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Sentenza 17 febbraio 2024
Sentenza 17 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2024, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
I sezione lavoro
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 14 febbraio 2024, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2956/2023
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Simone Agrofoglio e Rosanna Rotondi, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in alla via Crescenzio n. 25; Pt_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Vincenzi e CP_1
Claudia Marini, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Frosinone, alla piazza Caduti di via Fani n. 18;
resistente
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t.; Org_1
chiamato in causa
contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.1.23 la società opponente in epigrafe si è
opposta al precetto notificatole il 18.1.2023 ad istanza del resistente
[...]
in cui le è stato intimato il pagamento della somma di € 8.824,32 a CP_1
favore del , oltre rivalutazione, interessi e spese di lite, sulla base Org_1
della sentenza n. 4442/2022 del 12.5.22 del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
1 che, in accoglimento della domanda del ha condannato la CP_1 CP_2
al pagamento delle differenze contributive non versate al Fondo ,
[...] Org_1
nella misura innanzi indicata, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la carenza di legittimazione attiva del a porre in esecuzione la suddetta sentenza. CP_1
Ha quindi concluso chiedendo dichiarare la nullità ed inefficacia del precetto,
previa sospensione cautelare dello stesso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si è costituito il rilevando l'infondatezza delle avverse CP_1
argomentazioni, ed insistendo per la conferma del precetto, anche in ordine alla somma di € 2.661,10, pari alle spese legali liquidate nella sentenza n. 4442/2022 del 12.5.22 del Tribunale di Roma, oltre accessori e spese ulteriori.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, il Org_1
non si è costituito benchè ritualmente citato, sicchè ne è stata dichiarata la contumacia.
Quindi, sulla documentazione allegata, all'esito dell'udienza del 14 febbraio
2024 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Nella sentenza posta alla base del precetto il giudice del lavoro di Roma ha condannato la a versare al Fondo le quote di T.F.R. Controparte_2 Org_1
maturate a favore del e non versate dalla società datrice di lavoro al CP_1
suddetto, cui il aveva ceduto il relativo credito maturato e maturando. CP_1
E' evidente che il diritto riconosciuto al lavoratore nel suddetto provvedimento giudiziale non si concretizza in una pretesa creditoria a suo favore ed carico della società datrice di lavoro, in quanto tale provvedimento ha esclusivamente statuito l'obbligo della società di versare al Fondo complementare le quote a tale titolo maturate a favore del dipendente CP_1
2 Pertanto il non vanta personalmente siffatto credito, bensì solo CP_1
l'eventuale diritto al risarcimento del danno in caso di omesso o ritardato pagamento.
Laddove l'unico soggetto legittimato ad azionare il titolo esecutivo in questione
è il , a cui favore è stato disposto l'immediato pagamento delle Org_1 Org_1
quote di TFR.
Al contrario il parte cedente del credito, al momento della risoluzione CP_1
del rapporto ha maturato il diritto a ricevere il TFR, del quale la cessazione del rapporto è fatto costitutivo, o il risarcimento del danno in caso di mancato versamento delle quote di TFR oggetto di cessione al . Org_1 Org_1
Ciò posto, le spese liquidate nella sentenza n. 4442/2022, pari ad € 2.000,00
oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, risultano invece effettivamente dovute al sulla base della suddetta sentenza, sicchè va in CP_1
definitiva dichiarata l'illegittimità del precetto opposto ad esclusione dell'importo di € 2.000,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA. Non dovute sono invece le spese di precetto, pari ad € 225,00, illegittimamente azionato per ottenere il pagamento della somma che andava versata a soggetti terzi rispetto al laddove la debenza delle spese di lite a favore dell'opposto non sembra CP_1
invece mai essere stata messa in discussione dall'opponente.
La peculiarità della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio tra opponente ed opposto. Nulla per le spese nei confronti del , contumace. Org_1
PQM
In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inefficacia del precetto notificato all'opponente in data 18 gennaio 2023, limitatamente alla somma di €
8.824,32 (sorte), alla somma di € 943,23 (interessi), alla somma di € 225,00 (spese di precetto), alla somma di € 33,75 (15% spese generali su 225,00), ed alla somma di € 10,35 (4% CPA su € 225,00+15%). Rigetta per il resto l'opposizione.
3 Compensa integralmente tra le spese di lite tra l'opponente e l'opposto. Nulla per le spese nei confronti del Fondo . Org_1
Roma, 17 febbraio 2024.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
I sezione lavoro
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 14 febbraio 2024, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2956/2023
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Simone Agrofoglio e Rosanna Rotondi, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in alla via Crescenzio n. 25; Pt_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Vincenzi e CP_1
Claudia Marini, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Frosinone, alla piazza Caduti di via Fani n. 18;
resistente
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t.; Org_1
chiamato in causa
contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.1.23 la società opponente in epigrafe si è
opposta al precetto notificatole il 18.1.2023 ad istanza del resistente
[...]
in cui le è stato intimato il pagamento della somma di € 8.824,32 a CP_1
favore del , oltre rivalutazione, interessi e spese di lite, sulla base Org_1
della sentenza n. 4442/2022 del 12.5.22 del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
1 che, in accoglimento della domanda del ha condannato la CP_1 CP_2
al pagamento delle differenze contributive non versate al Fondo ,
[...] Org_1
nella misura innanzi indicata, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la carenza di legittimazione attiva del a porre in esecuzione la suddetta sentenza. CP_1
Ha quindi concluso chiedendo dichiarare la nullità ed inefficacia del precetto,
previa sospensione cautelare dello stesso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si è costituito il rilevando l'infondatezza delle avverse CP_1
argomentazioni, ed insistendo per la conferma del precetto, anche in ordine alla somma di € 2.661,10, pari alle spese legali liquidate nella sentenza n. 4442/2022 del 12.5.22 del Tribunale di Roma, oltre accessori e spese ulteriori.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, il Org_1
non si è costituito benchè ritualmente citato, sicchè ne è stata dichiarata la contumacia.
Quindi, sulla documentazione allegata, all'esito dell'udienza del 14 febbraio
2024 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Nella sentenza posta alla base del precetto il giudice del lavoro di Roma ha condannato la a versare al Fondo le quote di T.F.R. Controparte_2 Org_1
maturate a favore del e non versate dalla società datrice di lavoro al CP_1
suddetto, cui il aveva ceduto il relativo credito maturato e maturando. CP_1
E' evidente che il diritto riconosciuto al lavoratore nel suddetto provvedimento giudiziale non si concretizza in una pretesa creditoria a suo favore ed carico della società datrice di lavoro, in quanto tale provvedimento ha esclusivamente statuito l'obbligo della società di versare al Fondo complementare le quote a tale titolo maturate a favore del dipendente CP_1
2 Pertanto il non vanta personalmente siffatto credito, bensì solo CP_1
l'eventuale diritto al risarcimento del danno in caso di omesso o ritardato pagamento.
Laddove l'unico soggetto legittimato ad azionare il titolo esecutivo in questione
è il , a cui favore è stato disposto l'immediato pagamento delle Org_1 Org_1
quote di TFR.
Al contrario il parte cedente del credito, al momento della risoluzione CP_1
del rapporto ha maturato il diritto a ricevere il TFR, del quale la cessazione del rapporto è fatto costitutivo, o il risarcimento del danno in caso di mancato versamento delle quote di TFR oggetto di cessione al . Org_1 Org_1
Ciò posto, le spese liquidate nella sentenza n. 4442/2022, pari ad € 2.000,00
oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, risultano invece effettivamente dovute al sulla base della suddetta sentenza, sicchè va in CP_1
definitiva dichiarata l'illegittimità del precetto opposto ad esclusione dell'importo di € 2.000,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA. Non dovute sono invece le spese di precetto, pari ad € 225,00, illegittimamente azionato per ottenere il pagamento della somma che andava versata a soggetti terzi rispetto al laddove la debenza delle spese di lite a favore dell'opposto non sembra CP_1
invece mai essere stata messa in discussione dall'opponente.
La peculiarità della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio tra opponente ed opposto. Nulla per le spese nei confronti del , contumace. Org_1
PQM
In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inefficacia del precetto notificato all'opponente in data 18 gennaio 2023, limitatamente alla somma di €
8.824,32 (sorte), alla somma di € 943,23 (interessi), alla somma di € 225,00 (spese di precetto), alla somma di € 33,75 (15% spese generali su 225,00), ed alla somma di € 10,35 (4% CPA su € 225,00+15%). Rigetta per il resto l'opposizione.
3 Compensa integralmente tra le spese di lite tra l'opponente e l'opposto. Nulla per le spese nei confronti del Fondo . Org_1
Roma, 17 febbraio 2024.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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