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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
RG n. 8213/2020
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa iscritta al n. 8213/2020 R.G. promossa da
(c.f. (avv. ABENI ANDREA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ) (avv. ACETO ISABELLA) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede
***
«oggetto: provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. riguardo a figlia nata fuori del matrimonio»
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note di trattazione scritta del 5/2/2025: “a) confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, e con la R_ possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé alle seguenti condizioni: - una volta alla settimana stabilito nel giorno di mercoledì, ovvero nel caso di impedimento in altro giorno della medesima settimana, in orario pomeridiano e fatti salvi gli impegni scolastici e non della minore;
- un fine settimana alternato, nel rispetto degli impegni scolastici e non della minore, a partire dal venerdì sera, quando il padre la preleverà dall'abitazione della madre alle ore 18:00, e sino alle ore 20:00 della domenica, quando la minore verrà ritirata dalla madre presso l'abitazione del padre;
- durante
1 il periodo natalizio, fino a sette giorni comprensivi, in alternanza, del Natale o del Capodanno;
- durante il periodo pasquale, tre giorni comprensivi del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- durante il periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- possibilità di vederla e tenerla con sé ogni qual volta ne faccia richiesta, previo accordo con la madre, fatti salvi gli impegni scolastici e non della minore.
b) Confermare l'obbligo in capo al sig. di corrispondere a titolo di mantenimento Parte_1 della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie siccome previste dal Protocollo di intesa in R_ vigore presso l'intestato Tribunale, [del]la somma di € 250,00 mensili, tenuto conto che, nel corso dell'odierno giudizio il Sig. ha acconsentito alla Sig.ra di trasferire Parte_1 Controparte_1 la propria residenza al di fuori della provincia di SC. La situazione che si è venuta a creare ha causato notevoli difficoltà per il Sig. che ha visto compromesso il proprio diritto di Pt_1 trascorrere del tempo (anche di qualità) con la minore […].
c) Spese di lite rifuse”.
Per parte resistente come da note di trattazione scritta del 26/11/2024 e del 3/2/2025: “- Qualora il
Giudicante, nonostante la mancata conclusione del menzionato percorso, ritesse opportuno predisporre già un calendario provvisorio di visite per il padre e la minore, pur non condividendosi detta statuizione anche alla luce delle condizioni in cui viene tenuta dal ricorrente (mancata R_ pulizia della casa e della persona della minore quando è con il papà, assenza di orari nell'organizzazione della giornata, oltre che quanto ai pasti, ecc.), dovrà essere, in ogni caso, rimarcato l'impegno e l'onere del Signor di occuparsi personalmente della figlia nei Parte_1 periodi di propria competenza. Qualora, infatti, impegnato con il lavoro, il periodo di spettanza paterna potrà essere “recuperato” in altre giornate, senza troppi scombussolamenti per la bimba e coinvolgimenti di terze persone estranee a . R_
- Dal punto di vista economico, si evidenzia come, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso,
l'importo concordato fra le parti a titolo di mantenimento della minore nel lontano anno 2016 non sia mai stato né aggiornato, né rivalutato, tanto da insistere sin da ora affinché venga incrementato ad almeno Euro 500,00 (cinquecento/00), tenuto conto delle differenti esigenze manifestate dalla minore all'attualità, dell'evidente divario reddituale esistente fra le odierne parti causa, considerato, altresì, l'attuale stato di disoccupazione della GN , nonché l'impegno che la Controparte_1 medesima si è trovata a dover affrontare nell'accompagnare la figlia a metà strada fra MA (Pavia) e LI RU (BS) (ove vive il ricorrente) o addirittura direttamente a LI
RU (BS) (e nel percorrere, pertanto, 104 Km per ogni tratta) per facilitarne gli incontri con il papà”.
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 29/7/2020 parte ricorrente, sig. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo di avere instaurato una convivenza more uxorio (fino al 2015) con la resistente, sig.ra , unione dalla quale è nata il [...] la figlia , riconosciuta da entrambi Controparte_1 R_
i genitori.
Il ricorrente ha dedotto che, al termine della relazione, è stato instaurato un procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore conclusosi con un primo provvedimento provvisorio del 22/6/2016 che ha disposto: - affido esclusivo di alla madre, con R_ collocamento prevalente presso quest'ultima; - obbligo per il sig. di versare a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- incarico ai Servizi sociali di Flero (BS) di monitoraggio del nucleo familiare con particolare riguardo agli incontri protetti padre – figlia. (doc.1 allegato al ricorso).
2 Con successivo provvedimento del 24/7/2017 è stato disposto quanto segue: - conferma dei precedenti provvedimenti provvisori in ordine all'affido, collocamento e mantenimento della minore;
- incontri protetti padre – figlia secondo le modalità e il calendario individuati dai Servizi sociali competenti;
- invito alle parti di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché al sig. di Pt_1 avviare un percorso presso il CPS;
- prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare ad opera dei
Servizi sociali (doc. 2 allegato al ricorso).
In data 16/7/2019 le parti hanno promosso ricorso congiunto, così concordando in merito all'affido della figlia minore: “a) disporre l'affidamento condiviso, della minore , ad entrambi i genitori, R_ con residenza presso la madre, in Flero, BS - 25020 - via Don Angelo Rasa n. 22 e con la possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé alle seguenti condizioni: una volta alla settimana stabilito nel giorno di mercoledì, ovvero nel caso di impedimento in altro giorno della medesima settimana e un fine settimana alternato, previo accordo tra le parti nel rispetto degli impegni scolastici e non della minore;
durante il periodo natalizio, fino a sette giorni comprensivi del Natale o del Capodanno;
durante il periodo pasquale, tre giorni comprensivi del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
durante il periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
b) gli incontri di cui al punto precedente dovranno avvenire sempre alla presenza della signora così come i periodi di vacanza trascorsi dalla minore unitamente CP_1 al padre;
c) fermo quanto disposto in verbale di prima udienza per le questioni di carattere alimentare;
d) disporre che sia mantenuto il monitoraggio da parte del servizio sociale competente”.
Il Tribunale, ritenutane la rispondenza agli interessi di , ha recepito l'intervenuto accordo tra le R_ parti con decreto del 31/7/2019 (doc. 4 allegato al ricorso).
Il ricorrente ha tuttavia lamentato che, nonostante le intese raggiunte con la controparte, lo stesso è stato spesso estromesso dalle decisioni e dalle scelte di maggiore interesse inerenti all'educazione e alla crescita della figlia (es. iscrizione presso altro istituto scolastico) e che la presenza della madre a tutti gli incontri padre – figlia ha pregiudicato l'andamento e la “qualità” degli stessi.
Ha quindi concluso chiedendo: a) di poter vedere la figlia , senza la presenza della madre, un R_ pomeriggio a settimana senza pernottamento, a weekend alternati dal venerdì sera sino alla domenica sera, sette giorni a Natale, tre a Pasqua e due settimane durante il periodo estivo;
b) disporre che sia mantenuto il monitoraggio da parte dei Servizi sociali;
c) conferma di quanto concordato tra le parti in punto di affido e quanto alle questioni di carattere economico, ovvero contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia di € 250,00/mese oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza dell'1/2/2021 nessuno si è costituito per parte resistente e il difensore di parte ricorrente ha chiesto disporsi un breve rinvio al fine di addivenire ad una soluzione condivisa.
Con comparsa depositata in data 13/3/2021 si è costituita parte resistente la quale, contestando tutto quanto dedotto e richiesto dalla controparte, ha allegato di nutrire dubbi sull'incostanza caratteriale del ricorrente e sulle sue capacità di gestire da solo la figlia e ha, in particolare, riportato un episodio
(oggetto, peraltro, di segnalazione da parte dei Servizi sociali depositata in data 11/3/2021) in cui la minore è stata esposta ad un violento litigio tra il sig. e la sua compagna R_ Pt_1 Per_2
La resistente ha dedotto che è rimasta terrorizzata da quell'episodio e che nei giorni successivi R_ aveva financo difficoltà a addormentarsi e faceva numerosi incubi;
pertanto, si è opposta agli incontri padre – figlia senza la sua presenza.
Ha quindi concluso chiedendo: a) affido esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento prevalente presso la stessa, autorizzandola a prendere le decisioni di maggiore interesse per;
R_
b) incontri padre – figlia in forma protetta alla presenza di un educatore in uno spazio neutro;
c) relazione di aggiornamento del nucleo familiare ad opera dei Servizi sociali, con presa in carico del padre per il controllo delle dipendenze.
3 La causa è stata istruita attraverso un lungo monitoraggio dei Servizi sociali (cfr. relazioni in data 12/3/2021, 31/5/2023, 17/9/2024) all'esito del quale è emerso che: “La minore e il padre ad oggi sembrano aver instaurato un rapporto più significativo e profondo rispetto al periodo in cui gli incontri avvenivano in modo discontinuo e all'interno di un centro commerciale. I genitori hanno concordato di incontrarsi a metà strada tra MA e SC per agevolare il momento di visita tra e il padre. Seppur non sia stato concordato un calendario preciso, trascorrerebbe R_ R_ due weekend al mese presso la casa paterna” (cfr. relazione 17/9/2024).
Constatata l'impossibilità di addivenire ad un accordo, è stata acquisita documentazione reddituale aggiornata delle parti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
1. Sull'affidamento e il collocamento della figlia minore
In relazione alla scelta del modulo di affidamento si osserva che, nel superiore interesse della minore, deve essere assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità da intendersi quale presenza, nell'esistenza dei figli, di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali sono chiamati a cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.
Nel caso di specie, all'esito del monitoraggio effettuato dai Servizi sociali non sono emerse criticità relative al ruolo genitoriale svolto da entrambe le parti tali da poter arrecare pregiudizio alla minore.
