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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 662/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
all'udienza del 28/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 662 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Avagliano per procura allegata al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado;
- appellante -
E
, nato a [...] il [...] ( ), e Controparte_1 C.F._2
nato a Praga il [...] , in [...] CP_2 C.F._3 eredi di , nata a [...] il [...]; Persona_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Teresa Santamaria e Francesco Sarno per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
2509/2024, pubblicata il 07/11/2024 (controversia in materia di locazione).
FATTI DI CAUSA
1 In data 1.12.2004 (locatrice) e (conduttore) Persona_1 Parte_2 stipularono un contratto di locazione ad uso abitativo di un'unità immobiliare a Cava de' Tirreni, in via F. Alfieri, per un canone mensile di € 474,00 poi rivalutato nel corso del rapporto fino ad € 524,84 mensili alla data di cessazione del rapporto del
31.12.2017, quando , subentrata nel contratto per decesso del coniuge, Parte_1
, rilasciò l'unità immobiliare. Parte_2
Ciò premesso nel ricorso monitorio, con decreto n. 216/2019 del 27.1.2019 il
Tribunale di Nocera Inferiore ingiungeva a il pagamento della somma Parte_1 di € 8.922,28 in favore della locatrice , oltre interessi e rimborso di Persona_1 spese processuali, per il pagamento dei canoni insoluti, scaduti da agosto 2016 a dicembre 2017 (17 mensilità x € 524,84).
L'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dall'ingiunto, veniva accolta parzialmente con la sentenza in oggetto, che revocava l'ingiunzione di pagamento e condannava al pagamento della minore somma di € 7.872,60 oltre Parte_1 interessi, esponendo che: - costituendosi, parte opposta aveva precisato che il corretto importo dovuto è pari ad € 7.872,60 (in ragione di due versamenti di marzo e novembre
2017); - era pacifico che l'opponente fosse subentrata nel rapporto di Parte_1 locazione al decesso del sig. , avvenuto in data 3.6.2016; - i canoni Parte_2 insoluti erano scaduti in epoca successiva al subentro nel contratto e non risultava depositata alcuna prova di pagamenti, né la prova di ulteriori pagamenti invocati a titolo di compensazione.
propone appello avverso la sentenza, che censura per erronea Parte_1 valutazione della prova di pagamento dei canoni.
Sostiene che: - a seguito del decesso del coniuge, originario conduttore, ha occupato, unitamente ai figli, l'immobile per un periodo di 18 mesi, continuando a pagare regolarmente i canoni di locazione;
- la locatrice, senza alcuna intesa, ha inteso imputare illegittimamente tali pagamenti alle rate non versate dal compianto coniuge, nonostante avesse rinunciato alla sua eredità; - ai sensi dell'art. 521 c.c., la rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo, mentre i successibili di cui al primo comma dell'art. 6 della legge n. 392/78 subentrano nel contratto di locazione iure proprio e non anche per diritto di successione ereditaria, con la conseguenza che il rapporto locatizio viene separato dal complesso dei rapporti facenti capo al defunto e trasmessi agli eredi;
-
2 pertanto, l'appellante non può essere chiamata al pagamento dei canoni non versati dal marito prima della sua morte, non rispondendo la stessa iure hereditario, in ragione dell'intervenuta rinuncia all'eredità.
e costituitisi in qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 Per_1
, rispondono che: - l'obbligazione di pagamento dei canoni per il periodo
[...] compreso tra agosto 2016 e dicembre 2017 non è un debito ereditario dell'originario conduttore , deceduto in data 3 giugno 2016, ma un'obbligazione sorta Parte_2 direttamente in capo a;
- pertanto, è irrilevante ogni disquisizione sulla Parte_1 rinuncia all'eredità, sulla natura della successione nel contratto ex art. 6 legge n. 392/78
e sulla non responsabilità per i debiti del de cuius;
- la debitrice, su cui grava il relativo onere, non ha provato l'avvenuto pagamento dei canoni per il periodo contestato;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 485 c.c., il chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari (come , che coabitava con il marito nell'immobile locato) Parte_1 ha l'onere di compiere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione e, in mancanza, è considerato erede puro e semplice;
- la tardiva rinuncia all'eredità, formalizzata solo in data 24.1.2018, a diciannove mesi dal decesso del coniuge, è del tutto inefficace.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Al ricorso monitorio la locatrice ha allegato n. 26 ricevute di Persona_1 pagamento firmate per quietanza, dalla n. 15 alla n. 40. A partire dalla ricevuta n. 27 risulta che i pagamenti sono stati eseguiti da . In particolare, dalle Parte_1 ricevute risulta che in data 16.8.2016 ha pagato il canone di maggio Parte_1
2015 (ricevuta n. 27), in data 24.9.2016 ha pagato il canone di giugno 2015 (ricevuta n.
28), in data 29.10.2016 ha pagato il canone di luglio 2015 (ricevuta n. 29), in data
17.12.2016 ha pagato i canoni di agosto e settembre 2015 (ricevute n. 30 e n. 31), in data 27.1.2017 ha pagato il canone di ottobre 2015 (ricevuta n. 32), in data 11.3.2017 ha pagato il canone di novembre 2015 (ricevuta n. 33), in data non riportata ha pagato il canone di dicembre 2015 (ricevuta n. 34), in data 24.5.2017 ha pagato i canoni di gennaio e febbraio 2016 (ricevute n. 35 e n. 36), in data 5.9.2017 ha pagato i canoni di marzo, aprile e maggio 2016 (ricevute n. 37, n. 38 e n. 39) e in data 7.11.2017 ha pagato il canone di giugno 2016 (ricevuta n. 40). Un'altra ricevuta (n. 41 del
7.11.2017) attesta il pagamento del canone di luglio 2017. L'ultimo pagamento
3 eseguito dall'originario conduttore (deceduto a giugno del 2016) era Parte_2 stato effettuato il 25.3.2016 ed era relativo al canone di aprile 2015 (ricevuta n. 26).
Dalla documentazione prodotta con il ricorso monitorio risulta, dunque, che dopo il decesso dell'originario conduttore, la moglie ha effettuato una serie di Parte_1 pagamenti che, nelle ricevute sottoscritte dalla locatrice, venivano imputati a canoni scaduti e non pagati prima del decesso (dal canone di maggio 2015 al canone di luglio
2016).
Secondo l'appellante i suoi pagamenti non potevano essere imputati a canoni pregressi poiché, avendo rinunciato all'eredità, non risponde dei debiti del marito. Né rilevano le imputazioni della locatrice, trattandosi di ricevute contestate e non consegnate alla nuova conduttrice (tranne la n. 41). Pertanto, la questione controversa devoluta in appello consiste nello stabilire se, con i pagamenti effettuati da Pt_1 da agosto 2016 a novembre 2017, le parti hanno inteso estinguere le mensilità
[...] maturate in vita dell'originario conduttore e rimaste insolute (tesi di parte locatrice), o invece le mensilità in scadenza (tesi di parte conduttrice).
La questione non riguarda tanto l'applicabilità dell'art. 1193 c.c., che riserva al debitore la dichiarazione di quale debito intende soddisfare, quando tra le stesse parti vi
è una pluralità di rapporti obbligatori (e non quando la pluralità di debiti inerisca ad unico rapporto obbligatorio, come nel caso dei canoni di locazione), dato che l'appellante contesta la stessa qualità di debitrice dei canoni pregressi. Ritiene che non vi sia stata alcuna successione dal lato passivo dei debiti del marito per il mancato pagamento dei canoni, avendo rinunciato all'eredità. In altri termini, secondo l'appellante la locatrice non poteva imputare i suoi pagamenti ai canoni pregressi, non perché l'imputazione di pagamento spettasse alla debitrice, ma perché non erano debiti di cui doveva rispondere.
Il ragionamento dell'appellante non può essere, però, condiviso.
In primo luogo, le ricevute dei pagamenti prodotte dalla locatrice, contenenti l'imputazione dei pagamenti, consistono nelle copie carboncino rimaste nel blocco di ricevute. Benché non le abbia riconosciute, la conduttrice non ha confutato le copie in carboncino con la produzione degli originali che di regola vendono consegnati a chi paga. Appare, poi, alquanto inverosimile che la conduttrice non sia in possesso degli originali delle ricevute e che, come dichiarato, l'unica ricevuta di pagamento
4 consegnatale è la n. 41, che si riferisce al pagamento della mensilità successiva alla morte del marito (luglio 2016).
In secondo luogo, i pagamenti eseguiti da a partire da agosto 2016 Parte_1 seguivano la lettera del 23.7.2016, con la quale la locatrice ribadiva con forza la richiesta di pagamento dei canoni scaduti, lamentando che l'ultimo pagamento risaliva al mese di febbraio. Rispetto a tale missiva, non risulta che abbia Parte_1 risposto negando di essere tenuta al pagamento dei canoni maturati prima della morte del marito.
In terzo luogo, i pagamenti eseguiti da da agosto 2016 a novembre Parte_1
2017 sono tutti anteriori alla rinuncia all'eredità del marito, intervenuta soltanto in data
24.1.2018.
Da questi precisi indizi si ricava la prova presuntiva che, dopo la morte del marito,
abbia iniziato a pagare i canoni che erano già scaduti prima e non erano Parte_1 stati ancora soddisfatti e che, perciò, le imputazioni di pagamento riportate nelle ricevute siano state concordate con la locatrice che ne pretendeva il pagamento. Solo in seguito, dopo aver rinunciato all'eredità, ha ritenuto unilateralmente di Parte_1 mutare l'imputazione dei pagamenti alle mensilità scadute dopo la morte del marito.
Ma, se è vero che la rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo (art. 521 c.c.), ciò non vuol dire che il pagamento dei debiti ereditari eseguito dal chiamato all'eredità prima della rinuncia all'eredità possa essere imputato ad obbligazioni proprie del chiamato.
L'accordo di estinzione del debito del de cuius non cessa di produrre i suoi effetti se il debito successivamente risulta pagato da chi non era tenuto. L'unico effetto prodotto dalla rinuncia all'eredità sul precedente pagamento può consistere solo nella sua diversa qualificazione, come pagamento di debito altrui, anziché pagamento di debito proprio. In altri termini, il titolo del pagamento convenuto non può essere successivamente modificato unilateralmente da pagamento di un debito altrui a pagamenti un diverso debito proprio. Di qui l'infondatezza dell'appello.
Stante il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento delle spese di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., con
5 conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore €
7.872,60).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 662/2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di appello in Parte_1 favore di e in qualità di eredi di , Controparte_1 CP_2 Persona_1 che liquida in € 3.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari, avv.ti Teresa Santamaria e Francesco Sarno, per dichiarato anticipo.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 28/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
all'udienza del 28/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 662 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Avagliano per procura allegata al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado;
- appellante -
E
, nato a [...] il [...] ( ), e Controparte_1 C.F._2
nato a Praga il [...] , in [...] CP_2 C.F._3 eredi di , nata a [...] il [...]; Persona_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Teresa Santamaria e Francesco Sarno per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
2509/2024, pubblicata il 07/11/2024 (controversia in materia di locazione).
FATTI DI CAUSA
1 In data 1.12.2004 (locatrice) e (conduttore) Persona_1 Parte_2 stipularono un contratto di locazione ad uso abitativo di un'unità immobiliare a Cava de' Tirreni, in via F. Alfieri, per un canone mensile di € 474,00 poi rivalutato nel corso del rapporto fino ad € 524,84 mensili alla data di cessazione del rapporto del
31.12.2017, quando , subentrata nel contratto per decesso del coniuge, Parte_1
, rilasciò l'unità immobiliare. Parte_2
Ciò premesso nel ricorso monitorio, con decreto n. 216/2019 del 27.1.2019 il
Tribunale di Nocera Inferiore ingiungeva a il pagamento della somma Parte_1 di € 8.922,28 in favore della locatrice , oltre interessi e rimborso di Persona_1 spese processuali, per il pagamento dei canoni insoluti, scaduti da agosto 2016 a dicembre 2017 (17 mensilità x € 524,84).
L'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dall'ingiunto, veniva accolta parzialmente con la sentenza in oggetto, che revocava l'ingiunzione di pagamento e condannava al pagamento della minore somma di € 7.872,60 oltre Parte_1 interessi, esponendo che: - costituendosi, parte opposta aveva precisato che il corretto importo dovuto è pari ad € 7.872,60 (in ragione di due versamenti di marzo e novembre
2017); - era pacifico che l'opponente fosse subentrata nel rapporto di Parte_1 locazione al decesso del sig. , avvenuto in data 3.6.2016; - i canoni Parte_2 insoluti erano scaduti in epoca successiva al subentro nel contratto e non risultava depositata alcuna prova di pagamenti, né la prova di ulteriori pagamenti invocati a titolo di compensazione.
propone appello avverso la sentenza, che censura per erronea Parte_1 valutazione della prova di pagamento dei canoni.
Sostiene che: - a seguito del decesso del coniuge, originario conduttore, ha occupato, unitamente ai figli, l'immobile per un periodo di 18 mesi, continuando a pagare regolarmente i canoni di locazione;
- la locatrice, senza alcuna intesa, ha inteso imputare illegittimamente tali pagamenti alle rate non versate dal compianto coniuge, nonostante avesse rinunciato alla sua eredità; - ai sensi dell'art. 521 c.c., la rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo, mentre i successibili di cui al primo comma dell'art. 6 della legge n. 392/78 subentrano nel contratto di locazione iure proprio e non anche per diritto di successione ereditaria, con la conseguenza che il rapporto locatizio viene separato dal complesso dei rapporti facenti capo al defunto e trasmessi agli eredi;
-
2 pertanto, l'appellante non può essere chiamata al pagamento dei canoni non versati dal marito prima della sua morte, non rispondendo la stessa iure hereditario, in ragione dell'intervenuta rinuncia all'eredità.
e costituitisi in qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 Per_1
, rispondono che: - l'obbligazione di pagamento dei canoni per il periodo
[...] compreso tra agosto 2016 e dicembre 2017 non è un debito ereditario dell'originario conduttore , deceduto in data 3 giugno 2016, ma un'obbligazione sorta Parte_2 direttamente in capo a;
- pertanto, è irrilevante ogni disquisizione sulla Parte_1 rinuncia all'eredità, sulla natura della successione nel contratto ex art. 6 legge n. 392/78
e sulla non responsabilità per i debiti del de cuius;
- la debitrice, su cui grava il relativo onere, non ha provato l'avvenuto pagamento dei canoni per il periodo contestato;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 485 c.c., il chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari (come , che coabitava con il marito nell'immobile locato) Parte_1 ha l'onere di compiere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione e, in mancanza, è considerato erede puro e semplice;
- la tardiva rinuncia all'eredità, formalizzata solo in data 24.1.2018, a diciannove mesi dal decesso del coniuge, è del tutto inefficace.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Al ricorso monitorio la locatrice ha allegato n. 26 ricevute di Persona_1 pagamento firmate per quietanza, dalla n. 15 alla n. 40. A partire dalla ricevuta n. 27 risulta che i pagamenti sono stati eseguiti da . In particolare, dalle Parte_1 ricevute risulta che in data 16.8.2016 ha pagato il canone di maggio Parte_1
2015 (ricevuta n. 27), in data 24.9.2016 ha pagato il canone di giugno 2015 (ricevuta n.
28), in data 29.10.2016 ha pagato il canone di luglio 2015 (ricevuta n. 29), in data
17.12.2016 ha pagato i canoni di agosto e settembre 2015 (ricevute n. 30 e n. 31), in data 27.1.2017 ha pagato il canone di ottobre 2015 (ricevuta n. 32), in data 11.3.2017 ha pagato il canone di novembre 2015 (ricevuta n. 33), in data non riportata ha pagato il canone di dicembre 2015 (ricevuta n. 34), in data 24.5.2017 ha pagato i canoni di gennaio e febbraio 2016 (ricevute n. 35 e n. 36), in data 5.9.2017 ha pagato i canoni di marzo, aprile e maggio 2016 (ricevute n. 37, n. 38 e n. 39) e in data 7.11.2017 ha pagato il canone di giugno 2016 (ricevuta n. 40). Un'altra ricevuta (n. 41 del
7.11.2017) attesta il pagamento del canone di luglio 2017. L'ultimo pagamento
3 eseguito dall'originario conduttore (deceduto a giugno del 2016) era Parte_2 stato effettuato il 25.3.2016 ed era relativo al canone di aprile 2015 (ricevuta n. 26).
Dalla documentazione prodotta con il ricorso monitorio risulta, dunque, che dopo il decesso dell'originario conduttore, la moglie ha effettuato una serie di Parte_1 pagamenti che, nelle ricevute sottoscritte dalla locatrice, venivano imputati a canoni scaduti e non pagati prima del decesso (dal canone di maggio 2015 al canone di luglio
2016).
Secondo l'appellante i suoi pagamenti non potevano essere imputati a canoni pregressi poiché, avendo rinunciato all'eredità, non risponde dei debiti del marito. Né rilevano le imputazioni della locatrice, trattandosi di ricevute contestate e non consegnate alla nuova conduttrice (tranne la n. 41). Pertanto, la questione controversa devoluta in appello consiste nello stabilire se, con i pagamenti effettuati da Pt_1 da agosto 2016 a novembre 2017, le parti hanno inteso estinguere le mensilità
[...] maturate in vita dell'originario conduttore e rimaste insolute (tesi di parte locatrice), o invece le mensilità in scadenza (tesi di parte conduttrice).
La questione non riguarda tanto l'applicabilità dell'art. 1193 c.c., che riserva al debitore la dichiarazione di quale debito intende soddisfare, quando tra le stesse parti vi
è una pluralità di rapporti obbligatori (e non quando la pluralità di debiti inerisca ad unico rapporto obbligatorio, come nel caso dei canoni di locazione), dato che l'appellante contesta la stessa qualità di debitrice dei canoni pregressi. Ritiene che non vi sia stata alcuna successione dal lato passivo dei debiti del marito per il mancato pagamento dei canoni, avendo rinunciato all'eredità. In altri termini, secondo l'appellante la locatrice non poteva imputare i suoi pagamenti ai canoni pregressi, non perché l'imputazione di pagamento spettasse alla debitrice, ma perché non erano debiti di cui doveva rispondere.
Il ragionamento dell'appellante non può essere, però, condiviso.
In primo luogo, le ricevute dei pagamenti prodotte dalla locatrice, contenenti l'imputazione dei pagamenti, consistono nelle copie carboncino rimaste nel blocco di ricevute. Benché non le abbia riconosciute, la conduttrice non ha confutato le copie in carboncino con la produzione degli originali che di regola vendono consegnati a chi paga. Appare, poi, alquanto inverosimile che la conduttrice non sia in possesso degli originali delle ricevute e che, come dichiarato, l'unica ricevuta di pagamento
4 consegnatale è la n. 41, che si riferisce al pagamento della mensilità successiva alla morte del marito (luglio 2016).
In secondo luogo, i pagamenti eseguiti da a partire da agosto 2016 Parte_1 seguivano la lettera del 23.7.2016, con la quale la locatrice ribadiva con forza la richiesta di pagamento dei canoni scaduti, lamentando che l'ultimo pagamento risaliva al mese di febbraio. Rispetto a tale missiva, non risulta che abbia Parte_1 risposto negando di essere tenuta al pagamento dei canoni maturati prima della morte del marito.
In terzo luogo, i pagamenti eseguiti da da agosto 2016 a novembre Parte_1
2017 sono tutti anteriori alla rinuncia all'eredità del marito, intervenuta soltanto in data
24.1.2018.
Da questi precisi indizi si ricava la prova presuntiva che, dopo la morte del marito,
abbia iniziato a pagare i canoni che erano già scaduti prima e non erano Parte_1 stati ancora soddisfatti e che, perciò, le imputazioni di pagamento riportate nelle ricevute siano state concordate con la locatrice che ne pretendeva il pagamento. Solo in seguito, dopo aver rinunciato all'eredità, ha ritenuto unilateralmente di Parte_1 mutare l'imputazione dei pagamenti alle mensilità scadute dopo la morte del marito.
Ma, se è vero che la rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo (art. 521 c.c.), ciò non vuol dire che il pagamento dei debiti ereditari eseguito dal chiamato all'eredità prima della rinuncia all'eredità possa essere imputato ad obbligazioni proprie del chiamato.
L'accordo di estinzione del debito del de cuius non cessa di produrre i suoi effetti se il debito successivamente risulta pagato da chi non era tenuto. L'unico effetto prodotto dalla rinuncia all'eredità sul precedente pagamento può consistere solo nella sua diversa qualificazione, come pagamento di debito altrui, anziché pagamento di debito proprio. In altri termini, il titolo del pagamento convenuto non può essere successivamente modificato unilateralmente da pagamento di un debito altrui a pagamenti un diverso debito proprio. Di qui l'infondatezza dell'appello.
Stante il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento delle spese di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., con
5 conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore €
7.872,60).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 662/2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di appello in Parte_1 favore di e in qualità di eredi di , Controparte_1 CP_2 Persona_1 che liquida in € 3.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari, avv.ti Teresa Santamaria e Francesco Sarno, per dichiarato anticipo.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 28/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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