Versione
29 gennaio 1981
29 gennaio 1981
Art. 13. Soppressione di contributi
Il contributo di cui all' articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179 , ed all' articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046 , cessa di avere applicazione col 31 dicembre 1985.
Il contributo e' dovuto soltanto in relazione agli elaborati redatti e sottoscritti da ingegneri ed architetti.
Il contributo di cui all' articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179 , ed all' articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046 , cessa di avere applicazione col 31 dicembre 1985.
Il contributo e' dovuto soltanto in relazione agli elaborati redatti e sottoscritti da ingegneri ed architetti.
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte d'Appello Campobasso, sentenza 30/05/2023, n. 28Provvedimento: […] La Corte di Cassazione riteneva meritevole di accoglimento anche il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo. Valutava, infatti, come fondata la doglianza relativa alla violazione dell'art 13 legge n. 6 del 1981, per avere la Corte territoriale, nell'escludere le annualità contributive per il periodo 1990-1991 perché prescritte, disatteso il disposto dell'art. 18 legge n. 6 del 1981, a mente del quale il termine prescrizionale va calcolato a partire dalla data di conguaglio dell'anno di riferimento, ovvero dalla data di presentazione all'ente della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari (31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento). Richiamava i numerosi precedentiLeggi di più...
- prescrizione contributiva·
- decorrenza termine prescrizione·
- contumacia·
- frazionabilità credito contributivo·
- art. 18 l. n. 6/1981·
- compensazione spese·
- doppio contributo unificato·
- sanzioni civili·
- contributo soggettivo