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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/11/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1164/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 25/03/2025
TRA
provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. SGARAMELLA MAURO, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Andria al viale
Venezia Giulia n. 88, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. SGARAMELLA MAURO, giusta procura Controparte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Andria al viale Venezia Giulia n. 88, è elettivamente domiciliato;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AN;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/03/2025, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario contratto con , il 30/8/1997 in AN (atto n. 308, Controparte_1 parte II, serie A, anno 1997).
Con decreto del 3/4/2025 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data. Nelle more del giudizio, prima della celebrazione dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., con memoria del
12/9/2025, si è costituito , rappresentando l'intervenuto raggiungimento di un'intesa Controparte_1 per la definizione concordata del giudizio, come da convenzione sottoscritta da entrambe le parti in data
11/9/2025.
All'udienza del 24/9/2025 le parti, con note depositate in sostituzione dell'udienza in data 19/9/2025, hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione ed hanno confermato di aver raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio, alle condizioni di cui alla predetta convenzione, sottoscritta in data 11/9/2025 e depositata telematicamente il 12/9/2025.
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di AN n. cron. 2691/2018 del 15/6/2018 (R.G. n.
1322/2018).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori domande, le parti, con le note del 19/9/2025, depositate in sostituzione dell'udienza del 24/9/2025, si sono accordate nei termini di cui alla convenzione sottoscritta l'11/9/2025 e depositata telematicamente il 12/9/2025, le cui condizioni sono non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse del minore nato il [...], e possono, pertanto, essere integralmente recepite dal Per_1
Tribunale.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
25/03/2025 da nei confronti di , garantito l'intervento in causa del P.M., Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andria il 30/8/1997 da e , alle condizioni concordate con convenzione sottoscritta Parte_1 Controparte_1 dalle parti l'11/9/2025 e depositata telematicamente il 12/9/2025, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di AN, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in AN, il 4.11.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 25/03/2025
TRA
provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. SGARAMELLA MAURO, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Andria al viale
Venezia Giulia n. 88, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. SGARAMELLA MAURO, giusta procura Controparte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Andria al viale Venezia Giulia n. 88, è elettivamente domiciliato;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AN;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/03/2025, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario contratto con , il 30/8/1997 in AN (atto n. 308, Controparte_1 parte II, serie A, anno 1997).
Con decreto del 3/4/2025 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data. Nelle more del giudizio, prima della celebrazione dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., con memoria del
12/9/2025, si è costituito , rappresentando l'intervenuto raggiungimento di un'intesa Controparte_1 per la definizione concordata del giudizio, come da convenzione sottoscritta da entrambe le parti in data
11/9/2025.
All'udienza del 24/9/2025 le parti, con note depositate in sostituzione dell'udienza in data 19/9/2025, hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione ed hanno confermato di aver raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio, alle condizioni di cui alla predetta convenzione, sottoscritta in data 11/9/2025 e depositata telematicamente il 12/9/2025.
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di AN n. cron. 2691/2018 del 15/6/2018 (R.G. n.
1322/2018).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori domande, le parti, con le note del 19/9/2025, depositate in sostituzione dell'udienza del 24/9/2025, si sono accordate nei termini di cui alla convenzione sottoscritta l'11/9/2025 e depositata telematicamente il 12/9/2025, le cui condizioni sono non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse del minore nato il [...], e possono, pertanto, essere integralmente recepite dal Per_1
Tribunale.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
25/03/2025 da nei confronti di , garantito l'intervento in causa del P.M., Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andria il 30/8/1997 da e , alle condizioni concordate con convenzione sottoscritta Parte_1 Controparte_1 dalle parti l'11/9/2025 e depositata telematicamente il 12/9/2025, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di AN, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in AN, il 4.11.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia