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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/07/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione civile composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 940/2024 sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Alessandro Rocco, del Foro Parte_1
di Ancona
Parte appellante
E
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1
per procura in atti dall'Avv. Remo Fazzini del Foro di Macerata
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato la sentenza del 21 giugno 2024 con la quale il Tribunale di Parte_1
Ancona, nell'accogliere la domanda proposta dalla Società originaria ricorrente, lo aveva condannato al rilascio immediato della porzione di immobile sito in Osimo (AN) alla Via Fratte
n.22, nonchè al pagamento in favore della controparte della somma di euro 3,00 giornalieri per occupazione sine titulo a decorrere dal 5 luglio 2022 sino alla data di effettiva riconsegna dell'immobile in contestazione, oltre accessori di legge e spese di lite. L'appellante ha censurato l'errore del Tribunale nel ritenere che l'immobile in questione fosse occupato sine titulo a seguito di formale disdetta del contratto di comodato d'uso provvisorio, a dire della proprietaria intercorso verbalmente per uso magazzino/deposito; ha evidenziato che, invece, il contratto in questione era di deposito gratuito di beni mobili ed inerti di scarsissimo valore e che egli ne era mero esecutore, atteso che i beni in questione riguardavano i cespiti della figli di Controparte_2
; che, in ogni caso, egli non poteva accedere liberamente al fondo dell' Parte_1 CP_1 non avendo la detenzione dell'area; ha, dunque, censurato la scelta del Tribunale di far ricadere sulla parte convenuta il rischio circa la mancata prova della natura del contratto, laddove la proprietaria del fondo ed odierna parte appellata avrebbe dovuto avvalersi della facoltà ex. art. 1771, secondo comma, c.c. di richiedere al depositante di riprendere le cose mobili ubicate nel fondo, oltre che pretendere un indennizzo, la cui misura non avrebbe esorbitato i limiti di valore determinanti la competenza del Giudice di Pace di Ancona. L'appellante ha, inoltre, evidenziato che, ai sensi dell'art.1211 c.c., l'offerta reale o l'intimazione di ritirare le cose deteriorabili, o non più conservabili, doveva essere seguita dalla richiesta di autorizzazione da parte del Tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo;
che, pertanto, il primo giudice erroneamente aveva applicato la disciplina dell'occupazione sine titulo di un'abitazione, trattandosi di deposito di relitti in porzione di fondo. L'appellante ha, dunque, insistito nelle richieste ed eccezioni avanzate in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le assorbenti ragioni di seguito esposte.
In base ad un ormai consolidato ed affatto condivisibile orientamento dei giudici di legittimità, rispetto alla domanda di rilascio di un immobile per il quale non sia contestata la proprietà dell'attore, grava sul convenuto, che eccepisca l'incompetenza per valore, l'onere di provare tutti gli elementi necessari ad accertare il valore della causa (cfr. per tutte Cass.n.
13122 /2010).
Ebbene, l'odierno appellante ed originario convenuto in primo grado ha riconosciuto nella parte attrice la proprietaria dell'immobile oggetto della domanda di rilascio, ma non ha fornito minimi elementi ad oggettivo riscontro del proprio assunto, sia in ordine alla diversa natura del contratto intercorso con la stessa, sia in merito alla veste nella quale egli ha senza dubbio avuto accesso al fondo di cui si discute, per averne offerto puntuale descrizione nei propri scritti difensivi.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che al contratto di deposito inerisce ex artt. 1766 e
1768 c.c. l'essenziale obbligo di custodia della cosa mobile in capo al depositario, così che l'esclusione di siffatto obbligo renderebbe il contratto nullo per difetto di causa, ovvero ne imporrebbe la qualificazione in termini di locazione o comodato, avuto riguardo, per l'appunto, alla messa a disposizione, per un tempo determinato o indeterminato, di una porzione di un bene immobile di proprietà del locatore o del comodante, onde collocarvi la cosa mobile, senza alcun altro obbligo a carico del dante causa (cfr. sul punto Cass.n.22598/2004 in tema di posteggio auto incustodito).
In conclusione, l'odierno appellante ed originario convenuto, nell'invocare l'applicazione della disciplina generale del contratto di deposito alla fattispecie dedotta in causa, avrebbe dovuto in primo luogo allegare e dimostrare l'esistenza di una responsabilità "ex recepto" della Società attrice rispetto ai beni mobili situati all'interno dei locali in discorso;
tali oneri di allegazione e prova non sono stati minimamente assolti.
Resta, dunque, fermo l'inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in causa compiuto dal Tribunale e la relativa disciplina di conseguenza ritenuta operante, alla stregua della quale è incontestato l'obbligo del comodatario precario di restituire a prima richiesta il bene concesso in uso gratuito, senza che a ciò sia di ostacolo il riferimento in sentenza ad uno scopo abitativo, evidentemente frutto di mera svista materiale, laddove l'art. 1803 c.c. in tema di comodato gratuito individua l'essenza del contratto nella consegna di una cosa mobile o immobile da parte di un contraente affinché l'altro se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con obbligo di restituire la stessa cosa alla scadenza del termine pattuito (art. 1809 c.c.), ovvero non appena il comodante la richieda, quando, come in specie, non è stato convenuto un termine (art. 1810 c.c.).
