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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3295/2023 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 18 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 3295 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolo Ravenni, con domicilio eletto presso il Parte_1 di lui studio in Siena, alla Piazza Bargagli Petrucci n. 18, come da delega in calce e congiunta telematicamente al ricorso;
RICORRENTE
E
– in persona del Controparte_1 l.r. pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Ponzo, giusta mandato conferito su foglio separato (doc. a) ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Nicoletta Zampi, con studio in Firenze alla Via Filadelfia n. 9; RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 17.11.2023 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l impugnando la cartella di pagamento n. 041 2023 00239263 CP_1 64 000, notificatale il 9.10.2023, portante l'iscrizione a ruolo n. 2023/004537, relativa alla richiesta di pagamento dei contributi per le annualità 2021 e 2022, per ivi sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni di merito: annullare la cartella di pagamento n. 041 2023 00239263 64 000, notificata il 9.10.2023, portante l'iscrizione a ruolo n. 2023/004537 ovvero rideterminarla nei termini di Legge;
con vittoria di compensi legali e spese di giudizio.
2. L'Ente convenuto si è ritualmente costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: nel merito, rigettare il ricorso, con vittoria di spese e di onorari.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 18 marzo 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Date per conosciute tutte le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, ritiene che il ricorso proposto sia pagina 1 di 3 infondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento.
5. In fatto, è pacifico e, comunque, documentalmente provato, che:
- l'odierna ricorrente, laureata in farmacia, nei periodi 1.10.2021-31.12.2021 / 1.01.2022- 28.02.2022, ha lavorato, svolgendo mansioni di farmacista, presso l'utilizzatore Farmacia Mijno di Via Gramsci n. 5 a Lastra a Signa, in qualità di lavoratrice somministrata dal datore di lavoro-somministratore Per_1 (doc. 1 fasc. ric.);
- l'odierna ricorrente è stata iscritta all'Albo dei Farmacisti della Provincia di Firenze a decorrere dal 27 settembre 2021 e fino alla data del 29 giugno 2022, quando interveniva la cancellazione per dimissioni volontarie (doc. 1 fasc. res.);
- l'odierna ricorrente non ha corrisposto il contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio E.N.P.A.F. per l'annualità 2021 e 2022 e tale omissione ha determinato l'iscrizione al ruolo esattoriale, con la conseguente emissione da parte dell'Agente della Riscossione della cartella di pagamento n. 041 2023 0023926364 000, opposta nel presente giudizio;
- alcuna domanda di riduzione è stata proposta dalla ricorrente all'Ente relativamente al contributo previdenziale ed assistenziale per gli anni 2021 e 2022 nei termini e nelle modalità previste dall'art. 21 del Regolamento di Previdenza CP_1
6. Ciò posto in fatto, deve considerarsi, in diritto, che:
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 dello Statuto dell CP_1 Controparte_2
, approvato con decreto interministeriale 7 novembre 2000, e dell'art. 21 del Decreto
[...] legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233/1946, tutti gli iscritti agli Albi professionali dei farmacisti sono d'ufficio iscritti all'Ente e, conseguentemente, sono tenuti al versamento dei relativi contributi nella misura fissata annualmente dal Consiglio Nazionale dell CP_1 medesimo;
- l'art. 3, co. 2 del predetto Statuto dispone espressamente che “L'iscrizione all'Albo professionale o la cancellazione da esso, producono effetto di decorrenza ai fini della iscrizione o della cancellazione dall'Ente, dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte degli organi professionali. I contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti per l'intera annualità, quale sia la data dell'iscrizione o della cancellazione. …” (doc. 2 fasc. res.).
7. Ne discende che l'obbligo di pagamento del contributo previdenziale e assistenziale sussiste per l'intera annualità in ragione della mera iscrizione all'Albo professionale e a prescindere dalla data dell'iscrizione o della cancellazione.
8. A parere del giudicante, è, quindi, del tutto irrilevante, ai fini che ci occupano la circostanza che la dott.ssa non fosse dipendente di farmacia ma svolgesse le mansioni di farmacista presso la Pt_1 farmacia utilizzatrice quale lavoratrice somministrata, atteso che per lo svolgimento delle attività professionali del farmacista, sia in forma autonoma che subordinata, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo professionale che, a sua volta, è fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva nei confronti dell a nulla rilevando, pertanto, che il datore di lavoro del farmacista somministrato sia CP_1 un'agenzia di lavoro interinale, essendo, viceversa, necessario e sufficiente ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo de quo il fatto dell'esercizio delle attività professionali del farmacista, a sua volta presupponente quella iscrizione al relativo Albo che determina l'iscrizione d'ufficio all CP_1
9. Ciò detto, alla luce della giurisprudenza di legittimità e delle pronunce della Corte Costituzionale che in più occasioni hanno affermato la legittimità della doppia contribuzione, deve ritenersi che la generalità dell'obbligo di iscrizione che comporta che i farmacisti, tanto, se svolgono la loro attività professionale nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, quanto, se esercitano l'attività professionale in regime di somministrazione, siano iscritti d'ufficio al relativo ente previdenziale e pagina 2 di 3 abbiano, quindi, una doppia posizione contributiva (sia, i dipendenti di farmacia che i somministrati sono titolari di una posizione previdenziale obbligatoria presso l oltre che di una posizione CP_3CP_ previdenziale presso l convenuto), è di per sé pienamente compatibile con la garanzia di tutela previdenziale prescritta dall'art. 38 Cost. in favore di ogni lavoratore, essendovi semmai un rafforzamento della tutela stessa anche se a fronte di un doppio obbligo contributivo. 10. Quanto, infine, alla pacifica omessa presentazione all'Ente da parte della ricorrente della domanda amministrativa di riduzione del contributo (“Qualora l'iscritto all'Ente eserciti attività professionale e sia soggetto per legge in relazione a tale attività all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria, la misura del contributo previdenziale può essere ridotta del 33,33% o del 50% o dell'85% limitatamente ai periodi di iscrizione alla predetta previdenza, con proporzionale riduzione del trattamento pensionistico eventualmente spettante.”, art. 21 Regolamento di previdenza
, deve rilevarsi che l'art. 21 del Regolamento di previdenza dispone che “La CP_1 CP_1 riduzione è concessa su domanda degli interessati…”, e, per quanto rileva nel caso di specie, che “Per coloro che si iscrivano per la prima volta, il termine di decadenza per presentare la domanda di riduzione ovvero la domanda di versamento del contributo di solidarietà è fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Ordine; in questo caso la domanda produce effetto a partire dalla contribuzione dell'anno di iscrizione.”.
11. Ne discende che la ricorrente è irrimediabilmente decaduta (il 30.9.2022) dal diritto di presentare all'Ente creditore domanda di riduzione del contributo, la quale, pertanto, a prescindere dalla eventuale sussistenza dei relativi requisiti, non può venire concessa (inammissibile) in questa sede giudiziale, atteso che ne deriverebbe una ingiustificata e, quindi, illegittima rimessione in termini.
12. A giudizio del Tribunale, non è, infatti, condivisibile l'assunto di parte ricorrente secondo cui la domanda di cancellazione dall'Albo professionale sarebbe da intendersi anche quale implicita richiesta di riduzione contributiva, atteso che, non solo, si tratta di domande che hanno per destinatari due distinti e diversi soggetti di diritto, ma, in ogni caso, poiché il versamento di un minore importo contributivo comporta la proporzionale riduzione del trattamento pensionistico eventualmente spettante, la scelta deve essere rimessa all'iscritto, senza alcun tipo di automatismo.
13. È assorbita ogni ulteriore questione.
14. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere a parte convenuta le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Firenze, 18 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
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