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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI RO MA
SEZIONE Q UART A CIVILE
riunita in cam era di consigli o in persona dei magist rati:
- dott. Gi us eppe St aglianò President e
- dott.ssa Gi ovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa M atilde Carpinell a Consigliere rel.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
(artt . 352 , comm a 6, e 281 -sexies c.p.c.)
nell a caus a ci vile di appell o iscritt a al n. 5637 del R uol o generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del 10.4.2025 e vertente
TRA
( ), i n persona del l egale rappresent ant e p.t ., Parte_1 P.IVA_1
el ettivam ent e domi ciliat a i n Rom a, vi a Camil la n. 32, presso lo studio dell'avv. Marianna Contaldo ( , che l a rappresenta e C.F._1
difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- PARTE APP ELLA NTE -
E
( ), in persona del l egale rappresent ant e p.t ., qual e CP_1 P.IVA_2
mandat ari a di ( ), el ettivam ent e Parte_2 P.IVA_3
pag. 1 di 12 domi cili at a i n Rom a, vi a Al essandri a n. 208, presso l o studi o dell 'avv.
Massimili ano C ardarel li ( ), che l a rappresenta e C.F._2
difende in virtù di procura i n cal ce all a comparsa di costituzi one e rispost a
- PARTE APP ELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7537/ 2021 del Tri bunal e di Roma
pubbl icat a il 29.4.2021 (opposizione a decreto i ngi untivo in m at eria di sommini strazione ).
CONCLUS IONI
Come da verbal e di udienza .
FATTI RIL EVANTI DELL A CAUSA
§ 1. – Con decreto n. 25412/2017 depositato il 9.11.2017 il Tribunale di
Roma i ngiungeva a il pagam ento, in favore di Parte_3 Parte_2
della somma di € 12.244,67 (oltre interessi e spese della procedura monitori a), port at a da diciass ett e fatt ure em esse per il corrispettivo dovut o per la forni tura di energi a el ett ri ca, nel peri odo compreso t ra il 14.9.2013 e il
18.5.2016, in rel azione ai POD IT002E4775617A, IT002E5060651A e
IT002E5365187A , a servi zio di tre differenti im mobi li nell a disponibil ità di
Parte_1
Con atto di cit azi one not ifi cato il 4.1.2018, l a societ à ingiunta proponeva opposi zione , cont est ando la fondat ezza dell a pret esa creditori a e chi edendo l a revoca del provvedim ento m onitorio .
Instaurato il contraddittorio con l'opposta Parte_2
rappresent ata da e dispost a consul enza t ecni ca d'ufficio (volt a a Parte_2
pag. 2 di 12 det erminare e quant ifi care le eventuali somm e dovut e da ci ascuna part e in rel azione all e vari e ut enze ), il Tribunal e adit o rigett ava l'opposi zione,
condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite e ponendo le spese dell a c.t.u. definiti vament e a carico dell e parti nel la misura di met à ci ascuna.
§ 2. – Con att o di cit azione notifi cato il 29.9.2021 ha propost o Parte_1
appell o, art icolato in quat tro moti vi, chi edendo che, i n ri form a dell a sent enza impugnat a, si ano accolte l e domande svol te i n prim o grado , di chi arando nul lo e i nefficace e comunque si a annull ato o revocato il decret o i ngiunti vo .
§ 3. – si è costituit a in gi udi zio, sempre a m ezzo Parte_2
della mandataria che ha contestato la fondatezza dell'appello, Parte_2
inst ando per il suo ri gett o.
§ 4. – Disposti al cuni rinvii di ufficio del la causa e c oncesso t erm ine per il deposit o di not e conclusi onali, all 'odi erna udi enza l e parti hanno precisato le conclus ioni e discusso oralm ent e la causa . All 'esito, l a Corte ha pronunci at o s ent enza, dando l ett ura del disposit ivo e dell a conci sa esposi zione delle ragioni di fatt o e di di ri tto dell a decisione, ai sensi dell 'art .
281 -sexi es c.p.c.
RAGI ONI DELL A DECIS IONE
§ 1. – C on il prim o motivo di appello (rubri cato «Viol azione di l egge:
errat a val ut azi one e/ o t ravis am ent o di fatti e prove – Om essa, insuffi ci ent e,
contraddittori a moti vazione s u di un punto decisi vo per l a soluzione dell a controvers ia ») l 'appell ant e lam enta che il gi udi ce di prim e cure non avrebbe esaminato corrett ament e le risul tanze probatori e e, in parti colare, la discordanza tra il numero dell e fatture indicat e nel ri corso m onitorio e quello pag. 3 di 12 indi cat o nell a comparsa di costit uzione , qualifi candolo com e «m ero errore nell'indicazione del numero delle fatture », corrispondente al numero identificati vo (ID) del prot ocollo di regi strazione del sist em a di c ontabilit à
generale dell e m edesime fat ture em esse e riport at o in un presunto «Est ratto
Foglio Excel».
Tal e foglio s arebbe privo di at tendibi li tà e veri dicità, i n mancanza di timbro o sot tos crizi one att est ante l a sua proveni enza.
L'appellante si duole, nello specifico, della non corrispondenza tra quanto i ndi cato nel ri corso per decreto i ngiuntivo e quanto risult ante dall'estratto autentico in atti, in quanto solo t re fatt ure (nn .
1062016000037089, 2062016002991462 e 2062016003477201, con i numeri
ID 845800074105, 861000078401 e 861700082152, ri ferit e al POD n.
IT002E5365187A) indicate nell'estratto corrisponderebbero a quanto indicato nel ri corso, m entre per l e altre non vi sarebbe nessuna corrispondenza.
Aggi unge poi che, s ebbene « sostenga che le fatture Parte_2
richi est e si ri feri rebbero, ri spettivam ent e, per il civi co 121 A, all e sommini strazioni effettuat e a parti re dal 01.09.2013 dunque dopo il passaggi o da ad e per il civi co 121 C (per un Parte_4 Parte_2
total e di n. 4 fatt ure) a periodi precedenti il subent ro di , nonché Pt_4
alt re 3 (punto i ) em esse per s ommi nist razioni effettuat e dopo il 01.09.2013 e quindi dopo l'ingresso di di tutto quanto ciò non vi è prova essendo Pt_2
tal e ci rcost anza fondat a s ull a certificazi one dei prel ievi fatt al e pervenire dal distribut ore l ocal e che tut tavia, come dett o, si ri ferisce sol o ed esclusivamente all'indirizzo di via del Fontanile n. 121 A »; rileva inoltre che pag. 4 di 12 la com prensione dei dati risulterebbe più di ffi cil e, avendo Parte_2
com uni cato, con m is siva del 25.4.2014 prot. 10027, errori di fat turazione, nel momento del pas saggio al nuovo gestore Sorgeni a s.p.a.
Cont est a, i nfi ne, anche l a fattura n. 1062016000037089, indi cat a nell'estratto come attribuibile all'ID 845800074105 , che si riferisce al deposit o cauzi onal e in vi rtù di boll ett a emessa il 18 .5.2016, ossi a in un periodo in cui cert ament e l a s oci et à opponent e non era cli ent e del gestore ,
essendo il pass aggi o termi nat o nel febbraio 2014 e successi vam ent e avvenut o nel 2017.
Il m otivo è infondato.
Giova prem ett ere che, s econdo il consol idat o ori ent am ent o dell a S.C. ,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cogni zione, nel qual e il giudi ce deve accert are l a fondat ezza dell a pret es a fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore,
mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti esti ntivi o modifi cativi di t al e di ritt o (Cass.
4.3.2020 n. 6091; C ass. ord.
16.5.2019 n. 13240). La prova del fat to costi tuti vo del credito, pert anto,
spet ta al creditore oppost o (Cass. 19.10.2015 n. 21101; C ass. 17.11.2003 n.
17371) il quale, peralt ro, può avval ersi di tutti gli ordi nari m ezzi previ sti dall a l egge (C as s. 11.3.2011 n. 5915; C ass.
3.3.2009 n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente
(convenuto) del fatt o invocat o dal credit ore opposto a sost egno dell a pret es a pag. 5 di 12 azionat a. E infatti è onere del convenut o (e, nel caso di decret o ingi unti vo,
dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento dell a domanda, s icché dal m ancato assol vimento di tal e onere discende che i fat ti non cont est ati devono rit enersi non cont roversi e non ri chi edenti speci fi che di most razioni (C ass. 16.12.2010 n. 25516).
All a st regua di t ali principi , si condivide quanto afferm ato dal giudi ce di prim e cure circa l'i rri levanza dell 'errore comm esso nel ri corso m onit ori o,
laddove è st ato indicato , anziché il numero delle di ci assett e fatture azionat e –
dell e quali , peraltro, non s ono st ati m ai contestat i l a ri cezi one e il cont enuto
– il numero di protocollo del sistema di contabilità generale, tenuto conto che, in sede di costi tuzi one nel giudi zio di opposizi one , Parte_2
oltre a indicare i numeri di fattura corret ti, ha prodott o tutte l e fat ture i n questione (doc. 3 compars a di costi tuzione e rispost a) e un estratto conto da cui desum ere l 'effett iva corrispondenza t ra l 'i nizi al e num ero ID i ndi cato nel ricorso monitorio e i l numero riport ato sulle fat ture (v. m em ori a ex art. 183,
comm a 6, n. 1 c.p.c. , doc. 1 ), come accert at o anche dal consulent e t ecni co d'ufficio.
Sono st ati alt resì prodotti gli estratt i autenti ci dell e scritture cont abil i riguardanti tutt e l e fatture per cui è causa (doc. 1 m em ori a ex art . 183, comm a
6, n. 2 c.p.c.) e i t abulati ri epilogativi contenenti i dat i di l ett ura dei t re P OD
(v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. , docc. 2-4).
Appare evident e, dunque, come abbia assolto Parte_2
all'onere probatorio su di essa gravante, ai sensi dell'art. 2697 c.c., avuto riguardo anche al pri nci pio a m ente del qual e , se è vero che l a fattura emessa pag. 6 di 12 dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito, è pur vero che t al e afferm azi one si deve coordinare, nel caso di contratti di sommini strazione di ut enze in cui i consumi sono cont abili zzati m edi ant e un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di l ettura a contat ore (cfr. , t ra l e più recenti, Cass. ord.
9.1.2025 n.
512; C ass . ord. 14.3.2024 n. 6959; C ass. 22.11.2016 n. 23699) , la cui ril evazi one è assi stit a da una m era presunzi one sem pli ce di veri di cit à (v. t ra le pi ù recenti, C ass . ord. 17.5.2022 n. 15771; C ass. ord. 24.6.2021 n. 18195;
Cass. ord. 19.7.2018 n. 19159).
A ci ò si aggiunga che nel giudi zio di primo grado è st ato disposto l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio e che le relative risultanze
– fondate su un esame completo e approfondito dei documenti e degli atti e prive di errori logi co -gi uridi ci – non sono cont est at e in questa sede da Pt_3
[...
.l., se non per gl i aspetti di cui si dirà i n rel azi one al t erzo m otivo di appell o.
Si reput a inammi ssi bile, infine, l a censura riguardante l a fatt ura emessa per il deposito cauzi onale, per di fetto del requisito di specifi cit à ex art . 342
c.p.c., poi ché, a fronte degli argomenti svolti dal giudice di prim e cure ci rca la debenza di tal e i mporto (i mporto dovuto a conclusi one del rapporto con i n regim e di m aggior tutel a per il POD n. IT002E5365187A) si limit a a Pt_2
riproporre l e deduzi oni post e a fondam ent o dell 'atto di opposi zione , senza contrapporre criti che speci fi che al ragi onam ento logico -giuridico seguit o dal prim o gi udi ce (Cass. ord. 28.10.2020 n. 23871).
pag. 7 di 12 § 2. – C on il secondo m otiv o (i ntit olat o « Omessa e i nsuffi ci ent e motivazione su di un punto deci sivo per l a soluzione dell a controversi a –
Erronee/o travi samento di fatti e di dirit to violazi one di legge » ) l 'appell ant e cri tica l a sent enza gravat a, in quanto né il giudi ce né il c.t .u. avrebbero tenuto conto dell a fatturazi one effett uat a sui consumi stim ati, oltre che in costante ritardo, circostanza che avrebbe determinato l'applicazione dell'indennizzo automatico, previsto dagli artt. 16 e 17 dell'allegato A del
TIF (Testo integrato delle disposizioni dell'AEEG in materia di fatturazione del servi zio di vendita al dett aglio per i cli enti di energi a elett ri ca e di gas nat ural e) .
Il m otivo è in part e i nfondato, in part e inammissibil e.
Il giudice di pri mo grado , diversament e da quanto sost enuto dall'appellante, ha motivato specificamente in ordine al mancato riconoscimento , in favore di l., d ell a decurt azione deri vante Pt_3
dall'applicazione dell'indennizzo previsto per la ritardata fatturazione,
indicato dal c.t.u. nell'importo di € 360,00, affermando che «è assorbente la contestazione mossa dall'opposta circa l'entrata in vigore della delibera Arera
n. 463/2016 che lo contempla in data successiva all'emissione delle fatture per l e quali è s tat o accert ato il rit ardo i n sede di emissione » .
Rispetto a t ali argomenti , l a censura non conti ene una criti ca adeguat a e speci fi ca al la deci si one impugnat a, che consent a al gi udi ce del gravam e di percepire con cert ezza il cont enuto dell e censure, in riferim ent o all e stat uizioni adot tat e dal primo gi udi ce , risul tando così anche i nammissi bil e per violazione dell'art. 342 c.p.c.
pag. 8 di 12 § 3. – Con il t erzo motivo di appell o si lam ent a l a vi olazi one di legge
sub artt. 194 e 101 c.p.c. e l'i nutil izzabil ità della consul enza tecni ca d'uffici o per violazione del principi o del cont raddittorio t ra le parti, sul ril ievo che il c.t .u. avrebbe effett uato un'i ndagine espl orativa , invece di li mitarsi a val ut are gli el ementi gi à prodotti, acquisendo le letture fornit e dal di stributore Areti ,
così suppl endo all a deficienza del le all egazioni e offert e di prova dell'opposta Pt_2 Parte_2
La doglianza è inam missibil e.
È paci fi co in gi uri sprudenza il pri nci pio secondo cui , in m ateri a di esam e cont abil e ai sensi dell 'art . 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudi ce, nei li miti dell e indagini commessegli e nell 'osservanza dell a disciplina del cont raddittorio del le part i ivi previst a, può acquisire, anche prescindendo dall 'attività di all egazione dell e parti st esse, tutti i docum ent i che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottoposti gli, anche se essi si ano di ret ti a provare i fat ti principali posti dall e parti a fondam ento dell a dom anda e delle eccezioni .
È stato altresì precisato che l'accertamento di fatti diversi dai fatti princi pal i dedotti dalle parti a fondamento dell a domanda o dell e eccezioni e salvo, quant o a queste ultim e, che non si t rat ti di fat ti pri ncipali ril evabili d'ufficio, o l 'acquis izione nei predetti l imiti di documenti che i l consul ent e nominato dal gi udi ce accerti o acquisi sca al fi ne di rispondere ai quesiti sottoposti gli in vi ol azione del cont raddi ttori o delle parti è font e di nullit à
rel ati va ril evabil e ad ini zi ativa di part e nell a pri ma difesa o ist anza successi va al l'atto vi zi ato o alla noti zi a di esso , ai sensi dell 'art . 157, comma pag. 9 di 12 2, c.p.c. (Cass. ord. 15.3.2024 n. 7030; Cass. ord. 21.2.2023 n. 5370; C ass .
S.U.
1.2.2022 n. 3086).
Nel la speci e s i oss erva com e il consul ent e t ecnico nominato, nell 'ambit o dell'incarico affidatogli, diretto ad accertare la corretta fatturazione dei consumi di cui è st ato chi est o il pagament o, abbi a rit enut o di int egrare l a docum ent azione gi à prodott a da costit uita dall a l ettura Parte_2
dei consumi tras mes si dal di stri but ore locale Areti s.p.a., a ci ò espressam ent e aut ori zzato dal gi udice, acqui sendo ul teriori tabelle che ha all egato all a rel azione (doc. 3) , non in cont rasto con quelle già in atti , che ha post o poi a base dell e propri e conclusi oni, nel cont radditt ori o dei consulenti t ecni ci di part e, che null a hanno ri levat o al riguardo .
Poiché null a è st ato eccepit o dal di fensore di l. nel prosieguo del Pt_3
giudizio, né all'udienza successiva al deposito della relazione (21.10.2020),
dove i nvece è st ato chies to i l rinvio per bonario componim ent o dell a l ite, così
come all'udienza successiva, e si tratta di fatti non principali, ogni eventuale nullit à deve rit eners i superat a e non può essere fatt a val ere com e motivo di appell o
§ 4. – Con il quarto motivo si censura l a stat ui zione sull e spese di l ite,
che avrebbero dovut o ess ere compensat e, t enut o conto che il c.t.u. ha svolto attività esplorativa, travalicando i limiti di cui all'art. 194 c.p.c.
Il moti vo va res pinto, una volt a accert ato che non vi è st at a al cuna violazione da parte dell'ausiliario . Il giudice di primo grado, dunque, ha fatto corrett a appli cazione del principi o general e del la soccombenza di cui all 'art .
pag. 10 di 12 (int egrale o parzial e), delle s pese, a norm a dell'art. 92, comma 2, c.p.c.,
neppure menzionate dall'appellante.
§ 5. – In defi niti va, l 'appello va respinto.
Le spese del pres ent e grado devono essere post e a cari co del l'appell ant e soccom bent e e si liquidano , applicando i param et ri di cui al D.M. n. 55/2014
(modifi cato, da ult i mo, dal D.M. n. 147/2022), val ori m edi dell o scagl ione di riferimento da € 5.200,01 a € 26.000,00, valori ridotti del 50 per cento ex art .
4, comm a 1, del D.M. n. 55/2014 per l a fase di t ratt azione/i strut toria, st ant e la ridott a attivi tà difensi va svolta, e valori m edi per l e altre t re fasi , i n com plessivi € 4.888,00 per compensi (€ 1.134,00 per fase di studio;
€ 921,00
per fase introduttiva;
€ 922,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 1.911,00
per fase decisional e) .
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la present e s ent enza, per il pagam ento a cari co dell ' appell ant e di un ult eriore importo a titol o di cont ribut o unificato pari a quel lo dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, D.P .R. n. 115/ 2002,
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sent enza del Tri bunal e di Roma n. 7537/2021 pubbli cat a il 29.4.2021 , ogni contraria ist anza, deduzione ed eccezi one disatt esa, così provvede:
1. – ri getta l 'appello ;
pag. 11 di 12 2. – condanna al la rifusione dell e spese di lit e i n favore di Parte_3 [...]
quale m andat ari a di che li quida i n € 4.888 ,00 per Pt_2 Parte_2
com pensi, olt re al ri mborso di s pese generali , Iva e Cpa, com e per l egge;
3. – dà atto della s ussist enza dei presuppost i per il versament o, da part e dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quat er,
D.P.R . n. 115/2002.
Così decis o in Rom a il 10.4.2025
Il C ons igli ere es t. Il P residente
- Matilde C arpi nella - - Giuseppe St agli anò -
pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
91 c.p.c. , non ri correndo nessuna del le ragi oni per dispor re l a compensazione