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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/08/2025, n. 11827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11827 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE N. R.G. 26/2025 Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Francesco Crisafulli -Presidente dott. Francesco Frettoni - Giudice dott. Massimo Marasca - Giudice rel. ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 26 /2025 promossa da:
, nato in [...] il [...] (CUI 05NLJ46 C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Scutti, presso il cui C.F._1 studio in Roma, Via Bellagra n. 50, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
Ricorrente contro
– Questura di Frosinone, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistente MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo, in via cautelare, sospendersi “l'efficacia del provvedimento impugnato per tutta la durata del procedimento, essendo destinatario anche di decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Frosinone”; nel merito, accogliere la domanda annullando il diniego impugnato, e, per l'effetto, emettere un provvedimento che gli riconosca il diritto alla protezione umanitaria/speciale/complementare con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno, il tutto con condanna alle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. L'Amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e rinviando per le deduzioni difensive alla memoria allegata, redatta dalla Questura.
In fatto, dagli atti di giudizio risulta che il ricorrente ha formalizzato istanza volta ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art.19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 presso gli uffici della Questura di Frosinone in data 24.08.2022. Con successivo decreto notificatogli in data 19.12.2024 il Questore di Frosinone ha rigettato l'istanza del ricorrente preso atto del parere negativo della Commissione Territoriale di Roma – Sez. III emesso in data 31.07.2024 nel quale, testualmente, si legge che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1 del d.lgs. n. 286/1998 in quanto il richiedente non risulta a rischio di persecuzione né a rischio di allontanamento verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione e non esistono fondati motivi di ritenere che rischi di essere sottoposto a tortura o che sia vittima di violazioni sistemiche e gravi di diritti umani tali da giustificare l'applicazione della residuale misura di cui all'art.32 del d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal decreto legge n.113/2018”. Con atto introduttivo depositato il 2 gennaio 2025 il ricorrente ha impugnato il diniego. evidenziando il rilevante grado di integrazione economico lavorativa raggiunta sul territorio nazionale, la quale sarebbe irrimediabilmente compromessa in ipotesi di rimpatrio in Pakistan. Inoltre, deduce la sussistenza di una sostanziale condizione di vulnerabilità e di fragilità personale e sociale derivante dalla giovane età al momento della migrazione e dalla seria difficoltà di reinserimento sociale o lavorativo nel Paese di appartenenza, nel quale non ha più alcun legame familiare e/o lavorativo. A supporto delle proprie istanze ha prodotto la seguente documentazione:
- Procura alle liti;
- Rigetto del Questore e provvedimento rigetto protezione internazionale della Commissione Territoriale, in cui si evidenzia la carenza dei presupposti per il riconoscimento della speciale;
- Rimesse di denaro in Patria;
- Documenti di identità;
- Comunicazione di avvenuto ricevimento dichiarazione dei redditi anni 2023 e 2024;
- Certificato di residenza;
- Certificazione unica per l'anno 2024;
- Certificazione unica per l'anno 2023;
- Comunicazione Obbligatoria Unilav 2020;
- Contratto di lavoro e relative buste paga;
- Certificato di attribuzione del numero di partita iva. Nella memoria prodotta e nella relazione allegata l'Amministrazione sostiene che il ricorrente non versa in alcuna delle ipotesi che giustificano il rilascio del permesso per protezione speciale o che lo pongono in una situazione di inespellibilità. All'esito dell'udienza cartolare del 18-06-25, il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
In diritto, va riconosciuta la protezione speciale. Preliminarmente si deve osservare che la difesa dell'Amministrazione è generica, essendosi limitata a rinviare al dato normativo e non avendo dedotto o spiegato le ragioni di fatto per le quali il richiedente non meriterebbe il riconoscimento della protezione speciale. Si tratta dunque di una contestazione generica, che non ha alcuna incidenza sulla decisione del presente giudizio. Ciò posto, si osserva che la domanda è stata presentata prima del 6 maggio 2023: non rientra, quindi, nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino
Pag. 2 di 5 straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU. Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione e del relativo permesso (art. 5 comma 6 TUI) la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e LL c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania Persona_4 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; SC c. Persona_6
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9
( e Satamedia Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente ha rappresentato di avere lasciato il paese d'origine da ormai dieci anni (cfr.p.1 parere Commissione Territoriale) e ha dimostrato di avere avviato in Italia un positivo percorso di integrazione lavorativa;
come attestato dalla documentazione in atti, egli ha svolto negli anni diversi lavori e, dal 18.10.2023, è parte di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (previa trasformazione dello stesso) alle dipendenze del ristorante “Pizzeria Due Madonne
Pag. 3 di 5 s.r.l.”, relativamente al quale sono state depositate le relative buste paga INAIL riferite ai mesi da dicembre dell'anno 2022 sino ad aprile 2023. Inoltre, dalla visura camerale allegata al ricorso si evince l'acquisizione, ad opera del ricorrente, di una azienda in Cassino come ditta individuale svolgente attività di autolavaggio con inizio dell'attività d'impresa fissata alla data del 16.11.2023, a fronte di un capitale investito di euro 4.000,00 (cfr. p.1 visura). Il ricorrente ha altresì prodotto n. ventidue rimesse di denaro in patria – le quali vedono come beneficiari la sig.ra Persona_10
e i sig.ri e – dell'importo minimo di euro 50,00 Persona_11 Persona_12
e massimo di euro 650,00. Tale circostanza evidenzia ulteriormente il rilevante grado di integrazione economica raggiunto dal ricorrente sul territorio, essendosi sin da subito impegnato nell'attività lavorativa al fine di sostenere la famiglia rimasta nel Paese di origine. Ad avviso del Collegio, tali elementi costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dall'art. 8 CEDU. Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Per_1 Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03). Alla luce dell'intero percorso compiuto dal cittadino straniero emerso nel presente giudizio si deve ritenere provata quell'integrazione effettiva e reale tutelata ex art. 8 CEDU. In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08 Il ricorso va, pertanto, accolto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, poiché gli elementi dell'integrazione sul territorio sono successivi alla valutazione della Commissione.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 26/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto di , nato il [...] a [...], CUI Parte_1
05NLJ46 C.F. , alla protezione speciale e dispone la C.F._1 trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 30/06/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Massimo Marasca Francesco Crisafulli
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, nato in [...] il [...] (CUI 05NLJ46 C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Scutti, presso il cui C.F._1 studio in Roma, Via Bellagra n. 50, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
Ricorrente contro
– Questura di Frosinone, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistente MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo, in via cautelare, sospendersi “l'efficacia del provvedimento impugnato per tutta la durata del procedimento, essendo destinatario anche di decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Frosinone”; nel merito, accogliere la domanda annullando il diniego impugnato, e, per l'effetto, emettere un provvedimento che gli riconosca il diritto alla protezione umanitaria/speciale/complementare con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno, il tutto con condanna alle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. L'Amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e rinviando per le deduzioni difensive alla memoria allegata, redatta dalla Questura.
In fatto, dagli atti di giudizio risulta che il ricorrente ha formalizzato istanza volta ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art.19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 presso gli uffici della Questura di Frosinone in data 24.08.2022. Con successivo decreto notificatogli in data 19.12.2024 il Questore di Frosinone ha rigettato l'istanza del ricorrente preso atto del parere negativo della Commissione Territoriale di Roma – Sez. III emesso in data 31.07.2024 nel quale, testualmente, si legge che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1 del d.lgs. n. 286/1998 in quanto il richiedente non risulta a rischio di persecuzione né a rischio di allontanamento verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione e non esistono fondati motivi di ritenere che rischi di essere sottoposto a tortura o che sia vittima di violazioni sistemiche e gravi di diritti umani tali da giustificare l'applicazione della residuale misura di cui all'art.32 del d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal decreto legge n.113/2018”. Con atto introduttivo depositato il 2 gennaio 2025 il ricorrente ha impugnato il diniego. evidenziando il rilevante grado di integrazione economico lavorativa raggiunta sul territorio nazionale, la quale sarebbe irrimediabilmente compromessa in ipotesi di rimpatrio in Pakistan. Inoltre, deduce la sussistenza di una sostanziale condizione di vulnerabilità e di fragilità personale e sociale derivante dalla giovane età al momento della migrazione e dalla seria difficoltà di reinserimento sociale o lavorativo nel Paese di appartenenza, nel quale non ha più alcun legame familiare e/o lavorativo. A supporto delle proprie istanze ha prodotto la seguente documentazione:
- Procura alle liti;
- Rigetto del Questore e provvedimento rigetto protezione internazionale della Commissione Territoriale, in cui si evidenzia la carenza dei presupposti per il riconoscimento della speciale;
- Rimesse di denaro in Patria;
- Documenti di identità;
- Comunicazione di avvenuto ricevimento dichiarazione dei redditi anni 2023 e 2024;
- Certificato di residenza;
- Certificazione unica per l'anno 2024;
- Certificazione unica per l'anno 2023;
- Comunicazione Obbligatoria Unilav 2020;
- Contratto di lavoro e relative buste paga;
- Certificato di attribuzione del numero di partita iva. Nella memoria prodotta e nella relazione allegata l'Amministrazione sostiene che il ricorrente non versa in alcuna delle ipotesi che giustificano il rilascio del permesso per protezione speciale o che lo pongono in una situazione di inespellibilità. All'esito dell'udienza cartolare del 18-06-25, il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
In diritto, va riconosciuta la protezione speciale. Preliminarmente si deve osservare che la difesa dell'Amministrazione è generica, essendosi limitata a rinviare al dato normativo e non avendo dedotto o spiegato le ragioni di fatto per le quali il richiedente non meriterebbe il riconoscimento della protezione speciale. Si tratta dunque di una contestazione generica, che non ha alcuna incidenza sulla decisione del presente giudizio. Ciò posto, si osserva che la domanda è stata presentata prima del 6 maggio 2023: non rientra, quindi, nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino
Pag. 2 di 5 straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU. Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione e del relativo permesso (art. 5 comma 6 TUI) la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e LL c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania Persona_4 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; SC c. Persona_6
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9
( e Satamedia Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente ha rappresentato di avere lasciato il paese d'origine da ormai dieci anni (cfr.p.1 parere Commissione Territoriale) e ha dimostrato di avere avviato in Italia un positivo percorso di integrazione lavorativa;
come attestato dalla documentazione in atti, egli ha svolto negli anni diversi lavori e, dal 18.10.2023, è parte di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (previa trasformazione dello stesso) alle dipendenze del ristorante “Pizzeria Due Madonne
Pag. 3 di 5 s.r.l.”, relativamente al quale sono state depositate le relative buste paga INAIL riferite ai mesi da dicembre dell'anno 2022 sino ad aprile 2023. Inoltre, dalla visura camerale allegata al ricorso si evince l'acquisizione, ad opera del ricorrente, di una azienda in Cassino come ditta individuale svolgente attività di autolavaggio con inizio dell'attività d'impresa fissata alla data del 16.11.2023, a fronte di un capitale investito di euro 4.000,00 (cfr. p.1 visura). Il ricorrente ha altresì prodotto n. ventidue rimesse di denaro in patria – le quali vedono come beneficiari la sig.ra Persona_10
e i sig.ri e – dell'importo minimo di euro 50,00 Persona_11 Persona_12
e massimo di euro 650,00. Tale circostanza evidenzia ulteriormente il rilevante grado di integrazione economica raggiunto dal ricorrente sul territorio, essendosi sin da subito impegnato nell'attività lavorativa al fine di sostenere la famiglia rimasta nel Paese di origine. Ad avviso del Collegio, tali elementi costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dall'art. 8 CEDU. Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Per_1 Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03). Alla luce dell'intero percorso compiuto dal cittadino straniero emerso nel presente giudizio si deve ritenere provata quell'integrazione effettiva e reale tutelata ex art. 8 CEDU. In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08 Il ricorso va, pertanto, accolto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, poiché gli elementi dell'integrazione sul territorio sono successivi alla valutazione della Commissione.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 26/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto di , nato il [...] a [...], CUI Parte_1
05NLJ46 C.F. , alla protezione speciale e dispone la C.F._1 trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 30/06/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Massimo Marasca Francesco Crisafulli
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