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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/12/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2983/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2983/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Parte_1 C.F._1
Via Teramo n. 8, presso lo studio legale dell'avv. ANZIVINO RAFFAELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Pescara alla Controparte_1 C.F._2
Piazza Ettore Troilo n. 18 dell'avv. CIONINI MARIA MATILDE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 11.08.2005 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il sig. Parte_1 [...]
, come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Città Sant'Angelo CP_1
(atto n. 25, parte II, seria A, anno 2005), dalla cui unione nascevano i figli (Pescara, Per_1
l'08.08.2007), (Pescara, il 24.04.2009) e (Pescara, il 02.05.2016). Persona_2 Per_3
2. Con ricorso dell'11 ottobre 2024 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale con addebito, formulando la seguente domanda: “1. pronunci la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al sig.
[...]
per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2. autorizzi i coniugi a vivere CP_1 separati, fermo restando l'obbligo di reciproco rispetto;
3. assegni la casa coniugale, sita in Città
Sant'Angelo (PE) alla via del Grottone n.28, alla sig.ra ove vivrà unitamente ai Parte_1 figli;
4. quanto all'affidamento, i figli sono affidati ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso;
5. sul diritto di visita ai minori, il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli Controparte_1 minori nei seguenti giorni e con i seguenti orari, prelevandoli presso la loro residenza: a) week end alternati, dalle ore 10.00 del sabato sino alle 21.00 della domenica;
b) lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 21.00. c) nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno, rispettivamente con il padre e con la madre, tre settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
d) nelle festività di Natale, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra il periodo di Natale (24.12/30.12) ed il periodo di Capodanno (31.12/06.01); e) per le festività di Pasqua i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasquetta f) Con riferimento alle festività non concordate (25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, esse seguiranno il criterio giorni di affidamento;
g) per il giorno del compleanno dei figli, i due genitori si impegnano a concordare le modalità per trascorrerlo insieme. In mancanza di accordo varrà il principio dell'alternanza; h) quanto alle festività parentali materne, i ragazzi trascorreranno con la madre le festività che interessano la madre stessa, i nonni, gli zii ed i cugini di primo grado con le modalità e gli orari da concordare nell'occasione; i) la festa della mamma sarà trascorsa dai ragazzi con la madre;
l) il sig. corrisponderà un assegno mensile di € 600,00 per ognuno dei CP_1 tre figli e così complessivamente di € 1.800,00 (Euro milleottocento/00), a titolo di concorso al mantenimento dei tre figli, che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
m) le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 60% per il padre e del 40% della madre, così come descritte e pagina 2 di 4 secondo le modalità dettate dal “Protocollo Famiglia”, elaborato dal On. Tribunale di Pescara, reperibile sul sito del predetto Tribunale.
6. il sig. corrisponderà un assegno di CP_1 mantenimento alla moglie dell'importo di € 500,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
7. stante la difficoltà economica sopra illustrata, l'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
e continuerà ad essere erogato direttamente dall'INPS alla predetta. Qualora l'importo
[...] dell'Assegno Unico dovesse variare in pejus, il sig. integrerà l'importo degli assegni di CP_1 mantenimento, con l'ulteriore versamento pari al corrispettivo del peggioramento economico, fino ad un massimo di € 200,00 complessivi”.
3. Costituitosi in giudizio, il resistente pur non opponendosi alla domanda di separazione, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) affidare i figli minori (di anni 17), Per_1 Persona_2
(di anni 15) e (di anni 8) congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento alternato Per_3 presso ciascun genitore, con le modalità stabilite dall'On.le Tribunale;
2) stabilire che ogni genitore provveda al mantenimento diretto dei minori quando a sé affidati, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia dl Tribunale di Pescara;
3) in subordine nell'ipotesi di collocamento presso la madre, stabilire un ampio diritto di visita per il padre, con contributo nel loro mantenimento non superiore a complessivi € 950, ovvero nella maggior o minor somma ritenuta equa e di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie;
4) rigettare la domanda avversaria di addebito della separazione in capo al marito in quanto infondata in fatto ed in diritto”.
4. All'udienza del 10 dicembre 2025 le parti, presenti personalmente, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e dichiarando di non volersi riconciliare, chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
6. La causa prosegue per le ulteriori questioni;
all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
11 ottobre 2024 da nei confronti di , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e coniugati in Parte_1 Controparte_1
Città Sant'Angelo il giorno 11.08.2005 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 25, p. II, s. A, anno 2005);
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 17 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2983/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Parte_1 C.F._1
Via Teramo n. 8, presso lo studio legale dell'avv. ANZIVINO RAFFAELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Pescara alla Controparte_1 C.F._2
Piazza Ettore Troilo n. 18 dell'avv. CIONINI MARIA MATILDE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 11.08.2005 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il sig. Parte_1 [...]
, come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Città Sant'Angelo CP_1
(atto n. 25, parte II, seria A, anno 2005), dalla cui unione nascevano i figli (Pescara, Per_1
l'08.08.2007), (Pescara, il 24.04.2009) e (Pescara, il 02.05.2016). Persona_2 Per_3
2. Con ricorso dell'11 ottobre 2024 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale con addebito, formulando la seguente domanda: “1. pronunci la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al sig.
[...]
per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2. autorizzi i coniugi a vivere CP_1 separati, fermo restando l'obbligo di reciproco rispetto;
3. assegni la casa coniugale, sita in Città
Sant'Angelo (PE) alla via del Grottone n.28, alla sig.ra ove vivrà unitamente ai Parte_1 figli;
4. quanto all'affidamento, i figli sono affidati ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso;
5. sul diritto di visita ai minori, il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli Controparte_1 minori nei seguenti giorni e con i seguenti orari, prelevandoli presso la loro residenza: a) week end alternati, dalle ore 10.00 del sabato sino alle 21.00 della domenica;
b) lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 21.00. c) nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno, rispettivamente con il padre e con la madre, tre settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
d) nelle festività di Natale, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra il periodo di Natale (24.12/30.12) ed il periodo di Capodanno (31.12/06.01); e) per le festività di Pasqua i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasquetta f) Con riferimento alle festività non concordate (25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, esse seguiranno il criterio giorni di affidamento;
g) per il giorno del compleanno dei figli, i due genitori si impegnano a concordare le modalità per trascorrerlo insieme. In mancanza di accordo varrà il principio dell'alternanza; h) quanto alle festività parentali materne, i ragazzi trascorreranno con la madre le festività che interessano la madre stessa, i nonni, gli zii ed i cugini di primo grado con le modalità e gli orari da concordare nell'occasione; i) la festa della mamma sarà trascorsa dai ragazzi con la madre;
l) il sig. corrisponderà un assegno mensile di € 600,00 per ognuno dei CP_1 tre figli e così complessivamente di € 1.800,00 (Euro milleottocento/00), a titolo di concorso al mantenimento dei tre figli, che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
m) le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 60% per il padre e del 40% della madre, così come descritte e pagina 2 di 4 secondo le modalità dettate dal “Protocollo Famiglia”, elaborato dal On. Tribunale di Pescara, reperibile sul sito del predetto Tribunale.
6. il sig. corrisponderà un assegno di CP_1 mantenimento alla moglie dell'importo di € 500,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
7. stante la difficoltà economica sopra illustrata, l'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
e continuerà ad essere erogato direttamente dall'INPS alla predetta. Qualora l'importo
[...] dell'Assegno Unico dovesse variare in pejus, il sig. integrerà l'importo degli assegni di CP_1 mantenimento, con l'ulteriore versamento pari al corrispettivo del peggioramento economico, fino ad un massimo di € 200,00 complessivi”.
3. Costituitosi in giudizio, il resistente pur non opponendosi alla domanda di separazione, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) affidare i figli minori (di anni 17), Per_1 Persona_2
(di anni 15) e (di anni 8) congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento alternato Per_3 presso ciascun genitore, con le modalità stabilite dall'On.le Tribunale;
2) stabilire che ogni genitore provveda al mantenimento diretto dei minori quando a sé affidati, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia dl Tribunale di Pescara;
3) in subordine nell'ipotesi di collocamento presso la madre, stabilire un ampio diritto di visita per il padre, con contributo nel loro mantenimento non superiore a complessivi € 950, ovvero nella maggior o minor somma ritenuta equa e di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie;
4) rigettare la domanda avversaria di addebito della separazione in capo al marito in quanto infondata in fatto ed in diritto”.
4. All'udienza del 10 dicembre 2025 le parti, presenti personalmente, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e dichiarando di non volersi riconciliare, chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
6. La causa prosegue per le ulteriori questioni;
all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
11 ottobre 2024 da nei confronti di , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e coniugati in Parte_1 Controparte_1
Città Sant'Angelo il giorno 11.08.2005 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 25, p. II, s. A, anno 2005);
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 17 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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