Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/04/2026, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02346/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07171/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7171 del 2025, proposto da
CH Liguori, rappresentato e difeso dagli avvocati CH Liguori, Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede Napoli depositata in data 22/9/2020 n. 3967.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa MA ZI D'IO e uditi nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’avvocato ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 3967 del 22/09/2020 che, per quanto ne importa, ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondergli l’importo di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge, all’esito del giudizio instaurato per l’esecuzione di decreto ex L. 89/2001, emesso dalla Corte d’Appello di Napoli.
2. In aggiunta alla domanda principale, il ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta (con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento), oltre che al pagamento delle spese di giudizio.
3. Il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio.
4. Alla odierna camera di consiglio la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
5. Va preliminarmente rilevato che il ricorrente non è un creditore ex L. 24/3/2001 n. 89 in quanto il titolo azionato è una sentenza del Tribunale amministrativo regionale, per la parte avente ad oggetto la condanna alle spese in favore del ricorrente. Il caso in esame, pertanto, non rientra nella previsione di cui all’art. 5 sexies, comma 12 bis, L. 24/3/2001 n. 89, cosicché non deve essere disposta alcuna sospensione del giudizio.
6. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
La sentenza della cui ottemperanza si controverte è infatti passata in cosa giudicata (come risulta dal certificato di mancata proposizione di gravame in atti); detta sentenza è stata ritualmente notificata dal ricorrente in copia informatica al Ministero della Giustizia con modalità telematiche il 6/10/20 all’indirizzo di posta elettronica certificata estratto da un pubblico elenco e, ai fini del giudizio di ottemperanza, è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo equivalente a quello esecutivo, ex art. 14, comma 1, D.L. 31/12/1996 n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28/2/1997 n. 30.
Il Ministero, pur ritualmente intimato, non ha dimostrato di aver eseguito il pagamento richiesto.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso in ottemperanza ex art. 112 c.p.a., poiché, a fronte dell’allegazione del titolo giudiziale fonte del diritto di credito il Ministero non ha provato di aver adempiuto al suo debito.
In conclusione, deve condannarsi l’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione.
Per quanto riguarda gli interessi sul credito vantato, come richiesto dal ricorrente, essi possono essere riconosciuti a far data dal passaggio in giudicato della sentenza, come da certificato in atti.
Sono inoltre dovuti, come statuito nella sentenza, tutti gli oneri di legge (IVA, contributo alla Cassa Avvocati ma anche le spese generali, dovute ai sensi del DM 55/2014).
7. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, che, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.
Il compenso del commissario ad acta sarà liquidato ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 817, lett. g), L. 30 dicembre 2024, n. 207.
8. Le spese del presente procedimento possono essere compensate, attesa la natura e le caratteristiche della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui alla motivazione e per l’effetto ordina al Ministero intimato il pagamento delle somme indicate in motivazione entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, nomina sin d'ora Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, che, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RA LE, Presidente
MA ZI D'IO, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ZI D'IO | MA RA LE |
IL SEGRETARIO