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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 07/02/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere
Oggetto: ha pronunciato la seguente
ANF SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 54/2023 RGP
promossa
da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Orsingher del foro di Bolzano in forza di procura generale alle liti del 23.1.2023 rep.37590/ 7131 rogito del Notaio elettivamente domiciliato presso la Persona_1
sede di 39100 Bolzano (BZ), C.so Libertà 1
- appellante -
contro
, c.f. , nato il [...] in CP_1 CodiceFiscale_1
Bosnia Erzegovina e residente in [...](Croazia), Bukovic
1 n. 288, elettivamente domiciliato in 38122 Trento (TN), Via
Giuseppe Grazioli 65, presso lo studio dell'avv. Francesco
Zicaro del foro di Cosenza, che lo rappresenta e difende per delega in calce alla memoria difensiva e di costituzione
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 119/2023 di data 29.09.2023
- ANF -
Causa decisa all'udienza del 29.01.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 119/23
notificata il 20.11.2023 per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis
A. In via preliminare sospendersi la provvisoria esecutorietà
della sentenza n. 119/23 del Tribunale di Bolzano e nello specifico della pronuncia di condanna al pagamento della prestazione oltre alla rivalutazione ed agli interessi.
B. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70
C. In via principale subordinata, rigettarsi tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto e perché
contrarie alla normativa
D. Spese, diritti ed onorari di entrambe i gradi di giudizio rifusi
2 E. In via subordinata istruttoria ammettersi prova testimoniale sui punti della memoria di costituzione di I grado da 1 a 4, CP_2
10 e 12 che qui si hanno per integralmente riportati e richiamati, indicandosi a teste ag. di Brunico Testimone_1
del procuratore di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nelle funzioni di Giudice
del Lavoro, previa reiezione dell'istanza di sospensiva, in accoglimento della presente memoria difensiva e di costituzione:
A) respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, per i fatti ed i motivi di cui in narrativa, con integrale conferma della sentenza impugnata;
B) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari,
rimborso spese forf. del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito ed antistatario, avv. Francesco Zicaro.”
Si reitera la richiesta già formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, pertanto, si richiede che venga ordinato all' di produrre tutta la documentazione in CP_2
possesso riguardante la domanda amministrativa del lavoratore necessaria ai fini del presente procedimento.
In particolare, sarebbe opportuno avere contezza dell'originale delle missive inviate dall'Istituzione croata all' in quanto CP_2
nel giudizio di primo grado erano state semplicemente prodotte le relative traduzioni in italiano senza l'indicazione di elementi che
3 potessero far ritenere genuini ed originali tali documenti.
Ed invero, poiché pendono dinanzi a Codesta Corte di appello altri quattro procedimenti relativi a posizioni sostanzialmente identiche di altrettanti lavoratori croati (n. 53/2023 RG, n.
55/2023 RG, n. 56/2023 RG e n. 57/2023 RG), solamente nel procedimento riguardante il sig. l' aveva prodotto CP_3 CP_2
la lettera originale dell'ente croato in cui si sosteneva che la priorità fosse dell'istituzione italiana.
Con riferimento alla prova testimoniale richiesta da controparte,
se ne chiede il rigetto perché non necessaria ai fini della decisione del presente giudizio. Nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova del contrario sugli stessi capitoli e con i medesimi testi indicati dall' . CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'oggetto della vertenza nell'esordio della motivazione della sentenza impugnata si trova descritto come segue:
“Con ricorso depositato il 31.3.2023 il ricorrente conveniva
in giudizio l' ed esponeva al Tribunale di essere residente in [...]
Croazia, di aver lavorato presso la sede italiana (di Bolzano)
della società Strabag negli anni 2019 - 2021 e di aver quindi
proposto in data 16.10.2020 all' domanda di autorizzazione CP_2
per la concessione degli assegni per il nucleo familiare;
che a
fronte del silenzio serbato dall'istituto, in data 12.11.2021 aveva
richiesto la liquidazione degli ANF e questa volta con
comunicazione 25.11.2021 l' aveva comunicato di ritenere la CP_2
4 domanda incompleta della necessaria documentazione;
di
ritenere competente in via primaria a pagare l'assegno lo Stato
Croato in quanto Stato di residenza dei familiari e dove un
genitore era occupato;
che l' avrebbe provveduto a Pt_1
richiedere alla Croazia la spettanza della prestazione e che se
dalle informazioni fosse emerso che nello stato di residenza della
famiglia non sussisteva il diritto alla prestazione la domanda
sarebbe stata accolta;
se peraltro fosse emerso che la domanda
non era stata presentata in Croazia, la domanda sarebbe stata
respinta; che con ulteriore pec il 9.12.2021 l' ribadiva di CP_2
ritenere la domanda incompleta;
di aver inoltrato
telematicamente all' ricorso amministrativo il 17.02.2022; CP_2
che l' aveva risposto con pec 31.3.2022 di non poter CP_2
procedere all'esame del ricorso, di aver chiesto documentazione
all'ente estero, di chiudere provvisoriamente il ricorso in attesa di
elementi per poterlo riesaminare. Tanto premesso in fatto il
ricorrente ribadiva che competente ad erogare gli ANF era l'ente
italiano, avendo egli lavorato in Italia negli anni oggetto della
richiesta di pagamento ANF;
che ad ogni modo ove l'Ente italiano
non si fosse ritenuto competente avrebbe dovuto trasmette la
domanda all'Ente Croato avviando il procedimento di cui al reg.
Cee 987/2009 e che la documentazione allegata agli ANF era
assolutamente completa. Rassegnava quindi le conclusioni sopra
riportate per esteso.
Con comparsa di costituzione depositata il 9.6.2023 si
5 costituiva in giudizio l' , eccependo la decadenza ex art. 47 CP_2
del D.P.R. 639/70 e il difetto di legittimazione passiva;
nel merito
l' riconosceva che il ricorrente aveva prestato attività di Pt_1
lavoro subordinato in Italia dal 15.11.2019 all'11.1.2021,
rappresentava che a seguito di contatti presi con l'Ente Croato
questo aveva risposto che da novembre 2019 non era stata fatta
alcuna richiesta di assegni familiari in Croazia, anche perché
famiglie con redditi così alti non presentano domanda (in quanto
viene respinta)”.
Sentiti i procuratori delle parti, il Giudice del lavoro ha deciso la causa con la sentenza gravata con la quale, in accoglimento della domanda svolta, ha condannato l' ad CP_2
erogare la prestazione previdenziale richiesta in favore del ricorrente, relativamente ai periodi specificati nella domanda amministrativa, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti della L.
412/91 art. 16 e succ. modificazioni. Le spese di lite sono state poste a carico dell' soccombente, con distrazione a favore Pt_1
dell'avv. Francesco Zicaro antistatario.
Avverso la pronuncia di prime cure ha interposto appello l' chiedendo, in via pregiudiziale e/o preliminare, di CP_2
accertare e dichiarare la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70 ed in via subordinata, il rigetto di tutte le domande del ricorrente in quanto infondate.
Si è costituito per resistere l'appellato.
All'udienza del 29 gennaio 2025 il procedimento è stato
6 definito con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza di primo grado ha innanzitutto affermato la ricorrenza della legittimazione passiva dell' rispetto alla CP_2
pretesa del ricorrente sul rilievo che il datore di lavoro è un soggetto meramente indicato al materiale pagamento, ma non è
il titolare passivo dell'obbligazione assistenziale, che è, appunto,
l'istituto convenuto.
L'eccezione di decadenza formulata dall' con CP_2
richiamo alla disciplina dettata dall'art. 47 del D.P.R. n.
639/1970 è stata disattesa dal primo giudice.
Sul punto è stato rilevato, previo riferimento all'interpretazione della normativa in questione fornita dalla
Corte di legittimità, che il ricorrente ha presentato domanda di
ANF il 16.10.2020; che avverso la risposta fornita l' il CP_2
25.11.2021 è stato presentato tempestivamente il 17.02.2022
(dunque entro il termine di 90 giorni) ricorso amministrativo, il quale è stato rigettato il 31.3.2022; che pertanto il ricorso giudiziale depositato il 31.03.2023 deve ritenersi proposto entro il termine decadenziale di un anno, risultando così rispettato il termine stabilito dall'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, fra le quali sono da ricomprendere quelle afferenti gli ANF.
Nel merito il Giudice del lavoro, dopo avere ricordato i
7 fatti pacifici ovvero documentalmente provati (“Il ricorrente ha
prestato attività lavorativa subordinata solo in Italia nel periodo
2.9.2019 al 16.5.2021 (doc.1 ). La moglie del ricorrente del CP_2
ricorrente secondo le informazioni rilasciate dall'ente croato ha
lavora in Croazia dal 20.03.2008. Né il ricorrente, né la moglie
hanno presentato domande di ANF all'Ente Croato, se non la
seconda nel 2016, rigettata per reddito troppo elevato”), ha ritenuto essere la legislazione italiana quella applicabile in via prioritaria, posto che il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato solo in Italia nel periodo per cui è causa,
argomentando, riguardo alla prestazione di attività di lavoro subordinato nel periodo in oggetto in Croazia da parte della moglie ivi residente con i figli comuni, che l' non ha CP_2
dimostrato “che la stessa ha diritto agli assegni familiari” per cui
“non essendovi prova che la moglie del ricorrente abbia diritto
agli ANF secondo la legislazione croata, non si verifica alcun
cumulo e quindi sarà l' a dover erogare la prestazione”. CP_2
2. La decisione di prime cure è censurata dall' sotto CP_2
tre profili.
2.1. Con il primo motivo di appello l'istituto si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 47
D.P.R. n. 639/1970.
L' fa valere, in particolare, che la sentenza di primo CP_2
grado avrebbe violato il consolidato principio secondo cui sarebbe irrilevante sia la decisione/risposta tardiva dell'ente,
8 sia la tardiva presentazione di un ricorso amministrativo,
dovendosi tener conto esclusivamente della data di presentazione dell'istanza all' , cui vanno “sommati” i CP_2
termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (ovvero quelli risultanti dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui alla legge n. 533 del 1973, art. 7
e di quello di centottanta giorni previsto dalla legge n. 88 del
1989, art. 46, commi 5 e 6).
Nella specie tra la presentazione della domanda all' CP_2
(16.10.2020) ed il deposito del ricorso giudiziale (31.3.2023)
erano passati più di 300 giorni e 1 anno, talché il ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto dall'azione giudiziale.
2.2. Con la seconda censura l'appellante evidenzia di non avere sollevato alcuna questione circa la propria legittimazione passiva, come affermato nella pronuncia di prime cure, bensì di avere inteso richiedere l'osservanza del “meccanismo”
procedurale normativamente stabilito, che prevederebbe il pagamento degli assegni da parte del datore di lavoro al dipendente, con successivo conguaglio con la contribuzione dovuta all'istituto ovvero rimborso in caso di eccedenza, senza alcun “contatto diretto” tra dipendente ed ente previdenziale.
Per tali ragioni il primo giudice avrebbe dovuto disattendere la domanda di condanna diretta dell' al CP_2
9 pagamento degli ANF senza statuire nulla circa la legittimazione passiva dell'istituto.
2.3. Con il terzo motivo l'impugnante deduce che, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento CE del 29/04/2004 n. 883 (c.d. “di base”), al fine della individuazione della “priorità della
legislazione da applicarsi (e, di conseguenza, dell'istituzione
competente ad erogare le prestazioni)”, non rileverebbe il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, bensì “il luogo di residenza
dei figli, se anche l'altro coniuge lavora nello stato di residenza
(nel presente caso la Croazia)”.
Posto che nella specie la moglie del ricorrente lavorava in
Croazia sin dal 2008, contrariamente a quanto concluso in sentenza, lo Stato competente in via primaria sarebbe quello di residenza dei figli, quindi la Croazia.
Sarebbe altresì spettato al ricorrente dimostrare la non spettanza di assegni in base alla legislazione croata ovvero l'assenza dei presupposti per l'applicazione in via prioritaria della legislazione croata.
L' osserva, infine, che dopo avere regolarmente CP_2
inviato i formulari per stabilire quale fosse lo Stato membro competente all'erogazione degli assegni, aveva ottenuto solo risposte parziali e tardive, mentre nessuna collaborazione utile a ricostruire la situazione familiare e reddituale sarebbe stata offerta dal ricorrente.
3. La sentenza si sottrae alle censure che le vengono
10 mosse dall'ente appellante e deve essere confermata.
3.1. Affrontando preliminarmente la questione dell'eccepita decadenza dall'azione, va ricordato che il D.P.R. 30
aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19
settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1 -convertito in L. 14
novembre 1992, n. 438 -, dispone quanto segue:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere
proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli
articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della
decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi
dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la Pt_1
pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di
scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione (1).
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione
di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione
giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il
termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (2).
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione
decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli
interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
11 L' è tenuto ad Controparte_4
indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel
comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di
prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali
organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto,
altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento
dell'azione giudiziaria”.
L'appellato ha agito per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare e, quindi, per una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge nr. 88 del
1989, in relazione alla quale si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del D.P.R. n. 639 del
1970, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992,
convertito dalla legge nr. 438 del 1992 (Cassazione civile sez.
lav., 10/04/2017, n.9158).
In questa fase il contrasto verte in ordine alla decorrenza del termine annuale.
Occorre considerare che nel caso di specie, dopo la domanda di prestazione, vi è stata la risposta dell' del 25 CP_2
novembre 2021, avverso la quale è stato tempestivamente proposto ricorso in sede amministrativa, il quale è stato rigettato il 31 marzo 2022.
Al fine di risolvere la questione deve essere richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, di cui alla sentenza 29/05/2009, n.12718, insegnamento
12 costantemente applicato dalla Corte di legittimità nelle successive pronunce, fra le quali anche la recente Cassazione
civile sez. lav., 07/11/2024, n.28671, con la quale è stato rimarcato che “l'art. 47 stabilisce tre diversi dies a quibus, a
seconda che:
I. sia stato emanato un provvedimento dell' , a seguito CP_2
di un ricorso amministrativo: in questo caso, la notifica del
provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda
del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al
suddetto art. 47;
II. sia stato presentato il ricorso amministrativo ma l' CP_2
non abbia provveduto a riguardo: in questa ipotesi, il termine di
decadenza decorre dalla data del ricorso amministrativo
maggiorato del tempo teorico (90 giorni, ex art. 46, comma 6,
della legge nr. 88 del 1989), previsto per la decisione;
III. non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo (o
perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta CP_2
alla domanda iniziale dell'assicurato, o perché, pur in presenza
dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta CP_2
presentato un valido ricorso): il dies a quo è, in questa ultima
ipotesi, rappresentato dalla data di presentazione della richiesta
di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per
l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a
giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della
legge nr. 533 del 1973; 90 giorni, termine concesso all'assicurato
13 per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 della
legge nr. 88 del 1989; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46
comma 6 della legge nr. 88 del 1989)”.
E' stato osservato che “il riferimento alla scadenza dei
termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla
previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della
decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe
proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo
la domanda di prestazione” (Cassazione civile sez. lav.,
10/04/2017, n. 9158; Cassazione civile sez. lav., 27/06/2017,
n.15969; Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23484).
Tale chiarimento consente di escludere che il caso concreto debba essere ricondotto, come preteso dall'appellante,
alla terza delle ipotesi innanzi enucleate.
Nella specie, infatti, alla pronuncia dell sull'istanza CP_2
dell'interessato ha fatto seguito il tempestivo ricorso amministrativo, per cui si versa nella ipotesi sub 1 contemplata dall'art. 47 comma 2 del DPR n. 639/1970 (“…dalla data di
comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai
competenti organi dell'Istituto …”), cioè quando è stato proposto entro il termine prescritto di 90 giorni (il 17 febbraio 2022) un ricorso amministrativo contro la decisione sfavorevole dell' sulla domanda amministrativa avanzata dal Pt_1
lavoratore (nell'ottobre 2020) e l' si è tempestivamente Pt_1
14 pronunciato su detto ricorso gerarchico (il 31 marzo 2022).
Tale ipotesi è diversa da quella sub 3 (“… ovvero dalla
data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione …”), la quale,
secondo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra indicata, “ricorre
nel caso di presentazione tardiva di un ricorso impugnatorio, nel
caso in cui l' non si pronunci sull'istanza dell'interessato e CP_2
nel caso in cui il provvedimento sia mancante delle indicazioni
circa i gravami proponibili e l'iniziativa processuale esperibile”
(così Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23484).
Tale ricostruzione non pare contraddetta dalla decisione della Cassazione civile sez. lav., del 26/08/2020, n.17792
richiamata dall'appellante nell'atto di impugnazione, che –
riguardo ad un caso in cui “la domanda era stata presentata in
data 7/6/2010 a cui l' aveva dato risposta con un primo CP_2
provvedimento in data 21/6/2010 ed un secondo in data
24/1/2011 a seguito di richiesta di chiarimenti avanzata dal
ricorrente in data 23/7/2010; che in data 15/4/2011
l'assicurato aveva proposto ricorso amministrativo avverso il
secondo provvedimento di rigetto e che il giudizio era iniziato il
13/7/2012” - ha considerato corretto fare decorrere il termine annuale di decadenza dal provvedimento di rigetto dell' del CP_2
21/6/2010, avverso il quale alcun ricorso al comitato provinciale era stato presentato, concludendo per la tardività
15 del ricorso giudiziario (depositato solo in data 13/7/2012) e sostenendo l'irrilevanza del secondo provvedimento di rigetto del 24/1/2011, emesso in risposta alla richiesta di chiarimenti del 23/7/2010 e di poi impugnato in via gerarchica il
15/4/2011.
Nell'osservare che “il provvedimento del 24/1/2011, con
cui l' ha rigettato nuovamente la domanda ed a prescindere CP_2
dalla sua motivazione, non vale a fare decorrere un nuovo
termine di decadenza atteso che ciò che rileva è la data di
presentazione dell'originaria domanda del 7/6/2010”, la
Suprema Corte risulta avere inteso censurare l'argomentazione adottata nel provvedimento cassato, la quale aveva valorizzato il ricorso amministrativo proposto il 15/4/2011 contro il secondo provvedimento dell' del 24/1/2011, così trascurando, come CP_2
sottolineato dalla sentenza in esame, che “la funzione della
decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle
determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui
bilanci pubblici (cfr., ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in
motivazione) e tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità
della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe
irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice
riproposizione della domanda, o come nel caso di specie una
richiesta dell'assicurato di chiarimenti, consentisse il venir meno
degli effetti decadenziali già verificatisi o un arbitrario
prolungamento degli stessi o una diversa individuazione del dies
16 a quo”.
Non vi è pertanto ragione di discostarsi dall'impostazione del primo giudice.
3.2. La tesi dell'ente previdenziale circa la illegittimità
della sua condanna al pagamento degli ANF direttamente in favore del lavoratore, quindi senza richiesta da parte di quest'ultimo al datore di lavoro e anticipazione da parte di questi, non convince.
In relazione alla domanda de qua, infatti, indubbiamente la legittimazione passiva appartiene all' , nei cui confronti CP_2
soltanto la condanna poteva essere pronunciata, essendo la domanda giudiziale pacificamente stata proposta soltanto a rapporto di lavoro già terminato, e quindi non appare più
applicabile l'invocato art. 37 D.P.R. 797/1955 che prevede la corresponsione “a cura del datore di lavoro alla fine di ogni
periodo di pagamento della retribuzione” (il che presuppone,
evidentemente, che il rapporto di lavoro sia ancora in corso).
Peraltro nella stessa ipotesi in cui il lavoratore agisca ancora in costanza di rapporto di lavoro, è vero che gli artt. 37 e ss. del D.P.R. n. 797/1955 conferiscono il mandato al pagamento della prestazione previdenziale al datore di lavoro,
ma è l'Istituto previdenziale che è tenuto ad erogare la provvidenza.
È pertanto proprio l' il destinatario della pretesa di CP_2
credito dell'appellato, scaturendo, infatti, il ricorso introduttivo
17 del procedimento dal diniego opposto dall'istituto all'erogazione degli ANF in suo favore.
Per completezza, pur non essendo realmente messa in discussione dall' la propria legittimazione passiva, è CP_2
opportuno riportare l'insegnamento della Corte di legittimità per la quale “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è
l' , mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi CP_2
importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis
causa e pertanto solo l'Istituto predetto - e non il datore di lavoro -
è legittimato passivamente nelle controversie relative al
pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cassazione civile sez. lav., 01/02/1988, n.862; Cassazione civile sez. lav.,
12/02/1985, n.1186).
3.3. Nel merito l'appello è infondato.
L' invoca, come già sopra scritto, il Regolamento CE CP_2
del 29/04/2004 n. 883 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di diversi paesi della Comunità europea ed, in particolare, il cui art. 68, paragrafo 1, contiene le regole di priorità da osservare nel caso che nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più stati membri, avente lo scopo di evitare una duplicazione di pagamenti di prestazioni aventi lo stesso titolo.
Ma nel caso specifico non soccorre in concreto alcun pericolo di una duplicazione del pagamento degli assegni familiari percepiti dall'appellato.
18 Ciò risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso impugnante (suo doc. 6), in particolare dalla formale comunicazione dell'ente competente croato tramite il sistema
EESSI – Electronic Exchange Social Security Information risulta che l'appellato dal 1° marzo 2014 non ha diritto a percepire assegni familiari nella Repubblica di Croazia e che la moglie
(la quale lavora in Croazia dal 6 settembre 2010 a CP_5
tempo parziale) non ne ha diritto dal 1° marzo 2016.
E' quindi dimostrato che nel periodo oggetto della domanda del lavoratore (15 novembre 2019-11 gennaio 2021)
non vi è stato alcun pagamento di prestazioni familiari da parte dell'istituzione della Repubblica di Croazia nei confronti dell'appellato e di sua moglie di tal che l'erogazione degli assegni per il nucleo familiare del medesimo da parte dell' CP_2
non dà luogo a una duplicazione di pagamenti in favore della stessa famiglia per lo stesso titolo.
Come chiarito da Corte giustizia UE nella sentenza della sez. VII del 13/10/2022, n.199, qualora il percepimento di prestazioni familiari in uno di tali Stati membri sia esclusa in forza della legislazione nazionale, non si applicano le regole di priorità di cui all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui trattasi.
Nel motivare la propria decisione la Corte di Giustizia ha argomentato che: “…secondo una giurisprudenza costante della
Corte, affinché si possa ritenere che una siffatta situazione di
19 cumulo si presenti in un determinato caso, non è sufficiente che
prestazioni familiari siano dovute in uno Stato membro e siano,
parallelamente, solo idonee ad essere versate in altri Stati
membri (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015,
C-378/14, EU:C:2015:720, punto 32 e Per_2
giurisprudenza ivi citata).
35 Infatti, risulta dalla giurisprudenza della Corte che, per
poter considerare le prestazioni familiari come dovute ai sensi
della legislazione di uno Stato membro, la legge di tale Stato deve
riconoscere il diritto al versamento di prestazioni a favore del
familiare interessato. È quindi necessario che l'interessato
soddisfi tutte le condizioni formali e sostanziali imposte dal
diritto interno di tale Stato per poter esercitare siffatto diritto (v.,
in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010, Schwemmer, C-
16/09, EU:C:2010:605, punto 53).
36 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che
né DN né la sua ex moglie hanno potuto percepire prestazioni
familiari in Polonia per far fronte all'onere del mantenimento della
figlia residente in tale Stato membro, dal momento che l'importo
della pensione percepita da DN in Austria superava l'importo
massimo del reddito che dà diritto a siffatte prestazioni in forza
della normativa polacca.
37 Ne consegue che, siccome né DN né la sua ex moglie
hanno diritto alle prestazioni familiari in Polonia, le regole di
priorità di cui all'articolo 68 del regolamento n. 883/2004 non si
20 applicano in una situazione come quella di cui trattasi nel
procedimento principale”.
Quanto al dedotto mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellato – in particolare in ordine alla circostanza che “secondo la legislazione croata lui ovvero il
coniuge non avevano diritto ad alcun trattamento di famiglia”
(pag. 12 dell'atto di appello) - va evidenziato che l'applicazione delle regole di priorità di cui all'articolo 68 del regolamento di base può escludersi sulla base della esauriente risposta fornita dall'istituzione croata, senza, quindi, necessità di altra attività
dimostrativa da parte del richiedente la prestazione.
4. In conclusione l'appello risulta infondato sotto tutti i profili sollevati dall' e, pertanto, va respinto con CP_2
conseguente conferma della sentenza.
5. Per quanto detto, l'appello deve essere disatteso, con le sequele di legge dell'accollo all'appellante delle spese inerenti e del suo obbligo ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Il valore di causa è indeterminabile, di complessità bassa.
La vertenza ha carattere seriale. Tenuto conto di ciò si ritengono adeguati, in aderenza al D.M. n. 55/2014, novellato con D.M. n.
37/2018 e da ultimo con D.M. n. 147/2022, i compensi minimi
(cause di appello, valore indeterminabile, complessità bassa)
per le fasi di studio, quella introduttiva e quella decisionale e,
21 pertanto, € 1.029,00 per studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale,
complessivamente, quindi, € 3.473,00 per compensi d'avvocato,
oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA
e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' e contro Parte_2
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del CP_1
Tribunale di Bolzano n. 119/2023 di data 29.09.2023, così
provvede:
disattende
l'appello;
condanna
l'appellante Parte_2
alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del CP_1
presente grado, che liquida in € 3.473,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, con distrazione a favore dell'avv. Francesco Zicaro,
dichiaratosi antistatario;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte
22 dell'appellante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 29 gennaio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere
Oggetto: ha pronunciato la seguente
ANF SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 54/2023 RGP
promossa
da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Orsingher del foro di Bolzano in forza di procura generale alle liti del 23.1.2023 rep.37590/ 7131 rogito del Notaio elettivamente domiciliato presso la Persona_1
sede di 39100 Bolzano (BZ), C.so Libertà 1
- appellante -
contro
, c.f. , nato il [...] in CP_1 CodiceFiscale_1
Bosnia Erzegovina e residente in [...](Croazia), Bukovic
1 n. 288, elettivamente domiciliato in 38122 Trento (TN), Via
Giuseppe Grazioli 65, presso lo studio dell'avv. Francesco
Zicaro del foro di Cosenza, che lo rappresenta e difende per delega in calce alla memoria difensiva e di costituzione
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 119/2023 di data 29.09.2023
- ANF -
Causa decisa all'udienza del 29.01.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 119/23
notificata il 20.11.2023 per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis
A. In via preliminare sospendersi la provvisoria esecutorietà
della sentenza n. 119/23 del Tribunale di Bolzano e nello specifico della pronuncia di condanna al pagamento della prestazione oltre alla rivalutazione ed agli interessi.
B. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70
C. In via principale subordinata, rigettarsi tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto e perché
contrarie alla normativa
D. Spese, diritti ed onorari di entrambe i gradi di giudizio rifusi
2 E. In via subordinata istruttoria ammettersi prova testimoniale sui punti della memoria di costituzione di I grado da 1 a 4, CP_2
10 e 12 che qui si hanno per integralmente riportati e richiamati, indicandosi a teste ag. di Brunico Testimone_1
del procuratore di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nelle funzioni di Giudice
del Lavoro, previa reiezione dell'istanza di sospensiva, in accoglimento della presente memoria difensiva e di costituzione:
A) respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, per i fatti ed i motivi di cui in narrativa, con integrale conferma della sentenza impugnata;
B) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari,
rimborso spese forf. del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito ed antistatario, avv. Francesco Zicaro.”
Si reitera la richiesta già formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, pertanto, si richiede che venga ordinato all' di produrre tutta la documentazione in CP_2
possesso riguardante la domanda amministrativa del lavoratore necessaria ai fini del presente procedimento.
In particolare, sarebbe opportuno avere contezza dell'originale delle missive inviate dall'Istituzione croata all' in quanto CP_2
nel giudizio di primo grado erano state semplicemente prodotte le relative traduzioni in italiano senza l'indicazione di elementi che
3 potessero far ritenere genuini ed originali tali documenti.
Ed invero, poiché pendono dinanzi a Codesta Corte di appello altri quattro procedimenti relativi a posizioni sostanzialmente identiche di altrettanti lavoratori croati (n. 53/2023 RG, n.
55/2023 RG, n. 56/2023 RG e n. 57/2023 RG), solamente nel procedimento riguardante il sig. l' aveva prodotto CP_3 CP_2
la lettera originale dell'ente croato in cui si sosteneva che la priorità fosse dell'istituzione italiana.
Con riferimento alla prova testimoniale richiesta da controparte,
se ne chiede il rigetto perché non necessaria ai fini della decisione del presente giudizio. Nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova del contrario sugli stessi capitoli e con i medesimi testi indicati dall' . CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'oggetto della vertenza nell'esordio della motivazione della sentenza impugnata si trova descritto come segue:
“Con ricorso depositato il 31.3.2023 il ricorrente conveniva
in giudizio l' ed esponeva al Tribunale di essere residente in [...]
Croazia, di aver lavorato presso la sede italiana (di Bolzano)
della società Strabag negli anni 2019 - 2021 e di aver quindi
proposto in data 16.10.2020 all' domanda di autorizzazione CP_2
per la concessione degli assegni per il nucleo familiare;
che a
fronte del silenzio serbato dall'istituto, in data 12.11.2021 aveva
richiesto la liquidazione degli ANF e questa volta con
comunicazione 25.11.2021 l' aveva comunicato di ritenere la CP_2
4 domanda incompleta della necessaria documentazione;
di
ritenere competente in via primaria a pagare l'assegno lo Stato
Croato in quanto Stato di residenza dei familiari e dove un
genitore era occupato;
che l' avrebbe provveduto a Pt_1
richiedere alla Croazia la spettanza della prestazione e che se
dalle informazioni fosse emerso che nello stato di residenza della
famiglia non sussisteva il diritto alla prestazione la domanda
sarebbe stata accolta;
se peraltro fosse emerso che la domanda
non era stata presentata in Croazia, la domanda sarebbe stata
respinta; che con ulteriore pec il 9.12.2021 l' ribadiva di CP_2
ritenere la domanda incompleta;
di aver inoltrato
telematicamente all' ricorso amministrativo il 17.02.2022; CP_2
che l' aveva risposto con pec 31.3.2022 di non poter CP_2
procedere all'esame del ricorso, di aver chiesto documentazione
all'ente estero, di chiudere provvisoriamente il ricorso in attesa di
elementi per poterlo riesaminare. Tanto premesso in fatto il
ricorrente ribadiva che competente ad erogare gli ANF era l'ente
italiano, avendo egli lavorato in Italia negli anni oggetto della
richiesta di pagamento ANF;
che ad ogni modo ove l'Ente italiano
non si fosse ritenuto competente avrebbe dovuto trasmette la
domanda all'Ente Croato avviando il procedimento di cui al reg.
Cee 987/2009 e che la documentazione allegata agli ANF era
assolutamente completa. Rassegnava quindi le conclusioni sopra
riportate per esteso.
Con comparsa di costituzione depositata il 9.6.2023 si
5 costituiva in giudizio l' , eccependo la decadenza ex art. 47 CP_2
del D.P.R. 639/70 e il difetto di legittimazione passiva;
nel merito
l' riconosceva che il ricorrente aveva prestato attività di Pt_1
lavoro subordinato in Italia dal 15.11.2019 all'11.1.2021,
rappresentava che a seguito di contatti presi con l'Ente Croato
questo aveva risposto che da novembre 2019 non era stata fatta
alcuna richiesta di assegni familiari in Croazia, anche perché
famiglie con redditi così alti non presentano domanda (in quanto
viene respinta)”.
Sentiti i procuratori delle parti, il Giudice del lavoro ha deciso la causa con la sentenza gravata con la quale, in accoglimento della domanda svolta, ha condannato l' ad CP_2
erogare la prestazione previdenziale richiesta in favore del ricorrente, relativamente ai periodi specificati nella domanda amministrativa, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti della L.
412/91 art. 16 e succ. modificazioni. Le spese di lite sono state poste a carico dell' soccombente, con distrazione a favore Pt_1
dell'avv. Francesco Zicaro antistatario.
Avverso la pronuncia di prime cure ha interposto appello l' chiedendo, in via pregiudiziale e/o preliminare, di CP_2
accertare e dichiarare la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70 ed in via subordinata, il rigetto di tutte le domande del ricorrente in quanto infondate.
Si è costituito per resistere l'appellato.
All'udienza del 29 gennaio 2025 il procedimento è stato
6 definito con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza di primo grado ha innanzitutto affermato la ricorrenza della legittimazione passiva dell' rispetto alla CP_2
pretesa del ricorrente sul rilievo che il datore di lavoro è un soggetto meramente indicato al materiale pagamento, ma non è
il titolare passivo dell'obbligazione assistenziale, che è, appunto,
l'istituto convenuto.
L'eccezione di decadenza formulata dall' con CP_2
richiamo alla disciplina dettata dall'art. 47 del D.P.R. n.
639/1970 è stata disattesa dal primo giudice.
Sul punto è stato rilevato, previo riferimento all'interpretazione della normativa in questione fornita dalla
Corte di legittimità, che il ricorrente ha presentato domanda di
ANF il 16.10.2020; che avverso la risposta fornita l' il CP_2
25.11.2021 è stato presentato tempestivamente il 17.02.2022
(dunque entro il termine di 90 giorni) ricorso amministrativo, il quale è stato rigettato il 31.3.2022; che pertanto il ricorso giudiziale depositato il 31.03.2023 deve ritenersi proposto entro il termine decadenziale di un anno, risultando così rispettato il termine stabilito dall'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, fra le quali sono da ricomprendere quelle afferenti gli ANF.
Nel merito il Giudice del lavoro, dopo avere ricordato i
7 fatti pacifici ovvero documentalmente provati (“Il ricorrente ha
prestato attività lavorativa subordinata solo in Italia nel periodo
2.9.2019 al 16.5.2021 (doc.1 ). La moglie del ricorrente del CP_2
ricorrente secondo le informazioni rilasciate dall'ente croato ha
lavora in Croazia dal 20.03.2008. Né il ricorrente, né la moglie
hanno presentato domande di ANF all'Ente Croato, se non la
seconda nel 2016, rigettata per reddito troppo elevato”), ha ritenuto essere la legislazione italiana quella applicabile in via prioritaria, posto che il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato solo in Italia nel periodo per cui è causa,
argomentando, riguardo alla prestazione di attività di lavoro subordinato nel periodo in oggetto in Croazia da parte della moglie ivi residente con i figli comuni, che l' non ha CP_2
dimostrato “che la stessa ha diritto agli assegni familiari” per cui
“non essendovi prova che la moglie del ricorrente abbia diritto
agli ANF secondo la legislazione croata, non si verifica alcun
cumulo e quindi sarà l' a dover erogare la prestazione”. CP_2
2. La decisione di prime cure è censurata dall' sotto CP_2
tre profili.
2.1. Con il primo motivo di appello l'istituto si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 47
D.P.R. n. 639/1970.
L' fa valere, in particolare, che la sentenza di primo CP_2
grado avrebbe violato il consolidato principio secondo cui sarebbe irrilevante sia la decisione/risposta tardiva dell'ente,
8 sia la tardiva presentazione di un ricorso amministrativo,
dovendosi tener conto esclusivamente della data di presentazione dell'istanza all' , cui vanno “sommati” i CP_2
termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (ovvero quelli risultanti dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui alla legge n. 533 del 1973, art. 7
e di quello di centottanta giorni previsto dalla legge n. 88 del
1989, art. 46, commi 5 e 6).
Nella specie tra la presentazione della domanda all' CP_2
(16.10.2020) ed il deposito del ricorso giudiziale (31.3.2023)
erano passati più di 300 giorni e 1 anno, talché il ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto dall'azione giudiziale.
2.2. Con la seconda censura l'appellante evidenzia di non avere sollevato alcuna questione circa la propria legittimazione passiva, come affermato nella pronuncia di prime cure, bensì di avere inteso richiedere l'osservanza del “meccanismo”
procedurale normativamente stabilito, che prevederebbe il pagamento degli assegni da parte del datore di lavoro al dipendente, con successivo conguaglio con la contribuzione dovuta all'istituto ovvero rimborso in caso di eccedenza, senza alcun “contatto diretto” tra dipendente ed ente previdenziale.
Per tali ragioni il primo giudice avrebbe dovuto disattendere la domanda di condanna diretta dell' al CP_2
9 pagamento degli ANF senza statuire nulla circa la legittimazione passiva dell'istituto.
2.3. Con il terzo motivo l'impugnante deduce che, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento CE del 29/04/2004 n. 883 (c.d. “di base”), al fine della individuazione della “priorità della
legislazione da applicarsi (e, di conseguenza, dell'istituzione
competente ad erogare le prestazioni)”, non rileverebbe il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, bensì “il luogo di residenza
dei figli, se anche l'altro coniuge lavora nello stato di residenza
(nel presente caso la Croazia)”.
Posto che nella specie la moglie del ricorrente lavorava in
Croazia sin dal 2008, contrariamente a quanto concluso in sentenza, lo Stato competente in via primaria sarebbe quello di residenza dei figli, quindi la Croazia.
Sarebbe altresì spettato al ricorrente dimostrare la non spettanza di assegni in base alla legislazione croata ovvero l'assenza dei presupposti per l'applicazione in via prioritaria della legislazione croata.
L' osserva, infine, che dopo avere regolarmente CP_2
inviato i formulari per stabilire quale fosse lo Stato membro competente all'erogazione degli assegni, aveva ottenuto solo risposte parziali e tardive, mentre nessuna collaborazione utile a ricostruire la situazione familiare e reddituale sarebbe stata offerta dal ricorrente.
3. La sentenza si sottrae alle censure che le vengono
10 mosse dall'ente appellante e deve essere confermata.
3.1. Affrontando preliminarmente la questione dell'eccepita decadenza dall'azione, va ricordato che il D.P.R. 30
aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19
settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1 -convertito in L. 14
novembre 1992, n. 438 -, dispone quanto segue:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere
proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli
articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della
decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi
dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la Pt_1
pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di
scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione (1).
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione
di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione
giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il
termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (2).
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione
decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli
interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
11 L' è tenuto ad Controparte_4
indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel
comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di
prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali
organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto,
altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento
dell'azione giudiziaria”.
L'appellato ha agito per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare e, quindi, per una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge nr. 88 del
1989, in relazione alla quale si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del D.P.R. n. 639 del
1970, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992,
convertito dalla legge nr. 438 del 1992 (Cassazione civile sez.
lav., 10/04/2017, n.9158).
In questa fase il contrasto verte in ordine alla decorrenza del termine annuale.
Occorre considerare che nel caso di specie, dopo la domanda di prestazione, vi è stata la risposta dell' del 25 CP_2
novembre 2021, avverso la quale è stato tempestivamente proposto ricorso in sede amministrativa, il quale è stato rigettato il 31 marzo 2022.
Al fine di risolvere la questione deve essere richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, di cui alla sentenza 29/05/2009, n.12718, insegnamento
12 costantemente applicato dalla Corte di legittimità nelle successive pronunce, fra le quali anche la recente Cassazione
civile sez. lav., 07/11/2024, n.28671, con la quale è stato rimarcato che “l'art. 47 stabilisce tre diversi dies a quibus, a
seconda che:
I. sia stato emanato un provvedimento dell' , a seguito CP_2
di un ricorso amministrativo: in questo caso, la notifica del
provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda
del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al
suddetto art. 47;
II. sia stato presentato il ricorso amministrativo ma l' CP_2
non abbia provveduto a riguardo: in questa ipotesi, il termine di
decadenza decorre dalla data del ricorso amministrativo
maggiorato del tempo teorico (90 giorni, ex art. 46, comma 6,
della legge nr. 88 del 1989), previsto per la decisione;
III. non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo (o
perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta CP_2
alla domanda iniziale dell'assicurato, o perché, pur in presenza
dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta CP_2
presentato un valido ricorso): il dies a quo è, in questa ultima
ipotesi, rappresentato dalla data di presentazione della richiesta
di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per
l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a
giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della
legge nr. 533 del 1973; 90 giorni, termine concesso all'assicurato
13 per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 della
legge nr. 88 del 1989; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46
comma 6 della legge nr. 88 del 1989)”.
E' stato osservato che “il riferimento alla scadenza dei
termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla
previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della
decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe
proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo
la domanda di prestazione” (Cassazione civile sez. lav.,
10/04/2017, n. 9158; Cassazione civile sez. lav., 27/06/2017,
n.15969; Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23484).
Tale chiarimento consente di escludere che il caso concreto debba essere ricondotto, come preteso dall'appellante,
alla terza delle ipotesi innanzi enucleate.
Nella specie, infatti, alla pronuncia dell sull'istanza CP_2
dell'interessato ha fatto seguito il tempestivo ricorso amministrativo, per cui si versa nella ipotesi sub 1 contemplata dall'art. 47 comma 2 del DPR n. 639/1970 (“…dalla data di
comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai
competenti organi dell'Istituto …”), cioè quando è stato proposto entro il termine prescritto di 90 giorni (il 17 febbraio 2022) un ricorso amministrativo contro la decisione sfavorevole dell' sulla domanda amministrativa avanzata dal Pt_1
lavoratore (nell'ottobre 2020) e l' si è tempestivamente Pt_1
14 pronunciato su detto ricorso gerarchico (il 31 marzo 2022).
Tale ipotesi è diversa da quella sub 3 (“… ovvero dalla
data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione …”), la quale,
secondo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra indicata, “ricorre
nel caso di presentazione tardiva di un ricorso impugnatorio, nel
caso in cui l' non si pronunci sull'istanza dell'interessato e CP_2
nel caso in cui il provvedimento sia mancante delle indicazioni
circa i gravami proponibili e l'iniziativa processuale esperibile”
(così Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23484).
Tale ricostruzione non pare contraddetta dalla decisione della Cassazione civile sez. lav., del 26/08/2020, n.17792
richiamata dall'appellante nell'atto di impugnazione, che –
riguardo ad un caso in cui “la domanda era stata presentata in
data 7/6/2010 a cui l' aveva dato risposta con un primo CP_2
provvedimento in data 21/6/2010 ed un secondo in data
24/1/2011 a seguito di richiesta di chiarimenti avanzata dal
ricorrente in data 23/7/2010; che in data 15/4/2011
l'assicurato aveva proposto ricorso amministrativo avverso il
secondo provvedimento di rigetto e che il giudizio era iniziato il
13/7/2012” - ha considerato corretto fare decorrere il termine annuale di decadenza dal provvedimento di rigetto dell' del CP_2
21/6/2010, avverso il quale alcun ricorso al comitato provinciale era stato presentato, concludendo per la tardività
15 del ricorso giudiziario (depositato solo in data 13/7/2012) e sostenendo l'irrilevanza del secondo provvedimento di rigetto del 24/1/2011, emesso in risposta alla richiesta di chiarimenti del 23/7/2010 e di poi impugnato in via gerarchica il
15/4/2011.
Nell'osservare che “il provvedimento del 24/1/2011, con
cui l' ha rigettato nuovamente la domanda ed a prescindere CP_2
dalla sua motivazione, non vale a fare decorrere un nuovo
termine di decadenza atteso che ciò che rileva è la data di
presentazione dell'originaria domanda del 7/6/2010”, la
Suprema Corte risulta avere inteso censurare l'argomentazione adottata nel provvedimento cassato, la quale aveva valorizzato il ricorso amministrativo proposto il 15/4/2011 contro il secondo provvedimento dell' del 24/1/2011, così trascurando, come CP_2
sottolineato dalla sentenza in esame, che “la funzione della
decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle
determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui
bilanci pubblici (cfr., ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in
motivazione) e tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità
della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe
irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice
riproposizione della domanda, o come nel caso di specie una
richiesta dell'assicurato di chiarimenti, consentisse il venir meno
degli effetti decadenziali già verificatisi o un arbitrario
prolungamento degli stessi o una diversa individuazione del dies
16 a quo”.
Non vi è pertanto ragione di discostarsi dall'impostazione del primo giudice.
3.2. La tesi dell'ente previdenziale circa la illegittimità
della sua condanna al pagamento degli ANF direttamente in favore del lavoratore, quindi senza richiesta da parte di quest'ultimo al datore di lavoro e anticipazione da parte di questi, non convince.
In relazione alla domanda de qua, infatti, indubbiamente la legittimazione passiva appartiene all' , nei cui confronti CP_2
soltanto la condanna poteva essere pronunciata, essendo la domanda giudiziale pacificamente stata proposta soltanto a rapporto di lavoro già terminato, e quindi non appare più
applicabile l'invocato art. 37 D.P.R. 797/1955 che prevede la corresponsione “a cura del datore di lavoro alla fine di ogni
periodo di pagamento della retribuzione” (il che presuppone,
evidentemente, che il rapporto di lavoro sia ancora in corso).
Peraltro nella stessa ipotesi in cui il lavoratore agisca ancora in costanza di rapporto di lavoro, è vero che gli artt. 37 e ss. del D.P.R. n. 797/1955 conferiscono il mandato al pagamento della prestazione previdenziale al datore di lavoro,
ma è l'Istituto previdenziale che è tenuto ad erogare la provvidenza.
È pertanto proprio l' il destinatario della pretesa di CP_2
credito dell'appellato, scaturendo, infatti, il ricorso introduttivo
17 del procedimento dal diniego opposto dall'istituto all'erogazione degli ANF in suo favore.
Per completezza, pur non essendo realmente messa in discussione dall' la propria legittimazione passiva, è CP_2
opportuno riportare l'insegnamento della Corte di legittimità per la quale “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è
l' , mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi CP_2
importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis
causa e pertanto solo l'Istituto predetto - e non il datore di lavoro -
è legittimato passivamente nelle controversie relative al
pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cassazione civile sez. lav., 01/02/1988, n.862; Cassazione civile sez. lav.,
12/02/1985, n.1186).
3.3. Nel merito l'appello è infondato.
L' invoca, come già sopra scritto, il Regolamento CE CP_2
del 29/04/2004 n. 883 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di diversi paesi della Comunità europea ed, in particolare, il cui art. 68, paragrafo 1, contiene le regole di priorità da osservare nel caso che nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più stati membri, avente lo scopo di evitare una duplicazione di pagamenti di prestazioni aventi lo stesso titolo.
Ma nel caso specifico non soccorre in concreto alcun pericolo di una duplicazione del pagamento degli assegni familiari percepiti dall'appellato.
18 Ciò risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso impugnante (suo doc. 6), in particolare dalla formale comunicazione dell'ente competente croato tramite il sistema
EESSI – Electronic Exchange Social Security Information risulta che l'appellato dal 1° marzo 2014 non ha diritto a percepire assegni familiari nella Repubblica di Croazia e che la moglie
(la quale lavora in Croazia dal 6 settembre 2010 a CP_5
tempo parziale) non ne ha diritto dal 1° marzo 2016.
E' quindi dimostrato che nel periodo oggetto della domanda del lavoratore (15 novembre 2019-11 gennaio 2021)
non vi è stato alcun pagamento di prestazioni familiari da parte dell'istituzione della Repubblica di Croazia nei confronti dell'appellato e di sua moglie di tal che l'erogazione degli assegni per il nucleo familiare del medesimo da parte dell' CP_2
non dà luogo a una duplicazione di pagamenti in favore della stessa famiglia per lo stesso titolo.
Come chiarito da Corte giustizia UE nella sentenza della sez. VII del 13/10/2022, n.199, qualora il percepimento di prestazioni familiari in uno di tali Stati membri sia esclusa in forza della legislazione nazionale, non si applicano le regole di priorità di cui all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui trattasi.
Nel motivare la propria decisione la Corte di Giustizia ha argomentato che: “…secondo una giurisprudenza costante della
Corte, affinché si possa ritenere che una siffatta situazione di
19 cumulo si presenti in un determinato caso, non è sufficiente che
prestazioni familiari siano dovute in uno Stato membro e siano,
parallelamente, solo idonee ad essere versate in altri Stati
membri (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015,
C-378/14, EU:C:2015:720, punto 32 e Per_2
giurisprudenza ivi citata).
35 Infatti, risulta dalla giurisprudenza della Corte che, per
poter considerare le prestazioni familiari come dovute ai sensi
della legislazione di uno Stato membro, la legge di tale Stato deve
riconoscere il diritto al versamento di prestazioni a favore del
familiare interessato. È quindi necessario che l'interessato
soddisfi tutte le condizioni formali e sostanziali imposte dal
diritto interno di tale Stato per poter esercitare siffatto diritto (v.,
in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010, Schwemmer, C-
16/09, EU:C:2010:605, punto 53).
36 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che
né DN né la sua ex moglie hanno potuto percepire prestazioni
familiari in Polonia per far fronte all'onere del mantenimento della
figlia residente in tale Stato membro, dal momento che l'importo
della pensione percepita da DN in Austria superava l'importo
massimo del reddito che dà diritto a siffatte prestazioni in forza
della normativa polacca.
37 Ne consegue che, siccome né DN né la sua ex moglie
hanno diritto alle prestazioni familiari in Polonia, le regole di
priorità di cui all'articolo 68 del regolamento n. 883/2004 non si
20 applicano in una situazione come quella di cui trattasi nel
procedimento principale”.
Quanto al dedotto mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellato – in particolare in ordine alla circostanza che “secondo la legislazione croata lui ovvero il
coniuge non avevano diritto ad alcun trattamento di famiglia”
(pag. 12 dell'atto di appello) - va evidenziato che l'applicazione delle regole di priorità di cui all'articolo 68 del regolamento di base può escludersi sulla base della esauriente risposta fornita dall'istituzione croata, senza, quindi, necessità di altra attività
dimostrativa da parte del richiedente la prestazione.
4. In conclusione l'appello risulta infondato sotto tutti i profili sollevati dall' e, pertanto, va respinto con CP_2
conseguente conferma della sentenza.
5. Per quanto detto, l'appello deve essere disatteso, con le sequele di legge dell'accollo all'appellante delle spese inerenti e del suo obbligo ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Il valore di causa è indeterminabile, di complessità bassa.
La vertenza ha carattere seriale. Tenuto conto di ciò si ritengono adeguati, in aderenza al D.M. n. 55/2014, novellato con D.M. n.
37/2018 e da ultimo con D.M. n. 147/2022, i compensi minimi
(cause di appello, valore indeterminabile, complessità bassa)
per le fasi di studio, quella introduttiva e quella decisionale e,
21 pertanto, € 1.029,00 per studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale,
complessivamente, quindi, € 3.473,00 per compensi d'avvocato,
oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA
e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' e contro Parte_2
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del CP_1
Tribunale di Bolzano n. 119/2023 di data 29.09.2023, così
provvede:
disattende
l'appello;
condanna
l'appellante Parte_2
alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del CP_1
presente grado, che liquida in € 3.473,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, con distrazione a favore dell'avv. Francesco Zicaro,
dichiaratosi antistatario;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte
22 dell'appellante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 29 gennaio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
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