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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8459 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza
La dott.ssa SA SI, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del 18.11.25, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa n. 7360/25 R.G. Lavoro
TRA
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Rambone, C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, via via Torino n.118.
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale, , rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Errico De Falco, elettivamente domiciliata come in atti presso sede legale di Napoli, Strada Comunale del Principe 13/A. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.3.25, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere dipendente in ruolo dell'Amministrazione resistente, come da inquadramento e data di assunzione di cui ai cedolini paga allegati, giusta previsione del C.C.N.L. Sanità
Pubblica e rientrante tra il personale turnista.
Ha esposto che, nel rispetto della disciplina dell'orario di lavoro, fissato dal C.C.N.L. di comparto in 36 ore settimanali, ella, quale turnista, ha espletato la propria attività lavorativa secondo un'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro prestabilita dall;
che la distribuzione dell'orario settimanale viene fissata nel Controparte_2
rispetto del monte ore e improntata a criteri di flessibilità e programmazione;
che, nel rispetto di tale programmazione e/o organizzazione del lavoro, si è talvolta trovata a espletare la propria attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali in quanto rientranti nella normale articolazione dei turni lavorativi.
Ha precisato che, nonostante la previsione dell'art. 9 e 34 commi 7 – 8 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità del 20.09.2001, integrativo del C.C.N.L. per il personale non dirigenziale del comparto sanità 07.04.1999 nonché di quanto previsto dall'art. 20 del C.C.N.L. I° Settembre 1995 e 34 del C.C.N.L. 7 Aprile 1999, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018, intitolato
“Riposo compensativo per le giornate festive lavorate” espressamente abbiano previsto che l'attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, non le è stato mai corrisposto alcunché; che ella per gli archi temporali di cui al ricorso (dal 1 gennaio 2020 al 2 giugno 2022), ha lavorato nelle seguenti festività Nazionali: (I° Gennaio, 6 Gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, I° Novembre, 8
Dicembre, 25 Dicembre e 26 Dicembre oltre alla ricorrenza del Santo Patrono che nel caso de quo è quella del 19 settembre, espletando l'attività lavorativa nelle giornate di cui allo schema riepilogativo.
Nel merito, in ordine alla natura del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, all'inquadramento e CCNL applicabile, nonché al proprio diritto alla maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20/09/2001 ha invocato la norma contrattuale e la giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole alla sua tesi.
Ha concluso chiedendo di “A) in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente , in persona del Controparte_3
Dirigente p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli alla via Cupa del Principe n.13/a presso ex Ospedale Frullone, al pagamento in favore del ricorrente per il periodo 01.01.2020 al 30.06.2022 dell'importo di € 1.928,12 oltre interessi da quantificarsi;
B) in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
C) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario”.
Costituitasi tempestivamente, la ha eccepito preliminarmente la CP_4
decadenza e nel merito l'infondatezza della domanda rilevando, in particolare,
l'assenza della richiesta del lavoratore con indicazione della scelta della prestazione desiderata tra il riposo e il compenso entro il termine di 30 giorni avendo prestato l'attività in giorno festivo infrasettimanale;
ha eccepito che la ricorrente ha goduto del riposo compensativo e che pertanto non può essere riconosciuto anche il compenso dello straordinario maggiorato (UOS Trattamento Economico prot n. 291338 del
17.09.2025); ha eccepito la prescrizione parziale dei crediti considerando quale atto interruttivo la notifica del ricorso.
Ha concluso chiedendo: “a) in via preliminare, dichiarare la prescrizione parziale delle pretese ex adverso avanzate;
b) ancora nel prosieguo, dichiarare la decadenza in cui è incorso il ricorrente;
c) in subordine, nel merito, rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e per essere, peraltro, non adeguatamente provata;
d) condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione. Non si è ritenuto di aderire alla richiesta di parte ricorrente di disporre il rinvio della causa per discussione con termine per note, essendo la causa stessa matura per la decisione.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza basata sul fatto che il compenso rivendicato non sarebbe stato richiesto nel termine di 30 previsto dal comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza.
Dispone infatti la norma: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. La tardiva proposizione della richiesta rileva ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire all'atto di messa in mora, notificato in data 10 settembre 2021”.
L'art. 29 comma 6 CCNL dispone: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni,
a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'esegesi letterale della norma consente di affermare che resta in facoltà del lavoratore di chiedere la corresponsione del compenso per il quale la norma contrattuale non pone un termine ultimo.
