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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G.1350/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 1350 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Borgomanero, Via De Amicis, 11 presso lo studio dell'avv. MONTIBELLI STEFANO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nata ad [...] in data [...], c.f. , residente CP_2 C.F._2 in Borgomanero (NO) Via Bonola Lorella. 24, elettivamente domiciliata in Borgomanero, Via De Amicis, 11 presso lo studio dell'avv. MONTIBELLI STEFANO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la loro separazione personale, autorizzandoli a vivere separati alle seguenti condizioni, consensualmente e collegialmente pattuite:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualasiasi forma di mantenimento. Ogni pendenza economica tra loro insorta è già stata definita.
3) Il sig. rimarrà a vivere nella casa coniugale di sua proprietà sita in Borgomanero (NO) Via Bonola Controparte_1
Lorella. 24 e la sig.ra , come da impegno assunto, ha già trasferito altrove la propria residenza.” CP_2 Per il P.M.
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Belgirate Controparte_1 CP_2
(VB), in data 31/08/2024 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2024. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 30/05/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Controparte_1 CP_2
Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Controparte_1
BORGOMANERO (NO) in data 07/11/1983 e , nata ad [...] in CP_2 data 12/01/1994;
2. prende atto degli accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti tra le parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 12.6.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 1350 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Borgomanero, Via De Amicis, 11 presso lo studio dell'avv. MONTIBELLI STEFANO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nata ad [...] in data [...], c.f. , residente CP_2 C.F._2 in Borgomanero (NO) Via Bonola Lorella. 24, elettivamente domiciliata in Borgomanero, Via De Amicis, 11 presso lo studio dell'avv. MONTIBELLI STEFANO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la loro separazione personale, autorizzandoli a vivere separati alle seguenti condizioni, consensualmente e collegialmente pattuite:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualasiasi forma di mantenimento. Ogni pendenza economica tra loro insorta è già stata definita.
3) Il sig. rimarrà a vivere nella casa coniugale di sua proprietà sita in Borgomanero (NO) Via Bonola Controparte_1
Lorella. 24 e la sig.ra , come da impegno assunto, ha già trasferito altrove la propria residenza.” CP_2 Per il P.M.
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Belgirate Controparte_1 CP_2
(VB), in data 31/08/2024 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2024. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 30/05/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Controparte_1 CP_2
Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Controparte_1
BORGOMANERO (NO) in data 07/11/1983 e , nata ad [...] in CP_2 data 12/01/1994;
2. prende atto degli accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti tra le parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 12.6.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini