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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO Presidente rel.
Dott. ANTONIO RIZZUTI Consigliere
Dott.ssa ANNA MARIA RASCHELLA' Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 504/2023 trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. concessi in sostituzione dell'udienza del 22 gennaio 2025 e vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Elmo giusta procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E
Regione Calabria, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia De
Caridi giusta procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante < accertare e dichiarare che, per i motivi esposti, è nulla l'ordinanza ingiunzione prot.
71513 del 14 /0/2022 notificata dalla Regione Calabria in data 25/02/2022 al dott. Parte_1
2) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore dello scrivente avvocato anticipatario>
Per l'appellata < rigettare l'avverso appello , poiché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza gravata. Con vittoria di spese e competenze >
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con verbale del 2 marzo 2017 Carabinieri forestali della stazione di RI RO hanno dato atto che il 15 e il 17 febbraio 2017 nel corso di una attività di verifica e controllo del territorio hanno constatato nel comune di RI la presenza di uno scarico di acque fognarie che si immettono senza alcuna previa depurazione in un vallone naturale e da qui, per scorrimento naturale, raggiungono un corso d'acqua pubblico denominato torrente Coriglianello. Hanno quindi precisato che detta situazione costituisce violazione dell'art. 124 del decreto legislativo152/2006. Nel verbale vengono individuati come trasgressore e obbligato in solido rispettivamente quale Controparte_1
responsabile del settore lavori pubblici e in qualità di sindaco. Parte_1
Detto verbale è stato notificato al trasgressore e all'obbligato in solido rispettivamente l 17 e il 16 marzo 2017.
Nel termine assegnato il trasgressore e l'obbligato in solido hanno inoltrare i propri scritti difensivi.
Con ordinanza del 14 febbraio 2022 la Regione Calabria ha adottato ordinanza di ingiunzione con la quale, per quello che qui interessa, ha intimato a il pagamento della somma di € Parte_1
6.000 a titolo di sanzione amministrativa per la citata violazione.
Avverso detta ordinanza, notificata il 25/02/2022 ha proposto opposizione davanti Parte_1
al Tribunale di Castrovillari nella quale ha dedotto: che la sanzione amministrativa era stata emessa sul presupposto che la richiesta inoltrata dalla
Regione al comune di RI di trasmettere tutta la documentazione relativa ai lavori di riqualificazione indicati negli scritti difensivi era rimasta senza esito, ma che detta circostanza non poteva in alcun modo essere addebitata a poiché questi era cessato dalla carica di sindaco nel Pt_1
2018 mentre la richiesta di documentazione della Regione era del 2022; che il verbale di accertamento dei Carabinieri per quanto fidefacente non era stato seguito da alcun atto volto ad accertare in concreto la responsabilità.
Sulla base di tali ragioni ha chiesto l'annullamento del dell'ordinanza impugnata.
All'opposizione ha resistito la Regione Calabria affermando la piena legittimità del proprio operato e precisando che l'ingiunzione era stata emanata in relazione alla violazione in concreto accertata e non al mancato inoltro della documentazione integrativa da parte del CP_2
Rigettata la prova orale richiesta dall'opponente la causa è stata rinviata per la discussione
Con sentenza del 3 ottobre 2023 il Tribunale di Castrovillari ha rigettato l'opposizione evidenziando che l'ordinanza non era fondata sul mancato inoltro della documentazione ma su una violazione rispetto alla quale tutte le deduzioni contenute negli scritti difensivi inoltrati dal non avevano CP_2
valore di prova contraria.
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari ha proposto appello con atto di Parte_2
citazione notificato il 3 aprile 2024 e depositato in pari data affidato ai motivi che saranno di seguito esaminati.
Con ordinanza del 18 luglio 2024 la Corte ha disposto il passaggio dal rito ordinario al rito lavoro, ha rigettato perché irrilevanti le richieste istruttorie dell'appellante e ha rinviato per la discussione all'udienza del 13 novembre 2024. Il 4 novembre 2024 si è costituita la Regione Calabria deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
L'udienza del 13 novembre 2024 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione.
L'appellante ha depositato le proprie note mentre la Regione Calabria non ha depositato le proprie.
Con ordinanza del 20 novembre 2024 la Corte dato atto di alcuni disguidi nella instaurazione del contraddittorio che avevano verosimilmente determinato il mancato deposito delle note da parte della
Regione Calabria ha fissato per la discussione la nuova udienza del 22 gennaio 2025.
Anche questa udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione. Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione e la causa è stata decisa con deposito del dispositivo.
Con il primo motivo di censura l'appellante si duole delle decisioni assunte dal Tribunale in punto di ammissione dei mezzi istruttori: in particolare lamenta la mancata adozione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e la mancata ammissione della prova orale. Rispetto alla prova orale lamenta anche l'omessa motivazione sulla sua rilevanza in sentenza.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
La richiesta di ordine di esibizione è stata rigettata dal Tribunale sul rilievo che essa fosse eccessivamente generica non indicando né specificamente i documenti né la loro rilevanza ai fini della decisione. Sostiene in contrario l'appellante che i documenti erano sufficientemente individuati attraverso il riferimento a < tutta la documentazione citata nella memoria difensiva a firma dell'arch.
diretta a dimostrare le iniziative intraprese dal per risolvere il problema della CP_1 CP_2
depurazione in c.da Ospedale / Cerria dal 2011 ad oggi in relazione al verbale di accertamento n. 1 del 2.3.2017 >
La Corte rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la formulazione sopra riportata non soddisfa affatto i requisiti di determinatezza della richiesta ex art. 210 c.p.c.. Ma in ogni caso il mezzo istruttorio richiesto si presenta assolutamente inutile posto che l'eventuale documentazione relativa alle iniziative assunte dal per risolvere il problema della regimentazione degli CP_2
scarichi fognari non sarebbe evidentemente idonea a vincere la risultanze di fatto accertate con il requisito della fede fino a querela di falso da parte dei Carabinieri e quelle circostanze di fatto sono costituite dall'esistenza di uno scarico di acque fognarie in un torrente senza alcuna previa depurazione.
Per le stesse ragioni si presenta irrilevante la prova testimoniale1 articolata non essendo essa strutturalmente idonea a superare i risultati dell'accertamento. Con il secondo motivo di censura l'appellante si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto ricorrere la responsabilità sussidiaria del sindaco, quale legale rappresentante dell'ente cui è riferibile l'illecito oggetto di sanzione, disattendendo l'indirizzo della Corte di Cassazione espresso nella sentenza n.
19751/2022 secondo cui in tema di sanzioni amministrative la responsabilità dell'organo politico di vertice sussiste solo in difetto di una articolazione burocratica dotata di poteri e di autonomia decisionale nella materia cui si riferisce l'illecito.
Il motivo è inammissibile per violazione del divieto di nova in appello posto che la questione in questi termini non era mai stata prospettata in primo grado avendo l'opponente contestato la propria legittimazione passiva esclusivamente in relazione alla cessazione dalla carica di sindaco alla data in cui la Regione aveva chiesto documentazione integrativa. Il motivo sarebbe comunque infondato poiché la verifica di cui discorre la sentenza invocata dall'appellante è una verifica che il giudice deve compiere in ogni caso sulla base delle allegazioni delle parti, non rientrando evidentemente nella sfera di conoscenza o conoscibilità del giudice la ripartizione delle competenze all'interno di ciascun ente locale: nel caso in esame l'esistenza di un soggetto dotato di poteri ed autonomia decisionale nella specifica materia della gestione della depurazione delle acque non è stata mai neanche allegata in primo grado e non è in alcun modo evincibile dagli elementi istruttori acquisiti sicchè la possibilità di verifica risultava in concreto non poteva che dare esito negativo.
Alla luce di rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato in ragione dell'importo della sanzione amministrativa.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1375/2023 e nei confronti della Regione Calabria così provvede: rigetta l'appello;
3) “Vero che con i lavori posti in essere dal Comune di RI RO in località Ospedale/Cirria, di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, hanno compreso la canalizzazione delle acque bianche, la raccolta degli scarichi a cielo aperto del;
4) “Vero che i lavori di cui alle circostanze di cui Parte_3 sopra erano certificati nella loro regolarità”, nonché del responsabile Corpo Forestale dello Stato, stazione di RI RO :” condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in €
1701 per compensi di avvocato oltre iva cpa e rimborso spese generali al 15%; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Vero che la rete fognaria ivi presente veniva collegata alla rete principale”;