Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/11/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00957/2025REG.PROV.COLL.
N. 00068/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2025, proposto dal sig. AR TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la TT TA di AT, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Nicita e Nicola Alleruzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del sig. CO SI, rappresentato e difeso dagli avvocati CO Fichera e Antonino Mirone Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del sig. SA ST, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AT (Sezione Seconda), n. 3697/2024, resa tra le parti, pubblicata l’8 novembre 2024, notificata il 12 novembre 2024, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 461/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della TT TA di AT e del sig. CO SI;
Visto l’appello incidentale proposto dal sig. CO SI, notificato e depositato il 14 febbraio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025, il consigliere IC ZI e uditi per le parti l’avvocato Giuseppe Sciuto, l’avvocato Giuseppe Distefano, su delega degli avvocati Maurizio Nicita e Nicola Alleruzzo, e l’avvocato CO Fichera;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di AT, notificato l’11 marzo 2024 e depositato il 14 marzo 2024, l’ing. AR TI esponeva:
- di essere dipendente della TT TA di AT e di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dal predetto Ente locale, per la copertura di n. 2 unità a tempo pieno e indeterminato, di cui uno riservato agli interni, nel profilo professionale di “ Dirigente tecnico ”;
- di aver ottenuto, in sede di valutazione della prova scritta (e dopo una rettifica dell’originario punteggio) 23,50 punti, ed un punteggio totale pari a 57, collocandosi al 10° posto della graduatoria;
- che l’ing. CO SI, collocatosi al 3° posto della graduatoria con 60,50 punti, era risultato il candidato interno con il maggior punteggio;
- di aver contestato la valutazione e i punteggi riferiti ai quesiti n. 22 e 25.
2. Il ricorrente quindi chiedeva l’annullamento:
a) della determinazione dirigenziale della TT TA di AT n. 42 dell’11 gennaio 2024, comunicata il giorno successivo, di approvazione della graduatoria di merito definitiva relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di “ Dirigente tecnico ”, laddove il ricorrente era stato collocato alla posizione n. 10 e l’ing. CO SI alla posizione n. 3, e nella parte in cui il predetto ing. CO SI era stato dichiarato vincitore quale candidato interno;
b) della determinazione dirigenziale della TT TA di AT n. 4034 del 15 dicembre 2023, di approvazione della graduatoria di merito provvisoria;
c) del verbale della commissione esaminatrice n. 8 del 6 dicembre 2023.
3. Il ricorso di primo grado, contenente altresì domanda cautelare, era articolato nei seguenti motivi:
i) violazione del bando di concorso, dell’art. 97 della Costituzione, degli articoli 37 e 116 del decreto legislativo n. 36/2023, dell’art. 14 dell’allegato II.14 al medesimo decreto legislativo, eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, in quanto:
i.a) la commissione avrebbe illegittimamente ritenuto errata la risposta data dal ricorrente al quesito n. 22 (corrispondente al quesito n. 14 somministrato al controinteressato, in relazione al quale la commissione esaminatrice avrebbe invece erroneamente ritenuto corretta la risposta data dall’ing. CO SI); il predetto quesito, in via subordinata, avrebbe dovuto essere annullato in quanto ambiguo;
i.b) la commissione avrebbe illegittimamente ritenuto corretta la risposta data dall’ing. CO SI al quesito n. 40 (corrispondente al quesito n. 25 somministrato al ricorrente, la cui risposta, seppur diversa, è stata comunque ritenuta corretta), non potendoci essere due risposte corrette per il medesimo quesito;
ii) vi sarebbe stata un’errata valutazione dei titoli, poiché la commissione esaminatrice avrebbe:
ii.a) illegittimamente omesso di riconoscere al ricorrente un ulteriore e maggiore punteggio pari a 1,67, così ripartito:
ii.a.1) 1 punto per il possesso di due titoli di studio superiori (due master universitari di secondo livello)
ii.a.2) 0,17 punti per il servizio militare;
ii.a.3) 0,50 per il possesso dell’ulteriore master accademico;
ii.b) illegittimamente attribuito all’ing. CO SI un maggiore punteggio di 1,25 punti, così ripartito:
ii.b.1) 1 punto per il servizio prestato presso enti pubblici, nella stessa categoria o superiore;
ii.b.2) 0,25 punti per un corso di formazione, che invece non sarebbe tale.
4. Nel giudizio di primo grado si costituivano la TT TA di AT e l’ing. CO SI, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Il T.a.r., con ordinanza n. 160 del 12 aprile 2024, respingeva la domanda cautelare e disponeva contestualmente l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri concorrenti “interni” che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero risultati superati in graduatoria dal ricorrente.
6. Il ricorrente ottemperava all’ordinanza, integrando il contraddittorio in data 30 aprile 2024.
7. L’ing. CO SI proponeva ricorso incidentale, notificato il 9 maggio 2024 e depositato il giorno successivo, impugnava i medesimi atti gravati con il ricorso principale e tutti gli atti della procedura concorsuale « nella parte lesiva per l’ing. SI laddove gli attribuiscono per la prova scritta solo punti 23,25 (e non il maggior punteggio discendente dall’accoglimento del presente ricorso incidentale) e nella parte in cui non sottraggono all’ing. AR TI punti per la prova scritta in relazione all’accoglimento del presente ricorso incidentale (dequotando la sua prova scritta al di sotto del minimo di 21 punti, determinando così la sua esclusione dal concorso) » (pag. 1 del ricorso incidentale).
8. Il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di AT, con la gravata sentenza n. 3697 del 2024, ha:
a) accolto in parte il ricorso incidentale;
b) ridotto il punteggio attribuito all’ing. AR TI di 0,75 punti;
c) affermato che il ricorrente principale si trovava escluso dalla graduatoria, con il punteggio di 19,25, senza raggiungere la soglia minima di 21 punti;
d) dichiarato quindi improcedibile il ricorso principale;
e) dichiarato per il resto improcedibile il ricorso incidentale;
f) compensato le spese di lite.
9. Con appello notificato il 9 gennaio 2025 e depositato il 16 gennaio 2025, contenente altresì domanda cautelare (successivamente rinviata al merito), l’ing. AR TI ha impugnato la menzionata sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di AT, n. 3697 del 2024, lamentando l’erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado e riproponendo le censure dedotte in prime cure.
10. Nel presente giudizio si è costituita la TT TA di AT, con memoria di costituzione del 12 febbraio 2025, chiedendo il rigetto dell’appello.
11. Con appello incidentale notificato il 14 febbraio 2025 e depositato in pari data, l’ing. CO SI ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di AT, n. 3697 del 2025, laddove il primo giudice non ha esaminato alcuni motivi dedotti con il ricorso incidentale di primo grado, dichiarato in parte improcedibile.
12. La TT TA di AT, con memoria del 15 aprile 2025, ha chiesto il rigetto dell’appello incidentale.
13. L’appellante incidentale e l’appellante principale, rispettivamente nelle date del 23 e 24 aprile 2025, hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
14. L’appellante incidentale, con memoria del 3 giugno 2025, ha replicato all’appellante principale.
15. All’udienza pubblica del 25 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
16. Il primo motivo dell’appello principale – circa l’erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado – è fondato e deve essere accolto, avendo il T.a.r. errato nel ritenere che l’ing. AR TI, all’esito della prova scritta, avesse ottenuto il punteggio di 21 punti; al contrario, come risulta per tabulas (cfr. verbale della commissione esaminatrice n. 8 del 6 dicembre 2023), il ricorrente principale aveva ottenuto 23,50 punti all’esito della prova scritta, con la conseguenza che, anche volendo sottrarre 0,75 punti, il medesimo ricorrente avrebbe comunque un punteggio superiore alla soglia minima di 21 punti.
16.1. Pertanto deve essere riformata la statuizione di improcedibilità del ricorso principale di primo grado, che deve essere invece esaminato nel merito.
17. Il Collegio precisa che, nonostante la riforma della pronuncia di improcedibilità del ricorso di primo grado, la causa non deve essere rinviata al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., in quanto il T.a.r., lungi dal pronunciare unicamente in rito, ha comunque esaminato, sebbene in parte, i motivi dedotti in primo grado dal ricorrente incidentale (sui limiti del rinvio ai sensi dell’art. 105 c.p.a., qualora il primo giudice abbia comunque esaminato, anche in parte, i motivi di ricorso, cfr. Cons. Stato, ad. plen. n. 16 del 2024, § 11.9).
18. Si può quindi ora passare all’esame dei motivi dedotti con il ricorso introduttivo di primo grado e riproposti con l’appello principale.
19. Con riguardo al primo motivo di ricorso (sopra illustrato alla lettera i.a) del § 3 della presente sentenza), il Collegio ne rileva l’infondatezza in quanto:
a) il quesito n. 22 somministrato al ricorrente (corrispondente al quesito n. 14 somministrato all’ing. CO SI), chiedeva: « Le opere di manutenzione ordinaria, in base al Codice degli Appalti, art. 37 del D.Lgs. 36/2023, devono essere inserite, ai fini della loro realizzazione, nel Programma Triennale dell’OO.PP? »;
b) l’ing. AR TI ha barrato la casella 3, con la risposta “ No ”, mentre l’ing. CO SI ha barrato la casella 1, con la risposta “ Il criterio su cui basarsi per il loro inserimento dipende dal loro valore economico ” (cfr. esiti prove scritte depositate dal ricorrente in primo grado);
c) la risposta data dal ricorrente è errata, essendo invece corretta la risposta fornita dall’ing. CO SI, poiché l’art. 37, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 36/2023 (nella versione applicabile ratione temporis , alla data di svolgimento delle prove scritte il 12 settembre 2023) prevedeva: « I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali », con conseguente chiara rilevanza del valore economico dei lavori di manutenzione ai fini del loro inserimento nell’elenco triennale in questione;
d) è pur vero che l’ultimo periodo del predetto comma 2 dell’art. 37 d.lgs. n. 36/2023 prevede che: « I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione », ma comunque è anche vero che tale fattispecie (lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta) è particolare e non riguarda il quesito in questione, avente portata più generale, che oltretutto non faceva cenno alle opere da realizzare in amministrazione diretta.
19.1. Il primo motivo del ricorso principale di primo grado, riproposto in appello, deve quindi essere respinto.
20. Con riguardo al secondo motivo di ricorso (sopra illustrato alla lettera i.b) del § 3 della presente sentenza), il Collegio rileva che la predetta censura è inammissibile per difetto di interesse.
20.1. Infatti:
a) il quesito n. 25 somministrato al ricorrente (corrispondente al quesito n. 40 somministrato all’ing. CO SI), chiedeva: « Per potere affidare, a un soggetto interno all’amministrazione, l’incarico di collaudo tecnico-amministrativo è sufficiente che esso abbia :»;
b) l’ing. AR TI ha barrato la casella 3, con la risposta “ Laurea in Ingegneria/architettura, l’abilitazione all’esercizio professionale e anzianità di servizio di almeno 5 anni ”, mentre l’ing. CO SI ha barrato la casella 1, con la risposta “ Diploma di geometra con anzianità di servizio di almeno 5 anni ” (cfr. esiti prove scritte depositate dal ricorrente in primo grado);
c) è pur vero che la commissione esaminatrice ha errato nel ritenere corrette entrambe le suddette risposte, non potendovi essere un quesito con più di una risposta corretta, tuttavia è anche vero che al ricorrente è stato comunque attribuito il punteggio di 0,75 per la risposta corretta (cfr. pag. 12 del ricorso di primo grado), con la conseguenza che, se anche si volesse valutare come errata la risposta data dall’ing. CO SI, allo stesso dovrebbero essere sottratti 0,75 punti (in ipotesi, erroneamente attribuiti per la risposta corretta) e 0,50 punti (in ipotesi, per la risposta errata): ciononostante l’ing. SI otterrebbe comunque un punteggio finale di 59,25, superiore a quello conseguito dal ricorrente (57 punti).
20.2. Il secondo motivo del ricorso principale di primo grado, riproposto in appello, è quindi inammissibile per difetto di interesse.
21. Venendo all’esame del terzo motivo del ricorso di primo grado (sopra illustrato alle lettere ii) e ss. del § 3 della presente sentenza), il Collegio rileva che la censura è in parte infondata e in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
21.1. Infatti:
a) anche se si volesse assegnare all’ing. CO SI il minore punteggio finale di 59,25 (per quanto sopra visto al precedente § 20.1), lo scarto con l’ing. AR PA (che ha ottenuto il punteggio finale di 57 punti) sarebbe comunque pari a 2,25 punti;
b) a fronte di una differenza di 2,25 punti, il ricorrente principale lamenta la mancata attribuzione al medesimo ricorrente di 1,67 punti e l’erronea attribuzione al controinteressato di 1,25 punti (pertanto, a fronte di uno scarto di 2,25 punti, il ricorrente principale contesta complessivamente un’erronea valutazione dei titoli per complessivi 2,92 punti);
c) con riferimento alle doglianze mosse nel ricorso, è infondata e deve essere respinta la censura (sopra illustrata alla lettera ii.a.3) del § 3 della presente sentenza), con la quale il ricorrente ha contestato il mancato punteggio di 0,50 per l’ulteriore master accademico, non potendo essere assegnato il punteggio in questione, in quanto il bando di concorso prevedeva la valutazione di un solo master accademico;
d) è altresì infondata e da respingere l’ulteriore censura sopra illustra alla lettera ii.b.2) del § 3 della presente sentenza, essendo arbitraria la distinzione, operata dal ricorrente, tra corsi di formazione e corsi di specializzazione, in quanto, dalla lettera del bando è comunque possibile attribuire il punteggio di 0,25 (punteggio che è stato quindi correttamente attribuito all’ing. CO SI);
e) a seguito del rigetto dei due suddetti motivi, rimangono in contestazione 2,17 punti complessivi (oggetto delle ulteriori censure mosse dal ricorrente principale), ma tale punteggio residuo è minore della differenza di 2,25 punti, sussistente (pur nell’ipotesi deteriore al controinteressato) tra il ricorrente principale e l’ing. CO SI, con conseguente improcedibilità degli ulteriori motivi del ricorso principale (sopra illustrati alle lettere ii.a.1) , ii.a.2) e ii.b.1) del § 3 della presente sentenza) per sopravvenuta carenza di interesse.
21.2. Il terzo motivo del ricorso principale di primo grado, riproposto in appello, deve pertanto essere in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
22. In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso principale di primo grado deve essere in parte respinto, in parte dichiarato inammissibile ed in parte dichiarato improcedibile, per quanto sopra esposto.
23. Dalla parziale infondatezza, parziale inammissibilità e parziale improcedibilità del ricorso di primo grado, riproposto in appello, deriva altresì l’improcedibilità dell’appello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, considerato che l’ing. CO SI, collocatosi al terzo posto della graduatoria finale e al primo posto tra i candidati interni, mantiene il bene della vita conseguito.
24. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 68/2025, come in epigrafe proposto, e sull’appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata:
- in parte respinge il ricorso di primo grado, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte improcedibile;
- dichiara improcedibile l’appello incidentale;
- compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
RM de RA, Presidente
IC ZI, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC ZI | RM de RA |
IL SEGRETARIO