Cionondimeno, in relazione al ricorrente sono state evidenziate problematiche circa la “mancanza di un'organizzazione precisa delle giornate che trascorre insieme a ” e “l'assenza di una routine R_ consolidata […] con orari dei pasti e delle attività spesso irregolari”. Trattasi di mancanze che, se pure costituiscono profili di fragilità rispetto ai quali è necessario un miglioramento, non possono essere valorizzate al punto da giustificare una pronuncia di affidamento esclusivo.
Quanto ai dubbi da ultimo manifestati dalla resistente circa le condizioni igieniche di quando R_
è con il padre e la delega a terzi nella gestione della minore, va rilevato che dalla relazione depositata il 5/6/2024 si evince che: “la sig.ra riferisce di sentirsi tranquilla quando è dal CP_1 R_ padre”, di talché le preoccupazioni riportate nella relazione del 17/9/2024 appaiono indimostrate.
Va infatti evidenziato che, nonostante le difficoltà legate alla distanza e ai vari cambi di residenza della figlia minore (relazioni 30/4/2021-21/9/2021-31/1/2022-11/3/2022), il ricorrente si è sempre interessato a e al soddisfacimento dei suoi bisogni morali e materiali, partecipando attivamente R_ alla sua crescita ed educazione con ciò dimostrando un sincero attaccamento nei confronti della figlia.
Per tale motivo è maggiormente confacente agli interessi della stessa confermare l'affidamento R_ condiviso della stessa ad entrambi i genitori.
Per quanto riguarda il collocamento, bisogna considerare che la minore dal 2016 è collocata presso la madre e vede in lei il genitore di riferimento, come peraltro è emerso dalla relazione dei Servizi sociali del 31/5/2023 che hanno ritenuto il collocamento presso la madre come “maggiormente rispondente ai bisogni sia affettivi sia pratici di ” (cfr. relazione del 31/5/2023). R_
Pertanto, essendo oltretutto ambedue le parti concordi sul punto, deve confermarsi il collocamento prevalente di presso la residenza della madre. R_
2. Sul regime di visita padre – figlia
Dalla relazione dei Servizi sociali del 17/9/2024 è emerso che “seppure non sia stato concordato un calendario preciso, trascorre due weekend al mese presso la casa paterna”. R_
4 Tali incontri, in forma libera, hanno prodotto risultati positivi nel rapporto padre – figlia che i Servizi descrivono come “più significativo e profondo rispetto al periodo in cui gli incontri avvenivano in modo discontinuo”. È emerso inoltre che, nonostante le menzionate difficoltà legate all'assenza di una routine consolidata, la bambina frequenta volentieri la casa del padre e esprime un forte desiderio di mantenere un rapporto positivo con lui, riportando che, quando il papà si dedica a lei, si diverte e sta bene in sua compagnia (cfr. relazione del 17/9/2024).
Anche la comunicazione tra la coppia genitoriale è migliorata tanto che gli stessi hanno concordato di incontrarsi a metà strada tra MA e SC per agevolare il momento di visita tra e il R_ padre. È quindi auspicabile la prosecuzione di tale spirito di cooperazione tra i genitori nel superiore interesse e benessere della figlia minore, che ha tratto giovamento da tali atteggiamenti collaborativi, ponendo fine ai suoi problemi fisiologici nervosi e riscoprendo un significativo e nutriente rapporto anche con la figura paterna.
Per tali motivi, il Collegio ritiene, considerati anche i risultati ottenuti con gli incontri in forma libera, di dovere proseguire con il regime di frequentazioni padre – figlia già in essere.
Si dispone pertanto che gli incontri tra e il padre avvengano a weekend alternati dal venerdì R_ pomeriggio all'uscita di scuola (ore 16.30 nel periodo non scolastico) sino alla domenica pomeriggio alle 19.30; nonché un pomeriggio infrasettimanale, che i genitori potranno liberamente concordare
(in assenza di accordo il mercoledì), nella settimana in cui il weekend è di competenza della mamma dall'uscita di scuola (ore 16.30 nel periodo non scolastico) sino alle ore 19.30.
Si auspica che le parti continuino a collaborare, come già stanno facendo, incontrandosi a metà strada tra le due residenze per agevolare i momenti di visita paterni. In difetto di accordo, si raccomanda l'osservanza del criterio dell'alternanza nell'accompagnare presso la casa del padre ovvero nel R_ riaccompagnarla presso quella materna. Ciò anche in ossequio al dovere di garantire un congruo bilanciamento tra il diritto del genitore collocatario di trasferirsi altrove e la necessità di preservare
“la disciplina del diritto di visita del figlio da parte del non collocatario a tutela della bigenitorialità” (cfr. Cass. Civ. n. 4796/2022).
Per quanto riguarda i periodi non scolastici si dispone che, previa intermediazione dei Servizi sociali che hanno in carico il nucleo, durante le vacanze estive la minore potrà permanere con il padre per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi da concordare preventivamente con stessa R_
e tra le parti entro il 31/5 di ciascun anno.
