabile il merito della pretesa contributiva.
Dichiarava, tuttavia, fondata l'eccezione di prescrizione successiva formulata dal in quanto dalla data di notifica dei predetti atti alla data di notifica della CP_1
intimazione opposta (16.2.2022) era inutilmente decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Escludeva che vi fosse prova della notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione, tenuto conto del fatto che, con riferimento al preavviso di fermo amministrativo n. 29380201600038925000, asseritamente notificato in data 2.12.2016, era stata depositata soltanto la ricevuta di accettazione, e non anche quella di consegna,
l'unica che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consentiva di ritenere perfezionata la notifica a mezzo PEC (cfr. Cass. n. 14874/2021).
Rilevava che la prescrizione era maturata nella fase in cui “ad operare doveva essere l'agente riscossore”, unico soggetto legittimato, a seguito della trasmissione dei ruoli da parte dell'ente previdenziale, a provvedere al recupero del credito contributivo e alla conseguente esecuzione forzata.
Avverso la citata sentenza proponeva appello , con ricorso depositato il CP_3
27.7.2022. Resisteva al gravame , proponendo appello incidentale, Controparte_1
ritualmente notificato alle controparti. Si costituiva in giudizio l , aderendo CP_2
all'appello proposto dall'agente della riscossione e chiedendo, per l'effetto,
“riconoscere all' il favore delle spese di lite di ambo i gradi di questo giudizio”. CP_2
La causa è stata posta in decisione in data 29 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con un unico motivo di appello, censura la sentenza di primo grado per CP_3
aver dichiarato prescritto il credito, ritenendo che “non può̀ essere considerato valido atto interruttivo della prescrizione il preavviso di fermo amministrativo
n.29380201600038925000, asseritamente notificato in data 2.12.2016, in quanto, in disparte da ogni considerazione in ordine alla mancanza del file Eml, comunque non risulta prodotta in atti prova della consegna della PEC al ricorrente e la prova dell'accettazione non è sufficiente a dimostrare la notifica dell'atto”.
L'appellante lamenta, in particolare, l'errata valutazione del materiale probatorio in atti, rilevando che, contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, unitamente alla memoria di costituzione, è stata altresì prodotta la ricevuta di consegna della PEC di notifica del preavviso di fermo amministrativo (cfr. allegato 8) e, dunque, sono state ampiamente provate la notifica dello stesso e l'interruzione del termine di prescrizione, tenuto conto della sospensione dei termini in fase emergenziale da CP_4
Deduce, altresì, che il giudice di primo grado avrebbe, di fatto, “disatteso la disciplina di cui agli artt. 2712, 2714, 2715, 2717 e 2719 c.c. nonché degli artt.214 e
215 c.p.c., non avendo precisato che l'allegata copia del preavviso di fermo amministrativo e della prova della sua notifica, - essendo copia autentica di un atto pubblico o comunque scrittura privata mai stata disconosciuta (né tempestivamente né tardivamente) -, fa in entrambi i casi piena prova della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione”. Precisa che il non ha mai disconosciuto l'autenticità del CP_1
documento allegato, essendosi piuttosto limitato ad eccepire la mancata produzione delle ricevute in formato .xml.
Evidenzia che, in ogni caso, con le note de 29.6.2022, è stato chiesto termine “per produrre gli originali”, richiesta non esaminata dal primo giudice. Contr Chiede, quindi, al collegio di ammettere la produzione dei file in formato . anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
1.2. Con unico motivo di appello incidentale, censura la Controparte_1
sentenza di primo grado per aver ritenuto che i tre avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento fossero stati regolarmente notificati.
Premesso che i predetti atti sono stati notificati per posta e restituiti al mittente per compiuta giacenza e che l ha prodotto soltanto copia delle buste postali delle CP_2
spedizioni e non anche le comunicazioni dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale
(cd. C.A.D.), ribadisce l'eccezione di nullità delle notifiche per violazione dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982.
2. In via preliminare si dà atto che nessuna censura è stata sollevata dalle parti avverso le statuizioni del giudice di prime cure relative all'affermata legittimazione di
. Nell'impugnata sentenza si legge: “Osserva, poi, il decidente che l'Ente CP_3
impositore una volta formato il ruolo e trasmesso all'Agente della Riscossione ha esaurito il suo compito. Da quel momento la legittimazione spetta, quindi, esclusivamente all' unico legittimato alla azione di recupero Controparte_6
del credito contributivo ed alla conseguente esecuzione forzata. Deve ritenersi, pertanto, che dalla consegna dei ruoli portanti i crediti, non essendo più quest'ultimi nella disponibilità dell' spetterà solo all'Agente della Riscossine, unico CP_2
legittimato, produrre e provare l'esistenza e l'avvenuta notifica dei successivi atti interruttivi della prescrizione inerenti la cartella contestata e ciò nel tassativo rispetto dei termini previsti dall'art. 416 cpc. e/o dell'art.421 c.p.c.. L' Controparte_6
infatti è l'unico responsabile dell'attività di riscossione. Orbene, nel caso in esame
l' ha effettuato l'attività su di esso incombente nei termini previsti dalla normativa, CP_2 nel mentre la prescrizione è maturata nella fase in cui ad operare doveva essere
l'Agente della Riscossione”. Dette statuizioni sono, dunque, coperte dal giudicato.
2.1. Ciò premesso, per ragioni di precedenza logico giuridica, va anzitutto esaminato il motivo d'appello incidentale formulato da , relativo Controparte_1
alla nullità della notifica degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento oggetto di giudizio, per omessa prova dell'invio della C.A.D.
2.2. Il motivo è infondato.
Come affermato dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione o dell'avviso di addebito da parte dell'ente, eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, è regolata secondo la disciplina della posta ordinaria (cfr. ex multis Cass. n. 1686/2023, Cass. n.
4160/2022).
Nella specie non si tratta di notifica a mezzo posta ex art. 149 c.p.c., bensì di invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'ente impositore
(forma semplificata di notifica che ha superato il vaglio di costituzionalità: cfr. Corte
Cost. 175/2018), che non richiede l'intervento di un agente notificatore, né la compilazione di una relata di notifica e neppure l'invio della C.A.D., non trovando applicazione le regole di cui alla legge n. 890/1982 bensì le disposizioni di cui all'art. 1335 c.c. e le regole ordinarie che disciplinano il servizio postale universale (Cass. n.
33563/2018, n.12883/2020).
2.3. È, invece fondato, l'appello principale proposto da . CP_3
Osserva il collegio che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, tra i documenti prodotti in primo grado, sia dall'ente riscossore (cfr. all. 8 alla memoria di costituzione), che dall'ente impositore (cfr. documentazione allegata in data 8.6.2022), risultano sia la ricevuta di accettazione, che la ricevuta di avvenuta consegna (c.d.
RDAC) della PEC di notifica del preavviso di fermo amministrativo n.
29380201600038925000, entrambe datate 2.12.2016, in formato “.pdf”. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente la prova che il suo messaggio
è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario, ex art. 6 del D.P.R.
n. 68/2005.
Il messaggio di posta elettronica certificata, allegato in primo grado, reca la dicitura “Il giorno 02/12/2016 alle ore 16:10:55 (+0100) il messaggio "Notifica preavviso di fermo amministrativo n. 29380201600038925000 Codice Fiscale
" proveniente da ed C.F._2 Email_1
indirizzato a " è stato consegnato nella casella di Email_2
destinazione. Identificativo messaggio:
76A0549A.00316190.C01689A7.AFAD4E5A.posta-certificata@legalmail.it”.
La prova della sua ricezione nella casella di posta del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
Nel proporre appello, il concessionario ha prodotto il messaggio di posta certificata in formato nativo digitale “.eml” – documento che può essere acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 437 c.p.c., in quanto indispensabile per la decisione della causa e in presenza della RDAC in formato .pdf – consentendo di fugare ogni dubbio in ordine all'effettiva allegazione, in formato “.pdf”, del preavviso di fermo amministrativo n. 29380201600038925000, avente valore di atto interruttivo della prescrizione.
Provato che il decorso del termine di prescrizione è stato validamente interrotto in data 2.12.2016 con la notifica del preavviso di fermo amministrativo, nessuna prescrizione può ritenersi maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, il 16.2.2022, tenuto conto della sospensione dei termini di cui all'art. 37 del d.l. n. 18/2020 che, al comma 2, ha previsto: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giungo 2020 e riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione ….”, per un totale di 129 giorni. 3. In definitiva, va accolto l'appello proposto da e, in riforma della sentenza CP_3
di primo grado, va rigettata l'opposizione proposta da . Controparte_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata
(limitata alle fasi di studio, introduttiva e decisionale per l nel presente grado di CP_2
appello).
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione originariamente proposta da;
Controparte_1
condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in Controparte_1
€ 2697,00, quanto al primo grado e in € 2.906,00, quanto al presente giudizio di appello, in favore di , in € 2.697,00 quanto al primo grado Parte_1
ed in € 1.984,00 quanto al presente giudizio di appello in favore dell;
CP_2
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi