Articolo 23 della Legge 30 luglio 2012, n. 127
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22 agosto 2012
Art. 23. Regime tributario degli enti ecclesiastici 1. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa, incluso l'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei santi degli ultimi giorni, aventi fine di religione o di culto, cosi' come le attivita' esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l'applicabilita' di norme piu' favorevoli.
2. Gli enti di cui al comma 1, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attivita' diverse da quelle di religione o di culto. In tale caso dette attivita' saranno assoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012