D'altro canto, nel costituirsi in primo grado l'appellante si è limitato a dedurre circa la diversa natura del rapporto intercorso con la proprietaria dell'immobile, nonché ad allegare la circostanza che “….i beni mobili in questione riguardano i cespiti… della , Controparte_3 ovvero i figli di che al riguardo non ha alcuna legittimazione passiva…”; in Parte_1
altri termini, egli non ha messo in discussione in maniera chiara ed univoca la propria qualità di parte del rapporto intercorso con la Società ricorrente, ma ha soltanto additato nei propri figli i titolari del diritto di proprietà sui beni mobili presenti sul fondo.
In proposito, è superfluo evidenziare che la titolarità dei beni mobili in capo a terzi non è circostanza incompatibile con la veste di colui che abbia concluso il contratto - quale che ne sia l'oggetto: godimento temporaneo dell'immobile piuttosto che deposito ivi di cosa mobile, allo scopo di custodirla - ancor più ove si consideri il vincolo di stretta parentela esistente tra i soggetti in questione, che in entrambi i casi consente ragionevolmente di individuare il motivo della conclusione del contratto nell'intento di permettere ai congiunti la conservazione dei beni mobili di loro proprietà.
Ne discende che l'eccezione inerente al difetto di legittimazione passiva non è sorretta da allegazioni, ancor prima che prove, idonee a paralizzare la pretesa attorea, posto che il convenuto non ha sostanzialmente negato la propria qualità di parte del contratto di contestata natura, bensì ha invocato una circostanza - quella relativa alla presenza sul fondo di beni di proprietà dei figli - del tutto irrilevante ai fini della legittimazione passiva rispetto all'azione in concreto esperita.
Ciò detto, e tenuto conto del tenore della difesa spiegata nel merito dall'originario convenuto, consistita esclusivamente nella richiesta avanzata al Giudicante di un termine congruo per ricevere i suddetti beni mobili, la sentenza impugnata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore dell'appellata in complessivi euro 1.900,00, oltre rimborso forfetario, Iva e cpa come per legge;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato
(art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 19 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione civile composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 940/2024 sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Alessandro Rocco, del Foro Parte_1
di Ancona
Parte appellante
E
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1
per procura in atti dall'Avv. Remo Fazzini del Foro di Macerata
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato la sentenza del 21 giugno 2024 con la quale il Tribunale di Parte_1
Ancona, nell'accogliere la domanda proposta dalla Società originaria ricorrente, lo aveva condannato al rilascio immediato della porzione di immobile sito in Osimo (AN) alla Via Fratte
n.22, nonchè al pagamento in favore della controparte della somma di euro 3,00 giornalieri per occupazione sine titulo a decorrere dal 5 luglio 2022 sino alla data di effettiva riconsegna dell'immobile in contestazione, oltre accessori di legge e spese di lite. L'appellante ha censurato l'errore del Tribunale nel ritenere che l'immobile in questione fosse occupato sine titulo a seguito di formale disdetta del contratto di comodato d'uso provvisorio, a dire della proprietaria intercorso verbalmente per uso magazzino/deposito; ha evidenziato che, invece, il contratto in questione era di deposito gratuito di beni mobili ed inerti di scarsissimo valore e che egli ne era mero esecutore, atteso che i beni in questione riguardavano i cespiti della figli di Controparte_2
; che, in ogni caso, egli non poteva accedere liberamente al fondo dell' Parte_1 CP_1 non avendo la detenzione dell'area; ha, dunque, censurato la scelta del Tribunale di far ricadere sulla parte convenuta il rischio circa la mancata prova della natura del contratto, laddove la proprietaria del fondo ed odierna parte appellata avrebbe dovuto avvalersi della facoltà ex. art. 1771, secondo comma, c.c. di richiedere al depositante di riprendere le cose mobili ubicate nel fondo, oltre che pretendere un indennizzo, la cui misura non avrebbe esorbitato i limiti di valore determinanti la competenza del Giudice di Pace di Ancona. L'appellante ha, inoltre, evidenziato che, ai sensi dell'art.1211 c.c., l'offerta reale o l'intimazione di ritirare le cose deteriorabili, o non più conservabili, doveva essere seguita dalla richiesta di autorizzazione da parte del Tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo;
che, pertanto, il primo giudice erroneamente aveva applicato la disciplina dell'occupazione sine titulo di un'abitazione, trattandosi di deposito di relitti in porzione di fondo. L'appellante ha, dunque, insistito nelle richieste ed eccezioni avanzate in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le assorbenti ragioni di seguito esposte.
In base ad un ormai consolidato ed affatto condivisibile orientamento dei giudici di legittimità, rispetto alla domanda di rilascio di un immobile per il quale non sia contestata la proprietà dell'attore, grava sul convenuto, che eccepisca l'incompetenza per valore, l'onere di provare tutti gli elementi necessari ad accertare il valore della causa (cfr. per tutte Cass.n.
13122 /2010).
Ebbene, l'odierno appellante ed originario convenuto in primo grado ha riconosciuto nella parte attrice la proprietaria dell'immobile oggetto della domanda di rilascio, ma non ha fornito minimi elementi ad oggettivo riscontro del proprio assunto, sia in ordine alla diversa natura del contratto intercorso con la stessa, sia in merito alla veste nella quale egli ha senza dubbio avuto accesso al fondo di cui si discute, per averne offerto puntuale descrizione nei propri scritti difensivi.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che al contratto di deposito inerisce ex artt. 1766 e
1768 c.c. l'essenziale obbligo di custodia della cosa mobile in capo al depositario, così che l'esclusione di siffatto obbligo renderebbe il contratto nullo per difetto di causa, ovvero ne imporrebbe la qualificazione in termini di locazione o comodato, avuto riguardo, per l'appunto, alla messa a disposizione, per un tempo determinato o indeterminato, di una porzione di un bene immobile di proprietà del locatore o del comodante, onde collocarvi la cosa mobile, senza alcun altro obbligo a carico del dante causa (cfr. sul punto Cass.n.22598/2004 in tema di posteggio auto incustodito).
In conclusione, l'odierno appellante ed originario convenuto, nell'invocare l'applicazione della disciplina generale del contratto di deposito alla fattispecie dedotta in causa, avrebbe dovuto in primo luogo allegare e dimostrare l'esistenza di una responsabilità "ex recepto" della Società attrice rispetto ai beni mobili situati all'interno dei locali in discorso;
tali oneri di allegazione e prova non sono stati minimamente assolti.
Resta, dunque, fermo l'inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in causa compiuto dal Tribunale e la relativa disciplina di conseguenza ritenuta operante, alla stregua della quale è incontestato l'obbligo del comodatario precario di restituire a prima richiesta il bene concesso in uso gratuito, senza che a ciò sia di ostacolo il riferimento in sentenza ad uno scopo abitativo, evidentemente frutto di mera svista materiale, laddove l'art. 1803 c.c. in tema di comodato gratuito individua l'essenza del contratto nella consegna di una cosa mobile o immobile da parte di un contraente affinché l'altro se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con obbligo di restituire la stessa cosa alla scadenza del termine pattuito (art. 1809 c.c.), ovvero non appena il comodante la richieda, quando, come in specie, non è stato convenuto un termine (art. 1810 c.c.).
D'altro canto, nel costituirsi in primo grado l'appellante si è limitato a dedurre circa la diversa natura del rapporto intercorso con la proprietaria dell'immobile, nonché ad allegare la circostanza che “….i beni mobili in questione riguardano i cespiti… della , Controparte_3 ovvero i figli di che al riguardo non ha alcuna legittimazione passiva…”; in Parte_1
altri termini, egli non ha messo in discussione in maniera chiara ed univoca la propria qualità di parte del rapporto intercorso con la Società ricorrente, ma ha soltanto additato nei propri figli i titolari del diritto di proprietà sui beni mobili presenti sul fondo.
In proposito, è superfluo evidenziare che la titolarità dei beni mobili in capo a terzi non è circostanza incompatibile con la veste di colui che abbia concluso il contratto - quale che ne sia l'oggetto: godimento temporaneo dell'immobile piuttosto che deposito ivi di cosa mobile, allo scopo di custodirla - ancor più ove si consideri il vincolo di stretta parentela esistente tra i soggetti in questione, che in entrambi i casi consente ragionevolmente di individuare il motivo della conclusione del contratto nell'intento di permettere ai congiunti la conservazione dei beni mobili di loro proprietà.
Ne discende che l'eccezione inerente al difetto di legittimazione passiva non è sorretta da allegazioni, ancor prima che prove, idonee a paralizzare la pretesa attorea, posto che il convenuto non ha sostanzialmente negato la propria qualità di parte del contratto di contestata natura, bensì ha invocato una circostanza - quella relativa alla presenza sul fondo di beni di proprietà dei figli - del tutto irrilevante ai fini della legittimazione passiva rispetto all'azione in concreto esperita.
Ciò detto, e tenuto conto del tenore della difesa spiegata nel merito dall'originario convenuto, consistita esclusivamente nella richiesta avanzata al Giudicante di un termine congruo per ricevere i suddetti beni mobili, la sentenza impugnata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore dell'appellata in complessivi euro 1.900,00, oltre rimborso forfetario, Iva e cpa come per legge;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato
(art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 19 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente