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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7465/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7465/2024 RG V.G., introdotta da nata a [...], il [...], (C.F. ) ed ivi residente Via del Parte_1 C.F._1
Trullo, 30, con il patrocinio dell'avv. SCHMID Gaia;
e
, nato a [...] il 10 /07/1975, (C.F. ed ivi residente Via Torrita di Siena, Controparte_1 C.F._2
25, con il patrocinio dell'avv. SCHMID Gaia;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di essersi separati nell'anno 2023 e di non avere da Parte_1 Controparte_1 allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
Per_ 1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore Per_1 importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei figli saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore nei tempi di permanenza dei figli presso di sé.
2) I figli risiederanno in via prevalente presso la madre, in Via Trionfale, 12350, a Roma, ed il padre potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà, previo accordo con la madre e comunque, in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario: a) a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina;
i genitori concordano che, compatibilmente con gli impegni dei ragazzi ed i loro desideri, il padre possa tenerli presso di sé per 15 giorni al mese;
b) durante le vacanze estive per due settimane, sia nel corso del mese di luglio, sia nel corso del mese di agosto. Tali periodi di permanenza presso il padre dovranno essere concordati con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno. I genitori concordano che si comunicheranno reciprocamente i luoghi in cui i figli si troveranno nei periodi di permanenza esclusiva presso ciascun genitore;
inoltre concordano che, durante le vacanze scolastiche estive, nei mesi di giugno e settembre, resterà inalterato, salvo diverso accordo, il regime di frequentazione con il padre sopra individuato -punto sub a) -;
c) per 6 giorni nel corso delle vacanze scolastiche natalizie, invertendo di anno in anno i periodi comprendenti il Natale (24 e 25 dicembre) ed il Capodanno (31 dicembre e 1 gennaio);
d) durante le festività pasquali, i figli alterneranno il giorno di Pasqua e Pasquetta tra i genitori;
e) per il compleanno dei figli, salvo diverso accordo, i genitori hanno facoltà entrambi di trascorrere il pranzo o la cena con loro, alternando di anno in anno;
i giorni della festa della mamma e del papà ed i rispettivi compleanni saranno trascorsi dai figli con l'uno o l'altro genitore.
3) I genitori prendono atto che le statuizioni menzionate in tema di frequentazione tra i genitori e figli sono liberamente derogabili da accordi alternativi tra di loro condivisi.
4) La casa coniugale, sita alla Via Torrita di Siena, 25, in Roma, di proprietà del IG. resta Controparte_1 assegnata allo stesso.
5) Il IG. a decorrere dal mese successivo alla firma del presente ricorso, corrisponderà alla Controparte_1 Per_ IG.ra , per il mantenimento dei figli e , entro il giorno 5 di ogni mese, un Parte_1 Per_1 assegno mensile complessivo di euro 350,00 (trecentocentocinquanta/00) – corrispondente ad euro 175,00
(centosettantacinque/00) per ciascun figlio - da corrispondere tramite bonifico bancario al c/c intestato alla
IG.ra stessa. Tale assegno dovrà essere rivalutato annualmente sulla base degli indici Parte_1
Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
6) Le spese straordinarie necessarie per la prole, definite secondo il protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal Tribunale di Roma d'intesa con il Foro, sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia, in deroga a quanto previsto in detto Protocollo, i genitori concordano che saranno interamente a carico della madre le spese sportive relative ad uno sport per ciascun figlio, mentre il padre si farà interamente carico delle spese per le lenti occorrenti al figlio (pari a circa 60,00 euro al mese). Per_1
Qualora uno degli esborsi afferenti a sport o lenti dovesse venire meno, i genitori concordano sin d'ora che da quel momento in poi le spese ancora sussistenti o per le lenti o per lo sport dei figli saranno equamente condivise al 50% tra di loro.
7) I genitori concordano che la IG.ra percepisca per intero l'Assegno Unico per la prole Parte_1 erogato dall'INPS (comunque denominato), sin dal mese successivo alla firma del ricorso. I genitori si danno reciprocamente atto che gli accordi economici pattuiti tengono conto dell'entità dell'Assegno Unico per la CP_ prole erogato dall' e si impegnano a rivedere le condizioni economiche pattuite al modificarsi dell'entità di detto emolumento, come ad esempio, al compimento della maggiore età dei figli.
8) I coniugi dichiarano che, fermo quanto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
9) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori. Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
15/07/2012, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7465/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 15/07/2012 tra Parte_1
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00443, Parte I, Controparte_1
Serie 04, Anno 2012, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 21/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7465/2024 RG V.G., introdotta da nata a [...], il [...], (C.F. ) ed ivi residente Via del Parte_1 C.F._1
Trullo, 30, con il patrocinio dell'avv. SCHMID Gaia;
e
, nato a [...] il 10 /07/1975, (C.F. ed ivi residente Via Torrita di Siena, Controparte_1 C.F._2
25, con il patrocinio dell'avv. SCHMID Gaia;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di essersi separati nell'anno 2023 e di non avere da Parte_1 Controparte_1 allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
Per_ 1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore Per_1 importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei figli saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore nei tempi di permanenza dei figli presso di sé.
2) I figli risiederanno in via prevalente presso la madre, in Via Trionfale, 12350, a Roma, ed il padre potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà, previo accordo con la madre e comunque, in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario: a) a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina;
i genitori concordano che, compatibilmente con gli impegni dei ragazzi ed i loro desideri, il padre possa tenerli presso di sé per 15 giorni al mese;
b) durante le vacanze estive per due settimane, sia nel corso del mese di luglio, sia nel corso del mese di agosto. Tali periodi di permanenza presso il padre dovranno essere concordati con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno. I genitori concordano che si comunicheranno reciprocamente i luoghi in cui i figli si troveranno nei periodi di permanenza esclusiva presso ciascun genitore;
inoltre concordano che, durante le vacanze scolastiche estive, nei mesi di giugno e settembre, resterà inalterato, salvo diverso accordo, il regime di frequentazione con il padre sopra individuato -punto sub a) -;
c) per 6 giorni nel corso delle vacanze scolastiche natalizie, invertendo di anno in anno i periodi comprendenti il Natale (24 e 25 dicembre) ed il Capodanno (31 dicembre e 1 gennaio);
d) durante le festività pasquali, i figli alterneranno il giorno di Pasqua e Pasquetta tra i genitori;
e) per il compleanno dei figli, salvo diverso accordo, i genitori hanno facoltà entrambi di trascorrere il pranzo o la cena con loro, alternando di anno in anno;
i giorni della festa della mamma e del papà ed i rispettivi compleanni saranno trascorsi dai figli con l'uno o l'altro genitore.
3) I genitori prendono atto che le statuizioni menzionate in tema di frequentazione tra i genitori e figli sono liberamente derogabili da accordi alternativi tra di loro condivisi.
4) La casa coniugale, sita alla Via Torrita di Siena, 25, in Roma, di proprietà del IG. resta Controparte_1 assegnata allo stesso.
5) Il IG. a decorrere dal mese successivo alla firma del presente ricorso, corrisponderà alla Controparte_1 Per_ IG.ra , per il mantenimento dei figli e , entro il giorno 5 di ogni mese, un Parte_1 Per_1 assegno mensile complessivo di euro 350,00 (trecentocentocinquanta/00) – corrispondente ad euro 175,00
(centosettantacinque/00) per ciascun figlio - da corrispondere tramite bonifico bancario al c/c intestato alla
IG.ra stessa. Tale assegno dovrà essere rivalutato annualmente sulla base degli indici Parte_1
Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
6) Le spese straordinarie necessarie per la prole, definite secondo il protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal Tribunale di Roma d'intesa con il Foro, sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia, in deroga a quanto previsto in detto Protocollo, i genitori concordano che saranno interamente a carico della madre le spese sportive relative ad uno sport per ciascun figlio, mentre il padre si farà interamente carico delle spese per le lenti occorrenti al figlio (pari a circa 60,00 euro al mese). Per_1
Qualora uno degli esborsi afferenti a sport o lenti dovesse venire meno, i genitori concordano sin d'ora che da quel momento in poi le spese ancora sussistenti o per le lenti o per lo sport dei figli saranno equamente condivise al 50% tra di loro.
7) I genitori concordano che la IG.ra percepisca per intero l'Assegno Unico per la prole Parte_1 erogato dall'INPS (comunque denominato), sin dal mese successivo alla firma del ricorso. I genitori si danno reciprocamente atto che gli accordi economici pattuiti tengono conto dell'entità dell'Assegno Unico per la CP_ prole erogato dall' e si impegnano a rivedere le condizioni economiche pattuite al modificarsi dell'entità di detto emolumento, come ad esempio, al compimento della maggiore età dei figli.
8) I coniugi dichiarano che, fermo quanto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
9) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori. Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
15/07/2012, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7465/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 15/07/2012 tra Parte_1
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00443, Parte I, Controparte_1
Serie 04, Anno 2012, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 21/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi