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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2025, n. 5099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5099 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17954/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 17954/2025 promossa da:
UI , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Masuelli
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
EM ha così concluso:
“in via preliminare e urgente:
- sospendere l'esecutività del decreto impugnato.
- disporre la riunione del presente procedimento a quello presentato in opposizione all'atto questorile di rifiuto del permesso di soggiorno per richiesta asilo, per la trattazione e decisione unitaria delle controversie connesse.; In via istruttoria: Ordinare alla P.A. l'esibizione della documentazione necessaria per la completa ricostruzione dei fatti;
nel merito
- Annullare il decreto d'espulsione impugnato, nonché di tutti gli atti ad esso antecedenti, prodromici o consequenziali;
Con vittoria di spese ed onorari”
1 ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: Nel merito:
- rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 19.9.2025, il sig. ha Pt_1 impugnato il decreto di espulsione del Prefetto di n. 472/25, adottato l'11.8.2025 e CP_1 notificato in pari data, chiedendone l'annullamento.
Con decreto in data 1.10.2025, il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e ha fissato avanti a sé udienza di comparizione delle parti.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di risposta del 24.11.2025, CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 24.11.2025, il ricorrente ha ribadito la competenza di questo Tribunale, attesi i profili di connessione con la causa RG n. 17548/25 (ud. 14.4.26, rel. Mastrandrea), avente ad oggetto l'opposizione all'atto questorile di rifiuto del permesso di soggiorno per richiesta asilo;
nel merito, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Esaurita la discussione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2. Preliminarmente va affermata la competenza del Tribunale ordinario.
2.1. L'art. 13, co. 8, d. lgs. n. 286 del 1998 dispone che “avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
L'art. 18 d.lgs. n. 150/2011 devolve le controversie in materia di impugnazione del decreto di espulsione alla cognizione del giudice di pace (comma 2), disponendo che si proceda nelle forme del rito semplificato di cognizione (comma 1).
Occorre tuttavia tenere conto di quanto dispone l'art. 3, co. 3, d.l. n. 13/2017, ai sensi del quale “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”. Come noto, l'art. 3, co.
1, lett. c), d.l. n. 13/2017 devolve alle sezioni specializzate – tra l'altro – la competenza in materia di controversie relative al «
“mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale”.
2 Nel caso in esame, il decreto di espulsione impugnato postula la possibilità di espellere il ricorrente (e, dunque, postula l'assenza di condizioni di inespellibilità).
Come è noto, l'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998 contempla una serie di ipotesi in cui non può essere disposta l'espulsione del cittadino straniero. Tra dette ipotesi figura la necessità di considerare l'esistenza di situazioni di necessaria tutela della vita privata rilevanti ai sensi dell'art. 8 CEDU (rilevante in ragione del richiamo che l'attuale testo dell'art. 19, co. 1.1.,
TUI opera al dettato dell'art. 5, co. 6, TUI che, a sua volta, “fa salvo il rispetto degli obblighi internazionali”, tra i quali figura anche l'art. 8 CEDU).
Ne discende che, ove la controversia relativa all'impugnazione di un decreto di espulsione sia connessa con una controversia relativa al “mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale”, opera il dettato dell'art. 3, co. 3, d.l. n. 13/2017 che attribuisce al
Tribunale ordinario – sezioni specializzate la competenza per connessione su tali controversie
(in questo senso, cfr. Trib. Torino, sentenza del 6.1.2025 in causa RG n. 11377/24).
2.2. Nel caso di specie, occorre evidenziare che: (i) il provvedimento impugnato dispone l'espulsione del sig. sul presupposto che a questi sia stato rifiutato il rilascio di Pt_1 permesso di soggiorno per protezione speciale, postulando dunque l'assenza di condizioni di inespellibilità; (ii) il mancato riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale è stato oggetto di impugnazione davanti a questo Tribunale, con ricorso pendente iscritto al RG n. 17548/25; (iii) evidente la connessione tra i due procedimenti, posto che l'esito del ricorso sul diniego di protezione speciale non può che riversare effetti anche sulla validità/efficacia del provvedimento espulsivo.
Da qui la connessione tra le due controversie, e l'attribuzione di competenza al Tribunale ordinario dell'impugnazione avverso il decreto di espulsione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
3.1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione notificato al ricorrente in data 11.8.2025. L'espulsione del ricorrente trova la sua origine principalmente Parte nell'irregolarità del soggiorno del ricorrente ex art. 13 c. 2 lett. b) essendo stata rigettata la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per richiesta asilo.
Si ritiene tuttavia che, pur essendo pacifica e incontestata l'attuale situazione di irregolarità del soggiorno, sussistano nella specie i requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 c. 1.1.
TUI.
Invero, come costantemente affermato in giurisprudenza, “il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19 TUI impone al giudice di pace, in adempimento del suo obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sull'allegata sussistenza
3 dei divieti di espulsione sanciti non solo dal comma 1 ma anche dal comma 1.1. - (nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla L. n. 173 del 2020 - con la conseguenza che, ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. 8724/2023)” (così Cass. 6.10.2023,
n. 28149).
In applicazione di tali condivisi principi, è pertanto necessario accertare se – nel caso in esame – sussista una situazione di effettivo inserimento sociale in Italia del ricorrente.
In questa prospettiva, occorre tenere a mente che l'art. 19 c.
1.1. TUI – anche nella versione innovata dal d.l. 20/2023, che mantiene fermo il divieto di inespellibilità “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6” TUI, vale a dire “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” – dà attuazione al diritto fondamentale di ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'art. 8
CEDU.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_1 menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio
2017, ricorso n. 25358, e c. Italia), compresi legami familiari di fatto. Per_2 Per_3
3.2. Nel caso di specie, è stato provato che il sig. ha sin da subito compiuto notevoli Pt_1 sforzi per integrarsi nel contesto italiano.
4 Il ricorrente ha dimostrato la disponibilità di un'idonea sistemazione abitativa in , via CP_1
Bra 41, in un immobile che condivide con dei connazionali. Ha studiato la lingua italiana e ha trovato una stabile occupazione lavorativa.
Dalla documentazione in atti emerge che il sig. ha iniziato a lavorare in Italia dal 2023 Pt_1 presso diverse aziende del settore edile. Nel 2023 ha prodotto un reddito complessivo di €
6.933,00, lavorando presso le aziende: TT Italia 61 di HM (€ 101,00), TT AT AD
(€ 2.536,00), SRL Semplif. (€ 4.296,00); nel 2024 ha percepito un Controparte_2 reddiito complessivo di euro 10.806,00, lavorando con le società SRL Semplif. CP_2
(€ 473,00), (€ 1.071,00) e
[...] Controparte_3 Controparte_4
(€ 8.428,00 + € 834,00 + € 1.557,00). Nel 2025 ha continuato a lavorare presso CP_4 di , producendo un reddito di € 4.717,00 per il periodo gennaio-luglio 2025,
[...] CP_4 come risulta dall'estratto conto previdenziale INPS (cfr. doc. 7 ric.). In data 31.12.2024 il contratto del sig. è stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato Pt_1 presso la medesima impresa (cfr. doc. 5 ric.); percepisce una retribuzione mensile lorda di €
1.200,00 circa (cfr. buste paga sub doc. 6 ric.).
Alla luce di quanto sopra, si impone pertanto l'adozione di un provvedimento a tutela della vita privata e familiare del ricorrente, trattandosi di persona stabilmente radicata sul territorio nazionale, e priva di legami significativi nel Paese d'origine, se si considera che egli attualmente lavora stabilmente in Italia, e non ha in Egitto né un'occupazione né una famiglia.
Neppure risultano precedenti penali o di polizia a suo carico, circostanza che ulteriormente corrobora il suo buon inserimento nel tessuto sociale.
In conclusione, dunque, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'impugnato decreto di espulsione, non essendo ammessa l'espulsione del ricorrente ai sensi dell'art. 19 c.
1.1. TUI.
4. L'illegittimità del decreto di espulsione comporta automaticamente l'illegittimità anche dell'ordine di allontanamento impartito in pari data dal Questore di Torino ai sensi dell'art. 14, co. 5-bis, d.lgs. 286/98.
5. Si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e della circostanza che l'accoglimento della domanda si fonda anche su documentazione successiva all'adozione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c. respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità (i) del decreto di espulsione prot. n. 472/2025, adottato e notificato dal Prefetto della provincia di in data CP_1
5 11.8.2025, e (ii) dell'ordine di allontanamento impartito in pari data dal Questore di ai sensi dell'art. 14, co. 5-bis, d.lgs. 286/98; CP_1
− compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 25 novembre 2025
Il Giudice
AB AN
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 17954/2025 promossa da:
UI , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Masuelli
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
EM ha così concluso:
“in via preliminare e urgente:
- sospendere l'esecutività del decreto impugnato.
- disporre la riunione del presente procedimento a quello presentato in opposizione all'atto questorile di rifiuto del permesso di soggiorno per richiesta asilo, per la trattazione e decisione unitaria delle controversie connesse.; In via istruttoria: Ordinare alla P.A. l'esibizione della documentazione necessaria per la completa ricostruzione dei fatti;
nel merito
- Annullare il decreto d'espulsione impugnato, nonché di tutti gli atti ad esso antecedenti, prodromici o consequenziali;
Con vittoria di spese ed onorari”
1 ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: Nel merito:
- rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 19.9.2025, il sig. ha Pt_1 impugnato il decreto di espulsione del Prefetto di n. 472/25, adottato l'11.8.2025 e CP_1 notificato in pari data, chiedendone l'annullamento.
Con decreto in data 1.10.2025, il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e ha fissato avanti a sé udienza di comparizione delle parti.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di risposta del 24.11.2025, CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 24.11.2025, il ricorrente ha ribadito la competenza di questo Tribunale, attesi i profili di connessione con la causa RG n. 17548/25 (ud. 14.4.26, rel. Mastrandrea), avente ad oggetto l'opposizione all'atto questorile di rifiuto del permesso di soggiorno per richiesta asilo;
nel merito, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Esaurita la discussione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2. Preliminarmente va affermata la competenza del Tribunale ordinario.
2.1. L'art. 13, co. 8, d. lgs. n. 286 del 1998 dispone che “avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
L'art. 18 d.lgs. n. 150/2011 devolve le controversie in materia di impugnazione del decreto di espulsione alla cognizione del giudice di pace (comma 2), disponendo che si proceda nelle forme del rito semplificato di cognizione (comma 1).
Occorre tuttavia tenere conto di quanto dispone l'art. 3, co. 3, d.l. n. 13/2017, ai sensi del quale “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”. Come noto, l'art. 3, co.
1, lett. c), d.l. n. 13/2017 devolve alle sezioni specializzate – tra l'altro – la competenza in materia di controversie relative al «
“mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale”.
2 Nel caso in esame, il decreto di espulsione impugnato postula la possibilità di espellere il ricorrente (e, dunque, postula l'assenza di condizioni di inespellibilità).
Come è noto, l'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998 contempla una serie di ipotesi in cui non può essere disposta l'espulsione del cittadino straniero. Tra dette ipotesi figura la necessità di considerare l'esistenza di situazioni di necessaria tutela della vita privata rilevanti ai sensi dell'art. 8 CEDU (rilevante in ragione del richiamo che l'attuale testo dell'art. 19, co. 1.1.,
TUI opera al dettato dell'art. 5, co. 6, TUI che, a sua volta, “fa salvo il rispetto degli obblighi internazionali”, tra i quali figura anche l'art. 8 CEDU).
Ne discende che, ove la controversia relativa all'impugnazione di un decreto di espulsione sia connessa con una controversia relativa al “mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale”, opera il dettato dell'art. 3, co. 3, d.l. n. 13/2017 che attribuisce al
Tribunale ordinario – sezioni specializzate la competenza per connessione su tali controversie
(in questo senso, cfr. Trib. Torino, sentenza del 6.1.2025 in causa RG n. 11377/24).
2.2. Nel caso di specie, occorre evidenziare che: (i) il provvedimento impugnato dispone l'espulsione del sig. sul presupposto che a questi sia stato rifiutato il rilascio di Pt_1 permesso di soggiorno per protezione speciale, postulando dunque l'assenza di condizioni di inespellibilità; (ii) il mancato riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale è stato oggetto di impugnazione davanti a questo Tribunale, con ricorso pendente iscritto al RG n. 17548/25; (iii) evidente la connessione tra i due procedimenti, posto che l'esito del ricorso sul diniego di protezione speciale non può che riversare effetti anche sulla validità/efficacia del provvedimento espulsivo.
Da qui la connessione tra le due controversie, e l'attribuzione di competenza al Tribunale ordinario dell'impugnazione avverso il decreto di espulsione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
3.1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione notificato al ricorrente in data 11.8.2025. L'espulsione del ricorrente trova la sua origine principalmente Parte nell'irregolarità del soggiorno del ricorrente ex art. 13 c. 2 lett. b) essendo stata rigettata la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per richiesta asilo.
Si ritiene tuttavia che, pur essendo pacifica e incontestata l'attuale situazione di irregolarità del soggiorno, sussistano nella specie i requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 c. 1.1.
TUI.
Invero, come costantemente affermato in giurisprudenza, “il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19 TUI impone al giudice di pace, in adempimento del suo obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sull'allegata sussistenza
3 dei divieti di espulsione sanciti non solo dal comma 1 ma anche dal comma 1.1. - (nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla L. n. 173 del 2020 - con la conseguenza che, ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. 8724/2023)” (così Cass. 6.10.2023,
n. 28149).
In applicazione di tali condivisi principi, è pertanto necessario accertare se – nel caso in esame – sussista una situazione di effettivo inserimento sociale in Italia del ricorrente.
In questa prospettiva, occorre tenere a mente che l'art. 19 c.
1.1. TUI – anche nella versione innovata dal d.l. 20/2023, che mantiene fermo il divieto di inespellibilità “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6” TUI, vale a dire “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” – dà attuazione al diritto fondamentale di ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'art. 8
CEDU.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_1 menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio
2017, ricorso n. 25358, e c. Italia), compresi legami familiari di fatto. Per_2 Per_3
3.2. Nel caso di specie, è stato provato che il sig. ha sin da subito compiuto notevoli Pt_1 sforzi per integrarsi nel contesto italiano.
4 Il ricorrente ha dimostrato la disponibilità di un'idonea sistemazione abitativa in , via CP_1
Bra 41, in un immobile che condivide con dei connazionali. Ha studiato la lingua italiana e ha trovato una stabile occupazione lavorativa.
Dalla documentazione in atti emerge che il sig. ha iniziato a lavorare in Italia dal 2023 Pt_1 presso diverse aziende del settore edile. Nel 2023 ha prodotto un reddito complessivo di €
6.933,00, lavorando presso le aziende: TT Italia 61 di HM (€ 101,00), TT AT AD
(€ 2.536,00), SRL Semplif. (€ 4.296,00); nel 2024 ha percepito un Controparte_2 reddiito complessivo di euro 10.806,00, lavorando con le società SRL Semplif. CP_2
(€ 473,00), (€ 1.071,00) e
[...] Controparte_3 Controparte_4
(€ 8.428,00 + € 834,00 + € 1.557,00). Nel 2025 ha continuato a lavorare presso CP_4 di , producendo un reddito di € 4.717,00 per il periodo gennaio-luglio 2025,
[...] CP_4 come risulta dall'estratto conto previdenziale INPS (cfr. doc. 7 ric.). In data 31.12.2024 il contratto del sig. è stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato Pt_1 presso la medesima impresa (cfr. doc. 5 ric.); percepisce una retribuzione mensile lorda di €
1.200,00 circa (cfr. buste paga sub doc. 6 ric.).
Alla luce di quanto sopra, si impone pertanto l'adozione di un provvedimento a tutela della vita privata e familiare del ricorrente, trattandosi di persona stabilmente radicata sul territorio nazionale, e priva di legami significativi nel Paese d'origine, se si considera che egli attualmente lavora stabilmente in Italia, e non ha in Egitto né un'occupazione né una famiglia.
Neppure risultano precedenti penali o di polizia a suo carico, circostanza che ulteriormente corrobora il suo buon inserimento nel tessuto sociale.
In conclusione, dunque, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'impugnato decreto di espulsione, non essendo ammessa l'espulsione del ricorrente ai sensi dell'art. 19 c.
1.1. TUI.
4. L'illegittimità del decreto di espulsione comporta automaticamente l'illegittimità anche dell'ordine di allontanamento impartito in pari data dal Questore di Torino ai sensi dell'art. 14, co. 5-bis, d.lgs. 286/98.
5. Si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e della circostanza che l'accoglimento della domanda si fonda anche su documentazione successiva all'adozione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c. respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità (i) del decreto di espulsione prot. n. 472/2025, adottato e notificato dal Prefetto della provincia di in data CP_1
5 11.8.2025, e (ii) dell'ordine di allontanamento impartito in pari data dal Questore di ai sensi dell'art. 14, co. 5-bis, d.lgs. 286/98; CP_1
− compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 25 novembre 2025
Il Giudice
AB AN
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