TRIB
Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/12/2024, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2318/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice Marzia Di Bari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 2318/2023, tra C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Avezzano (AQ), via B. Croce, n. 4, presso lo studio dell'avv.to Paolo di Gravio che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE E
C.F. e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(già P.I. Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata in Roma, via in Arcione, n. 71, presso lo studio P.IVA_3 degli avvocati Stefano D'Ercole e Nicola Palombi che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: opposizione all'esecuzione. conclusioni: all'udienza del 27/11/2024 parte opposta concludeva come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 proponeva opposizione, con istanza di sospensione, avverso l'atto di precetto notificatole in data 15/11/2023, con il quale la già Controparte_2 [...]
nella qualità di mandataria del Controparte_3 Controparte_1 intimava il pagamento dell'importo di euro 329.199,03 a titolo di esposizione debitoria residua del mutuo fondiario stipulato in data 3/02/2016 per atto pubblico a rogito Notaio
rep. 131.464, racc. n. 18.751, tra Banco Popolare Società Persona_1
Cooperativa e la predetta società Parte_1
A fondamento della posizione processuale assunta, parte opponente invocava i seguenti motivi di opposizione:
-mancata prova della legittimazione attiva di e della mandataria Controparte_1
in particolare con riferimento a quest'ultima eccepiva il Controparte_2 difetto di legittimazione attiva posto che la stessa non aveva agito in proprio ma in nome e per conto della Controparte_3
pagina 1 di 7 -che il contratto condizionato di mutuo non documentava la esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro e, comunque, non aveva i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.;
-che il contratto di mutuo aveva carattere reale, con conseguente nullità in caso di mancata consegna e invalidità delle iscrizioni ipotecarie, deducendo che nella fattispecie concreta mancava la prova della erogazione delle somme e veniva in rilievo un mutuo di scopo in cui “al ricorrente” era “passato unicamente il potere di disporre del relativo valore, con la conseguenza che” si ravvisava “nella specie non un mutuo, ma un'apertura di credito”;
-mancata comunicazione del “sedicente nuovo e mai conosciuto creditore” ovvero
“di dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo”;
-che nel caso di specie era stata omessa la notifica del titolo esecutivo;
-non debenza di alcun costo con gratuità del mutuo per superamento del tasso soglia antiusura, dovendosi comprendere in tale computo anche gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata, come da perizia di parte prodotta;
-che la società cessionaria del credito non poteva avviare procedure di espropriazione, “sfruttando privilegi che la legge riserva alle banche”, avuto particolare riguardo al disposto di cui all'art. 41 TUB;
-che l'operazione di cartolarizzazione non comportava, unitamente alla cessione del credito, l'automatica trasmissione della garanzia ipotecaria di primo grado gravante sul bene pignorato;
-che la somma mutuata non era entrata nella disponibilità dell'opponente, ma, piuttosto, era stata utilizzata dalla banca a copertura di pregresse esposizioni debitorie, con perseguimento di un interesse non meritevole di tutela, posto che lo scopo pratico della banca non era concedere credito ma “guadagnarsi l'ipoteca per l'operazione originaria”, con conseguente illegittimità dell'operazione;
-che nel caso di specie veniva in rilievo il superamento della soglia di finanziabilità pari all'80% del valore dei beni ipotecati, essendo state erogate “somme di gran lunga superiori al valore dei beni immobili concessi a garanzia ipotecaria”, con conseguente nullità del mutuo e dell'iscrizione ipotecaria, come confermato da Cass., n. 17352/2017; Il giudice designato, con ordinanza del 29/11/2023, fissava udienza per provvedere sulla sospensiva al 20/12/2023. All'udienza fissata per la sospensiva, nessuno compariva e il giudice dichiarava l'improcedibilità dell'istanza, ferma la trattazione del merito nel prosieguo. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto della sospensiva e dell'opposizione per le seguenti ragioni:
-che era subentrato nei rapporti facenti capo a Banco Popolare Controparte_1
Società Cooperativa in virtù di fusione a rogito Notaio in data 13/12/2016 Persona_2
e che con procura speciale a rogito Notaio del 21/06/2019 Persona_2 CP_1 aveva costituito procuratrice la società la quale in data
[...] Controparte_3
14/10/2021 aveva modificato la propria denominazione in Controparte_2
[...]
-che la decadenza dal beneficio del termine era stata comunicata in data 3/07/2023;
-che le doglianze erano generiche e sommarie;
pagina 2 di 7 -che la documentazione prodotta comprovava la legittimazione attiva della
[...]
Controparte_2
-che il contratto di mutuo all'art. 12 conteneva la dichiarazione della parte mutuataria di ricevimento delle somme mediante accredito sul conto corrente, con conseguente erogazione della somma contestualmente alla stipula, ragion per cui doveva escludersi nel caso di specie la ricorrenza del contratto condizionato e ritenersi integrato il requisito della realità, con piena idoneità del mutuo a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.;
-che l'eccezione relativa al superamento del tasso soglia antiusura era generica e, comunque, infondata nel merito, non risultando prodotta la perizia di parte;
-che il superamento della soglia di finanziabilità non determinava la nullità del contratto, come affermato dalle Sezioni Unite, precisando che, in ogni caso, controparte non aveva fornito alcuna prova in ordine all'effettivo valore del bene. Alla prima udienza del 21/05/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti e sulla chiesta sospensiva. Quindi, con ordinanza riservata del 20/06/2024, il giudice respingeva l'istanza di sospensione e fissava per la decisione l'udienza del 12/11/2024, con assegnazione del termine per il deposito degli scritti conclusionali, udienza rinviata al successivo 27/11/2024 e all'esito trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la decisione, non avendo le parti, peraltro, articolato richieste istruttorie. Sempre in rito, a fronte della mancata comparizione di parte opponente successivamente all'udienza di prima comparizione del 21/05/2024, va osservato che l'ordinanza riservata del 20/06/2024 e quella del 15/10/2024 risultano ritualmente comunicate al difensore (v. comunicazioni nel fascicolo d'ufficio, rispettivamente in data 21/06/2024 e in data 16/10/2024). Nel merito, a fronte della complessità dei motivi di opposizione formulati, appare opportuno svolgere le considerazioni che seguono in relazione a ciascuna doglianza.
1.SULLA MANCATA PROVA DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI BANCO BPM S.P.A. E DELLA MANDATARIA Controparte_2
SUGLI INVOCATI LIMITI IN CAPO ALLA CESSIONARIA IN PUNTO DI PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE E DI AUTOMATICA TRASMISSIONE DELLA GARANZIA IPOTECARIA. Le doglianze non appaiono condivisibili alla stregua delle considerazioni che seguono. In particolare, la contestazione in punto di legittimazione attiva appare, in primo luogo, generica e, comunque, infondata alla stregua delle produzioni documentali, complessivamente acquisite. In particolare, parte opponente si duole del difetto di legittimazione attiva di
[...] nonché di quello della mandataria CP_1 Controparte_2 lamentando, quanto a quest'ultimo profilo che la stessa non avrebbe agito in proprio ma in nome e per conto della Controparte_3
pagina 3 di 7 Tuttavia, in fatto, va osservato, in primis, che il contratto di mutuo è stato stipulato in data 3/02/2016 da Banco Popolare Società Cooperativa, nella veste di mutuante (v. doc. 6 nel fascicolo di parte opposta) e lo stesso in data 13/12/2016, con atto Notaio
[...]
rep. 13.501, racc. n. 7087, si è fuso per incorporazione, unitamente a Banco Per_2
Popolare di Milano – Soc. Coop. a r.l. – in (v. doc. 4 nel fascicolo di Controparte_1 parte opposta). Al riguardo, appare sufficiente evidenziare che la fusione realizza una successione universale corrispondente a quella mortis causa e produce l'estinzione della società incorporata e la contestuale sostituzione nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa dell'incorporante, la quale rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati (Cass., n. 29256/2019; Cass., n. 13685/2023), circostanza questa che, al contempo, consente di non attribuire rilievo alla doglianza relativa al fatto che secondo la tesi dell'opponente le operazioni di cartolarizzazione non determinano l'automatica trasmissione della garanzia ipotecaria di primo grado e a quella riguardante la mancata comunicazione del “nuovo e mai conosciuto creditore”, dovendosi ulteriormente precisare che risulta dagli atti la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (v. doc. 8 nel fascicolo di parte opposta). Con riferimento, alla legittimazione di che Controparte_2 nell'atto di precetto agisce quale mandataria di appare sufficiente Controparte_1 evidenziare, secondo quanto osservato sin dalla fase della sospensiva, che parte opposta ha prodotto, a corredo della costituzione, procura speciale alla gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti rilasciata da alla Controparte_1 Controparte_3
(v. doc. 2 nel fascicolo di parte opposta) e modifica della denominazione di
[...] in (v. doc. 1), ragion per cui le doglianze Controparte_3 Controparte_2 articolate da parte opponente sul punto non appaiono condivisibili, così come quelle relative alla impossibilità di invocare il disposto di cui all'art. 41 TUB (sul punto v. anche infra).
2.SUGLI EFFETTI DERIVANTI DAL CONTRATTO CONDIZIONATO DI MUTUO ANCHE CON RIFERIMENTO AL DIFETTO DEL CARATTERE REALE, DEI REQUISITI EX ART. 474 C.P.C. E DELLA NULLITA' CORRELATA AL RIPIANAMENTO DELL'ESPOSIZIONE DEBITORIA. Per quanto concerne, poi, le doglianze complessivamente articolate con riferimento al titolo, devono essere svolte le considerazioni che seguono. In fatto, si osserva che il contratto in questione stipulato ai sensi dell'art. 38 TUB, con ipoteca di primo grado sostanziale, espressamente dà atto del fatto che la parte mutuataria dichiara di ricevere mediante accredito sul proprio conto l'intera somma di euro 300.000,00, rilasciando ampia e liberatoria quietanza (v. art. 12 del contratto di mutuo, pag. 20 del doc. 6 nel fascicolo di parte opposta). Parte opposta ha, poi, comprovato in fatto l'erogazione di tale somma in data
3/02/2016 (ossia il giorno della stipula del contratto), secondo quanto dichiarato dal mutuatario nel contratto di mutuo (v. pag. 5, dell'estratto conto, doc. 9 nel fascicolo di parte opposta).
pagina 4 di 7 Dunque, non si può dubitare dell'erogazione contestuale alla stipula per atto pubblico e del pieno rispetto del carattere reale del mutuo mediante il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata. Infine, quanto alle doglianze relative alla natura esecutiva del titolo ex art. 474 c.p.c., occorre valutare in conformità dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza della Suprema Corte, con impostazione che questo giudice condivide e in assenza della pronuncia delle Sezioni Unite, che l'effettiva erogazione, avvenuta al momento della stipula, appare rispettosa della forma dell'atto pubblico, così come la quietanza. Al contempo, non appare condivisibile l'inquadramento della fattispecie nel mutuo condizionato. Al riguardo, va osservato che la parte mutuataria ha dichiarato nel contratto (v. pag. 5) che il mutuo è stato richiesto per necessità finanziarie aziendali. In diritto, si osserva che la destinazione delle somme mutuate alla estinzione di esposizione debitorie pregresse non appare di per sé censurabile, posto che il ricorso al credito ben può costituire strumento di ristrutturazione del debito e, per tale ragione riguardare debiti scaduti, “involgendo ambiti di diffusa economia reale e meritevolezza causale”, quale quella di assicurare ulteriori disponibilità al debitore (Cass., n. 5087/2016 in motivazione;
sull'esclusione di automatismi in ordini alla nullità, nella giurisprudenza di merito: Tribunale Palermo, 5/06/2018; Tribunale Taranto, 16/11/2012; e, in tema di mutuo fondiario, Appello Perugia, 13/10/2017). In particolare, va richiamata la recente decisione della Suprema Corte secondo la quale “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass., n. 23149/2022; da ultimo, conforme Corte di Appello Perugia, sentenza n. 475 del 3/07/2024). Si ritiene, al contempo e con specifico riferimento alla disciplina ex art. 38 TUB, che il mutuo fondiario ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, il quale certamente può essere rappresentato dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca. Si precisa, sul punto, che il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo poiché nessuna delle norme che disciplinano tale istituto impone una specifica destinazione del finanziamento, né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto al controllo sulla somma erogata, qualificandosi, invece, nella specificità in funzione della possibilità che il mutuatario presti garanzia ipotecaria (Cass., n. 9511/2007; Cass., n. 317/2001; Cass., n. 4792/2012; Tribunale Cassino, n. 144; Corte di Appello Milano, 20/01/2021; Cass., n. 943/2012; da ultimo, Cass., n. 20552/2020), con conseguente liceità del contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario ai sensi dell'art. 38 TUB per estinguere esposizione debitorie pregresse verso la banca mutuante (Cass., n. 28663/2013; Cass., n. 19282/2014).
pagina 5 di 7 Da tale impostazione, consegue che la mancata notifica del titolo esecutivo unitamente al precetto appare rispettosa del disposto di cui all'art. 41, comma I, TUB, che notoriamente prevede che “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notifica del titolo contrattuale esecutivo”.
3.SUL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA ANTIUSURA. Con riferimento alle doglianze relative al superamento del tasso soglia antiusura, vanno svolte le seguenti considerazioni. La circostanza secondo la quale la nullità della convenzione di interessi usurari costituisce questione di diritto rilevabile d'ufficio non esonera certamente la parte dalla specifica contestazione degli elementi acquisiti in giudizio (Cass., n. 350/2013, in motivazione;
Cass., Sez. Un., n. 19597/2020) al fine di introdurre gli elementi necessari ad apprezzare la bontà anche sommaria della allegazione così da imporre l'ingresso di un approfondimento istruttorio mediante consulenza tecnica il cui espletamento presenterebbe, in caso contrario, carattere meramente esplorativo. In particolare, laddove l'attore contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere di indicare in maniera specifica in che termini e per quali interessi e costi sia avvenuto il superamento (conformi nella giurisprudenza di merito: Tribunale Terni, 7/11/2019; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Cuneo 5/10/2020; Tribunale Roma, 2/07/2020), circostanza nel caso di specie non avvenuta. Tale genericità della allegazione va, poi, messa in relazione con il computo di costi estranei al calcolo teso alla verifica in questione, avuto particolare riguardo alla commissione di estinzione anticipata. Difatti, sul punto va precisato che ai fini della valutazione del rispetto del tasso soglia, contrariamente alla allegazione di parte opponente, non assume rilievo quanto dovuto per l'estinzione anticipata. Al riguardo, si richiama un orientamento della giurisprudenza di merito, con impostazione che si condivide, secondo il quale tale voce non rientra tra i costi collegati in senso stretto alla erogazione del credito e, comunque, presenta carattere meramente potenziale in quanto non scaturisce dalla conclusione del contratto ma è subordinata al verificarsi di eventi futuri (sulla esclusione della commissione tra i costi collegati all'erogazione del credito v. da ultimo: Corte di Appello Perugia del 1°/10/2021: “Nei contratti di mutuo la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all'erogazione del credito perché tale voce viene in rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto, esercitando un diritto potestativo a lui riconosciuto su cui la banca non può interferire;
né la banca ha il potere di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. Pertanto, ai fini della valutazione dell'usurarietà o meno del contratto la pattuizione della commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito”; sentenza n. 6/2018 Tribunale di Terni;
v. anche Tribunale Lanciano, n. 402 del 17/10/2017; per il carattere meramente eventuale della commissione e l'esclusione dal computo, v. Tribunale Trani del 19/06/2017; Tribunale Napoli, del 9/02/2018; sulla legittimità della pattuizione, v. Tribunale Taranto, sentenza del 5/05/2017). Detta impostazione è stata avallata, da ultimo, dalla Suprema Corte nella misura in cui ha espressamente affermato l'esclusione della rilevanza della commissione di pagina 6 di 7 estinzione anticipata ai fini dell'usura poiché la stessa non costituisce una remunerazione da porre in relazione con la durata dell'utilizzo del denaro ma, piuttosto, il corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni da parte del cliente (Cass., n. 7352/2022; successiva conforme, Cass., n. 23866/2022). Dunque, anche tale motivo di opposizione deve essere disatteso.
4.SUL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI FINANZIABILITA'. Con riferimento, infine, alla doglianza riguardante il superamento dei limiti di finanziabilità ex art. 38 TUB, in applicazione della ragione più liquida, preme evidenziare che l'art. 38, comma II, d.lgs., n. 385/1993 nella parte in cui prevede detto limite tende a proteggere “l'interesse alla stabilità patrimoniale della banca ed al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (Cass., Sez. Un., n. 33719/2022; successive conformi Cass., n. 6907/2023; Cass., n. 7949/2023; conforme nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, n. 26 del 15/01/2024 e n. 234 del 9/04/2024; da ultimo nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass., n. 11566 del 30/04/2024, in motivazione).
Posta la ratio sopra indicata e in coerenza rispetto alla stessa (evidentemente pregiudicata dalla declaratoria di nullità del mutuo), va esclusa la natura di norma imperativa della predetta disposizione e l'inquadramento del limite nell'elemento essenziale del contenuto del contratto, venendo, piuttosto, in rilievo un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito, appunto, della vigilanza prudenziale. Dunque, la eventuale violazione di tale disposizione, che costituisce norma di natura non imperativa, è insuscettibile di essere apprezzata ai fini della nullità del contratto (Cass., Sez. un. cit.). Ne consegue che, in applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, va escluso che l'eventuale superamento di tale soglia sia rilevante al fine dedotto da parte attrice, la cui domanda sul punto deve conseguentemente essere respinta. Dalle considerazioni che precedono, tutte complessivamente considerate, discende il rigetto dell'opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in considerazione della effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- respinge l'opposizione;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 8.000,00 in favore di parte opposta, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso il 27/12/2024 Il giudice Marzia Di Bari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice Marzia Di Bari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 2318/2023, tra C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Avezzano (AQ), via B. Croce, n. 4, presso lo studio dell'avv.to Paolo di Gravio che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE E
C.F. e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(già P.I. Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata in Roma, via in Arcione, n. 71, presso lo studio P.IVA_3 degli avvocati Stefano D'Ercole e Nicola Palombi che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: opposizione all'esecuzione. conclusioni: all'udienza del 27/11/2024 parte opposta concludeva come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 proponeva opposizione, con istanza di sospensione, avverso l'atto di precetto notificatole in data 15/11/2023, con il quale la già Controparte_2 [...]
nella qualità di mandataria del Controparte_3 Controparte_1 intimava il pagamento dell'importo di euro 329.199,03 a titolo di esposizione debitoria residua del mutuo fondiario stipulato in data 3/02/2016 per atto pubblico a rogito Notaio
rep. 131.464, racc. n. 18.751, tra Banco Popolare Società Persona_1
Cooperativa e la predetta società Parte_1
A fondamento della posizione processuale assunta, parte opponente invocava i seguenti motivi di opposizione:
-mancata prova della legittimazione attiva di e della mandataria Controparte_1
in particolare con riferimento a quest'ultima eccepiva il Controparte_2 difetto di legittimazione attiva posto che la stessa non aveva agito in proprio ma in nome e per conto della Controparte_3
pagina 1 di 7 -che il contratto condizionato di mutuo non documentava la esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro e, comunque, non aveva i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.;
-che il contratto di mutuo aveva carattere reale, con conseguente nullità in caso di mancata consegna e invalidità delle iscrizioni ipotecarie, deducendo che nella fattispecie concreta mancava la prova della erogazione delle somme e veniva in rilievo un mutuo di scopo in cui “al ricorrente” era “passato unicamente il potere di disporre del relativo valore, con la conseguenza che” si ravvisava “nella specie non un mutuo, ma un'apertura di credito”;
-mancata comunicazione del “sedicente nuovo e mai conosciuto creditore” ovvero
“di dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo”;
-che nel caso di specie era stata omessa la notifica del titolo esecutivo;
-non debenza di alcun costo con gratuità del mutuo per superamento del tasso soglia antiusura, dovendosi comprendere in tale computo anche gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata, come da perizia di parte prodotta;
-che la società cessionaria del credito non poteva avviare procedure di espropriazione, “sfruttando privilegi che la legge riserva alle banche”, avuto particolare riguardo al disposto di cui all'art. 41 TUB;
-che l'operazione di cartolarizzazione non comportava, unitamente alla cessione del credito, l'automatica trasmissione della garanzia ipotecaria di primo grado gravante sul bene pignorato;
-che la somma mutuata non era entrata nella disponibilità dell'opponente, ma, piuttosto, era stata utilizzata dalla banca a copertura di pregresse esposizioni debitorie, con perseguimento di un interesse non meritevole di tutela, posto che lo scopo pratico della banca non era concedere credito ma “guadagnarsi l'ipoteca per l'operazione originaria”, con conseguente illegittimità dell'operazione;
-che nel caso di specie veniva in rilievo il superamento della soglia di finanziabilità pari all'80% del valore dei beni ipotecati, essendo state erogate “somme di gran lunga superiori al valore dei beni immobili concessi a garanzia ipotecaria”, con conseguente nullità del mutuo e dell'iscrizione ipotecaria, come confermato da Cass., n. 17352/2017; Il giudice designato, con ordinanza del 29/11/2023, fissava udienza per provvedere sulla sospensiva al 20/12/2023. All'udienza fissata per la sospensiva, nessuno compariva e il giudice dichiarava l'improcedibilità dell'istanza, ferma la trattazione del merito nel prosieguo. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto della sospensiva e dell'opposizione per le seguenti ragioni:
-che era subentrato nei rapporti facenti capo a Banco Popolare Controparte_1
Società Cooperativa in virtù di fusione a rogito Notaio in data 13/12/2016 Persona_2
e che con procura speciale a rogito Notaio del 21/06/2019 Persona_2 CP_1 aveva costituito procuratrice la società la quale in data
[...] Controparte_3
14/10/2021 aveva modificato la propria denominazione in Controparte_2
[...]
-che la decadenza dal beneficio del termine era stata comunicata in data 3/07/2023;
-che le doglianze erano generiche e sommarie;
pagina 2 di 7 -che la documentazione prodotta comprovava la legittimazione attiva della
[...]
Controparte_2
-che il contratto di mutuo all'art. 12 conteneva la dichiarazione della parte mutuataria di ricevimento delle somme mediante accredito sul conto corrente, con conseguente erogazione della somma contestualmente alla stipula, ragion per cui doveva escludersi nel caso di specie la ricorrenza del contratto condizionato e ritenersi integrato il requisito della realità, con piena idoneità del mutuo a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.;
-che l'eccezione relativa al superamento del tasso soglia antiusura era generica e, comunque, infondata nel merito, non risultando prodotta la perizia di parte;
-che il superamento della soglia di finanziabilità non determinava la nullità del contratto, come affermato dalle Sezioni Unite, precisando che, in ogni caso, controparte non aveva fornito alcuna prova in ordine all'effettivo valore del bene. Alla prima udienza del 21/05/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti e sulla chiesta sospensiva. Quindi, con ordinanza riservata del 20/06/2024, il giudice respingeva l'istanza di sospensione e fissava per la decisione l'udienza del 12/11/2024, con assegnazione del termine per il deposito degli scritti conclusionali, udienza rinviata al successivo 27/11/2024 e all'esito trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la decisione, non avendo le parti, peraltro, articolato richieste istruttorie. Sempre in rito, a fronte della mancata comparizione di parte opponente successivamente all'udienza di prima comparizione del 21/05/2024, va osservato che l'ordinanza riservata del 20/06/2024 e quella del 15/10/2024 risultano ritualmente comunicate al difensore (v. comunicazioni nel fascicolo d'ufficio, rispettivamente in data 21/06/2024 e in data 16/10/2024). Nel merito, a fronte della complessità dei motivi di opposizione formulati, appare opportuno svolgere le considerazioni che seguono in relazione a ciascuna doglianza.
1.SULLA MANCATA PROVA DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI BANCO BPM S.P.A. E DELLA MANDATARIA Controparte_2
SUGLI INVOCATI LIMITI IN CAPO ALLA CESSIONARIA IN PUNTO DI PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE E DI AUTOMATICA TRASMISSIONE DELLA GARANZIA IPOTECARIA. Le doglianze non appaiono condivisibili alla stregua delle considerazioni che seguono. In particolare, la contestazione in punto di legittimazione attiva appare, in primo luogo, generica e, comunque, infondata alla stregua delle produzioni documentali, complessivamente acquisite. In particolare, parte opponente si duole del difetto di legittimazione attiva di
[...] nonché di quello della mandataria CP_1 Controparte_2 lamentando, quanto a quest'ultimo profilo che la stessa non avrebbe agito in proprio ma in nome e per conto della Controparte_3
pagina 3 di 7 Tuttavia, in fatto, va osservato, in primis, che il contratto di mutuo è stato stipulato in data 3/02/2016 da Banco Popolare Società Cooperativa, nella veste di mutuante (v. doc. 6 nel fascicolo di parte opposta) e lo stesso in data 13/12/2016, con atto Notaio
[...]
rep. 13.501, racc. n. 7087, si è fuso per incorporazione, unitamente a Banco Per_2
Popolare di Milano – Soc. Coop. a r.l. – in (v. doc. 4 nel fascicolo di Controparte_1 parte opposta). Al riguardo, appare sufficiente evidenziare che la fusione realizza una successione universale corrispondente a quella mortis causa e produce l'estinzione della società incorporata e la contestuale sostituzione nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa dell'incorporante, la quale rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati (Cass., n. 29256/2019; Cass., n. 13685/2023), circostanza questa che, al contempo, consente di non attribuire rilievo alla doglianza relativa al fatto che secondo la tesi dell'opponente le operazioni di cartolarizzazione non determinano l'automatica trasmissione della garanzia ipotecaria di primo grado e a quella riguardante la mancata comunicazione del “nuovo e mai conosciuto creditore”, dovendosi ulteriormente precisare che risulta dagli atti la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (v. doc. 8 nel fascicolo di parte opposta). Con riferimento, alla legittimazione di che Controparte_2 nell'atto di precetto agisce quale mandataria di appare sufficiente Controparte_1 evidenziare, secondo quanto osservato sin dalla fase della sospensiva, che parte opposta ha prodotto, a corredo della costituzione, procura speciale alla gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti rilasciata da alla Controparte_1 Controparte_3
(v. doc. 2 nel fascicolo di parte opposta) e modifica della denominazione di
[...] in (v. doc. 1), ragion per cui le doglianze Controparte_3 Controparte_2 articolate da parte opponente sul punto non appaiono condivisibili, così come quelle relative alla impossibilità di invocare il disposto di cui all'art. 41 TUB (sul punto v. anche infra).
2.SUGLI EFFETTI DERIVANTI DAL CONTRATTO CONDIZIONATO DI MUTUO ANCHE CON RIFERIMENTO AL DIFETTO DEL CARATTERE REALE, DEI REQUISITI EX ART. 474 C.P.C. E DELLA NULLITA' CORRELATA AL RIPIANAMENTO DELL'ESPOSIZIONE DEBITORIA. Per quanto concerne, poi, le doglianze complessivamente articolate con riferimento al titolo, devono essere svolte le considerazioni che seguono. In fatto, si osserva che il contratto in questione stipulato ai sensi dell'art. 38 TUB, con ipoteca di primo grado sostanziale, espressamente dà atto del fatto che la parte mutuataria dichiara di ricevere mediante accredito sul proprio conto l'intera somma di euro 300.000,00, rilasciando ampia e liberatoria quietanza (v. art. 12 del contratto di mutuo, pag. 20 del doc. 6 nel fascicolo di parte opposta). Parte opposta ha, poi, comprovato in fatto l'erogazione di tale somma in data
3/02/2016 (ossia il giorno della stipula del contratto), secondo quanto dichiarato dal mutuatario nel contratto di mutuo (v. pag. 5, dell'estratto conto, doc. 9 nel fascicolo di parte opposta).
pagina 4 di 7 Dunque, non si può dubitare dell'erogazione contestuale alla stipula per atto pubblico e del pieno rispetto del carattere reale del mutuo mediante il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata. Infine, quanto alle doglianze relative alla natura esecutiva del titolo ex art. 474 c.p.c., occorre valutare in conformità dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza della Suprema Corte, con impostazione che questo giudice condivide e in assenza della pronuncia delle Sezioni Unite, che l'effettiva erogazione, avvenuta al momento della stipula, appare rispettosa della forma dell'atto pubblico, così come la quietanza. Al contempo, non appare condivisibile l'inquadramento della fattispecie nel mutuo condizionato. Al riguardo, va osservato che la parte mutuataria ha dichiarato nel contratto (v. pag. 5) che il mutuo è stato richiesto per necessità finanziarie aziendali. In diritto, si osserva che la destinazione delle somme mutuate alla estinzione di esposizione debitorie pregresse non appare di per sé censurabile, posto che il ricorso al credito ben può costituire strumento di ristrutturazione del debito e, per tale ragione riguardare debiti scaduti, “involgendo ambiti di diffusa economia reale e meritevolezza causale”, quale quella di assicurare ulteriori disponibilità al debitore (Cass., n. 5087/2016 in motivazione;
sull'esclusione di automatismi in ordini alla nullità, nella giurisprudenza di merito: Tribunale Palermo, 5/06/2018; Tribunale Taranto, 16/11/2012; e, in tema di mutuo fondiario, Appello Perugia, 13/10/2017). In particolare, va richiamata la recente decisione della Suprema Corte secondo la quale “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass., n. 23149/2022; da ultimo, conforme Corte di Appello Perugia, sentenza n. 475 del 3/07/2024). Si ritiene, al contempo e con specifico riferimento alla disciplina ex art. 38 TUB, che il mutuo fondiario ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, il quale certamente può essere rappresentato dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca. Si precisa, sul punto, che il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo poiché nessuna delle norme che disciplinano tale istituto impone una specifica destinazione del finanziamento, né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto al controllo sulla somma erogata, qualificandosi, invece, nella specificità in funzione della possibilità che il mutuatario presti garanzia ipotecaria (Cass., n. 9511/2007; Cass., n. 317/2001; Cass., n. 4792/2012; Tribunale Cassino, n. 144; Corte di Appello Milano, 20/01/2021; Cass., n. 943/2012; da ultimo, Cass., n. 20552/2020), con conseguente liceità del contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario ai sensi dell'art. 38 TUB per estinguere esposizione debitorie pregresse verso la banca mutuante (Cass., n. 28663/2013; Cass., n. 19282/2014).
pagina 5 di 7 Da tale impostazione, consegue che la mancata notifica del titolo esecutivo unitamente al precetto appare rispettosa del disposto di cui all'art. 41, comma I, TUB, che notoriamente prevede che “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notifica del titolo contrattuale esecutivo”.
3.SUL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA ANTIUSURA. Con riferimento alle doglianze relative al superamento del tasso soglia antiusura, vanno svolte le seguenti considerazioni. La circostanza secondo la quale la nullità della convenzione di interessi usurari costituisce questione di diritto rilevabile d'ufficio non esonera certamente la parte dalla specifica contestazione degli elementi acquisiti in giudizio (Cass., n. 350/2013, in motivazione;
Cass., Sez. Un., n. 19597/2020) al fine di introdurre gli elementi necessari ad apprezzare la bontà anche sommaria della allegazione così da imporre l'ingresso di un approfondimento istruttorio mediante consulenza tecnica il cui espletamento presenterebbe, in caso contrario, carattere meramente esplorativo. In particolare, laddove l'attore contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere di indicare in maniera specifica in che termini e per quali interessi e costi sia avvenuto il superamento (conformi nella giurisprudenza di merito: Tribunale Terni, 7/11/2019; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Cuneo 5/10/2020; Tribunale Roma, 2/07/2020), circostanza nel caso di specie non avvenuta. Tale genericità della allegazione va, poi, messa in relazione con il computo di costi estranei al calcolo teso alla verifica in questione, avuto particolare riguardo alla commissione di estinzione anticipata. Difatti, sul punto va precisato che ai fini della valutazione del rispetto del tasso soglia, contrariamente alla allegazione di parte opponente, non assume rilievo quanto dovuto per l'estinzione anticipata. Al riguardo, si richiama un orientamento della giurisprudenza di merito, con impostazione che si condivide, secondo il quale tale voce non rientra tra i costi collegati in senso stretto alla erogazione del credito e, comunque, presenta carattere meramente potenziale in quanto non scaturisce dalla conclusione del contratto ma è subordinata al verificarsi di eventi futuri (sulla esclusione della commissione tra i costi collegati all'erogazione del credito v. da ultimo: Corte di Appello Perugia del 1°/10/2021: “Nei contratti di mutuo la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all'erogazione del credito perché tale voce viene in rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto, esercitando un diritto potestativo a lui riconosciuto su cui la banca non può interferire;
né la banca ha il potere di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. Pertanto, ai fini della valutazione dell'usurarietà o meno del contratto la pattuizione della commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito”; sentenza n. 6/2018 Tribunale di Terni;
v. anche Tribunale Lanciano, n. 402 del 17/10/2017; per il carattere meramente eventuale della commissione e l'esclusione dal computo, v. Tribunale Trani del 19/06/2017; Tribunale Napoli, del 9/02/2018; sulla legittimità della pattuizione, v. Tribunale Taranto, sentenza del 5/05/2017). Detta impostazione è stata avallata, da ultimo, dalla Suprema Corte nella misura in cui ha espressamente affermato l'esclusione della rilevanza della commissione di pagina 6 di 7 estinzione anticipata ai fini dell'usura poiché la stessa non costituisce una remunerazione da porre in relazione con la durata dell'utilizzo del denaro ma, piuttosto, il corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni da parte del cliente (Cass., n. 7352/2022; successiva conforme, Cass., n. 23866/2022). Dunque, anche tale motivo di opposizione deve essere disatteso.
4.SUL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI FINANZIABILITA'. Con riferimento, infine, alla doglianza riguardante il superamento dei limiti di finanziabilità ex art. 38 TUB, in applicazione della ragione più liquida, preme evidenziare che l'art. 38, comma II, d.lgs., n. 385/1993 nella parte in cui prevede detto limite tende a proteggere “l'interesse alla stabilità patrimoniale della banca ed al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (Cass., Sez. Un., n. 33719/2022; successive conformi Cass., n. 6907/2023; Cass., n. 7949/2023; conforme nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, n. 26 del 15/01/2024 e n. 234 del 9/04/2024; da ultimo nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass., n. 11566 del 30/04/2024, in motivazione).
Posta la ratio sopra indicata e in coerenza rispetto alla stessa (evidentemente pregiudicata dalla declaratoria di nullità del mutuo), va esclusa la natura di norma imperativa della predetta disposizione e l'inquadramento del limite nell'elemento essenziale del contenuto del contratto, venendo, piuttosto, in rilievo un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito, appunto, della vigilanza prudenziale. Dunque, la eventuale violazione di tale disposizione, che costituisce norma di natura non imperativa, è insuscettibile di essere apprezzata ai fini della nullità del contratto (Cass., Sez. un. cit.). Ne consegue che, in applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, va escluso che l'eventuale superamento di tale soglia sia rilevante al fine dedotto da parte attrice, la cui domanda sul punto deve conseguentemente essere respinta. Dalle considerazioni che precedono, tutte complessivamente considerate, discende il rigetto dell'opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in considerazione della effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- respinge l'opposizione;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 8.000,00 in favore di parte opposta, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso il 27/12/2024 Il giudice Marzia Di Bari
pagina 7 di 7