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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
10.04.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1422/2023
TRA
rappresentata e difesa come in atti Parte_1 dall'avv. Valentina Ponte
ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Maiolica Leonardo resistente
OGGETTO: impugnativa licenziamento gmo
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 26.09.2023 e ritualmente notificato,
agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale Parte_1
in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dalla convenuta agenzia per il CP_1
lavoro, con comunicazione del 13.01.2023, con le conseguenze risarcitorie ex art. 3, co.
1-9 d.lgs. n. 23/2015. In particolare, la ricorrente deduceva di essere stata assunta alle dipendenze della società convenuta in data 01.04.2022, presso la sede di Bergamo, in qualità di responsabile di filiale, inquadrata al livello II CCNL Commercio Terziario e Servizi e di essere stata illegittimamente licenziata con comunicazione del 13.01.2023 per asserito giustificato motivo oggettivo, rappresentato dal diniego dell'accreditamento della società quale Agenzia per il Lavoro per la Regione Lombardia.
La ricorrente, lamentava di essere stata l'unica dipendente destinataria del licenziamento, asserendo che la società avrebbe continuato a lavorare, sia su Brescia e a Bergamo anche dopo il suo licenziamento;
la resistente avrebbe, infatti, provveduto ad assumere personale da inserire nel proprio staff in Lombardia tant'è che, nel mese di maggio 2023, le sedi di Bergamo e di
Brescia risultavano operative;
da ultimo, eccepiva la violazione dell'obbligo di repechage. Rassegnava, dunque, le conclusioni sopra sinteticamente rimesse.
Con memoria depositata in data 06.10.2023, si costituiva in giudizio la società contestando fermamente quanto ex CP_1
adverso sostenuto ed argomentato ed insistendo per il rigetto delle avverse pretese destituite di fondamento in fatto e in diritto.
La resistente, in particolare, affermava che, a fronte del rigetto dell'istanza di accreditamento presentata da che le CP_1
impediva di operare in Lombardia quale APL, si rendeva necessario ed inevitabile il licenziamento della ricorrente quale responsabile di filiale, di fatto non operativa;
solo in vista della seconda pratica di accreditamento avviata dopo il licenziamento della ricorrente (ed andata a buon fine) è stato assunto nuovo personale (ovvero da aprile 2024, quando la ricorrente si era già rioccupata); neppure sussistevano le condizioni per riallocare la ricorrente in altre sede per indisponibilità di pochi, anche di rango inferiore. In via preliminare. eccepiva l'inammissibilità del ricorso per omessa allegazione dei fatti e degli elementi in diritto fondanti la domanda;
rassegnava le conclusioni come da atti.
Tentata invano la conciliazione (proposta conciliativa accettata solo dal ricorrente), il Giudice ammetteva la prova per testi e, all'esito, rimetteva la causa in decisione con le modalità della trattazione scritta.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
***
Va, innanzitutto, disattesa la preliminare eccezione della resistente, considerato che il ricorso è completo di tutti gli elementi necessari per poter addivenire ad una decisione, con specifica argomentazione dei fatti di causa in modo da consentire alla controparte un puntuale difesa e congrua ed esaustiva documentazione a corredo;
in pratica, petitum e causa petendi sono individuati con chiarezza e precisione, senza nocumento alcuno per le legittime istanze di difesa di controparte, che, in effetti, ha approntato una congrua difesa a sostegno delle proprie determinazioni.
Quanto al merito, si rappresenta quanto segue.
La ricorrente lamenta l'illegittimità del licenziamento comminatole per giustificato motivo oggettivo, ritenendo del tutto insussistenti i motivi a sostegno della decisione espulsiva, avendo la società mantenuto piena operatività dopo il mancato accreditamento con personale a disposizione anche sulla sede di Bergamo e in
Lombardia in generale.
In termini generali, va evidenziato che, per consolidata giurisprudenza, l'onere della prova in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ricade interamente a carico del datore di lavoro.
Tra le altre, con la sentenza n. 12101/2016, la Corte di Cassazione ha affermato, infatti, il principio secondo cui il datore di lavoro, quando licenzia per giustificato motivo obiettivo, oltre a dimostrare la sussistenza delle ragioni aziendali poste a base del licenziamento (ad es., la soppressione del reparto o della posizione lavorativa cui era adibito il dipendente o, in genere, la riorganizzazione aziendale), ha, altresì, l'onere di provare l'impossibilità di una sua utile riallocazione in mansioni equivalenti a quelle da ultimo espletate (impossibilità del c.d. repechage) e l'assenza di nuove assunzioni, per un congruo periodo di tempo successivo al licenziamento, di lavoratori addetti a mansioni equivalenti – per il tipo di professionalità richiesta – quelle espletate dal dipendente licenziato (v. anche Cass. n.
13112/2014 e Cass. n. 21579/2008). In termini, Cass. n.
20436/2016, secondo cui “in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro
l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale, senza che sul lavoratore incomba alcun onere di allegazione dei posti assegnabili”.
Con la recentissima pronuncia n. 749/2022, la Corte di Cassazione
è tornata nuovamente a pronunciarsi sull'onere della prova in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e l'assolvimento dell'obbligo di repechage, ribadendo che “esigere che sia il lavoratore licenziato a spiegare dove e come potrebbe essere ricollocato all'interno dell'azienda significa, se non invertire sostanzialmente l'onere della prova (che – invece – la L. n. 604 del
1966, art. 5, pone inequivocabilmente a carico del datore di lavoro), quanto meno divaricare fra loro onere di allegazione e onere probatorio, nel senso di addossare il primo ad una delle parti in lite e il secondo all'altra, una scissione che non si rinviene in nessun altro caso nella giurisprudenza di legittimità. Invece, alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l'onere di provare un fatto primario
(costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l'onere della relativa compiuta allegazione”.
Ancora più di recente, con ordinanza n. 2739/2024 la Cassazione ha confermato che “spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili”.
Nel caso in esame, la ricorrente, assunta dall'agenzia per il lavoro resistente in data 01.04.2022, ma veniva licenziata in data
13.01.2023; il licenziamento era “motivato dal fatto che la Regione
Lombardia ha rigettato l'istanza di accreditamento quale Agenzia per il Lavoro presentata da CREDICI APL s.r.l., dal momento che una delle unità immobiliari prese in locazione per lo svolgimento dell'attività e del servizio di Agenzia
. per il Lavoro non presenta i requisiti di idoneità richiesti ed, in particolare, è priva della necessaria Certificazione relativa alla sicurezza antincendio e della SCIA che avrebbe dovuto essere presentata dal Condominio in cui è ubicato l'immobile locato. Tale carenza dì requisiti, pur essendo relativa ad immobile ubicato in una sola provincia, comporta tuttavia il diniego dell'accreditamento per l'intera Regione Lombardia, ragion per cui Credici APL s.d non potrà operare quale Agenzia per il
Lavoro” (v. lettera di licenziamento di cui al doc. 6 fasc. ricorrente e doc. 7 fasc. convenuta).
Il fatto materiale su cui si fonda il recesso, ovvero il diniego dell'istanza di accreditamento del 28.10.2022 (v. doc. 10 fasc. convenuta) è pacifico ed è confermato anche dai testi escussi
( “Il rapporto è venuto meno perché la Testimone_1
Regione non ha riconosciuto l'idoneità della sede di Brescia per ospitare la APL perché mancava la certificazione prevenzione antincendio del condominio di via Creta n. 38; aveva CP_1 deciso di cessare l'attività nella Regione Lombardia”).
Quasi contestualmente al licenziamento della ricorrente anche l'altra operatrice presso la sede di Bergamo, Ripa Costanza, veniva licenziata (assunzione del 01.11.2022 e cessazione del rapporto in data 31.01.2023, come desumibile dal lul di cui al doc. 12 fasc. convenuta); si precisa che è verosimile che l'assunzione della stessa sia avvenuta dopo la comunicazione del mancato accreditamento, visto che il verbale di diniego è del 28.10.2022 e l'assunzione della Ripa di pochi giorni dopo.
La scelta del recesso è condivisibile e logica e la legittimità della stessa non è inficiata dal fatto che dopo il licenziamento della ricorrente, a partire dal mese di aprile 2023, fosse stato assunto nuovo personale in Lombardia ( , visto Per_1 Per_2 Per_3 che la loro assunzione si rendeva necessaria per l'avvio delle nuove pratiche per l'accreditamento (una volta individuata una nuova sede bresciana).
Non convince la tesi della ricorrente secondo cui non sarebbe chiara la necessità di licenziare la per il mancato Parte_1
accreditamento da parte della Regione Lombardia per poi assumere i tre lavoratori “in vista e in attesa del secondo accreditamento” e non “a seguito” dello stesso;
ciò perché la stessa era Parte_1
stata assunta presso la sede di Bergamo nel 2022 ben prima della richiesta di accreditamento, potendosi presumere che il suo contratto, quale responsabile di filiale, fosse indissolubilmente legato alla futura operatività della società come Agenzia per il lavoro;
in mancanza dell'accreditamento appare la legittima la scelta datoriale di interrompere il rapporto lavorativo. Anche i testi hanno confermato che la “si è occupata con me Parte_1 dell'accreditamento delle sedi, entrambe le sedi di Bergamo e di
Brescia” (teste ); anche ha riferito che Tes_1 Testimone_2
“l'abbiamo assunta in virtù del fatto che dovevamo mettere in piedi la filiale della Lombardia, è stata presa con la mansione di responsabile della filiale di Brescia e di Bergamo. Ha iniziato nell'aprile 2022 e nel 2023 è stata licenziata perché non abbiamo avuto l'accreditamento della filiale di Brescia, quella di Bergamo non ha avuto problemi”.
Quindi è più che credibile che il nuovo personale assunto ad aprile
2023 dovesse lavorare, almeno in un primo momento, proprio per avviare e gestire le pratiche che hanno poi portato all'accreditamento da parte della Regione Lombardia nel mese di giugno 2023 (v. doc. 11 fasc. convenuta).
Si rammenta poi che, una volta maturata la scelta di tentare un nuovo accreditamento dopo aver risolto la questione della sede
Bresciana (passata da via Creta a via Divisione Tridentina), non vi era alcun obbligo giuridico da parte della APL convenuta di riassumere la ricorrente, la quale, non solo aveva già altra occupazione, ma neppure godeva di diritti di prelazione all'assunzione rispetto ad altri candidati, contemplati solo in limitati casi dal legislatore come in ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione del personale o a tutela dei lavoratori disabili.
Il teste , assunto il 01.04.2023 presso la filiale di Testimone_3
Bergamo e poi transitato su Brescia già dal mese successivo (v. lul in atti) ha chiarito, in sede di escussione testimoniale, di aver fatto un primo colloquio – alla presenza della – nel mese di Parte_1
novembre 2022, ma di essere stato assunto per la solo CP_1 nell'aprile 2023; in dettaglio: “Il colloquio è andato a buon fine e dopo qualche giorno mi avevano espresso la loro intenzione di assumermi, ho dato il preavviso al vecchio lavoro e concordammo che sarei stato assunto a gennaio 2023, mi hanno ricontattato verso fine novembre/dicembre mi avevano detto che mancava
l'accreditamento e che sarei stato assunto dall'ente di formazione
Amili a gennaio visto che avevo già rassegnato le mie dimissioni. Il 23.01.2023 sono stato assunto da Amili, poi verso fine marzo mi hanno detto che c'era la prospettiva di ripartire con l'APL e mi hanno riproposto quello che mi avevano detto in origine, così ho firmato il contratto e sono stato assunto il 01.04.2023 come prima dicevo…”; il teste ha anche chiarito che “le politiche attive abbiamo iniziato a farle solo verso settembre dopo avere avuto
l'accreditamento su Brescia ma non presso la sede di via Creta ma in quella di via Tridentina. In Amili davo supporto all'ufficio di
Roma e facevo formazione”.
Neppure la società è incorsa nella violazione dell'obbligo di repechage: la ricorrente è stata pacificamente assunta quale responsabile di filiale e nelle altre Regioni ove l'APL Credici era operativa (Calabria, Campania e Lazio), all'epoca del licenziamento della ricorrente, era già presente personale con tale qualifica e funzione ( in Campania, Persona_4 [...]
nel Lazio e Mungo Rocco in Calabria – v. lul in atti); Per_5
è stato assunto quale responsabile di filiale Persona_6
Bergamo solo in data 01.04.2023, con l'avvio delle nuove procedure di accreditamento.
Alla luce delle considerazioni finora svolte, si reputa non fondata la domanda avanzata dalla ricorrente, pertanto, il ricorso va respinto.
Nonostante il rigetto della domanda, dato l'avvicendarsi delle procedure di accreditamento in un lasso di tempo contenuto e l'obiettiva difficoltà – dipanata in giudizio – riguardo l'assunzione del nuovo personale e delle mansioni demandate allo stesso, si reputa congrua l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, il 11.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta