Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/04/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RG 255/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di IA, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Monica Barco presidente est. dott. Claudio Michelucci giudice dott. Maria Cristina Persico giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 6.3.2024, trattenuta in decisione in data 19.2.2025, promossa da:
(c.f. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...], elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. L. Brizio dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
- ricorrente- contro
(c.f. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
-resistente contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per la ricorrente: “voglia il tribunale
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
RB (VB) in data 09.07.2011 tra E - Parte_1 CP_1 reg. al n. 17, parte II, serie A, anno 2011, ORDINANDO all'Ufficiale di Stato Civile di RB (VB) di provvedere all'annotazione della emananda sentenza.
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione dalla moglie, alla medesima con tutto quanto in essa contenuto.
3) AFFIDARE la IG minore in via esclusiva alla madre, con gli obblighi Per_1 di legge, con facoltà per il padre di vederla secondo le modalità stabilite dal
Tribunale, ovviamente qualora il medesimo dimostri di essersi disintossicato e, quindi, di aver superato i problemi legati all'uso ed abuso di sostanze alcoliche
4) STABILIRE che il padre dovrà contribuire al mantenimento della IG minore, mediante corresponsione di un assegno quanto meno di € 500,00 mensili, tenuto conto degli adeguamenti ISTAT intervenuti nel frattempo, in via anticipata entro il
5 di ogni mese, annualmente indicizzato, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non assistite dal SSN, scolastiche e sportive) così come stabilito dal Protocollo vigente presso il Tribunale di IA
5) , in ogni caso, delle spese, diritti ed onorari di causa.” Parte_2
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6.3.2024 adiva il Tribunale di Parte_1
IA allegando 1) di aver contratto matrimonio in IA (VB) in data
09.07.2011 con 2) che dall'unione matrimoniale era nata, in data CP_1
04.08.2017 a Busto Arsizio, la IG 3) che con decreto del 27.11.2019 il Per_1
Tribunale di IA omologava la separazione consensuale tra i coniugi 4) che, in virtù dell'accordo in sede di separazione, la IG minore veniva Per_1 affidata in via condivisa ai genitori, con collocazione presso la madre e con facoltà per il padre di tenere con sé la IG a week end alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera, con modalità graduate, in modo da consentire alla minore di ambientarsi nella nuova abitazione del padre 5) che il padre si era impegnato a contribuire al mantenimento della IG minore, nella misura di € 400,00= da corrispondere in via anticipata entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e sanitarie non coperte dal SSN scolastiche e sportive, previamente concordate e documentate;
6) che la casa coniugale, in locazione, veniva assegnata in uso ad essa ricorrente, con tutto quanto in essa contenuto;
7) che nonostante la disponibilità della madre, di fatto il padre non aveva mai dimostrato grande interesse per la IG, tanto è vero che vedeva la stessa solo in rarissime occasioni, senza peraltro mai tenerla con sé come da condizioni di separazione;
8) che il padre non provvedeva neppure al pagamento dell'assegno dovuto per il mantenimento della minore, per cui la ricorrente era stata costretta ad agire esecutivamente al fine di ottenere il versamento diretto da parte del datore di lavoro;
9) che il resistente si era licenziato nel febbraio 2023, per cui essa ricorrente, a far tempo dal marzo 2023, non aveva più ricevuto quanto dovuto per il mantenimento della IG da parte del padre;
10) che il padre, dalla separazione ad oggi, non aveva mai rispettato le modalità di visita stabilite in sede di separazione;
11) che il padre si limitava a sentire sporadicamente al telefono la IG a far tempo dall'aprile 2023, evidenziando un palese disinteresse;
12) che il conviveva con altra persona da cui aveva avuto un figlio nel maggio 2022 CP_1
13) che il fa uso ed abuso di alcolici, tanto è vero che recentemente è CP_1 stato fermato in stato di ebbrezza alcolica e gli è stata sospesa la patente di guida;
14) che il medesimo svolge attività in proprio come muratore, soggetto a partita
IVA, attività da cui introita un reddito adeguato;
15) che in considerazione del comportamento tenuto dal padre, il quale si disinteressa completamente della IG, sia dal punto di vista morale che materiale, appariva più che legittimo chiedere che il Tribunale voglia disporre l'affidamento esclusivo o super esclusivo della IG in favore della madre.
Tutto quanto premesso, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , disponendo l'assegnazione in uso della CP_1 casa coniugale in proprio favore, l'affidamento in via esclusiva della IG minore
, con facoltà per il padre di vederla secondo le modalità stabilite dal Per_1
Tribunale, sempre che il medesimo dimostri di essersi disintossicato e, quindi, di aver superato i problemi legati all'uso ed abuso di sostanze alcoliche, l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della IG minore, mediante corresponsione di un assegno quanto meno di € 500,00 mensili, tenuto conto degli adeguamenti ISTAT intervenuti nel frattempo, da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non assistite dal SSN, scolastiche e sportive) così come stabilito dal Protocollo vigente presso il Tribunale di IA. All'udienza deputata agli incombenti di cui all'art 473bis.21 cpc compariva la sola ricorrente che confermava le domande formulate in ricorso, ribadendo la sostanziale latitanza del padre nella vita della IG . Per_1
Con ordinanza in data 7.10.2024 il giudice delegato, a parziale modifica delle condizioni di separazione, disponeva l'affido superesclusivo della minore Per_1 alla madre e, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava alle parti termine per note scritte per precisare le conclusioni al 19.2.2025, con i termini di cui all'art 473bis.28 cpc per gli scritti difensivi.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio con rito concordatario in IA il
9.7.2011 (cfr. doc. 1) e si sono separati consensualmente -davanti al Presidente del Tribunale di IA- con verbale in data 27.11.2019, omologato dal ridetto
Tribunale con decreto in pari data.
Sin dalla loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di IA nella procedura per separazione personale i coniugi hanno cessato la convivenza, che non è stata da allora più ripresa.
La condizione di cui al comma 2 della lett. b) dell'art 3 L. 898/1970, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con legge 6 marzo 1987 n. 74 e 55/2015, deve ritenersi sussistente nella fattispecie, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione.
Il tempo trascorso dalla separazione e la mancata opposizione della parte convenuta convincono il Tribunale della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e dell'impossibilità di ricostruzione del consorzio familiare.
Alla luce delle indicate emergenze può dunque addivenirsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
In relazione alla prole minorenne reputa il collegio che il contegno del convenuto sia tale da rendere necessario, a tutela della IG , l'affido superesclusivo Per_1 della stessa alla madre
E' vero che la contumacia rappresenta un risvolto applicativo del diritto di difesa, cosicchè l'assenza dal processo ha valenza neutra e non può portare a conseguenze di sfavore per la parte.
E' però vero che altri grimaldelli costituzionali (art 30 comma I Cost) impongono ai genitori di mantenere un contegno responsabile verso i figli, educandoli, prendendosi cura di loro, istruendoli. Nel processo di famiglia, dove i coniugi hanno prole, vi è l'emersione di un altro interesse costituzionale da salvaguardare che inevitabilmente cozza con la contumacia del genitore: si vuole dire che se la contumacia non inficia la posizione processuale della parte come “coniuge”, è però vero che non la esalta come “genitore”, nel senso che il genitore responsabile, dovendo occuparsi dei figli, in linea di principio partecipa al processo che li riguarda, manifestando interesse verso di loro e non disinteresse.
Nel caso di specie la totale assenza del dal giudizio rappresenta una CP_1 conferma del disinteresse del padre per le sorti del rapporto con la IG.
Tale contegno processuale, del tutto scollato dai doveri che incombono sul padre diligente e responsabile, determina la necessità dell'affido superesclusivo.
La Suprema Corte, con l'arresto del 19 giugno 2008 n. 16953, ha statuito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affido condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore”.
L'attuale stato dei fatti, a ben vedere, lascia emergere un contegno del genitore che è in distonia con un affido condiviso. Il genitore che si disinteressi della disgregazione del proprio nucleo familiare -in uno con pregresse condotte oggettivamente non allineate al modello consono di padre- dimostra una inidoneità genitoriale che legittima la sua esclusione dall'affidamento che, dunque, va disposto in via esclusiva in favore dell'altro genitore, per il quale va invece formulata una prognosi favorevole per il fatto di essersi occupata con continuità dei figli senza mai abdicare ai suoi doveri di madre.
La situazione di fatto esistente obbliga a prevedere che il padre possa vedere la IG previo accordo con la madre, nel rispetto dei desiderata della IG.
Quanto alla somma per il mantenimento della IG, considerato il tempo trascorso dal 2019 quando le parti concordavano un contributo da parte del padre di euro 400,00 mensili e dunque le aumentate esigenze della minore nonché il fatto che, in assenza di rapporti tra i due, del sostentamento della IG si occupa in via esclusiva la madre, pare equo determinare tale contributo in euro
500,00 mensili, non potendo evidente tradursi la contumacia del resistente e dunque l'assenza di elementi sulle sue condizioni reddituali in un vantaggio per lo stesso La somma prevista andrà corrisposta alla ricorrente entro il 5 di ogni mese e annualmente rivalutata sulla base degli indici Istat
A carico del padre va, altresì, posto l'obbligo di contribuire al 50% alle spese straordinarie da sostenersi per la IG, in applicazione del Protocollo in uso presso l'intestato tribunale.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili. La parte convenuta non ha resistito alla domanda e la cessazione degli effetti civili va necessariamente pronunciata con l'intervento giudiziale.
Né può ritenersi che vi sia una soccombenza per non aver sottoscritto un ricorso congiunto atteso che le spese si ricollegano ad un contegno processuale.
p.q.m.
Il Tribunale di IA, definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IA il
9.7.2011 da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di IA (atto n. 17, Parte II, Serie A, anno 2011 del Registro degli
Atti di Matrimonio); affida la IG minore in via superesclusiva alla madre. Le decisioni di Per_1 maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della IG;
assegna in uso alla ricorrente la casa coniugale con mobili ed arredi;
dispone che il padre tenga con sé la IG previo accordo con la madre, Per_1 nel rispetto dei desiderata della IG;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della IG , somma da annualmente rivalutarsi sulla base Per_1 degli indici Istat nonché di contribuire al 50% alle spese straordinarie da sostenersi per la minore, facendo applicazione del Protocollo del Tribunale di
IA; l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di eseguire le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al DPR
396/2000.
Così deciso in IA il 27.3.2025
Il Presidente est
Monica Barco