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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/05/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1515/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c. nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 1515/2023 R.G. promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Marcello del foro di Crotone, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Crotone alla via I° Traversa Ugo Foscolo n. 1;
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
(PR), fraz. San Michele Tiorre, in via Aldo Battioni n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
Banchini del foro di Parma, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Parma al Borgo Garimberti
n. 4;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 261/2023 emessa dal Tribunale di Parma lo 01.03.2023 e pubblicata in data 02.03.2023 nel procedimento iscritto al n. 1918/2021 R.G., avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
CONCLUSIONI: All'udienza del 6 maggio 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante
[...]
così precisava le conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis Parte_1
1 reiectis: IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: -sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: - rigettare le eccezioni tutte, sollevate dall'odierno appellato;
- dichiarare legittimo ed ammissibile il proposto atto di appello per i motivi in esso indicati;
-accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa al proposto appello e, riformare la sentenza n. 261/2023 pubblicata il 02/03/2023 RG n.
1918/2021; - per l'effetto e nel merito: dichiarare dovuto dal signor in favore della Parte_2 signora l'importo di Euro 4.513,58 ( 5804,58 – 1291,00), relativo alla metà delle spese Parte_1
straordinarie, anno 2014/2020 sostenute ed anticipate dalla signora e destinate ai Parte_1 bisogni ordinari del figlio minore ”, l'appellato così concludeva: Persona_1 Parte_2
“Voglia l'ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni opportuna declaratoria del caso di legge, dato atto della tardività con cui il giudizio di appello è stato introdotto, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione. In subordine respingere nel merito l'appello stesso. In ogni caso con vittoria di spese
e competenze del grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”.
LA CORTE
Viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti e udita la discussione orale delle stesse;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza dello 02.03.2023, il Tribunale di Parma, decidendo nel procedimento promosso da
[...]
nei confronti di al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del precetto a lui notificato Parte_2 Parte_1
in relazione al credito di euro 5.804,50 asseritamente vantato dalla seconda, sulla base della documentazione prodotta e della sentenza che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ponendo a carico dell l'obbligo di versare alla assegno mensile di euro 330,00 per il Parte_2 Parte_1
mantenimento del figlio , oltre il 50% delle spese straordinarie, osservato che, secondo la più recente Per_1
giurisprudenza di legittimità, le spese straordinarie, quali spese scolastiche, spese mediche, spese inerenti attività ludico/sportive, destinate a far fronte a bisogni ordinari della prole, non richiedono il preventivo accordo dei genitori, mentre richiedono tale accordo gli esborsi imprevedibili, imponderabili ed economicamente rilevanti, che le spese delle quali la parte opposta chiedeva il rimborso nella misura del 50% erano spese mediche, spese di ottico, spese scolastiche, spese inerenti attività ludico-sportive, tutte di modesto importo, tali cioè da non richiedere il preventivo consenso dell'altro genitore mentre alcune spese riguardavano l'acquisto di indumenti, rientranti come tali nel contributo ordinario ed escluse da quello straordinario e che in ordine al quantum debeatur non potesse tenersi conto, quale prova documentale, degli scontrini fiscali, in quanto non riconducibili con certezza all'acquisto di materiale scolastico o addirittura illeggibili, considerato da un lato che l'opposta avesse fornito prova di esborsi per spese straordinarie per la somma complessiva di
2 euro 3.020,61, a carico dell'opponente nella misura della metà, ovvero per euro 1.510,30 e dall'altro che dovesse tenersi conto degli esborsi sostenuti dall'opponente per spese straordinarie nel suddetto periodo, provati documentalmente per euro 1.291,00, posto che la non ne aveva contestato l'inerenza, Parte_1
ritenuto dunque che il credito portato dal precetto per sorte capitale dovesse essere ridotto ad euro 219,00
(1.510,30 - 1.291,00), con compensazione integrale delle spese processuali, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , rideterminava il credito di cui all'impugnato precetto in euro Parte_2
219,00, per sorte capitale, spese di lite compensate.
2.- Con appello notificato il 27.09.2023 e depositato in data 04.10.2023, la Sig.ra ha Parte_1
impugnato detta sentenza chiedendone la riforma, in particolare, laddove è stato rideterminato il credito di cui all'impugnato precetto in euro 219,00 invece che nella somma di euro 4.513,58 relativa alla metà delle spese straordinarie sostenute ed anticipate dalla madre, già detratto l'importo di euro 1.219,00 relativo agli esborsi sostenuti dall'opposto. Quale unico motivo gravame si duole l'appellante di errore e violazione di legge da parte del Giudice di prime cure, di difetto nella motivazione del gravato provvedimento, per non comprendersi il percorso logico, matematico e di diritto utilizzato dal giudicante nello stabilire la somma dovuta dall'Innocente e non essendo indicate quali siano le voci di spesa sostenute e non rimborsabili, nonché di omesso esame dei fatti storici del procedimento di primo grado, per non avere l'opponente, ad eccezione della somma di euro 1.291,00, contestato specificamente le ulteriori somme richieste e provate documentalmente dall'opposta.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 261/2023 Parte_1
pubblicata in data 02.03.2023, contrariis reiectis, di:
• In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
• In via principale e nel merito, previa declaratoria di legittimità ed ammissibilità del proposto appello, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare dovuto da in favore di l'importo di Parte_2 Parte_1
euro 4.513,58, relativo alla metà delle spese straordinarie, anni 2014/2020, sostenute dalla e Parte_1
destinate ai bisogni del figlio;
Per_1
• Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 16 gennaio 2024, si è regolarmente costituito il Sig.
[...]
il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame per tardività, essendo Parte_2 stato notificato l'atto di appello in data 27.09.2023, decorso il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. - la sentenza di primo grado è stata infatti pubblicata il 2 marzo 2023 e trattandosi di causa di opposizione all'esecuzione non opererebbe la sospensione feriale dei termini. Nel merito, ha riproposto le contestazioni già mosse in opposizione al precetto notificato, ribadendo in particolare che allo stesso era allegata una serie disordinata, in gran parte non leggibile, di fotocopie di vario genere, che riproducevano scontrini fiscali, di importi di modestissima entità, spesso privi di causale o con causale indicata a matita dalla stessa creditrice.
3 Peraltro gran parte delle spese di cui al precetto opposto erano esborsi di carattere ordinario. Inoltre, il precetto ometteva di considerare i pagamenti eseguiti nel periodo in questione dall'opposto per le spese straordinarie del figlio e difettava comunque degli elementi costitutivi e riguardava somme non dovute.
L'appellato domanda quindi alla Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa, di:
● In via preliminare, preso atto della tardività con cui il giudizio di appello è stato introdotto, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione;
● In subordine, respingere nel merito l'appello stesso;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, oltre ad oneri di legge.
4.- All'udienza del 25 febbraio 2025, i Procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e il Consigliere istruttore rinviava per la discussione davanti al
Collegio ex artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c., assegnando termine per note conclusive.
All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in data 06.05.2025, le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle eccezioni e conclusioni ivi formulate e il Collegio tratteneva la causa in decisione, riservato il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
5.- L'appello proposto da è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza di Parte_1 primo grado è stata pubblicata in data 02.03.2023 e l'atto di citazione in appello è stato notificato all Parte_2
a mezzo Pec in data 27.09.2023, decorso il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. e non operando nell'ipotesi in esame la sospensione feriale dei termini. E' infatti principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui “In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 - num 742, ove l'articolo 92 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 dispone che la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, devono ritenersi compresi tra questi procedimenti quelli di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 codice di procedura civile;
quelli di opposizione di terzo all'opposizione, di cui al successivo articolo 619, e quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 dello stesso codice. Il principio sancito dall'articolo 3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all'esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita trattazione), e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima” (così si è espressa Cass. civ. Sez. III, 05.09.2022, n. 26108; vedasi anche, tra le numerose, Cass. civ. 09.05.2022, n. 14544 ove si afferma che la sospensione dei termini processuali non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione anche con riferimento all'appello; Cass. civ. Sez. III,
17.03.2021, n. 7421; Cass. civ. Sez. III, 13.05.2020, n. 8874 secondo cui “Ai sensi degli articoli 1 e 3 della
4 legge n. 742 del 1969, e dell'articolo 92 del regio decreto n. 12 del 1941, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, poiché tale disciplina si riferisce al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, mentre opera, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare vanno individuate in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia in concreto dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito reputato più correttamente applicabile”).
Al riguardo deduce l'appellante nelle note difensive dello 02.05.2025 che nell'ambito di un giudizio di opposizione a precetto la sospensione feriale si applicherebbe soltanto laddove la sentenza di primo grado abbia accolto, anche parzialmente, l'opposizione, come avvenuto nel caso che occupa. A ben vedere tuttavia la sentenza richiamata dalla stabilisce che “in sede di opposizione all'esecuzione, ove l'opposto Parte_1
abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere, nel caso di esito positivo dell'opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto tale opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale;
al contrario, la detta sospensione non opera nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione, in quanto esclusivamente l'esito positivo dell'impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell'esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d'appello od a quello di rinvio” (così si è espressa Cass. civ. Sez. VI, 18.12.2019, n. 33728) e nel caso di specie l'opposta non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale, domandando unicamente il rigetto dell'opposizione. Simile principio è stato espresso anche da successive pronunce (vedasi Cass. civ. Sez. III,
28.02.2023, n. 6086 ove si afferma che “l'istituto della sospensione feriale dei termini non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell' art. 615
c.p.c. , ovvero di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell' art. 617 c.p.c. Con riferimento a tali procedimenti la sospensione dei termini non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, nell'ipotesi in cui il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell'opposizione,
a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, salvo che la sentenza di primo grado si sia pronunciata su eventuali domande riconvenzionali proposte dall'opposto e poi, in grado di appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia”).
Parimenti va disattesa l'ulteriore eccezione svolta dall'appellante nelle note conclusive in ordine ad una applicazione della sospensione feriale dei termini alla causa che occupa, per trattarsi di procedimento rientrante tra quelli aventi ad oggetto il mantenimento del coniuge economicamente più debole e dei minori. In realtà la pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ. S.U. 12946/2024), posta dalla a supporto della propria Parte_1 argomentazione difensiva, afferma che “Alle liti giudiziarie con oggetto le condizioni poste alla base della separazione dei coniugi o del loro divorzio nel cui alveo rientrano anche le questioni attinenti alla erogazione
5 dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, si applicano le regole della sospensione feriale dei termini processuali di cui all' art. 3, legge 7 ottobre 1969, n. 742 salvo che non sia stato adottato un decreto che abbia riconosciuto l'urgenza di definire la controversia sul presupposto che qualsiasi ritardo possa provocare danni alle parti……Le cause relative ad alimenti, alle quali a norma dell'art. 92 ord. giud., richiamato dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, sono ontologicamente distinte dalle cause di separazione o di divorzio nelle quali si discuta dell'assegno di mantenimento o divorzile…. I procedimenti in materia di assegno per il coniuge economicamente più debole (di mantenimento nella separazione e divorzile e relative modifiche), di mantenimento della prole minore, nonché quelli connessi, sono sottoposti al regime della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che, con decreto, non sia stata riconosciuta
l'urgenza per quel giudizio…Nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori, si applica la sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla normativa vigente. Questo si verifica, tranne che non venga emesso un decreto che sottolinei l'urgenza di risolvere il caso, considerando che un ritardo potrebbe arrecare danni alle parti coinvolte…”. Ora, nella fattispecie che occupa, si verte chiaramente in materia di opposizione all'esecuzione nelle forme dell'opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., come risulta dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza impugnata nonché dagli atti delle parti. Peraltro non può non osservarsi come la somma portata dal precetto abbia ad oggetto spese sostenute per il figlio minore e quindi di natura para-alimentare.
L'appello proposto da va dunque dichiarato inammissibile. Parte_1
Le spese di lite seguono integralmente la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore da € 1.101,00 ad
€ 5.200,00, importo medio per la fase di studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello proposto da;
Parte_1
6 II - CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite che si liquidano in € 1.923,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso
[...] forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
06.05.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c. nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 1515/2023 R.G. promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Marcello del foro di Crotone, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Crotone alla via I° Traversa Ugo Foscolo n. 1;
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
(PR), fraz. San Michele Tiorre, in via Aldo Battioni n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
Banchini del foro di Parma, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Parma al Borgo Garimberti
n. 4;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 261/2023 emessa dal Tribunale di Parma lo 01.03.2023 e pubblicata in data 02.03.2023 nel procedimento iscritto al n. 1918/2021 R.G., avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
CONCLUSIONI: All'udienza del 6 maggio 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante
[...]
così precisava le conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis Parte_1
1 reiectis: IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: -sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: - rigettare le eccezioni tutte, sollevate dall'odierno appellato;
- dichiarare legittimo ed ammissibile il proposto atto di appello per i motivi in esso indicati;
-accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa al proposto appello e, riformare la sentenza n. 261/2023 pubblicata il 02/03/2023 RG n.
1918/2021; - per l'effetto e nel merito: dichiarare dovuto dal signor in favore della Parte_2 signora l'importo di Euro 4.513,58 ( 5804,58 – 1291,00), relativo alla metà delle spese Parte_1
straordinarie, anno 2014/2020 sostenute ed anticipate dalla signora e destinate ai Parte_1 bisogni ordinari del figlio minore ”, l'appellato così concludeva: Persona_1 Parte_2
“Voglia l'ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni opportuna declaratoria del caso di legge, dato atto della tardività con cui il giudizio di appello è stato introdotto, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione. In subordine respingere nel merito l'appello stesso. In ogni caso con vittoria di spese
e competenze del grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”.
LA CORTE
Viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti e udita la discussione orale delle stesse;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza dello 02.03.2023, il Tribunale di Parma, decidendo nel procedimento promosso da
[...]
nei confronti di al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del precetto a lui notificato Parte_2 Parte_1
in relazione al credito di euro 5.804,50 asseritamente vantato dalla seconda, sulla base della documentazione prodotta e della sentenza che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ponendo a carico dell l'obbligo di versare alla assegno mensile di euro 330,00 per il Parte_2 Parte_1
mantenimento del figlio , oltre il 50% delle spese straordinarie, osservato che, secondo la più recente Per_1
giurisprudenza di legittimità, le spese straordinarie, quali spese scolastiche, spese mediche, spese inerenti attività ludico/sportive, destinate a far fronte a bisogni ordinari della prole, non richiedono il preventivo accordo dei genitori, mentre richiedono tale accordo gli esborsi imprevedibili, imponderabili ed economicamente rilevanti, che le spese delle quali la parte opposta chiedeva il rimborso nella misura del 50% erano spese mediche, spese di ottico, spese scolastiche, spese inerenti attività ludico-sportive, tutte di modesto importo, tali cioè da non richiedere il preventivo consenso dell'altro genitore mentre alcune spese riguardavano l'acquisto di indumenti, rientranti come tali nel contributo ordinario ed escluse da quello straordinario e che in ordine al quantum debeatur non potesse tenersi conto, quale prova documentale, degli scontrini fiscali, in quanto non riconducibili con certezza all'acquisto di materiale scolastico o addirittura illeggibili, considerato da un lato che l'opposta avesse fornito prova di esborsi per spese straordinarie per la somma complessiva di
2 euro 3.020,61, a carico dell'opponente nella misura della metà, ovvero per euro 1.510,30 e dall'altro che dovesse tenersi conto degli esborsi sostenuti dall'opponente per spese straordinarie nel suddetto periodo, provati documentalmente per euro 1.291,00, posto che la non ne aveva contestato l'inerenza, Parte_1
ritenuto dunque che il credito portato dal precetto per sorte capitale dovesse essere ridotto ad euro 219,00
(1.510,30 - 1.291,00), con compensazione integrale delle spese processuali, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , rideterminava il credito di cui all'impugnato precetto in euro Parte_2
219,00, per sorte capitale, spese di lite compensate.
