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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 913/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Pt_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Antonello Monoriti per procura in atti ed elettivamente domiciliato in
Messina, via Armeria, 1 ricorrente, contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo CP_1 C.F._1 di Gotto, via Roma 167, presso lo studio dell'Avv. Antonella Bartolone che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16 gennaio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6 maggio 2024 formulava opposizione avverso l' ex Pt_1 CP_2 art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento all'assegno ordinario di invalidità, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione con decorrenza da agosto 2022.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, che venisse dichiarata l'insussistenza in capo al di uno stato invalidante tale CP_1 da comportare il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Nella resistenza di , la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle CP_1 operazioni peritali.
Il ricorso è parzialmente fondato. Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha Persona_1 accertato che la resistente è affetta da “Cardiopatia ipertensiva in 1° classe NYHA (dopo ecocardio) con cardiopalmo aritmico. Sindrome delle apnee morfeiche in pregresso remoto intervento per pneumotorace spontaneo. Pancreatite cronica in esiti di intervento di pancreodigiunostomia. Poliartrosi ad incidenza funzionale con riduzione spazii intersomatici cervicali e lombari”.
Il consulente ha, quindi, concluso che – contrariamente a quanto accertato in sede di a.t.p. - le patologie da cui è affetta la parte resistente determinano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi con decorrenza dal mese di luglio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte resistente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità a far data da luglio 2024.
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad atp va parzialmente accolto e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. Persona_1
depositata nel presente giudizio di opposizione ad atp ex art. 445 bis c.p.c.
[...] iscritto al n. 913/2024 R.G.
Le spese vanno interamente compensate, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla data di presentazione del ricorso in opposizione.
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' Pt_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie parzialmente il ricorso in opposizione ad atp e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. , depositata nel Persona_1 presente giudizio di opposizione iscritto al N. R.G. 913/2024; dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario utile al conseguimento CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza da luglio 2024; compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. Pt_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 17 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Rossella Raimondo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.