Articolo 13 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6
Articolo 12Articolo 14
Versione
29 gennaio 1981
Art. 13. Soppressione di contributi

Il contributo di cui all' articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179 , ed all' articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046 , cessa di avere applicazione col 31 dicembre 1985.
Il contributo e' dovuto soltanto in relazione agli elaborati redatti e sottoscritti da ingegneri ed architetti.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1981
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