Durante le vacanze natalizie sette giorni con ciascun genitore (alternando annualmente il Santo Natale
e Capodanno) e tre giorni durante quelle pasquali (alternando Pasqua e il Lunedì dell'Angelo).
3. Sul mantenimento della figlia minore
Per quanto riguarda il mantenimento di , giova premettere che l'affido condiviso della prole, in R_ quanto fondato sull'interesse esclusivo di quest'ultima, non elide l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle esigenze di vita della figlia mediante la corresponsione del contributo al mantenimento. Tale obbligo sorge, infatti, per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nei seguenti termini: “L'obbligo del genitore non collocatario di versare il contributo mensile per il mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, n. 24460/2021).
5 Ciò posto e venendo al quantum del contributo bisogna, in primo luogo, considerare che , sin R_ dall'epoca del primo provvedimento provvisorio del 22/6/2016, risulta collocata presso la madre che fa fronte in via principale ai suoi bisogni morali e materiali.
Venendo alla situazione reddituale delle parti, si osserva quanto segue. Le dichiarazioni fiscali del ricorrente sono evidentemente inattendibili. Facendo riferimento al quadro LM del modello Unico
2020-2022-2023 il reddito netto annuo del sig. ammonta ad € 9.523,00 quanto al 2019; ad € Pt_1
1.814,00 quanto al 2021 ed è nullo quanto al 2022. Ciononostante egli si è dichiarato disponibile a versare la somma di € 250,00/mese per la figlia, importo incompatibile con le entrate dichiarate al
Fisco. La difesa di parte resistente ha inoltre prodotto documentazione (cfr. note 3/2/2025) dalla quale risulta che il sig. esercita l'attività di fotografo professionale con un tariffario in linea con i Pt_1 prezzi di mercato, sicché gli esigui redditi dichiarati non trovano alcuna giustificazione.
Al riguardo si rammenta come, secondo la giurisprudenza, ai fini della ricostruzione della capacità reddituale di un soggetto: “il ricorso del giudice del merito a presunzioni semplici debba ritenersi consentito - nel concorso dei requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. - e non configura, perciò, un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio a quella della parte cui fa carico l'onere della prova, tenuto conto che tale onere può essere assolto anche mediante la prospettazione al giudice medesimo dell'esistenza di elementi presuntivi” (cfr. Cass. Civ. n. 3709/2018).
Di contro, la resistente ha documentato un reddito medio mensile netto di € 770,79 (cfr. mod. 730 in atti), pur dovendosi dare atto dell'attuale stato disoccupazione in cui la sig.ra ha allegato CP_1 di trovarsi a causa delle necessità connesse all'accudimento dell'ultimogenito (cfr. relazione Servizi sociali del 5/6/2024).
Entrambe le parti non hanno documentato di sostenere oneri di sorta.
Quanto, infine, alle spese connesse ai trasferimenti per gli incontri padre – figlia, esse sono sostenute da entrambe le parti in egual misura in quanto spesso si sono alternate nel viaggio e comunque, negli ultimi tempi, risulta che: “in base agli accordi tra le parti i genitori si incontrano a metà strada tra MA e SC per la consegna della minore” (cfr. relazione Servizi sociali 5/6/2024)
Da ultimo si rileva che il presente giudizio è iniziato nel 2020, sicché nelle more le esigenze di R_ si sono accresciute con il progredire dell'età. Sul punto si è espressa la giurisprudenza affermando che: “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. «spese straordinarie», dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass., n. 13664/2022)” (cfr. Cass. Civ. n. 11724/2023).
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene opportuno incrementare il contributo precedentemente stabilito onerando il ricorrente, sig. di corrispondere alla resistente, sig.ra Parte_1 CP_1
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00/mese,
[...] rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale sottoscritto in data 14/7/2016, cui si rinvia.
4. Sulle spese di lite
Stante la parziale reciproca soccombenza, la natura dei beni giuridici coinvolti, nonché la condotta processuale delle parti, le spese di lite vanno interamente compensate.
6
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 737 e ss. c.p.c.,
1. conferma l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. conferma il collocamento prevalente di presso la residenza della madre;
R_
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo quanto previsto in parte motiva;
4. con decorrenza dalla data del presente decreto, pone a carico del ricorrente, sig. Parte_1
l'obbligo di versare a favore della resistente, sig.ra , entro il giorno 15 di ogni Controparte_1 mese la somma mensile di € 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, importo da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il
«Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5. invita il ricorrente ad intraprendere un percorso di accompagnamento e sostegno alla genitorialità, tramite i Servizi sociali territorialmente competenti;
6. dispone la prosecuzione in via amministrativa del monitoraggio sul nucleo familiare per la durata massima di anni due con espresso invito a segnalare eventuali criticità alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
7. dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti;
8. dichiara il presente decreto immediatamente efficace.
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali di NO (PV) e SC (BS).
Così deciso in SC nella Camera di consiglio del giorno 08/05/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa iscritta al n. 8213/2020 R.G. promossa da
(c.f. (avv. ABENI ANDREA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ) (avv. ACETO ISABELLA) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede
***
«oggetto: provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. riguardo a figlia nata fuori del matrimonio»
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note di trattazione scritta del 5/2/2025: “a) confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, e con la R_ possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé alle seguenti condizioni: - una volta alla settimana stabilito nel giorno di mercoledì, ovvero nel caso di impedimento in altro giorno della medesima settimana, in orario pomeridiano e fatti salvi gli impegni scolastici e non della minore;
- un fine settimana alternato, nel rispetto degli impegni scolastici e non della minore, a partire dal venerdì sera, quando il padre la preleverà dall'abitazione della madre alle ore 18:00, e sino alle ore 20:00 della domenica, quando la minore verrà ritirata dalla madre presso l'abitazione del padre;
- durante
1 il periodo natalizio, fino a sette giorni comprensivi, in alternanza, del Natale o del Capodanno;
- durante il periodo pasquale, tre giorni comprensivi del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- durante il periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- possibilità di vederla e tenerla con sé ogni qual volta ne faccia richiesta, previo accordo con la madre, fatti salvi gli impegni scolastici e non della minore.
b) Confermare l'obbligo in capo al sig. di corrispondere a titolo di mantenimento Parte_1 della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie siccome previste dal Protocollo di intesa in R_ vigore presso l'intestato Tribunale, [del]la somma di € 250,00 mensili, tenuto conto che, nel corso dell'odierno giudizio il Sig. ha acconsentito alla Sig.ra di trasferire Parte_1 Controparte_1 la propria residenza al di fuori della provincia di SC. La situazione che si è venuta a creare ha causato notevoli difficoltà per il Sig. che ha visto compromesso il proprio diritto di Pt_1 trascorrere del tempo (anche di qualità) con la minore […].
c) Spese di lite rifuse”.
Per parte resistente come da note di trattazione scritta del 26/11/2024 e del 3/2/2025: “- Qualora il
Giudicante, nonostante la mancata conclusione del menzionato percorso, ritesse opportuno predisporre già un calendario provvisorio di visite per il padre e la minore, pur non condividendosi detta statuizione anche alla luce delle condizioni in cui viene tenuta dal ricorrente (mancata R_ pulizia della casa e della persona della minore quando è con il papà, assenza di orari nell'organizzazione della giornata, oltre che quanto ai pasti, ecc.), dovrà essere, in ogni caso, rimarcato l'impegno e l'onere del Signor di occuparsi personalmente della figlia nei Parte_1 periodi di propria competenza. Qualora, infatti, impegnato con il lavoro, il periodo di spettanza paterna potrà essere “recuperato” in altre giornate, senza troppi scombussolamenti per la bimba e coinvolgimenti di terze persone estranee a . R_
- Dal punto di vista economico, si evidenzia come, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso,
l'importo concordato fra le parti a titolo di mantenimento della minore nel lontano anno 2016 non sia mai stato né aggiornato, né rivalutato, tanto da insistere sin da ora affinché venga incrementato ad almeno Euro 500,00 (cinquecento/00), tenuto conto delle differenti esigenze manifestate dalla minore all'attualità, dell'evidente divario reddituale esistente fra le odierne parti causa, considerato, altresì, l'attuale stato di disoccupazione della GN , nonché l'impegno che la Controparte_1 medesima si è trovata a dover affrontare nell'accompagnare la figlia a metà strada fra MA (Pavia) e LI RU (BS) (ove vive il ricorrente) o addirittura direttamente a LI
RU (BS) (e nel percorrere, pertanto, 104 Km per ogni tratta) per facilitarne gli incontri con il papà”.
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 29/7/2020 parte ricorrente, sig. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo di avere instaurato una convivenza more uxorio (fino al 2015) con la resistente, sig.ra , unione dalla quale è nata il [...] la figlia , riconosciuta da entrambi Controparte_1 R_
i genitori.
Il ricorrente ha dedotto che, al termine della relazione, è stato instaurato un procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore conclusosi con un primo provvedimento provvisorio del 22/6/2016 che ha disposto: - affido esclusivo di alla madre, con R_ collocamento prevalente presso quest'ultima; - obbligo per il sig. di versare a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- incarico ai Servizi sociali di Flero (BS) di monitoraggio del nucleo familiare con particolare riguardo agli incontri protetti padre – figlia. (doc.1 allegato al ricorso).
2 Con successivo provvedimento del 24/7/2017 è stato disposto quanto segue: - conferma dei precedenti provvedimenti provvisori in ordine all'affido, collocamento e mantenimento della minore;
- incontri protetti padre – figlia secondo le modalità e il calendario individuati dai Servizi sociali competenti;
- invito alle parti di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché al sig. di Pt_1 avviare un percorso presso il CPS;
- prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare ad opera dei
Servizi sociali (doc. 2 allegato al ricorso).
In data 16/7/2019 le parti hanno promosso ricorso congiunto, così concordando in merito all'affido della figlia minore: “a) disporre l'affidamento condiviso, della minore , ad entrambi i genitori, R_ con residenza presso la madre, in Flero, BS - 25020 - via Don Angelo Rasa n. 22 e con la possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé alle seguenti condizioni: una volta alla settimana stabilito nel giorno di mercoledì, ovvero nel caso di impedimento in altro giorno della medesima settimana e un fine settimana alternato, previo accordo tra le parti nel rispetto degli impegni scolastici e non della minore;
durante il periodo natalizio, fino a sette giorni comprensivi del Natale o del Capodanno;
durante il periodo pasquale, tre giorni comprensivi del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
durante il periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
b) gli incontri di cui al punto precedente dovranno avvenire sempre alla presenza della signora così come i periodi di vacanza trascorsi dalla minore unitamente CP_1 al padre;
c) fermo quanto disposto in verbale di prima udienza per le questioni di carattere alimentare;
d) disporre che sia mantenuto il monitoraggio da parte del servizio sociale competente”.
Il Tribunale, ritenutane la rispondenza agli interessi di , ha recepito l'intervenuto accordo tra le R_ parti con decreto del 31/7/2019 (doc. 4 allegato al ricorso).
Il ricorrente ha tuttavia lamentato che, nonostante le intese raggiunte con la controparte, lo stesso è stato spesso estromesso dalle decisioni e dalle scelte di maggiore interesse inerenti all'educazione e alla crescita della figlia (es. iscrizione presso altro istituto scolastico) e che la presenza della madre a tutti gli incontri padre – figlia ha pregiudicato l'andamento e la “qualità” degli stessi.
Ha quindi concluso chiedendo: a) di poter vedere la figlia , senza la presenza della madre, un R_ pomeriggio a settimana senza pernottamento, a weekend alternati dal venerdì sera sino alla domenica sera, sette giorni a Natale, tre a Pasqua e due settimane durante il periodo estivo;
b) disporre che sia mantenuto il monitoraggio da parte dei Servizi sociali;
c) conferma di quanto concordato tra le parti in punto di affido e quanto alle questioni di carattere economico, ovvero contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia di € 250,00/mese oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza dell'1/2/2021 nessuno si è costituito per parte resistente e il difensore di parte ricorrente ha chiesto disporsi un breve rinvio al fine di addivenire ad una soluzione condivisa.
Con comparsa depositata in data 13/3/2021 si è costituita parte resistente la quale, contestando tutto quanto dedotto e richiesto dalla controparte, ha allegato di nutrire dubbi sull'incostanza caratteriale del ricorrente e sulle sue capacità di gestire da solo la figlia e ha, in particolare, riportato un episodio
(oggetto, peraltro, di segnalazione da parte dei Servizi sociali depositata in data 11/3/2021) in cui la minore è stata esposta ad un violento litigio tra il sig. e la sua compagna R_ Pt_1 Per_2
La resistente ha dedotto che è rimasta terrorizzata da quell'episodio e che nei giorni successivi R_ aveva financo difficoltà a addormentarsi e faceva numerosi incubi;
pertanto, si è opposta agli incontri padre – figlia senza la sua presenza.
Ha quindi concluso chiedendo: a) affido esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento prevalente presso la stessa, autorizzandola a prendere le decisioni di maggiore interesse per;
R_
b) incontri padre – figlia in forma protetta alla presenza di un educatore in uno spazio neutro;
c) relazione di aggiornamento del nucleo familiare ad opera dei Servizi sociali, con presa in carico del padre per il controllo delle dipendenze.
3 La causa è stata istruita attraverso un lungo monitoraggio dei Servizi sociali (cfr. relazioni in data 12/3/2021, 31/5/2023, 17/9/2024) all'esito del quale è emerso che: “La minore e il padre ad oggi sembrano aver instaurato un rapporto più significativo e profondo rispetto al periodo in cui gli incontri avvenivano in modo discontinuo e all'interno di un centro commerciale. I genitori hanno concordato di incontrarsi a metà strada tra MA e SC per agevolare il momento di visita tra e il padre. Seppur non sia stato concordato un calendario preciso, trascorrerebbe R_ R_ due weekend al mese presso la casa paterna” (cfr. relazione 17/9/2024).
Constatata l'impossibilità di addivenire ad un accordo, è stata acquisita documentazione reddituale aggiornata delle parti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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1. Sull'affidamento e il collocamento della figlia minore
In relazione alla scelta del modulo di affidamento si osserva che, nel superiore interesse della minore, deve essere assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità da intendersi quale presenza, nell'esistenza dei figli, di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali sono chiamati a cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.
Nel caso di specie, all'esito del monitoraggio effettuato dai Servizi sociali non sono emerse criticità relative al ruolo genitoriale svolto da entrambe le parti tali da poter arrecare pregiudizio alla minore.
Cionondimeno, in relazione al ricorrente sono state evidenziate problematiche circa la “mancanza di un'organizzazione precisa delle giornate che trascorre insieme a ” e “l'assenza di una routine R_ consolidata […] con orari dei pasti e delle attività spesso irregolari”. Trattasi di mancanze che, se pure costituiscono profili di fragilità rispetto ai quali è necessario un miglioramento, non possono essere valorizzate al punto da giustificare una pronuncia di affidamento esclusivo.
Quanto ai dubbi da ultimo manifestati dalla resistente circa le condizioni igieniche di quando R_
è con il padre e la delega a terzi nella gestione della minore, va rilevato che dalla relazione depositata il 5/6/2024 si evince che: “la sig.ra riferisce di sentirsi tranquilla quando è dal CP_1 R_ padre”, di talché le preoccupazioni riportate nella relazione del 17/9/2024 appaiono indimostrate.
Va infatti evidenziato che, nonostante le difficoltà legate alla distanza e ai vari cambi di residenza della figlia minore (relazioni 30/4/2021-21/9/2021-31/1/2022-11/3/2022), il ricorrente si è sempre interessato a e al soddisfacimento dei suoi bisogni morali e materiali, partecipando attivamente R_ alla sua crescita ed educazione con ciò dimostrando un sincero attaccamento nei confronti della figlia.
Per tale motivo è maggiormente confacente agli interessi della stessa confermare l'affidamento R_ condiviso della stessa ad entrambi i genitori.
Per quanto riguarda il collocamento, bisogna considerare che la minore dal 2016 è collocata presso la madre e vede in lei il genitore di riferimento, come peraltro è emerso dalla relazione dei Servizi sociali del 31/5/2023 che hanno ritenuto il collocamento presso la madre come “maggiormente rispondente ai bisogni sia affettivi sia pratici di ” (cfr. relazione del 31/5/2023). R_
Pertanto, essendo oltretutto ambedue le parti concordi sul punto, deve confermarsi il collocamento prevalente di presso la residenza della madre. R_
2. Sul regime di visita padre – figlia
Dalla relazione dei Servizi sociali del 17/9/2024 è emerso che “seppure non sia stato concordato un calendario preciso, trascorre due weekend al mese presso la casa paterna”. R_
4 Tali incontri, in forma libera, hanno prodotto risultati positivi nel rapporto padre – figlia che i Servizi descrivono come “più significativo e profondo rispetto al periodo in cui gli incontri avvenivano in modo discontinuo”. È emerso inoltre che, nonostante le menzionate difficoltà legate all'assenza di una routine consolidata, la bambina frequenta volentieri la casa del padre e esprime un forte desiderio di mantenere un rapporto positivo con lui, riportando che, quando il papà si dedica a lei, si diverte e sta bene in sua compagnia (cfr. relazione del 17/9/2024).
Anche la comunicazione tra la coppia genitoriale è migliorata tanto che gli stessi hanno concordato di incontrarsi a metà strada tra MA e SC per agevolare il momento di visita tra e il R_ padre. È quindi auspicabile la prosecuzione di tale spirito di cooperazione tra i genitori nel superiore interesse e benessere della figlia minore, che ha tratto giovamento da tali atteggiamenti collaborativi, ponendo fine ai suoi problemi fisiologici nervosi e riscoprendo un significativo e nutriente rapporto anche con la figura paterna.
Per tali motivi, il Collegio ritiene, considerati anche i risultati ottenuti con gli incontri in forma libera, di dovere proseguire con il regime di frequentazioni padre – figlia già in essere.
Si dispone pertanto che gli incontri tra e il padre avvengano a weekend alternati dal venerdì R_ pomeriggio all'uscita di scuola (ore 16.30 nel periodo non scolastico) sino alla domenica pomeriggio alle 19.30; nonché un pomeriggio infrasettimanale, che i genitori potranno liberamente concordare
(in assenza di accordo il mercoledì), nella settimana in cui il weekend è di competenza della mamma dall'uscita di scuola (ore 16.30 nel periodo non scolastico) sino alle ore 19.30.
Si auspica che le parti continuino a collaborare, come già stanno facendo, incontrandosi a metà strada tra le due residenze per agevolare i momenti di visita paterni. In difetto di accordo, si raccomanda l'osservanza del criterio dell'alternanza nell'accompagnare presso la casa del padre ovvero nel R_ riaccompagnarla presso quella materna. Ciò anche in ossequio al dovere di garantire un congruo bilanciamento tra il diritto del genitore collocatario di trasferirsi altrove e la necessità di preservare
“la disciplina del diritto di visita del figlio da parte del non collocatario a tutela della bigenitorialità” (cfr. Cass. Civ. n. 4796/2022).
Per quanto riguarda i periodi non scolastici si dispone che, previa intermediazione dei Servizi sociali che hanno in carico il nucleo, durante le vacanze estive la minore potrà permanere con il padre per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi da concordare preventivamente con stessa R_
e tra le parti entro il 31/5 di ciascun anno.
Durante le vacanze natalizie sette giorni con ciascun genitore (alternando annualmente il Santo Natale
e Capodanno) e tre giorni durante quelle pasquali (alternando Pasqua e il Lunedì dell'Angelo).
3. Sul mantenimento della figlia minore
Per quanto riguarda il mantenimento di , giova premettere che l'affido condiviso della prole, in R_ quanto fondato sull'interesse esclusivo di quest'ultima, non elide l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle esigenze di vita della figlia mediante la corresponsione del contributo al mantenimento. Tale obbligo sorge, infatti, per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nei seguenti termini: “L'obbligo del genitore non collocatario di versare il contributo mensile per il mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, n. 24460/2021).
5 Ciò posto e venendo al quantum del contributo bisogna, in primo luogo, considerare che , sin R_ dall'epoca del primo provvedimento provvisorio del 22/6/2016, risulta collocata presso la madre che fa fronte in via principale ai suoi bisogni morali e materiali.
Venendo alla situazione reddituale delle parti, si osserva quanto segue. Le dichiarazioni fiscali del ricorrente sono evidentemente inattendibili. Facendo riferimento al quadro LM del modello Unico
2020-2022-2023 il reddito netto annuo del sig. ammonta ad € 9.523,00 quanto al 2019; ad € Pt_1
1.814,00 quanto al 2021 ed è nullo quanto al 2022. Ciononostante egli si è dichiarato disponibile a versare la somma di € 250,00/mese per la figlia, importo incompatibile con le entrate dichiarate al
Fisco. La difesa di parte resistente ha inoltre prodotto documentazione (cfr. note 3/2/2025) dalla quale risulta che il sig. esercita l'attività di fotografo professionale con un tariffario in linea con i Pt_1 prezzi di mercato, sicché gli esigui redditi dichiarati non trovano alcuna giustificazione.
Al riguardo si rammenta come, secondo la giurisprudenza, ai fini della ricostruzione della capacità reddituale di un soggetto: “il ricorso del giudice del merito a presunzioni semplici debba ritenersi consentito - nel concorso dei requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. - e non configura, perciò, un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio a quella della parte cui fa carico l'onere della prova, tenuto conto che tale onere può essere assolto anche mediante la prospettazione al giudice medesimo dell'esistenza di elementi presuntivi” (cfr. Cass. Civ. n. 3709/2018).
Di contro, la resistente ha documentato un reddito medio mensile netto di € 770,79 (cfr. mod. 730 in atti), pur dovendosi dare atto dell'attuale stato disoccupazione in cui la sig.ra ha allegato CP_1 di trovarsi a causa delle necessità connesse all'accudimento dell'ultimogenito (cfr. relazione Servizi sociali del 5/6/2024).
Entrambe le parti non hanno documentato di sostenere oneri di sorta.
Quanto, infine, alle spese connesse ai trasferimenti per gli incontri padre – figlia, esse sono sostenute da entrambe le parti in egual misura in quanto spesso si sono alternate nel viaggio e comunque, negli ultimi tempi, risulta che: “in base agli accordi tra le parti i genitori si incontrano a metà strada tra MA e SC per la consegna della minore” (cfr. relazione Servizi sociali 5/6/2024)
Da ultimo si rileva che il presente giudizio è iniziato nel 2020, sicché nelle more le esigenze di R_ si sono accresciute con il progredire dell'età. Sul punto si è espressa la giurisprudenza affermando che: “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. «spese straordinarie», dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass., n. 13664/2022)” (cfr. Cass. Civ. n. 11724/2023).
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene opportuno incrementare il contributo precedentemente stabilito onerando il ricorrente, sig. di corrispondere alla resistente, sig.ra Parte_1 CP_1
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00/mese,
[...] rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale sottoscritto in data 14/7/2016, cui si rinvia.
4. Sulle spese di lite
Stante la parziale reciproca soccombenza, la natura dei beni giuridici coinvolti, nonché la condotta processuale delle parti, le spese di lite vanno interamente compensate.
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P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 737 e ss. c.p.c.,
1. conferma l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. conferma il collocamento prevalente di presso la residenza della madre;
R_
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo quanto previsto in parte motiva;
4. con decorrenza dalla data del presente decreto, pone a carico del ricorrente, sig. Parte_1
l'obbligo di versare a favore della resistente, sig.ra , entro il giorno 15 di ogni Controparte_1 mese la somma mensile di € 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, importo da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il
«Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5. invita il ricorrente ad intraprendere un percorso di accompagnamento e sostegno alla genitorialità, tramite i Servizi sociali territorialmente competenti;
6. dispone la prosecuzione in via amministrativa del monitoraggio sul nucleo familiare per la durata massima di anni due con espresso invito a segnalare eventuali criticità alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
7. dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti;
8. dichiara il presente decreto immediatamente efficace.
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali di NO (PV) e SC (BS).
Così deciso in SC nella Camera di consiglio del giorno 08/05/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
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