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale ne va invece affermata la parziale fondatezza.
In primo luogo va evidenziato che la ricorrente è tuttora dipendente della convenuta, per cui va rammentato del noto indirizzo di legittimità consacrato nella sentenza della
Cassazione n. 26246/2022: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento della entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
In particolare, si è ritenuto che in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge Fornero
n. 92/2012 e con la introduzione del regime previsto dal Lgs. 23/2015 il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori non è più assistito da un regime di stabilità.
Tuttavia, quanto ai dipendenti pubblici, le Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 36197 depositata il 28 dicembre 2023, hanno affermato che: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus”.
Pertanto nella specie la ricorrente, non avendo depositato atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica del ricorso e risalendo quest'ultima al 4.8.2025, per come documentato dalla ricorrente stessa ( v. files allegati alle note di t.s. per l'odierna udienza) è incorsa in prescrizione quanto ai crediti vantati antecedenti il 4.8.2020.
Quanto al merito, la domanda della ricorrente afferente i crediti vantati dopo il 4.8.2020
è fondata, per come ritenuto da altri magistrati della sezione, con sentenze che vengono in questa sede menzionate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (n. 3075/2023 dr. Urzini;
n. 5983/2023 dr. Santulli;
sentenza resa nel proc. 11737/2023, dr. ) e Persona_1
secondo quanto più di recente ritenuto dalla Corte d'Appello di Napoli Sez. Lavoro, con più sentenze, tra cui da ultimo la n. 78 del 09/01/2024.
La questione controversa riguarda la richiesta della ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, in base all'art. 9 del
CCNL 20.09.2001, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL
1.9.1995, da lei percepita, sia finalizzata solo a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non sia di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle
24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato in ricorso e riprodotto dall'art. 29, co. 6
C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate” prevede, a sua volta: “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del
CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. L'art.9 riprodotto, secondo la ricorrente, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit. Contr La convenuta nega il diritto invocato, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove essa espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che, altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
Orbene, tale tesi non convince.
In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta
è volta a compensare.
A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità.
La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui quella del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716;
Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav.,
24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
Giova trascrivere il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella recente sentenza del 01/08/2022 n.23880, i quali hanno concordemente affermato che “questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del
c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre 2021, n. 33126; Cass. 25 ottobre
2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716); Cass. n. 1505/2021, cit., ha argomentato
e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art.
5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n.
16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III
(Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta
a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al
30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore
22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre
1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio
2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' (...) secondo cui l'indennità CP_2
prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori
e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”.
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Contr La convenuta sostiene di avere fatto fruire alla ricorrente molteplici riposi compensativi di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio delle pretese fatta valere.
In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro.
Del resto, la ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art. 29, 6° comma del C.C.N.L Cont di categoria 2016-2018 (già art. 9) e la non ha, a sua volta, provato che ella abbia Cont avanzato la relativa istanza;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che la pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista.
Pertanto, sussiste il diritto della ricorrente all'applicazione nei suoi confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e in base alla sua domanda, formulata in via principale, va riconosciuta in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al
30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo prodotti dalla ricorrente e per la quantificazione è corretto il metodo adoperato, essendo stata utilizzata la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016.
Pertanto, per quanto complessivamente sopra esplicitato, il ricorso deve essere in parte accolto, con riferimento ai crediti non prescritti ( dal 4.8.2020 in poi) mentre va rigettata la domanda relativa al periodo dal 1.1.2020 al 4.8.2020. Contr Va quindi disposta la condanna dell al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro € 1447,65, così ridotto l'importo oggetto di domanda, posta la sottrazione di quanto calcolato per le festività di cui al periodo prescritto, vale a dire:
1.1.2020, 6.1.2020, 25.4.2020, 2.6.2020, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione, giusta la dichiarazione di resa anticipazione, anche in ragione della natura seriale della causa, anche se la parziale prescrizione ne rende corretta la compensazione per un terzo
.
P.Q.M.
Contr In parziale accoglimento della domanda, condanna la convenuta, per la causale di cui in motivazione, al pagamento in favore della ricorrente di cui in epigrafe dell'importo di euro € 1447,65, oltre interessi legali dalle scadenze mensili dei singoli crediti al saldo;
rigetta per il resto la domanda;
Contr condanna la convenuta al pagamento di due terzi delle spese di lite, liquidando detti due terzi in € 1.260,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario e dichiarando compensato tra le parti il restante terzo.
Si comunichi.
Napoli, 18.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dr. SA SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza
La dott.ssa SA SI, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del 18.11.25, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa n. 7360/25 R.G. Lavoro
TRA
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Rambone, C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, via via Torino n.118.
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale, , rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Errico De Falco, elettivamente domiciliata come in atti presso sede legale di Napoli, Strada Comunale del Principe 13/A. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.3.25, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere dipendente in ruolo dell'Amministrazione resistente, come da inquadramento e data di assunzione di cui ai cedolini paga allegati, giusta previsione del C.C.N.L. Sanità
Pubblica e rientrante tra il personale turnista.
Ha esposto che, nel rispetto della disciplina dell'orario di lavoro, fissato dal C.C.N.L. di comparto in 36 ore settimanali, ella, quale turnista, ha espletato la propria attività lavorativa secondo un'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro prestabilita dall;
che la distribuzione dell'orario settimanale viene fissata nel Controparte_2
rispetto del monte ore e improntata a criteri di flessibilità e programmazione;
che, nel rispetto di tale programmazione e/o organizzazione del lavoro, si è talvolta trovata a espletare la propria attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali in quanto rientranti nella normale articolazione dei turni lavorativi.
Ha precisato che, nonostante la previsione dell'art. 9 e 34 commi 7 – 8 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità del 20.09.2001, integrativo del C.C.N.L. per il personale non dirigenziale del comparto sanità 07.04.1999 nonché di quanto previsto dall'art. 20 del C.C.N.L. I° Settembre 1995 e 34 del C.C.N.L. 7 Aprile 1999, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018, intitolato
“Riposo compensativo per le giornate festive lavorate” espressamente abbiano previsto che l'attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, non le è stato mai corrisposto alcunché; che ella per gli archi temporali di cui al ricorso (dal 1 gennaio 2020 al 2 giugno 2022), ha lavorato nelle seguenti festività Nazionali: (I° Gennaio, 6 Gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, I° Novembre, 8
Dicembre, 25 Dicembre e 26 Dicembre oltre alla ricorrenza del Santo Patrono che nel caso de quo è quella del 19 settembre, espletando l'attività lavorativa nelle giornate di cui allo schema riepilogativo.
Nel merito, in ordine alla natura del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, all'inquadramento e CCNL applicabile, nonché al proprio diritto alla maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20/09/2001 ha invocato la norma contrattuale e la giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole alla sua tesi.
Ha concluso chiedendo di “A) in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente , in persona del Controparte_3
Dirigente p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli alla via Cupa del Principe n.13/a presso ex Ospedale Frullone, al pagamento in favore del ricorrente per il periodo 01.01.2020 al 30.06.2022 dell'importo di € 1.928,12 oltre interessi da quantificarsi;
B) in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
C) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario”.
Costituitasi tempestivamente, la ha eccepito preliminarmente la CP_4
decadenza e nel merito l'infondatezza della domanda rilevando, in particolare,
l'assenza della richiesta del lavoratore con indicazione della scelta della prestazione desiderata tra il riposo e il compenso entro il termine di 30 giorni avendo prestato l'attività in giorno festivo infrasettimanale;
ha eccepito che la ricorrente ha goduto del riposo compensativo e che pertanto non può essere riconosciuto anche il compenso dello straordinario maggiorato (UOS Trattamento Economico prot n. 291338 del
17.09.2025); ha eccepito la prescrizione parziale dei crediti considerando quale atto interruttivo la notifica del ricorso.
Ha concluso chiedendo: “a) in via preliminare, dichiarare la prescrizione parziale delle pretese ex adverso avanzate;
b) ancora nel prosieguo, dichiarare la decadenza in cui è incorso il ricorrente;
c) in subordine, nel merito, rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e per essere, peraltro, non adeguatamente provata;
d) condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione. Non si è ritenuto di aderire alla richiesta di parte ricorrente di disporre il rinvio della causa per discussione con termine per note, essendo la causa stessa matura per la decisione.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza basata sul fatto che il compenso rivendicato non sarebbe stato richiesto nel termine di 30 previsto dal comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza.
Dispone infatti la norma: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. La tardiva proposizione della richiesta rileva ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire all'atto di messa in mora, notificato in data 10 settembre 2021”.
L'art. 29 comma 6 CCNL dispone: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni,
a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'esegesi letterale della norma consente di affermare che resta in facoltà del lavoratore di chiedere la corresponsione del compenso per il quale la norma contrattuale non pone un termine ultimo.
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale ne va invece affermata la parziale fondatezza.
In primo luogo va evidenziato che la ricorrente è tuttora dipendente della convenuta, per cui va rammentato del noto indirizzo di legittimità consacrato nella sentenza della
Cassazione n. 26246/2022: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento della entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
In particolare, si è ritenuto che in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge Fornero
n. 92/2012 e con la introduzione del regime previsto dal Lgs. 23/2015 il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori non è più assistito da un regime di stabilità.
Tuttavia, quanto ai dipendenti pubblici, le Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 36197 depositata il 28 dicembre 2023, hanno affermato che: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus”.
Pertanto nella specie la ricorrente, non avendo depositato atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica del ricorso e risalendo quest'ultima al 4.8.2025, per come documentato dalla ricorrente stessa ( v. files allegati alle note di t.s. per l'odierna udienza) è incorsa in prescrizione quanto ai crediti vantati antecedenti il 4.8.2020.
Quanto al merito, la domanda della ricorrente afferente i crediti vantati dopo il 4.8.2020
è fondata, per come ritenuto da altri magistrati della sezione, con sentenze che vengono in questa sede menzionate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (n. 3075/2023 dr. Urzini;
n. 5983/2023 dr. Santulli;
sentenza resa nel proc. 11737/2023, dr. ) e Persona_1
secondo quanto più di recente ritenuto dalla Corte d'Appello di Napoli Sez. Lavoro, con più sentenze, tra cui da ultimo la n. 78 del 09/01/2024.
La questione controversa riguarda la richiesta della ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, in base all'art. 9 del
CCNL 20.09.2001, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL
1.9.1995, da lei percepita, sia finalizzata solo a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non sia di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle
24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato in ricorso e riprodotto dall'art. 29, co. 6
C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate” prevede, a sua volta: “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del
CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. L'art.9 riprodotto, secondo la ricorrente, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit. Contr La convenuta nega il diritto invocato, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove essa espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che, altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
Orbene, tale tesi non convince.
In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta
è volta a compensare.
A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità.
La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui quella del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716;
Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav.,
24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
Giova trascrivere il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella recente sentenza del 01/08/2022 n.23880, i quali hanno concordemente affermato che “questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del
c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre 2021, n. 33126; Cass. 25 ottobre
2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716); Cass. n. 1505/2021, cit., ha argomentato
e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art.
5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n.
16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III
(Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta
a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al
30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore
22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre
1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio
2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' (...) secondo cui l'indennità CP_2
prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori
e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”.
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Contr La convenuta sostiene di avere fatto fruire alla ricorrente molteplici riposi compensativi di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio delle pretese fatta valere.
In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro.
Del resto, la ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art. 29, 6° comma del C.C.N.L Cont di categoria 2016-2018 (già art. 9) e la non ha, a sua volta, provato che ella abbia Cont avanzato la relativa istanza;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che la pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista.
Pertanto, sussiste il diritto della ricorrente all'applicazione nei suoi confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e in base alla sua domanda, formulata in via principale, va riconosciuta in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al
30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo prodotti dalla ricorrente e per la quantificazione è corretto il metodo adoperato, essendo stata utilizzata la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016.
Pertanto, per quanto complessivamente sopra esplicitato, il ricorso deve essere in parte accolto, con riferimento ai crediti non prescritti ( dal 4.8.2020 in poi) mentre va rigettata la domanda relativa al periodo dal 1.1.2020 al 4.8.2020. Contr Va quindi disposta la condanna dell al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro € 1447,65, così ridotto l'importo oggetto di domanda, posta la sottrazione di quanto calcolato per le festività di cui al periodo prescritto, vale a dire:
1.1.2020, 6.1.2020, 25.4.2020, 2.6.2020, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione, giusta la dichiarazione di resa anticipazione, anche in ragione della natura seriale della causa, anche se la parziale prescrizione ne rende corretta la compensazione per un terzo
.
P.Q.M.
Contr In parziale accoglimento della domanda, condanna la convenuta, per la causale di cui in motivazione, al pagamento in favore della ricorrente di cui in epigrafe dell'importo di euro € 1447,65, oltre interessi legali dalle scadenze mensili dei singoli crediti al saldo;
rigetta per il resto la domanda;
Contr condanna la convenuta al pagamento di due terzi delle spese di lite, liquidando detti due terzi in € 1.260,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario e dichiarando compensato tra le parti il restante terzo.
Si comunichi.
Napoli, 18.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dr. SA SI