2.- Con appello notificato il 27.09.2023 e depositato in data 04.10.2023, la Sig.ra ha Parte_1
impugnato detta sentenza chiedendone la riforma, in particolare, laddove è stato rideterminato il credito di cui all'impugnato precetto in euro 219,00 invece che nella somma di euro 4.513,58 relativa alla metà delle spese straordinarie sostenute ed anticipate dalla madre, già detratto l'importo di euro 1.219,00 relativo agli esborsi sostenuti dall'opposto. Quale unico motivo gravame si duole l'appellante di errore e violazione di legge da parte del Giudice di prime cure, di difetto nella motivazione del gravato provvedimento, per non comprendersi il percorso logico, matematico e di diritto utilizzato dal giudicante nello stabilire la somma dovuta dall'Innocente e non essendo indicate quali siano le voci di spesa sostenute e non rimborsabili, nonché di omesso esame dei fatti storici del procedimento di primo grado, per non avere l'opponente, ad eccezione della somma di euro 1.291,00, contestato specificamente le ulteriori somme richieste e provate documentalmente dall'opposta.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 261/2023 Parte_1
pubblicata in data 02.03.2023, contrariis reiectis, di:
• In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
• In via principale e nel merito, previa declaratoria di legittimità ed ammissibilità del proposto appello, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare dovuto da in favore di l'importo di Parte_2 Parte_1
euro 4.513,58, relativo alla metà delle spese straordinarie, anni 2014/2020, sostenute dalla e Parte_1
destinate ai bisogni del figlio;
Per_1
• Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 16 gennaio 2024, si è regolarmente costituito il Sig.
[...]
il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame per tardività, essendo Parte_2 stato notificato l'atto di appello in data 27.09.2023, decorso il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. - la sentenza di primo grado è stata infatti pubblicata il 2 marzo 2023 e trattandosi di causa di opposizione all'esecuzione non opererebbe la sospensione feriale dei termini. Nel merito, ha riproposto le contestazioni già mosse in opposizione al precetto notificato, ribadendo in particolare che allo stesso era allegata una serie disordinata, in gran parte non leggibile, di fotocopie di vario genere, che riproducevano scontrini fiscali, di importi di modestissima entità, spesso privi di causale o con causale indicata a matita dalla stessa creditrice.
3 Peraltro gran parte delle spese di cui al precetto opposto erano esborsi di carattere ordinario. Inoltre, il precetto ometteva di considerare i pagamenti eseguiti nel periodo in questione dall'opposto per le spese straordinarie del figlio e difettava comunque degli elementi costitutivi e riguardava somme non dovute.
L'appellato domanda quindi alla Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa, di:
● In via preliminare, preso atto della tardività con cui il giudizio di appello è stato introdotto, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione;
● In subordine, respingere nel merito l'appello stesso;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, oltre ad oneri di legge.
4.- All'udienza del 25 febbraio 2025, i Procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e il Consigliere istruttore rinviava per la discussione davanti al
Collegio ex artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c., assegnando termine per note conclusive.
All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in data 06.05.2025, le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle eccezioni e conclusioni ivi formulate e il Collegio tratteneva la causa in decisione, riservato il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
5.- L'appello proposto da è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza di Parte_1 primo grado è stata pubblicata in data 02.03.2023 e l'atto di citazione in appello è stato notificato all Parte_2
a mezzo Pec in data 27.09.2023, decorso il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. e non operando nell'ipotesi in esame la sospensione feriale dei termini. E' infatti principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui “In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 - num 742, ove l'articolo 92 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 dispone che la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, devono ritenersi compresi tra questi procedimenti quelli di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 codice di procedura civile;
quelli di opposizione di terzo all'opposizione, di cui al successivo articolo 619, e quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 dello stesso codice. Il principio sancito dall'articolo 3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all'esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita trattazione), e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima” (così si è espressa Cass. civ. Sez. III, 05.09.2022, n. 26108; vedasi anche, tra le numerose, Cass. civ. 09.05.2022, n. 14544 ove si afferma che la sospensione dei termini processuali non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione anche con riferimento all'appello; Cass. civ. Sez. III,
17.03.2021, n. 7421; Cass. civ. Sez. III, 13.05.2020, n. 8874 secondo cui “Ai sensi degli articoli 1 e 3 della
4 legge n. 742 del 1969, e dell'articolo 92 del regio decreto n. 12 del 1941, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, poiché tale disciplina si riferisce al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, mentre opera, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare vanno individuate in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia in concreto dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito reputato più correttamente applicabile”).
Al riguardo deduce l'appellante nelle note difensive dello 02.05.2025 che nell'ambito di un giudizio di opposizione a precetto la sospensione feriale si applicherebbe soltanto laddove la sentenza di primo grado abbia accolto, anche parzialmente, l'opposizione, come avvenuto nel caso che occupa. A ben vedere tuttavia la sentenza richiamata dalla stabilisce che “in sede di opposizione all'esecuzione, ove l'opposto Parte_1
abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere, nel caso di esito positivo dell'opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto tale opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale;
al contrario, la detta sospensione non opera nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione, in quanto esclusivamente l'esito positivo dell'impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell'esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d'appello od a quello di rinvio” (così si è espressa Cass. civ. Sez. VI, 18.12.2019, n. 33728) e nel caso di specie l'opposta non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale, domandando unicamente il rigetto dell'opposizione. Simile principio è stato espresso anche da successive pronunce (vedasi Cass. civ. Sez. III,
28.02.2023, n. 6086 ove si afferma che “l'istituto della sospensione feriale dei termini non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell' art. 615
c.p.c. , ovvero di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell' art. 617 c.p.c. Con riferimento a tali procedimenti la sospensione dei termini non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, nell'ipotesi in cui il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell'opposizione,
a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, salvo che la sentenza di primo grado si sia pronunciata su eventuali domande riconvenzionali proposte dall'opposto e poi, in grado di appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia”).
Parimenti va disattesa l'ulteriore eccezione svolta dall'appellante nelle note conclusive in ordine ad una applicazione della sospensione feriale dei termini alla causa che occupa, per trattarsi di procedimento rientrante tra quelli aventi ad oggetto il mantenimento del coniuge economicamente più debole e dei minori. In realtà la pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ. S.U. 12946/2024), posta dalla a supporto della propria Parte_1 argomentazione difensiva, afferma che “Alle liti giudiziarie con oggetto le condizioni poste alla base della separazione dei coniugi o del loro divorzio nel cui alveo rientrano anche le questioni attinenti alla erogazione
5 dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, si applicano le regole della sospensione feriale dei termini processuali di cui all' art. 3, legge 7 ottobre 1969, n. 742 salvo che non sia stato adottato un decreto che abbia riconosciuto l'urgenza di definire la controversia sul presupposto che qualsiasi ritardo possa provocare danni alle parti……Le cause relative ad alimenti, alle quali a norma dell'art. 92 ord. giud., richiamato dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, sono ontologicamente distinte dalle cause di separazione o di divorzio nelle quali si discuta dell'assegno di mantenimento o divorzile…. I procedimenti in materia di assegno per il coniuge economicamente più debole (di mantenimento nella separazione e divorzile e relative modifiche), di mantenimento della prole minore, nonché quelli connessi, sono sottoposti al regime della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che, con decreto, non sia stata riconosciuta
l'urgenza per quel giudizio…Nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori, si applica la sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla normativa vigente. Questo si verifica, tranne che non venga emesso un decreto che sottolinei l'urgenza di risolvere il caso, considerando che un ritardo potrebbe arrecare danni alle parti coinvolte…”. Ora, nella fattispecie che occupa, si verte chiaramente in materia di opposizione all'esecuzione nelle forme dell'opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., come risulta dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza impugnata nonché dagli atti delle parti. Peraltro non può non osservarsi come la somma portata dal precetto abbia ad oggetto spese sostenute per il figlio minore e quindi di natura para-alimentare.
L'appello proposto da va dunque dichiarato inammissibile. Parte_1
Le spese di lite seguono integralmente la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore da € 1.101,00 ad
€ 5.200,00, importo medio per la fase di studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello proposto da;
Parte_1
6 II - CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite che si liquidano in € 1.923,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso
[...] forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
06.05.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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